Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Conformità delle spese alle norme comunitarie - Provvedimenti di conservazione delle risorse alieutiche
( Trattato CEE, art . 38; regolamento del Consiglio n . 729/70, artt . 2 e 3 )
2 . Pesca - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all' esportazione - Prodotti della pesca oggetto di quote di cattura - Superamento della quota nazionale - Obbligo dello Stato membro di negare le restituzioni
( Trattato CEE, art . 5; regolamenti del Consiglio n . 729/70, art . 2, e n . 3796/81 )
3 . Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute ad irregolarità nell' applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro - Onere della prova
( Regolamento del Consiglio n . 729/70 )
Massima
1 . I provvedimenti di conservazione delle risorse alieutiche fanno parte delle norme comunitarie dell' organizzazione comune dei mercati agricoli ai sensi degli artt . 2 e 3 del regolamento n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, dato che, a norma dell' art . 38 del trattato, i prodotti della pesca sono compresi fra i prodotti agricoli . Di conseguenza le restituzioni attribuite e gli interventi effettuati trasgredendo i provvedimenti comunitari di conservazione non possono, in linea di principio, essere finanziati dal FEAOG ( vedansi sentenze 15 dicembre 1987, causa 326/85, Paesi Bassi / Commissione, Racc . pag . 5091; causa 332/85, Germania / Commissione, Racc . pag . 5163; causa 237/86, Paesi Bassi / Commissione, Racc . pag . 5251 ).
2 . In conformità ai principi generali che costituiscono il fondamento del sistema istituzionale comunitario e che regolano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta agli Stati membri, a norma dell' art . 5 del trattato, garantire nei loro territori l' esecuzione delle normative comunitarie, in particolare nel contesto della politica agricola comune ( vedasi sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor, Racc . pag . 2633 ).
Uno Stato membro non può sottrarsi a quest' obbligo nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca attribuendo restituzioni all' esportazione per quantitativi pescati oltre la quota nazionale, motivando che la normativa comunitaria non conterrebbe alcuna disposizione che contempli espressamente la possibilità di negare le restituzioni all' esportazione in un caso del genere, mentre l' art . 2 del regolamento n . 729/70 stabilisce che solo le restituzioni attribuite in ossequio alle norme comunitarie possono essere finanziate dal FEAOG e che inoltre il porre termine alla pesca in caso di esaurimento della quota nazionale spetta in primo luogo allo Stato membro . Se si trova di fronte a difficoltà pratiche di attuazione di un sistema di controllo efficace, è suo compito risolverle adottando opportuni provvedimenti .
3 . Quando la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, per il motivo che esse sono state causate da trasgressioni della normativa comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a questo Stato dimostrare che ricorrono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla Commissione ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito / Commissione, Racc . pag . 1749 ).
Parti
Nella causa 262/87,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori A . Bos e G.M . Borchardt, viceconsiglieri giuridici del Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig . Robert C . Fischer, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Albert Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale, per quanto riguarda i prodotti della pesca, della decisione della Commissione 19 giugno 1987, n . 368, relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", per l' esercizio finanziario 1983 ( GU L 195, pag . 43 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese .
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