Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità - Fondamento giuridico
( Trattato CEE, artt . 39, 40 e 43; regolamento del Consiglio n . 2727/75, art . 4, n . 4, emendato dal regolamento n . 1579/86 )
2 . Risorse proprie delle Comunità europee - Articolo 201 del trattato - Campo d' applicazione - Tributi prelevati da un settore agricolo per finanziarne le spese - Esclusione - Decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 - Portata
( Trattato CEE, art . 201; decisione del Consiglio 21 aprile 1970, art . 2, 2° comma )
3 . Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Diritto di proprietà - Libero esercizio delle attività professionali - Restrizioni - Ammissibilità - Presupposti - Prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali - Ammissibilità
4 . Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Provvedimenti che impongono oneri finanziari - Carattere di proporzionalità - Criteri di controllo - Potere discrezionale del legislatore comunitario in materia di politica agricola comune - Controllo giurisdizionale - Limiti
( Trattato CEE, artt . 40 e 43 )
5 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità - Provvedimento adattato alle necessità di funzionamento dell' organizzazione comune - Violazione del principio di proporzionalità - Assenza
(( Trattato CEE, art . 39, n . 1, lett . c ); regolamento del Consiglio n . 2727/75, art . 4, emendato dal regolamento n . 1579/86 ))
6 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali - Esenzione in caso di utilizzazione nell' azienda del produttore dopo la lavorazione - Concessione subordinata alla lavorazione nell' ambito dell' azienda - Illegittimità - Effetti - Applicazione provvisoria del regime di cui è causa secondo modalità non discriminatorie
( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma e art . 177; regolamento della Commissione n . 2040/86, art . 1, n . 2, 2° comma, emendato dal regolamento n . 2572/86 )
Massima
1 . Un provvedimento quale il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, che tende a contribuire alla stabilizzazione d' un mercato caratterizzato da eccedenze strutturali e che svolge pertanto una funzione analoga a quella degli altri interventi previsti in questo settore, rientra nell' ambito degli artt . 39 e 40 del trattato e trova quindi un fondamento giuridico appropriato e sufficiente nell' art . 43 del trattato, a prescindere dall' aliquota del prelievo .
2 . L' art . 201 del trattato si riferisce solo alle entrate destinate al finanziamento generale del bilancio della Comunità, con esclusione dei tributi agricoli da applicare in un settore agricolo determinato e destinati unicamente al finanziamento delle spese in tale settore . Tale esclusione non è messa in causa dall' art . 2, 2° comma, della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie alle Comunità . In effetti, questa disposizione ha come unico scopo quello di permettere, nell' ambito di una politica comune, la creazione di nuove risorse proprie, a condizione che sia rispettata la procedura dell' art . 201, e non può essere interpretata nel senso che porti a rendere obbligatorio il ricorso alla suddetta procedura per l' adozione di un provvedimento rientrante nell' ambito di una politica comune per il solo motivo che esso implica la riscossione di entrate .
3 . Sia il diritto di proprietà sia il libero esercizio delle attività professionali fanno parte dei principi generali di diritto comunitario di cui la Corte garantisce l' osservanza . Tali principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale . Di conseguenza, possono essere apportate restrizioni al godimento del diritto di proprietà ed al libero esercizio di un' attività professionale, in particolare nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente a degli obiettivi d' interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti .
Alla luce di tali criteri, non si può affermare che il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali pregiudichi i diritti fondamentali dei trasformatori di cereali .
4 . In forza del principio di proporzionalità, la legittimità di provvedimenti che impongono oneri finanziari agli operatori è subordinata alla condizione che detti provvedimenti siano idonei e necessari per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in causa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti . Il controllo giurisdizionale del rispetto di queste condizioni deve tuttavia tener conto del fatto che in materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario dispone d' un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt . 40 e 43 del trattato gli attribuiscono . Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l' istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento .
5 . Il legislatore comunitario, istituendo il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali e fissando le modalità della sua applicazione, ha scelto, tra le varie possibilità, la formula che gli è sembrata più opportuna per ridurre le eccedenze strutturali sul mercato cerealicolo, esercitando una pressione diretta, benché moderata, sui prezzi corrisposti ai produttori di cereali . Un siffatto provvedimento, diretto a contenere l' offerta mediante una riduzione del prezzo per i produttori, deve in linea di principio essere considerato idoneo rispetto all' obiettivo di stabilizzazione dei mercati agricoli, enunciato all' art . 39, n . 1, lett . c ), del trattato, anche se, a causa di alcune esenzioni, non colpisce la totalità dei prodotti di cui trattasi . Pertanto il legislatore comunitario non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone in materia agricola e non è andato contro il principio di proporzionalità .
6 . L' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, come modificato dal regolamento n . 2572/86, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla un' esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dell' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, persino nel caso in cui il prodotto lavorato viene usato nell' azienda . Nell' attesa che il legislatore comunitario adotti provvedimenti adeguati per ottenere l' uguaglianza tra gli operatori, le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione di cui è causa, estendendone il beneficio agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .
Parti
Nel procedimento 265/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Hermann Schraeder HS Kraftfutter GmbH & Co . KG, con sede in Ochtrup ( Repubblica federale di Germania )
e
Hauptzollamt Gronau,
domanda vertente sulla validità del regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, che modifica il regolamento n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 139, pag . 29 ), nonché del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( GU L 173, pag . 65 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
considerate le osservazioni presentate :
- per la società Schraeeder, dall' avv . V . Schiller del foro di Colonia,
- per il governo del Regno Unito, durante la fase scritta del procedimento, dal sig . H.R.L . Purse del Treasury Solicitor' s Department e, durante la fase orale, dai sigg . S.J . Hay e M.A . Blythe, barrister,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . A . Brautigam, amministratore principale presso il servizio giuridico del Consiglio, assistito dal sig . Ch . Mavrokos, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . Booss, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 1° marzo 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 20 aprile 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 luglio 1987, pervenuta alla Corte il 1° settembre successivo, il Finanzgericht di Duesseldorf ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento del Consiglio 23 marzo 1986, n . 1579, che modifica il regolamento n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 139, pag . 29 ), nonché del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, che stabilisce modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( GU L 173, pag . 65 ).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la società Hermann Schraeder HS Kraftfutter GmbH & Co . KG ( in prosieguo : la "Schraeder "), impresa che si occupa del commercio di cereali trasformati, e lo Hauptzollamt di Gronau . La Schraeder ha dichiarato, per il mese di gennaio 1987, un quantitativo di 3 836 651 tonnellate di cereali trasformati, per i quali essa ha calcolato un importo di 49 492,80 DM quale prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali .
3 Nel ricorso da essa proposto dinanzi al Finanzgericht di Duesseldorf, la Schraeder contesta la legittimità della riscossione del prelievo facendo valere l' invalidità della disciplina comunitaria di cui è causa . Il prelievo avrebbe infatti la natura di una tassa e avrebbe dovuto perciò essere istituito sulla base non solo dell' art . 43, ma anche dell' art . 201 del trattato . Per giunta, la riscossione di tale onere violerebbe i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario e, più in particolare, il diritto di proprietà nonché la libertà professionale ed economica . La Schraeder fa valere inoltre una violazione del principio di proporzionalità e sostiene che il prelievo conduce a distorsioni di concorrenza tra produttori di cereali e tra fabbricanti di alimenti composti per animali e viola pertanto il divieto di discriminazione sancito dall' art . 40, n . 3, del trattato .
4 Al fine di essere messo in grado di valutare tali argomenti, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se il regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579 ( GU L 139 del 24.5.1986, pag . 29 e seguenti ), che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU 281 del 1°.11.1975, pag . 1 e segenti ), ed il regolamento ( CEE ) della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, che stabilisce le modalità d' applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( GU 173 del 1°.7.1986, pag . 65 e seguenti ), siano invalidi ".
5 Alla luce degli elementi risultanti dagli atti di causa, tale questione deve essere intesa come vertente sulla validità del precitato regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, e del precitato regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, come modificato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572 ( GU L 229, pag . 25 ).
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, delle disposizioni comunitarie pertinenti nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sul fondamento giuridico della normativa
7 Nelle osservazioni da essa presentate alla Corte, la Schaerder sostiene, innanzitutto, che il regolamento del Consiglio n . 1579/86 non poteva validamente essere fondato sul solo art . 43 del trattato . Il prelievo di corresponsabilità costituirebbe in realtà una tassa ed avrebbe perciò dovuto essere istituito secondo la procedura di cui all' art . 201 del trattato . Tale assunto si fonderebbe, in primo luogo, sulla circostanza che il prelievo è dovuto dai trasformatori di cereali, i quali non sono i responsabili dell' eccessiva produzione di cerali e, in secondo luogo, sull' aliquota elevata di tale prelievo . Tale interpretazione sarebbe peraltro conforme alla decisione 70/243 del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( GU L 94, pag . 19 ) il cui art . 2, 2° comma, si riferisce alle entrate provenienti da altri tributi istituiti nell' ambito di una politica comune .
8 Il governo britannico, il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza di tali argomenti . Il prelievo di corresponsabilità è inteso, conformemente all' art . 39, n . 1, lett . c ), del trattato, a stabilizzare il mercato cerealicolo limitando la produzione di cereali mediante un abbassamento del prezzo per il produttore, paragonabile ad una riduzione del prezzo d' intervento . Esso costituisce quindi una misura d' intervento e non un tributo fiscale .
9 Quest' ultimo punto di vista va condiviso . Infatti, il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali è inteso a contribuire alla stabilizzazione del mercato cerealicolo frenando la crescita su detto mercato caratterizzato da eccedenze strutturali . Esso svolge pertanto un ruolo analogo a quello degli altri interventi previsti dall' organizzazione comune del mercato dei cereali, come precisa l' art . 4, n . 4, del regolamento n . 2727/75, quale modificato dal regolamento n . 1579/86, ai sensi del quale il prelievo "è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli (...)". Una siffatta misura rientra nell' ambito di applicazione degli artt . 39 e 40 del trattato e trova quindi un fondamento giuridico appropriato e sufficiente nell' art . 43 del trattato, a prescindere dall' aliquota del prelievo .
10 L' obbligo di fondare la normativa di cui è causa anche sull' art . 201 del trattato non si giustifica nemmeno per il fatto che il prelievo di corresponsabilità presenta altresì un aspetto finanziario, concorrendo esso a limitare le spese di gestione dei meccanismi del mercato nel settore dei cereali . Come il Consiglio e la Commissione giustamente sottolineano, l' art . 201 si riferisce solo alle entrate destinate al finanziamento generale del bilancio della Comunità, con esclusione dei tributi agricoli da applicare in un settore agricolo determinato e destinati unicamente al finanziamento delle spese in tale settore .
11 Tale assunto non viene modificato dall' art . 2, 2° comma, della summenzionata decisione del Consiglio 21 aprile 1970, secondo cui "costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che sarebbero istituiti, nell' ambito di una politica comune, conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea (...), sempre che la procedura dell' art . 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (...) sia stata ultimata ". Dal testo stesso di questa disposizione risulta che essa si propone unicamente di permettere, nell' ambito di una politica comune, la creazione di nuove risorse proprie, a condizione che sia rispettata la procedura di cui all' art . 201 . Tale disposizione non può però essere interpretata, contrariamente al suo tenore letterale, nel senso che porti a rendere obbligatorio il ricorso alla procedura di cui all' art . 201 per l' adozione di un provvedimento rientrante nell' ambito di una politica comune per il solo motivo che esso implica la riscossione di entrate .
12 L' argomento fondato sull' insufficienza del fondamento giuridico della normativa di cui è causa non può pertanto essere accolto .
Sulla violazione di diritti fondamentali
13 La Schraeder fa inoltre valere che la disciplina controversa lede i diritti fondamentali riconosciuti dall' ordinamento giuridico comunitario e, più in particolare, il diritto di proprietà nonché la libertà professionale ed economica, in quanto soggetti passivi del prelievo e responsabili della sua liquidazione amministrativa sarebbero i trasformatori e non i produttori di cereali, soli responsabili delle eccedenze cerealicole .
14 Secondo una giurisprudenza consolidata, in particolare nella sentenza 13 dicembre 1979 ( Hauer, causa 44/79, Racc . pag . 3727 ), i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali di diritto di cui la Corte garantisce l' osservanza . Nel garantire la tutela di tali diritti, la Corte è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, così che non potrebbero essere ammessi nella Comunità provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni di tali Stati . Gli strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dell' uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, possono del pari fornire elementi di cui occorre tener conto nell' ambito del diritto comunitario .
15 In particolare, soprattutto nella summenzionata sentenza 13 dicembre 1979, la Corte ha riconosciuto che sia il diritto di proprietà che la libertà di esercizio delle attività professionali fanno parte dei principi generali del diritto comunitario . Detti principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale . Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all' applicazione del diritto di proprietà e al libero esercizio di un' attività professionale, in particolare nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti . E' alla luce di tali criteri che occorre valutare la compatibilità della disciplina del prelievo di corresponsabilità con le esigenze della tutela dei diritti fondamentali .
16 Riguardo agli argomenti addotti dalla ricorrente nella causa principale, va innanzitutto rilevato che in forza del combinato disposto dell' art . 4, n . 6, del regolamento n . 2727/75, come modificato dal regolamento n . 1579/86, e dell' art . 5, n . 1, del regolamento n . 2040/86, il prelievo è trasferito dai trasformatori sui produttori di cereali . Ne deriva che l' onere pecuniario del prelievo viene sostenuto finanziariamente dai soli produttori di cereali, mentre sui trasformatori di cereali grava solo un onere a carattere amministrativo e contabile, relativo al versamento ed al trasferimento del prelievo .
17 Stando così le cose, va constatato che la disciplina del prelievo di corresponsabilità non pregiudica in alcun modo il diritto di proprietà dei trasformatori di cereali .
18 Quanto al libero esercizio delle libertà professionali, occorre sottolineare che il fatto di disporre la riscossione del prelievo allo stadio dei trasformatori dei cereali che, mediante la loro attività professionale, danno origine al fatto generatore di tale prelievo, risponde ad una legittima preoccupazione sia di gestione efficiente che di semplificazione amministrativa della disciplina del prelievo . L' obbligo che ne deriva, per i trasformatori di cereali, di versare e di trasferire il prelievo sui loro fornitori risponde quindi ad obiettivi di interesse generale il cui perseguimento giustifica gli inconvenienti secondari che tale obbligo comporta per la categoria di operatori interessati . Una siffatta esigenza del resto tocca solo in modo del tutto marginale il libero esercizio delle attività professionali dei soggetti passivi e non può di conseguenza arrecare pregiudizio alla sostanza stessa di tale diritto .
19 L' argomento fondato su una violazione della libertà professionale ed economica non può quindi essere accolto .
Sulla violazione del principio di proporzionalità
20 La Schraeder fa valere la violazione del principio di proporzionalità in quanto il prelievo di corresponsabilità non sarebbe né idoneo né necessario per il raggiungimento dell' obiettivo di stabilizzazione del mercato di cui all' art . 39, n . 1, lett . c ), del trattato . Infatti, a causa delle esenzioni contemplate all' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, solo una quota del 50% circa dei cereali destinati all' alimentazione animale sarebbe assoggettata al prelievo . Quest' ultimo eserciterebbe inoltre un effetto negativo sulla vendita dei cereali dal momento che, a causa dell' aumento del prezzo dei cereali trasformati, esso provocherebbe una contrazione della domanda .
21 Il principio di proporzionalità è riconosciuto da una giurisprudenza costante della Corte come parte dei principi generali del diritto comunitario . In forza di tale principio, la legittimità di provvedimenti che impongono oneri finanziari agli operatori è subordinata alla condizione che detti provvedimenti siano idonei e necessari per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in causa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva, e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti .
22 Quanto al controllo giurisdizionale delle condizioni anzidette, occorre tuttavia precisare che il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt . 40 e 43 del trattato gli attribuiscono . Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l' istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento ( si veda, in particolare, la sentenza 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti, Racc . pag . 2301 ).
23 Nella fattispecie il legislatore comunitario, istituendo il prelievo di cui trattasi e fissandone le modalità di applicazione, ha scelto, tra varie possibilità, la formula che gli è sembrata più idonea a ridurre le eccedenze strutturali sul mercato cerealicolo, esercitando una pressione diretta, benché moderata, sui prezzi corrisposti ai produttori di cereali . Un siffatto provvedimento, diretto a contenere l' offerta mediante una riduzione del prezzo per i produttori, deve in principio essere considerato idoneo rispetto all' obiettivo di stabilizzare i mercati agricoli, enunciato all' art . 39, n . 1, lett . c ), del trattato, anche se esso, a causa di talune esenzioni, non colpisce la totalità dei prodotti di cui trattasi .
24 Ne consegue che il legislatore comunitario non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale in materia . L' argomento fondato su una violazione del principio di proporzionalità va quindi respinto .
Sul carattere discriminatorio della disciplina del prelievo
25 La Schraeder fa valere che a causa delle esenzioni stabilite all' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, come modificato dal regolamento n . 2572/86, la disciplina del prelievo presenta un carattere discriminatorio nei confronti di varie categorie di trasformatori e di produttori di cereali e viola, di conseguenza, l' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato nonché il principio generale di uguaglianza .
26 A tal proposito, basti ricordare che questa stessa censura è stata oggetto di esame da parte della Corte nella sentenza 29 giugno 1988 ( causa 300/86, Van Landschoot, Racc . pag . 3443 ). In questa sentenza, la Corte ha dichiarato che l' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, come modificato dal regolamento n . 2572/86, era invalido nei limiti in cui esso creava una parziale discriminazione tra trasformatori e tra produttori di cereali, esentando dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contemplando esenzioni per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell' azienda . Tuttavia la Corte ha precisato che spettava al legislatore comunitario trarre le conseguenze di tale sentenza, adottando i provvedimenti adeguati per ottenere l' uguaglianza tra gli operatori e che, in attesa della nuova normativa, le competenti autorità dovevano continuare ad applicare l' esenzione contemplata dalla disposizione dichiarata invalida, estendendo l' esenzione agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .
27 Dalle considerazioni sopra svolte consegue che la questione pregiudiziale va risolta nei seguenti termini :
- l' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, come modificato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla tale esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell' azienda;
- spetta al legislatore comunitario adottare i provvedimenti adeguati per ottenere l' uguaglianza tra operatori per quel che riguarda il regime di esenzioni di cui è causa;
- nel frattempo, le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione contemplata dalla disposizione di cui trattasi, estendendo l' esenzione agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione;
- per il resto, dall' esame della questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, né quella del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, come modificato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo britannico, dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Duesseldorf, con ordinanza 22 luglio 1987, dichiara :
1 ) L' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, come modificato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla tale esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell' azienda .
2 ) Spetta al legislatore comunitario adottare i provvedimenti adeguati per ottenere l' uguaglianza tra operatori per quel che riguarda il regime di esenzioni di cui è causa .
3 ) Nel frattempo, le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione contemplata dalla disposizione di cui trattasi, estendendo l' esenzione agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .
4 ) Per il resto, dall' esame della questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, né quella del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, come modificato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572 .
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