Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Voci doganali - "Pule di soia" - Classificazione nella sottovoce 23.06 B
Massima
La merce chiamata "pule di soia" e consistente in guaine di semi di soia macinate ( tegumenti di semi ) dev' essere classificata, dal momento che la sua unica destinazione è quella di servire come alimento zootecnico e che essa non rientra in un' altra voce doganale più specifica, nella sottovoce 23.06 B della tariffa doganale comune .
Parti
Nel procedimento 268/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Tariefcommissie di Amsterdam nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Cargill BV
e
l' Ispettore dei dazi doganali d' importazione e delle accise,
domanda vertente sull' interpretazione delle voci 23.02, 23.04, 23.06 e 23.07 della tariffa doganale comune,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori G.C . Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T . Koopmans e C.N . Kakouris, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate :
- per la società Cargill BV, dal sig . D.G . van Vliet,
- per il governo del Regno Unito, dal sig . H.R.L . Purse,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R . Barents,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 15 giugno 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 giugno 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 aprile 1987, giunta alla Corte il 7 settembre successivo, la Tariefcommissie ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione delle voci 23.02, 23.04, 23.06 e 23.07 della tariffa doganale comune .
2 Detta questione è sorta nell' ambito di una lite fra la società Cargill BV e l' ispettore dei dazi doganali d' importazione e delle accise circa la classificazione di pule di soia macinate .
3 La Cargill BV ha importato dai Paesi Bassi nel 1983 una partita di pule di soia, indicando nella dichiarazione doganale che si trattava di merci da classificarsi nella sottovoce 23.04 B, per la quale era allora prevista l' esenzione doganale . Previa analisi del prodotto, l' amministrazione delle importazioni ed accise ha invece classificato le pule di soia nella sottovoce 23.06 B, il che implicava la corresponsione di un dazio d' importazione del 2% ad valorem .
4 Avverso detta decisione, la Cargill BV ricorreva dinanzi alla Tariefcommissie . Questa, ritenendo che si potesse classificare il prodotto in questione non solo nelle voci doganali proposte dalle parti, ma anche nelle voci 23.02 o 23.07, ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione :
"In quale voce ( o sottovoce ) della tariffa doganale comune debbono essere classificate le pule di semi di soia macinate, descritte nella parte in fatto del presente provvedimento ".
5 Per una più ampia esposizione degli antefatti nonché delle osservazioni delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
6 Onde risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, è opportuno ricordare che la merce litigiosa è stata definita, nella causa principale, come guaine di semi di soia macinate ( tegumenti di semi ) e che durante la causa principale le parti hanno convenuto di chiamarla "pule di soia ".
7 Anzitutto è opportuno constatare che la voce 23.07 non può essere presa in considerazione per la classificazione delle pule di soia . Infatti, detta voce riguarda le "preparazioni melassate o zuccherate" e "le altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell' alimentazione degli animali ". Orbene, le pule di soia non sono né melassate né zuccherate ed inoltre non costituiscono una preparazione in quanto non sono il risultato della lavorazione di altre merci o di un miscuglio di varie merci .
8 Del pari, si deve ammettere che le pule di soia non sono né cereali né legumi, solo merci contemplate dalla voce 23.02, quindi le pule di semi di soia non possono nemmeno essere classificate in questa voce .
9 Quanto alla sottovoce 23.04 B, essa riguarda i residui dell' estrazione di olii vegetali diversi dall' olio d' oliva . E quindi opportuno esaminare se, come sostiene l' attrice, le pule di soia debbano considerarsi un residuo dell' estrazione dell' olio di soia .
10 Dal fascicolo emerge che le pule di soia possono essere ottenute, a seconda della tecnica usata, o prima dell' estrazione dell' olio ( con la tecnica detta del "head-end dehulling ") oppure dopo detta estrazione ( tecnica detta del "tail-end dehulling "). Poiché però si tratta sempre dello stesso prodotto, la tecnica usata non può essere decisiva per la classificazione doganale .
11 E opportuno ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 marzo 1982 ( Fancon, causa 129/81, Racc . pag . 967 ), emerge dal tenore stesso della voce 23.04 che il termine "residui" non può essere confuso con quello di "scarti ". Ne consegue che detta voce non comprende tutte le merci che rimangono dopo l' estrazione di un olio vegetale . Al contrario, è necessario che si tratti di prodotti risultanti direttamente dall' operazione di estrazione dell' olio e non di prodotti già contenuti nel prodotto di base e che non vengono trasformati durante il procedimento di estrazione dell' olio .
12 Le pule di soia, staccate dai semi prima o dopo l' operazione d' estrazione dell' olio, dal momento che non costituiscono il risultato diretto di questa operazione, non possono essere considerate residuati dell' estrazione dell' olio di soia e non possono quindi essere classificate nella sottovoce 23.04 B .
13 Si deve infine considerare se le pule di soia possano classificarsi nella sottovoce 23.06 B, che riguarda "i prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove : (...). B non nominati ".
14 A questo proposito è opportuno ricordare che è stato ammesso in corso di causa che l' unica destinazione delle pule di soia è quella di servire come alimento per gli animali . Orbene, poiché è stato accertato che esse non rientrano in una voce più specifica, ne consegue che è la voce 23.06 B quella che si deve prendere in considerazione per la classificazione delle pule di soia .
15 Di conseguenza si deve risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che le pule di semi di soia macinate devono classificarsi nella sottovoce 23.06 della tariffa doganale comune .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla Tariefcommissie, con ordinanza 6 aprile 1987, dichiara :
Le pule di semi di soia macinate devono classificarsi nella sottovoce 23.06 B della tariffa doganale comune .
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