Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Decisione relativa alla liquidazione dei conti - Decisione soggetta a riserve - Ammissibilità in considerazione della non perentorietà del termine impartito alla Commissione per l' emanazione della propria decisione
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 729/70, art . 5, n . 2, lett . b ) ))
2 . Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego di riconoscimento di spese per irregolarità nell' applicazione della normativa comunitaria - Determinazione degli importi da detrarre - Rifiuto della Commissione di tener conto degli importi versati al Fondo nell' ambito delle operazioni irregolari - Arricchimento senza causa della Comunità - Illegittimità - Utilizzazione del procedimento di liquidazione dei conti quale sanzione per comportamenti degli Stati membri che non hanno conseguenze finanziarie - Inammissibilità
(( Regolamenti ( CEE ) del Consiglio nn . 729/70 e 3247/81, art . 3, n . 2 ) ))
Massima
1 . In mancanza di qualsiasi sanzione conseguente all' inosservanza da parte della Commissione del termine previsto dall' art . 5, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 729/70 per l' emananzione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG, tale termine deve essere considerato semplicemente ordinatorio, salva restando la lesione degli interessi di uno Stato membro ( v . sentenza 27 gennaio 1988, Danimarca / Commissione, causa 349/85, Racc . pag . 169 ). Ne consegue che, qualora non sia possibile emanare una decisione definitiva in ordine al finanziamento di determinate spese, la Commissione può legittimamente subordinare a riserve la propria decisione di liquidazione . E' irrilevante, a tal riguardo, che la decisione contenga riserve di carattere generale e non riserve puntuali in ordine ai singoli controlli effettuati, considerato che gli Stati membri partecipano strettamente al procedimento di liquidazione e sono pienamente informati su eventuali controlli in corso di svolgimento .
Tali riserve, che si limitano a precisare gli effetti della decisione, possono essere enunciate anche solo nei suoi "considerando", atteso che questi costituiscono parte integrante della decisione e possono, quindi, contribuire a specificarne l' oggetto e la portata .
2 . I prodotti agricoli affidati ad un ente nazionale di intervento che siano stati venduti irregolarmente non possono essere considerati come ceduti in conformità del diritto comunitario e, in mancanza di specifiche disposizioni relative a tali irregolarità, è giustificata l' applicazione per analogia delle norme previste per i prodotti perduti di cui all' art . 3, n . 2, del regolamento n . 3247/81 .
Tuttavia, la Commissione, qualora disponga di elementi sufficienti per acclarare la reale effettuazione delle vendite irregolari e gli importi ivi incassati e versati al FEAOG, non può rifiutare, senza dar luogo ad un indebito arricchimento contrario ai principi generali del diritto comunitario, di prendere in considerazione tali somme nel calcolo della rettifica dell' importo delle spese a carico del FEAOG presentate dallo Stato membro interessato .
Il diniego di prendere in considerazione tali somme non può essere giustificato dal rifiuto delle autorità nazionali di produrre i contratti relativi alle operazioni irregolari, poiché non può ammettersi che la Commissione utilizzi gli strumenti di cui dispone nell' ambito del procedimento di liquidazione dei conti per punire comportamenti degli Stati membri da essa ritenuti contrari al diritto comunitario, quando tali comportamenti non incidano in alcun modo sulle spese da finanziare .
Parti
Nella causa C-259/87,
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg . Panagiotis Mylonopoulos, consulente legale presso il ministero degli Affari esteri, Ilias Laios, consigliere giuridico presso il ministero dell' Agricoltura, e Meletis Tsotsanis, consulente legale presso il ministero dell' Agricoltura, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig . Xenophon Yataganas, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, successivamente dal sig . Théofanis Christoforou, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig . Michaïl Vilaras, giudice relatore presso il Consiglio di Stato della Grecia, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 1987, 87/368/CEE, relativa alla liquidazione dei fondi presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 195, pag . 43 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) La decisione della Commissione 19 giugno 1987, 87/368/CEE, relativa alla liquidazione dei fondi presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" è annullata nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG l' importo corrispondente alle somme incassate in occasione della vendita di due quantitativi di 30 000 tonnellate di grano tenero .
2 ) Il ricorso è respinto quanto al resto .
3 ) La Commissione è condannata alle spese .
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