Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Latte scremato in polvere degli enti di intervento - Vendita a prezzo ridotto per l' alimentazione dei suini e del pollame - Controllo della denaturazione - Carattere sistematico dell' analisi chimica
( Regolamento della Commissione n . 368/77, art . 16, n . 2, e allegato, n . 3, punto D )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori di arance e limoni - Calcolo - Tasso di conversione - Determinazione in riferimento alle singole campagne di commercializzazione
( Regolamenti del Consiglio nn . 2601/69 e 1035/77 )
3 . Pesca - Organizzazione comune dei mercati - Premio speciale di riporto per le sardine e le acciughe mediterranee - Concessione riservata ai trasformatori che si approvvigionano presso organizzazioni di produttori rispondenti alla normativa comunitaria - Organizzazioni di produttori operanti in situazione di irregolarità - Imputabilità al FEAOG - Inammissibilità
( Regolamento del Consiglio n . 2204/82 )
Massima
1 . Il controllo della denaturazione imposto dall' art . 16, n . 2, del regolamento n . 368/77, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei suini e del pollame, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui al n . 3, punto D, dell' allegato, implica un' analisi chimica a carattere sistematico .
2 . Il sistema di finanziamento delle compensazioni finanziarie concesse alle imprese di trasformazione delle arance e dei limoni è basato su elementi propri di ciascuna campagna di commercializzazione di detti prodotti, ragion per cui il tasso di conversione applicabile ai fini del calcolo della compensazione spettante ai trasformatori vale unicamente per la durata della campagna considerata .
3 . Il funzionamento del regime dei premi speciali di riporto concessi alle imprese di trasformazione per le sardine e le acciughe mediterranee ai sensi del regolamento n . 2204/82 è basato sulle attività delle organizzazioni di produttori rispondenti ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, nel senso che è applicabile solamente ai prodotti pescati dai loro aderenti . Conseguentemente, non possono essere imputati al FEAOG i premi versati per prodotti provenienti da un' organizzazione di produttori operante in condizioni che impediscano di riconoscerla come tale .
Parti
Nelle cause riunite 258, 337 e 338/87,
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del Servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Peter Karpenstein e Giuliano Marenco, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto l' annullamento parziale della decisione della Commissione 19 giugno 1987, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell' esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 195, pag . 43 ) nonché delle decisioni della Commissione 18 agosto 1987, relative alla liquidazione dei conti predetti per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 ( GU L 262, rispettivamente pagg . 23 e 35 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 30 maggio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 luglio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 agosto 1987, la Repubblica italiana ha proposto, ai sensi dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione 87/368 della Commissione del 19 giugno 1987, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell' esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 195, pag . 43 ).
2 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 26 ottobre 1987, la Repubblica italiana ha proposto, ai sensi della stessa disposizione del trattato, due ricorsi diretti all' annullamento parziale delle decisioni 87/468 e 87/469 della Commissione del 18 agosto 1987, relative alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese degli esercizi finanziari 1984 e 1985 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 262, rispettivamente pagg . 23 e 35 ).
3 I ricorsi sono diretti all' annullamento delle tre decisioni controverse nella parte in cui hanno escluso dall' imputazione al FEAOG i seguenti importi relativi ai tre esercizi di cui è causa :
- 19 447 011 549 LIT in relazione a vendite di latte scremato in polvere d' ammasso pubblico;
- 7 201 099 330 LIT in relazione all' applicazione dei tassi di conversione per la trasformazione di arance e limoni;
- 454 112 525 LIT in relazione al premio speciale di riporto nel settore della pesca .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del contesto normativo nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
I - Le vendite di latte scremato in polvere di ammasso pubblico
5 I mezzi dedotti dal governo italiano si riferiscono a due diversi problemi in materia di vendita di latte scremato in polvere : quello della mancanza di marchiatura dei sacchi e quello del controllo permanente della denaturazione del latte scremato in polvere .
a ) Sulla marchiatura dei sacchi
6 La Commissione ha negato il rimborso delle spese relative alle vendite di latte scremato in polvere di ammasso pubblico per l' esercizio finanziario 1983 . Il diniego è motivato col rilievo che i sacchi contenenti il latte scremato in polvere consegnati da un ente di intervento non erano provvisti delle diciture prescritte dai regolamenti della Commissione 23 febbraio 1977, n . 368, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei suini e del pollame ( GU L 52, pag . 19 ) e 2 marzo 1977, n . 443, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti ( CEE ) nn . 1687/76 e 368/77 ( GU L 58, pag . 16 ).
7 Ai sensi dell' art . 15 del regolamento n . 368/77 e dell' art . 7 del regolamento n . 443/77, i sacchi contenenti il latte scremato in polvere consegnato dall' ente di intervento, conformemente ad uno dei due regolamenti, a seguito di una gara ovvero di una vendita a prezzo determinato, devono recare, in caratteri di almeno un centimetro di altezza, la dicitura "destinato alla denaturazione" accompagnata dal numero del relativo regolamento .
8 La Commissione ha accertato che in Italia, nel corso dell' esercizio finanziario 1983, non era stata effettuata la marchiatura dei sacchi prescritta dalle due citate disposizioni . Essa lo ha desunto dalla circostanza che le autorità italiane non avevano richiesto il rimborso delle spese relative alla marchiatura e che non vi era alcun elemento che indicasse che la marchiatura fosse stata effettivamente operata . Il governo italiano sostiene che la marchiatura dei sacchi è stata effettivamente eseguita e che esso ha fornito alla Commissione tutte le necessarie giustificazioni .
9 A questo proposito si deve rilevare che il 17 giugno 1986 la Commissione ha stabilito, in base al proprio regolamento 26 luglio 1972, n . 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 186, pag . 1 ), che tutte le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri e necessarie ai fini dell' emanazione delle decisioni di liquidazione dei conti per l' esercizio 1983 dovevano pervenire alla Commissione entro il 15 luglio 1986 . Tale decisione è stata notificata al governo italiano il 18 giugno 1986 . E' pacifico che le autorità italiane, che non ignoravano le contestazioni della Commissione in ordine al problema della marchiatura dei sacchi, non hanno trasmesso alcuna informazione supplementare entro il 15 luglio 1986 .
10 Il governo italiano sostiene, tuttavia, che il termine del 15 luglio 1986 non poteva applicarsi alle informazioni relative alla marchiatura dei sacchi . A tal riguardo fa valere, innanzitutto, che tali informazioni erano state fornite alla Commissione già nel corso di una riunione bilaterale svoltasi il 26 giugno 1986 e che, in ogni caso, un telex della Commissione medesima dell' 8 luglio 1986 aveva rinviato sine die il termine del 15 luglio 1986 . Inoltre la stessa Commissione avrebbe riconosciuto che tale termine non era perentorio avendo richiesto informazioni supplementari nell' ottobre 1986; peraltro, in tale occasione, il ministro dell' agricoltura italiano avrebbe fornito le giustificazioni necessarie in ordine alla marchiatura dei sacchi .
11 Quanto al primo punto, si deve osservare che, anche se le autorità italiane hanno, in effetti, fornito chiarimenti orali nel corso di una riunione bilaterale, d' altro canto la Commissione ha espressamente richiesto informazioni scritte con il telex 8 luglio 1986; quest' ultimo, che aveva ad oggetto la comunicazione al Ministero dell' agricoltura italiano dei risultati della riunione bilaterale, si limitava, per quanto concerne la marchiatura dei sacchi, ad indicare che la Commissione "attende la risposta scritta annunciata ". Ne discende, da un lato, che le informazioni orali fornite nel corso della riunione bilaterale non erano state considerate sufficienti e, dall' altro, che il telex con il quale si faceva richiesta della risposta scritta promessa non mirava a rinviare il termine fissato dalla decisione della Commissione .
12 Quanto al secondo punto, che riguarda le informazioni richieste successivamente alla scadenza del termine del 15 luglio 1986, si deve sottolineare che una prima stesura della relazione di sintesi per l' esercizio 1983 è stata predisposta dagli uffici della Commissione nell' agosto 1986 e comunicata poi alle autorità competenti degli Stati membri . E' vero che, con telex 17 ottobre 1986, la Commissione ha chiesto nuovamente informazioni supplementari all' ente di intervento italiano ( AIMA ), senza, tuttavia, mettere con ciò in discussione la decisione, già annunciata, di negare l' imputazione al FEAOG di determinati importi a causa della mancanza di marchiatura dei sacchi . Il testo del telex precisa infatti che, a causa della mancanza dei dati, gli uffici del FEAOG "non hanno ancora potuto calcolare la rettifica da applicare"; era quindi considerato acquisito, in quella fase dell' elaborazione della decisione finale, il rifiuto del finanziamento . A questo proposito si deve rilevare che la richiesta di informazioni riguardava, in particolare, dati relativi alla ripartizione delle spese di marchiatura in funzione del luogo di denaturazione del latte scremato in polvere; la Commissione ha deciso, infatti, di limitare il rifiuto di finanziamento al caso in cui la denaturazione sia stata eseguita in un luogo diverso da quello dell' immagazzinamento, per il motivo che, in tal caso, il rischio di diversa utilizzazione del prodotto è maggiore .
13 Va aggiunto, inoltre, che l' AIMA, nella risposta al citato telex, ha fornito, il 27 ottobre 1986, i dati numerici richiesti dalla Commissione consentendo, così, a quest' ultima di procedere all' esatta determinazione dell' importo da escludere dal finanziamento . Il fatto che la lettera di accompagnamento dell' AIMA contenesse, inoltre, l' asserzione che la marchiatura dei sacchi era stata sempre effettuata nel momento in cui i sacchi partivano dal luogo di immagazzinamento non poteva più giustificare, in quella fase, la riapertura della discussione sul principio stesso della rettifica, tanto più che tale asserzione non era confortata da alcuna precisazione o giustificazione .
14 Si deve, quindi, concludere che i mezzi relativi alla mancanza di marchiatura dei sacchi sono infondati .
b ) Sul controllo della denaturazione
15 Le tre decisioni contestate sono basate sul rilievo che la denaturazione del latte scremato in polvere deve essere controllata secondo un sistema di controllo permanente eseguito sul posto, oltre che per mezzo di un' analisi chimica sistematica . Tale analisi sarebbe necessaria al fine di verificare l' omogeneità del prodotto denaturato, non essendovi altro metodo per accertarla .
16 La prima censura dedotta dal governo italiano verte sull' obbligatorietà dell' analisi chimica . Le disposizioni vigenti in materia non rivestirebbero affatto la portata che la Commissione vuol loro attribuire . L' art . 16, n . 2, del citato regolamento n . 368/77, farebbe obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di provvedere al controllo della denaturazione "integrando il controllo contabile con una verifica sul posto"; tale disposizione non farebbe alcun riferimento ad un' analisi chimica . Il governo italiano aggiunge che l' allegato del regolamento, anche se prevede, nel n . 3, punto D, un' analisi del prodotto denaturato, non stabilisce affatto l' obbligo di provvedere a detta analisi in modo sistematico .
17 A questo proposito si deve ricordare che l' art . 16, n . 2, del regolamento n . 368/77 stabilisce il principio del controllo della denaturazione e ne disciplina le procedure . Per quanto attiene al contenuto dei controlli, la suddetta disposizione fa riferimento al precedente art . 6 il quale rinvia, a sua volta - per quanto riguarda le prescrizioni tecniche - al n . 3 dell' allegato dello stesso regolamento . Quest' ultima disposizione stabilisce, nel punto D, che i prodotti addizionati al latte scremato in polvere ai fini della denaturazione "devono essere ripartiti uniformemente, in modo che due campioni di 50 g ciascuno, prelevati a caso in una partita di 25 kg, diano al dosaggio chimico risultati identici, fatte salve le tolleranze del metodo di analisi applicato ".
18 Da questo succinto richiamo delle norme vigenti in materia emerge che le prescrizioni tecniche di cui al n . 3, punto D, dell' allegato costituiscono parte integrante del sistema di controllo della denaturazione istituito dal regolamento n . 368/77 ed implicano di per sé la sistematicità dell' analisi chimica . Da tali disposizioni traspare lo scopo del regolamento che mira, in particolare, ad escludere l' utilizzazione del prodotto denaturato nell' alimentazione dei vitelli; orbene, detto scopo può essere raggiunto solo qualora sia garantita l' uniforme ripartizione delle sostanze denaturanti nell' intero quantitativo denaturato .
19 Di conseguenza, questa censura del governo italiano deve essere respinta .
20 Con la seconda censura, il governo italiano sostiene che le analisi di cui la Commissione critica la mancanza sarebbero state sempre eseguite, su richiesta della ditta Zoovit, impresa specializzata nella denaturazione, da un laboratorio di Crotone, l' Itrapag . Questo laboratorio non sarebbe ufficiale, ma la normativa comunitaria non detterebbe alcun obbligo al riguardo .
21 Tale censura non può essere accolta . Da una dichiarazione resa il 21 luglio 1987 dal predetto laboratorio risulta, infatti, che l' impresa Zoovit non ha mai fatto richiesta di analisi ai fini delle verifiche e che, conseguentemente, tale analisi non è stata eseguita . Una lettera dell' AIMA alla Commissione, datata 27 ottobre 1986, precisa, peraltro, che la "quantificazione del prodotto oggetto di controllo senza analisi" riguardava unicamente la Zoovit, confermando, così, la mancanza di analisi criticata dalla Commissione .
22 I mezzi relativi al controllo della denaturazione devono essere pertanto respinti .
II - La trasformazione delle arance e dei limoni
23 Le tre decisioni controverse escludono dall' imputazione al FEAOG una parte della compensazione finanziaria concessa ai trasformatori di arance e di limoni freschi, in base al rilievo che le autorità italiane avrebbero applicato un tasso di conversione erroneo . Il contrasto fra le parti verte sulla questione del momento dal quale un nuovo tasso di conversione deve applicarsi alle compensazioni finanziarie di cui trattasi . Per la determinazione di tale momento, la Commissione ha tenuto conto delle campagne di commercializzazione delle arance e dei limoni, mentre il governo italiano ritiene che non sussista alcun legame tra il regime di trasformazione industriale, di cui fanno parte le compensazioni finanziarie, e quello relativo ai prodotti allo stato fresco, per i quali sono state previste campagne di commercializzazione .
24 Nell' atto introduttivo il governo italiano cerca, innanzitutto, di dimostrare che la trasformazione industriale è disciplinata da regolamenti autonomi che non fanno alcun riferimento all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli . La normativa comunitaria farebbe, in tal senso, una netta distinzione fra il regime che si applica alla frutta fresca e quello relativo alla trasformazione degli agrumi, in modo da escludere qualsiasi possibilità di estensione degli effetti derivanti dalla nozione di campagna al regime relativo alla trasformazione della frutta, nel quale tale nozione non può trovare applicazione .
25 Il governo italiano fa valere, inoltre, che le disposizioni comunitarie relative alla trasformazione degli agrumi hanno previsto una data precisa cui fare riferimento; infatti, ai sensi di tali disposizioni, il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria si considera intervenuto ad una data determinata . Questa data sarebbe stata fissata proprio per evitare la situazione di incertezza giuridica che potrebbe derivare dalla difficoltà di individuare la data esatta di trasformazione relativamente ad una determinata partita . Al riguardo il governo italiano si richiama, particolarmente, al regolamento della Commissione 12 novembre 1975, n . 2972, recante modifica del regolamento della Commissione n . 208/70, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance ( GU L 295, pag . 16 ); per quanto concerne le arance, detto regolamento prevede che il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria si considera avvenuto alla data del 1° maggio di ogni anno .
26 Si deve rilevare, innanzitutto, che l' aiuto alla trasformazione delle arance e dei limoni ha lo scopo di sostenere la commercializzazione di tali prodotti . Le compensazioni finanziarie attribuite ai trasformatori di arance sono state istituite dal regolamento del Consiglio 18 dicembre 1969, n . 2601, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ( GU L 324, pag . 21 ). Nella motivazione di detto regolamento si sottolineano le gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria nonché la necessità, per ovviare a tale situazione, di emanare misure atte ad accrescere le possibilità di sbocco comunitarie mediante un maggior ricorso alla trasformazione . Il regolamento ha istituito, a tal fine, un regime di compensazioni finanziarie destinate a favorire la trasformazione di alcune varietà di arance nell' ambito di contratti che garantiscano, ad un prezzo minimo d' acquisto presso il produttore, il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione .
27 Ne discende che il sostegno finanziario alle imprese di trasformazione rientra in un sistema diretto a favorire lo smercio delle arance fresche e comporta il pagamento di prezzi minimi ai produttori . La stessa conclusione vale per gli aiuti alla trasformazione dei limoni . Il finanziamento comunitario delle compensazioni finanziarie in oggetto è, quindi, basato su di una stretta connessione tra le compensazioni medesime ed i prezzi corrisposti ai produttori di arance e di limoni freschi .
28 Si deve poi osservare che il prezzo minimo vale per una determinata campagna di commercializzazione, che l' importo della compensazione finanziaria viene fissato prima dell' inizio di ciascuna campagna e che tale compensazione è calcolata sulla base del prezzo minimo e del prezzo di approvvigionamento abitualmente praticato nei confronti dei trasformatori, prezzo che a sua volta è calcolato in base ai prezzi praticati dall' industria nel corso delle tre campagne precedenti .
29 Tale sistema di finanziamento è così determinato per la durata della campagna, con la conseguenza che le fissazioni dei prezzi che fungono da base al calcolo della compensazione finanziaria valgono unicamente per la durata della campagna considerata . Ne consegue che anche il tasso di conversione da applicare è valido solo per la medesima campagna . La presa in considerazione della data del fatto generatore della compensazione finanziaria non osta all' unicità del tasso applicato nel corso dell' intera campagna . Infatti, tale data è per sua natura fittizia e serve solo a determinare, astrattamente, il momento in cui si considera avvenuto il fatto generatore; essa non definisce, pertanto, il periodo di applicabilità di un dato tasso .
30 Da tali considerazioni emerge che i mezzi relativi al tasso di conversione applicato alla compensazione finanziaria per i trasformatori di arance e di limoni non sono fondati .
III - Il premio speciale di riporto nel settore della pesca
31 Il premio speciale di riporto fa parte del sistema di compensazioni finanziarie per la trasformazione delle sardine e delle acciughe . Con le tre decisioni controverse, la Commissione si è rifiutata di prendere in considerazione determinati importi corrispondenti ai premi versati ai trasformatori che si erano approvvigionati presso l' organizzazione di produttori Domar di Porto Garibaldi .
32 Con sentenze 25 novembre 1987 ( cause 342/85 e 343/85, Repubblica italiana / Commissione, Racc . pagg . 4701 e 4725 ), la Corte ha respinto i ricorsi della Repubblica italiana diretti all' annullamento della decisione di escludere dall' imputazione al FEAOG gli importi corrisposti a titolo di compensazioni comunitarie per il ritiro dal mercato dei prodotti della pesca negli anni 1980 e 1981, dichiarati dalla stessa organizzazione di produttori Domar . La Corte ha considerato che tale esclusione era giustificata dal fatto che le attività di detta organizzazione di produttori non erano state assoggettate ad alcuna forma di controllo e che i responsabili della Domar erano stati denunciati all' autorità giudiziaria per aver illegittimamente percepito aiuti comunitari .
33 Il governo italiano sostiene che occorre distinguere le compensazioni per il ritiro dei prodotti dal mercato, versate all' organizzazione di produttori, dai premi speciali di cui trattasi nella specie, i quali vengono corrisposti alle imprese di trasformazione . Orbene, l' AIMA avrebbe controllato i quantitativi di prodotto ricevuti e trasformati dalle imprese, verificando, inoltre, la regolarità del pagamento del prezzo di acquisto da parte delle imprese medesime . Di conseguenza, il fatto che le attività della Domar siano al vaglio delle autorità competenti non dovrebbe impedire la corresponsione dei premi alle imprese che hanno proceduto alla trasformazione dei prodotti di detta organizzazione .
34 Si deve ricordare che, come ha giustamente sottolineato la Commissione, il funzionamento del regime dei premi di riporto è basato sulle attività delle organizzazioni di produttori . L' art . 2 del regolamento del Consiglio 28 luglio 1982, n . 2204, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di un premio di riporto speciale per le sardine e per le acciughe mediterranee ( GU L 235, pag . 7 ), dispone che il premio dev' essere concesso soltanto per i prodotti "pescati da un aderente ad un' organizzazione di produttori ". L' art . 5, n . 2, dello stesso regolamento affida alle organizzazioni di produttori il compito di notificare alle autorità incaricate del controllo i quantitativi di prodotti trattati .
35 Per quanto attiene agli esercizi finanziari oggetto della presente controversia, il governo italiano ha ammesso che la Domar non potesse essere considerata come una organizzazione di produttori regolare, titolare dei diritti e degli obblighi che le disposizioni di diritto comunitario riconoscono a tali organizzazioni . Già questa circostanza osta all' imputazione dei premi controversi, atteso che le spese sostenute da un' organizzazione di produttori non sono imputabili al FEAOG, qualora l' organizzazione non possieda i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria .
36 I mezzi relativi al premio speciale di riporto non possono pertanto essere accolti .
37 Dalle considerazioni che precedono discende che i ricorsi devono essere respinti per intero .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Repubblica italiana è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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