Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Restituzioni all' esportazione - Fissazione - Formaggi designati con l' espressione "Grana Padano" - Designazione dei soli formaggi prodotti in Italia - Entità della restituzione superiore a quella che vale per gli altri formaggi del tipo Grana - Discriminazione - Insussistenza - Espressione dell' esigenza di tener conto degli scopi della politica commerciale comune
( Trattato CEE, art . 110; regolamento del Consiglio n . 804/68, artt . 17, n . 2, e 33 )
Massima
L' espressione "Grana Padano", che figura dalla fine del 1979 negli elenchi merceologici allegati ai regolamenti con cui la Commissione fissa periodicamente le restituzioni all' esportazione nel settore del latte e dei latticini, riguarda unicamente il formaggio Grana Padano prodotto in Italia .
Poiché questo formaggio è soggetto sul mercato comunitario ad una normativa diversa da quella vigente per i formaggi di tipo Grana prodotti in altre zone della Comunità, non è in contrasto col principio della parità di trattamento prescritto dall' art . 17, n . 2, del regolamento n . 804/68, recante organizzazione comune dei mercati nel settore di cui trattasi, riservare al primo un trattamento più favorevole in fatto di restituzioni all' esportazione .
Se ciò non bastasse, l' art . 33 di detto regolamento obbliga la Commissione, quando fissa le restituzioni all' esportazione, a tener conto del pari di considerazioni relative alla politica commerciale comune . La Commissione verrebbe meno a questo obbligo se estendesse la restituzione più elevata stabilita per il formaggio Grana Padano italiano ai formaggi di tipo Grana prodotti in altre zone della Comunità, giacché tale restituzione renderebbe possibile la vendita di detti formaggi ad un prezzo inferiore a quello mondiale, il che potrebbe provocare reazioni da parte degli interlocutori commerciali della Comunità e mettere quindi a repentaglio il conseguimento di uno degli scopi della politica commerciale comune sanciti dall' art . 110 del trattato, cioè l' armonico sviluppo del commercio mondiale .
Parti
Nella causa 263/87,
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig . Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Peter Karpenstein e Johannes Foens Buhl, consiglieri giuridici del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento parziale della decisione 19 giugno 1987 ( GU L 195, pag . 43 ) e delle decisioni 18 agosto 1987 ( GU L 262, pagg . 23 e 35 ) relative alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese degli esercizi 1983, 1984 e 1985, finanziate dal Fondo europeo agricolo d' orientamento e di garanzia, sezione "garanzia",
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale dell' 11 gennaio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 22 febbraio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 agosto 1987, il Regno di Danimarca, in forza dell' art . 173, primo comma, del trattato CEE, ha presentato un ricorso inteso all' annullamento parziale della decisione della Commissione 19 giugno 1987 ( GU L 195, pag . 43 ) e delle decisioni della Commissione 18 agosto 1987 ( GU L 262, pagg . 23 e 35 ) relative alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese degli esercizi 1983, 1984 e 1985, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia ".
2 Per gli esercizi suddetti, le autorità danesi versavano agli esportatori di formaggi granulosi a pasta dura, prodotti in Danimarca e venduti con la denominazione "Dansk Grana" o "Dansk Grana Padano", restituzioni all' esportazione al tasso più elevato che, nei regolamenti della Commissione che fissano periodicamente dette restituzioni, viene applicato per il formaggio Grana Padano contrassegnato dal codice 47.10.11 . La Commissione stabiliva di rimborsare alle autorità danesi unicamente le restituzioni al tasso inferiore per i formaggi contrassegnati dal codice 47.10.22 .
3 Il governo danese sostiene che la mancata estensione, da parte della Commissione, del beneficio della restituzione più elevata per il formaggio contrassegnato dal codice 47.10.11 ai formaggi "Dansk Grana" o "Dansk Grana Padano" è in contrasto col diritto comunitario . A tale proposito deduce essenzialmente due argomenti .
4 Innanzitutto, la Commissione non avrebbe osservato il disposto dei propri regolamenti periodici che fissano le restituzioni . Gli elenchi allegati a detti regolamenti farebbero infatti riferimento, senza precisare il luogo di produzione, ai formaggi contrassegnati dalla denominazione Grana Padano, la quale né per il diritto internazionale né per il diritto comunitario costituisce una denominazione d' origine riservata al formaggio prodotto nella pianura padana .
5 In secondo luogo, anche qualora, usando le parole Grana Padano, la Commissione avesse voluto effettivamente riservare il beneficio della restituzione più elevata al formaggio Grana Padano prodotto in Italia, essa comunque avrebbe infranto l' art . 17, n . 2, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), in prosieguo : "regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione del mercato del latte ". Detto articolo stabilisce che la restituzione dev' essere la stessa per tutta la Comunità . Il principio della parità di trattamento, così formulato, osterebbe a che fra le restituzioni per formaggi dallo stesso aspetto esterno ( forma, colore, volume ) e dalla stessa composizione ( contenuto di materie grasse e di acqua ) siano operate differenze a seconda del luogo di produzione .
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
A - Sul primo argomento
7 L' argomento fondato sul senso delle parole "Grana Padano" che compaiono nei regolamenti periodici della Commissione sulle restituzioni non può essere accolto .
8 Occorre rilevare che in tutti i regolamenti periodici precedenti il regolamento 14 dicembre 1979, n . 2822 ( GU L 320, pag . 20 ), la Commissione ha identificato il formaggio contrassegnato dal codice 47.10.11 con la semplice denominazione "Grana ". Le restituzioni disposte per detto formaggio erano identiche a quelle di cui fruivano i formaggi contrassegnati dal codice 47.10.22 .
9 Durante il 1979 la Commissione ha scoperto, come essa stessa ha chiarito, che formaggi di tipo Grana venivano prodotti anche in altre zone della Comunità ed erano esportati in regime di restituzioni . Il prezzo di vendita di questi formaggi era inferiore, sul mercato della Comunità, al prezzo del formaggio prodotto nelle province della pianura padana, che in Italia è tutelato mediante una denominazione d' origine a norma del decreto del presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n . 1269 ( GURI 1955, n . 187, pag . 2896 ).
10 Detto formaggio, il solo, assieme al Parmigiano Reggiano, che fruisce del regime d' interventi istituito dagli artt . 5, n . 2, ed 8, n . 1, del regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione del mercato del latte, dev' essere prodotto utilizzando latte proveniente esclusivamente dalla zona di produzione stessa perché possa trar vantaggio dal regime suddetto . Ciò si evince dall' art . 2, n . 1, lett . b ), primo trattino, del regolamento della Commissione 27 luglio 1968, n . 1107, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ( GU L 184, pag . 29 ), ai sensi del quale "lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per garantire che le imprese produttrici trasformino soltanto il latte della loro normale zona di raccolta ". Lo scarso livello di produzione di latte in Italia ha per conseguenza che il latte è più caro che in altre zone della Comunità e che i costi sostenuti dai produttori italiani di Grana Padano sono pertanto più elevati .
11 Stando così le cose, la differenza tra il prezzo comunitario e il prezzo mondiale inferiore, che le restituzioni sono intese a compensare in forza dell' art . 17, n . 1, del regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione del mercato del latte, è più pronunciata per il formaggio Grana Padano prodotto in Italia che per gli altri formaggi .
12 Per compensare questa differenza, si è dovuto far ricorso ad una restituzione speciale . La Commissione ha pertanto stabilito, per la prima volta nel precitato regolamento periodico 14 dicembre 1979, n . 2822, per il formaggio contrassegnato dal codice 47.10.11, una restituzione più elevata di quella prevista per i formaggi contrassegnati dal codice 47.10.22 . Essa ha poi, ancora per la prima volta, designato il formaggio contrassegnato dal codice 47.10.11 con la denominazione "Grana Padano ". Inizialmente si è operata una differenziazione unicamente per le restituzioni all' esportazione verso gli Stati Uniti . Con l' adozione del regolamento periodico 27 marzo 1980, n . 739 ( GU L 83, pag . 36 ), la differenziazione vige pure per le esportazioni verso altri paesi .
13 Ne discende che i termini Grana Padano, che compaiono dalla fine del 1979 negli elenchi merceologici allegati ai regolamenti periodici della Commissione, fanno esclusivo riferimento al formaggio Grana Padano prodotto in Italia .
14 Resta pertanto da valutare se, riservando al formaggio Grana Padano prodotto in Italia il beneficio di una restituzione più elevata, la Commissione abbia infranto l' art . 17, n . 2, del regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione del mercato del latte, a norma del quale la restituzione dev' essere la stessa per tutta la Comunità .
B - Sul secondo argomento
15 Per quanto riguarda l' argomento riferentesi ad un' infrazione del principio della parità di trattamento di cui all' art . 17, n . 2, del regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione del mercato del latte, occorre ricordare in primo luogo che il latte, in quanto prodotto fresco, non può fruire del meccanismo degli interventi e che questo pertanto si applica ai principali prodotti derivati dal latte, vale a dire il burro ed il latte scremato in polvere . In considerazione però della scarsa produzione di tali derivati in Italia, il meccanismo degli interventi viene ivi destinato ad un terzo prodotto, e cioè a taluni formaggi fra i quali, segnatamente, il Grana Padano . Per consentire ai produttori di latte italiani di trarre vantaggio dal sistema degli interventi che è stato per loro concepito, era indispensabile imporre ai produttori italiani di Grana Padano di utilizzare esclusivamente latte proveniente dalla loro zona di produzione .
16 Ne consegue che all' adozione di una norma di produzione, il cui rispetto è imprescindibile quanto al buon funzionamento del sistema degli interventi, e non al semplice gioco delle forze di mercato, vanno ascritti i maggiori costi per la produzione del Grana Padano in Italia rispetto ai formaggi di tipo Grana prodotti in altre zone della Comunità, determinandosi di conseguenza la necessità di compensare detti costi mediante una restituzione più elevata .
17 Poiché il formaggio Grana Padano prodotto in Italia è soggetto sul mercato comunitario ad una normativa diversa da quella vigente per i formaggi di tipo Grana prodotti in altre zone della Comunità, il fatto di riservare al primo un trattamento più favorevole in materia di restituzioni non è in contrasto col principio della parità di trattamento sancito dall' art . 17, n . 2, del regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione del mercato del latte .
18 D' altronde, l' art . 33 di questo regolamento stabilisce che "nell' applicazione del presente regolamento dev' essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli artt . 39 e 110 del trattato ". La Commissione pertanto deve tener conto, fissando le restituzioni all' esportazione, anche di considerazioni connesse alla politica commerciale .
19 La Commissione verrebbe meno a tale obbligo se estendesse il beneficio della restituzione più elevata per il Grana Padano italiano ai formaggi di tipo Grana prodotti in altre zone della Comunità . Infatti, questa restituzione andrebbe oltre lo scopo prefissato dall' art . 17, n . 1, del regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione del mercato del latte : la restituzione sarebbe qualcosa di più della semplice differenza fra il prezzo comunitario ed il prezzo mondiale . Si consentirebbe la vendita di questi formaggi ad un prezzo inferiore al prezzo mondiale, col rischio di provocare reazioni da parte degli interlocutori commerciali della Comunità . Un tasso di restituzione del genere potrebbe quindi finire col compromettere il perseguimento di uno degli scopi del trattato, vale a dire lo sviluppo armonico del commercio mondiale .
20 Non potendosi accogliere i due argomenti dedotti dal Regno di Danimarca a sostegno del proprio ricorso, quest' ultimo dev' essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese; il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese .
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