Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione delle merci - Materia che conferisce ad un prodotto misto il "carattere essenziale" ai sensi della regola generale d' interpretazione 3 b ) - Metodo d' identificazione
2 . Tariffa doganale comune - Voci doganali - Prodotti semilavorati in forma di fogli, composti di resina epossidica, di fibre di carbonio e di un tessuto di fibre di vetro, destinati alla fabbricazione di tubi - Classificazione nella voce 39.01
Massima
1 . Qualora, per la classificazione doganale di prodotti misti, di lavori composti di materie differenti o costituiti dall' insieme di oggetti differenti, nonché di merci presentate in assortimenti, si debba applicare la regola generale 3 b ) per l' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, a norma della quale la classificazione dev' essere effettuata secondo la materia o l' oggetto che conferisce al prodotto il carattere essenziale, l' identificazione di detta materia può essere effettuata chiedendosi se la merce, privata di questa o di quella componente, conserverebbe o no le proprietà che la caratterizzano .
2 . I "prepregs di fibre di carbonio", prodotti semilavorati in forma di fogli, composti di resina epossidica, di fibre di carbonio e di un tessuto di fibre di vetro, destinati alla fabbricazione di tubi, rientrano, in quanto prodotti di materia plastica artificiale, nella voce 39.01 della tariffa doganale comune .
Parti
Nel procedimento 253/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Sportex GmbH & Co ., con sede in Neu-Ulm ( Repubblica federale di Germania ),
e
Oberfinanzdirektion Hamburg ( Intendenza di finanza di Amburgo ),
domanda vertente sull' interpretazione della tariffa doganale comune,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate per la Commissione delle Comunità Europee dal sig . J . Sack, membro del suo ufficio legale,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 4 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 4 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 luglio 1987, giunta alla Corte il 20 agosto successivo, il Bundesfinanzhof ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della tariffa doganale comune ( in prosieguo : "TDC ").
2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una lite pendente dinanzi a questo giudice tra la Sportex GmbH & Co ., la quale sostiene che una merce chiamata "prepregs in fibre di carbonio" va classificata nella voce 68.16 della TDC, e l' Oberfinanzdirektion ( Intendenza di finanza di Amburgo ), secondo la quale detta merce rientra invece nella voce 39.01 della TDC .
3 Per una più ampia esposizione degli antefatti della lite nonché delle osservazioni delle parti si fa richiamo alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
4 Con la prima questione il Bundesfinanzhof chiede in sostanza se la TDC vada interpretata nel senso che la merce litigiosa rientra nella voce 39.01 di detta tariffa .
5 Per risolvere la questione occorre ricordare che la merce litigiosa è stata descritta, nell' ambito della causa principale, come "un prodotto semilavorato in forma di fogli, composti di resina epossidica ( proporzione : 36% in peso ) di fibre di carbonio ( 42% in peso ) e di un tessuto di fibre di vetro ( 22% in peso ), destinato alla produzione di tubi" e che emerge dal fascicolo che le fibre di carbonio e di vetro sono interamente annegate nella resina .
6 Tenuto conto di questa descrizione, vi sono solo due voci doganali che possono essere prese in considerazione : la voce 39.01 ( Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o no, polimerizzati o no, lineari o no, (...)), che comprende nella sottovoce C VII, anche dopo la suddivisione effettuata dal regolamento n . 750/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 ( GU L 76, pag . 1 ) tutte le materie plastiche artificiali "non nominate"; e in secondo luogo la voce 68.16 ( Lavori di pietra o di altre materie minerali ( compresi i lavori di torba ) non nominati né compresi altrove ), che comprende nella sottovoce B tutti i lavori di questo tipo diversi dai mattoni non cotti, di cromite .
7 Dato che la merce in esame si compone di materie diverse e che le due sottovoci sopra menzionate sono entrambe di portata generale, la sola disposizione della quale ci si può valere per la classificazione della merce stessa è la regola generale 3 b ) per l' interpretazione della TDC secondo la quale "i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti, i lavori costituiti dall' insieme di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a ), devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ".
8 In forza di questa norma generale d' interpretazione, per effettuare la classificazione doganale di una merce occorre determinare quale sia, tra le materie che la compongono, quella che le conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se la merce, privata di questa o di quella componente, manterrebbe o meno le proprietà che la caratterizzano .
9 Nella fattispecie è assodato che dei tubi composti di fibre di carbonio o di vetro senza resina epossidica perderebbero la proprietà che caratterizza la merce in esame, vale a dire la flessibilità .
10 Ciò premesso, tenuto conto del fatto che, secondo le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles (( capitolo 39, n . 5, lett . a ) )) la presenza, nei fogli o nelle placche di materia plastica artificiale, di un' armatura o di una rete di rinforzo costituita da fili metallici o da fibre di vetro non impedisce la classificazione della merce nel capitolo 39, si deve risolvere la prima questione sollevata dal Bundesfinanzhof dichiarando che la tariffa doganale comune va interpretata nel senso che prodotti semilavorati in forma di fogli, composti di resina epossidica, di fibre di carbonio e di un tessuto di fibre di vetro, destinati alla fabbricazione di tubi, rientrano, in quanto prodotti di materia plastica artificiale nella voce 39.01 della tariffa doganale comune .
11 Vista la soluzione data alla prima questione, è superfluo esaminare la seconda questione, che era stata sollevata solo per il caso in cui la merce non dovesse essere classificata nel capitolo 39 della TDC .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 7 luglio 1987, dichiara :
La tariffa doganale comune va interpretata nel senso che prodotti semilavorati in forma di fogli, composti di resina epossidica, di fibre di carbonio e di un tessuto di fibre di vetro, destinato alla fabbricazione di tubi, rientrano in quanto prodotti di materia plastica artificiale nella voce 39.01 della tariffa doganale comune .
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