Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Concorrenza - Norme comunitarie - Normativa nazionale sul prezzo dei libri - Compatibilità - Presupposti
( Trattato CEE, artt . 3, lett . f ), 5, 2° comma, 85 e 86 )
Massima
Nello stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dell' art . 5, 2° comma, e degli artt . 3, lett . f ), 85 e 86 del trattato non vieta agli Stati membri di emanare una normativa secondo la quale il prezzo di vendita al minuto dei libri dev' essere fissato dall' editore o dall' importatore ed è obbligatorio per il venditore al minuto, purché detta normativa rispetti le altre specifiche disposizioni del trattato, in particolare quelle che riguardano la libera circolazione delle merci .
Parti
Nel procedimento 254/87,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Alençon nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Syndicat des libraires de Normandie
e
L' Aigle Distribution, Centre Leclerc, Saint Sulpice sur Risle
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 3, lett . f ), 5, 85 e 86 del trattato CEE,
LA CORTE
( terza sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling et Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il Syndicat des libraires de Normandie, dal sig . G . Delahaye,
- per la società L' Aigle Distribution, Centre Leclerc, dall' avv . G . Parleani,
- per il governo francese, dai sigg . J.P . Puissochet e C . Chavance,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C . Durand e dall' avv . N . Coutrelis,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 2 giugno 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 agosto 1987, pervenuta in cancelleria il 21 agosto 1987, il tribunal de grande instance di Alençon ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione di alcune norme del trattato CEE in materia di concorrenza onde essere posto in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una normativa nazionale che obbliga tutti gli editori o importatori di libri a fissare un prezzo di vendita al dettaglio per i libri da essi pubblicati o importati .
2 In forza della legge francese 10 agosto 1981, n . 81-766, relativa al prezzo dei libri ( JORF dell' 11 agosto 1981, pag . 2198 ), gli editori o importatori di libri sono tenuti a fissare un prezzo di vendita al pubblico dei libri da essi pubblicati o importati . A norma dell' art . 1, 4° comma, della legge è fatto obbligo ai dettaglianti di praticare un prezzo effettivo di vendita al pubblico compreso tra il 95 e il 100 % di tale prezzo . In caso d' infrazione delle disposizioni della suddetta legge, possono essere esperite azioni inibitorie o di risarcimento danni, tra l' altro, da ogni concorrente o sindacato professionale dell' editoria o della diffusione libraria .
3 Quanto ai libri importati, l' art . 1, 5° comma, della legge 10 agosto 1981 prescriveva che "nel caso in cui l' importazione riguardi i libri pubblicati in Francia, il prezzo di vendita al pubblico fissato dall' importatore è almeno pari a quello fissato dall' editore ".
4 Con sentenza 10 gennaio 1985 ( causa 229/83, Leclerc / "Au blé vert", Racc . 1985, pag . 1 ), la Corte dichiarava che tale obbligo imposto agli importatori costituiva, in linea di principio, una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione, vietata dall' art . 30 del trattato, per quel che riguarda la vendita di libri editi in Francia e reimportati dopo essere stati previamente esportati in un altro Stato membro . A seguito di tale sentenza, all' art . 1 della legge 10 agosto 1981 veniva aggiunto un 6° comma dalla legge 13 maggio 1985, n . 85-500 ( JORF del 14 maggio 1985, pag . 5415 ), ai termini del quale il disposto del 5° comma relativo agli obblighi degli importatori in materia di prezzo di vendita al pubblico "non si applica ai libri importati in provenienza da uno Stato membro della Comunità economica europea, salvo che elementi obiettivi, in particolare la mancata messa in commercio effettiva in tale Stato, comprovino che l' operazione ha avuto lo scopo di sottrarre la vendita al pubblico al disposto del 4° comma del presente articolo ".
5 Con atto del 28 aprile 1987, il Syndicat des libraires de Normandie presentava una domanda di provvedimenti urgenti nei confronti della società L' Aigle Distribution, Centre Leclerc ( in prosieguo : "L' Aigle Distribution ") dinanzi al tribunal de grande instance di Alençon, al fine di ottenere, nei confronti di essa, il divieto di mettere in vendita libri ad un prezzo inferiore a quello autorizzato dall' art . 1 della legge 10 agosto 1981, come modificato dalla legge 13 maggio 1985, n . 85-500 . L' Aigle Distribution non contestava la prassi ad essa imputata ma faceva valere a propria difesa che la normativa francese non era conforme alle regole del trattato CEE in materia di concorrenza . Il tribunal de grande instance riteneva che la controversia sollevasse la questione se la riforma apportata dalla legge n . 85-500, che restituiva a talune imprese una totale libertà nel fissare i prezzi dei libri, non permettesse la creazione di intese su tali prezzi e la costituzione di reti di distribuzione asservite . Il tribunal riteneva inoltre che la Corte non avesse ancora risolto la questione se la delega conferita alle imprese editrici, raggruppate nel Syndicat national de l' edition, di fissare unilateralmente il prezzo di vendita al dettaglio permettesse loro o meno di sfruttare in maniera abusiva una posizione dominante sul mercato comune .
6 Pertanto il tribunal de grande instance di Alençon, con ordinanza 5 agosto 1987, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' attribuzione della libertà di fissare i prezzi ad una sola categoria di operatori non faciliti la costituzione di reti di vendita interamente asservite, o comunque soggette ad influenze, il che violerebbe il combinato disposto degli artt . 3, lett . f ), 5 e 85 del trattato, o quanto meno lo renderebbe praticamente inefficace .
2 ) Se la delega che la legge francese conferisce a taluni operatori economici, e precisamente agli editori, non sia in contrasto con l' art . 86, ed in subordine con l' art . 85, o quanto meno li renda praticamente inefficaci, dal momento che il prezzo di vendita viene fissato nell' ambito di una sola professione in base a regole economiche non dettate dalla concorrenza o dal mercato ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti nella causa principale, delle norme nazionali in causa nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sull' interpretazione degli artt . 3, lett . f ), 5, 85 e 86 del trattato
8 Con le sue questioni pregiudiziali, il tribunal de grande Instance di Alençon sostanzialmente chiede se l' introduzione o il mantenimento in vigore, da parte di uno Stato membro, di una normativa sul prezzo di vendita al dettaglio dei libri come quella descritta in precedenza non sia in contrasto con gli obblighi degli Stati membri derivanti dall' art . 5, 2° comma, del trattato, nei limiti in cui una siffatta normativa nazionale possa rendere praticamente inefficaci gli artt . 85 o 86 del trattato, facilitando la costituzione di reti di distribuzione asservite o l' abuso di una posizione dominante .
9 L' Aigle Distribution sostiene che, pur in mancanza di una politica comune in materia di libri, il fatto che una normativa nazionale lasci la responsabilità di fissare i prezzi obbligatori dei libri allo stadio del commercio al dettaglio a taluni operatori economici rende praticamente inefficaci gli artt . 85 e 86 del trattato nei limiti in cui detta normativa non ostacoli i comportamenti contrari alle regole di concorrenza da parte di questi ultimi .
10 Va rilevato, al riguardo, che secondo una giurisprudenza costante della Corte ( vedasi da ultimo la sentenza 1° ottobre 1987, causa 311/85, Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, Racc . 1987, pag . 3801 ), gli Stati membri devono astenersi dall' adottare o dal mantenere in vigore provvedimenti in grado di rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza in vigore per le imprese, in particolare imponendo o favorendo la conclusione di intese contrarie all' art . 85 del trattato o rafforzando gli effetti di tali intese .
11 In ordine alla lamentata costituzione di reti di distribuzione asservite, va ricordato che la Corte, nella precitata sentenza 10 gennaio 1985, ha affermato che una normativa del tipo di quella in vigore all' epoca in Francia non era diretta ad imporre la conclusione di accordi tra editori e dettaglianti o altri comportamenti come quelli di cui all' art . 85, n . 1, del trattato, ma imponeva la fissazione unilaterale, in forza di un obbligo di legge, dei prezzi di vendita al minuto da parte degli editori o importatori . La Corte ha quindi concluso che in mancanza di una politica comunitaria della concorrenza concernente sistemi o pratiche puramente nazionali nel settore dei libri, gli obblighi degli Stati membri, derivanti dal combinato disposto dell' art . 5 e degli artt . 3, lett . f ), e 85 del trattato, non sono sufficientemente determinati per vietare loro di emanare una legge del genere, a condizione tuttavia che tale legge rispetti le altre disposizioni specifiche del trattato ed in particolare quelle concernenti la libera circolazione delle merci .
12 Tale valutazione non viene inficiata dalla modifica, intervenuta nel 1985, della normativa francese . Benché a norma dell' art . 1, 6° comma, della legge 10 agosto 1981, come modificato dalla summenzionata legge 13 maggio 1985, ogni importatore è in linea di principio libero di fissare, per i libri pubblicati in Francia che egli importa da un altro Stato membro, un prezzo di vendita al pubblico che può discostarsi dal prezzo fissato dall' editore francese . Tale libertà accordata agli importatori non può tuttavia essere considerata come provvedimento statale avente per oggetto o per effetto di imporre o di favorire la conclusione di intese contrarie all' art . 85 del trattato o di rafforzarne gli effetti . Infatti, la disposizione testé citata pone gli importatori sullo stesso piano degli editori rispetto alla facoltà di fissare liberamente un prezzo di vendita al dettaglio e dovrebbe quindi avere come conseguenza quella di intensificare la concorrenza nel settore dei libri .
13 Quanto alle censure mosse da L' Aigle Distribution circa l' irregolarità del comportamento degli editori francesi alla luce dell' art . 85 del trattato, occorre rilevare che si è in presenza di una questione di fatto la cui valutazione spetta, nell' ambito del procedimento pregiudiziale, al giudice di rinvio .
14 Quanto all' osservanza dell' art . 86 del trattato da parte di una normativa nazionale come quella considerata dal giudice nazionale, è sufficiente constatare che il fatto che una categoria di operatori economici sia tenuta a fissare i prezzi di vendita al dettaglio delle merci da essi prodotte o importate di per sé non conferisce loro una posizione dominante, dal momento che tale normativa non pregiudica in alcun modo la libertà di ciascuno di tali operatori economici di stabilire autonomamente il livello di tali prezzi . Va aggiunto che dall' ordinanza di rinvio non emerge alcun fatto attinente all' eventuale abuso di una posizione del genere e derivante da un nesso causale fra il comportamento degli operatori economici e la normativa di cui trattasi .
15 Pertanto le questioni sottoposte dal tribunal de grande Instance di Alençon vanno risolte nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dell' art . 5, 2° comma, e degli artt . 3, lett . f ), 85 e 86 del trattato, non vieta agli Stati membri di emanare una normativa in base alla quale il prezzo di vendita al minuto dei libri dev' essere fissato dall' editore o dall' importatore di un libro ed è obbligatorio per tutti i venditori al minuto, a condizione che detta normativa rispetti le altre specifiche disposizioni del trattato, in particolare quelle che riguardano la libera circolazione delle merci .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal de grande Instance di Alençon, con ordinanza 5 agosto 1987, dichiara :
Allo stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dell' art . 5, 2° comma, e degli artt . 3, lett . f ), 85 e 86 del trattato non vieta agli Stati membri di emanare una normativa in base alla quale il prezzo di vendita al minuto dei libri dev' essere fissato dall' editore o dall' importatore di un libro ed è obbligatorio per tutti i venditori al minuto, a condizione che detta normativa rispetti le altre specifiche disposizioni del trattato, in particolare quelle che riguardano la libera circolazione delle merci .
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