Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni per gli orfani - Applicazione del solo capitolo 8 del regolamento n . 1408/71 e delle disposizioni cui esso rinvia
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 44, n . 3, 48, n . 1, 78 e 79 )
Massima
L' art . 44, n . 3, del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che le pensioni per orfani sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni del capitolo 8 di detto regolamento, eventualmente completate dalle disposizioni di altri capitoli dello stesso regolamento alle quali viene fatto espresso richiamo nel capitolo 8 . Ne consegue in particolare che l' art . 48, n . 1, il quale stabilisce che, in determinati casi, l' ente di uno Stato membro in cui i periodi assicurativi o di residenza dell' assicurato sono inferiori ad un anno non deve corrispondere prestazioni per questi periodi, non si applica quando si tratta di pensioni per gli orfani .
Parti
Nel procedimento 269/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bayerisches Landessozialgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Natalino Ventura
e
Landesversicherungsanstalt Schwaben,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 44, n . 3, e 48, n . 1, nonché delle disposizioni sulle prestazioni per orfani del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( nella versione coordinata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 6 ),
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J . C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . Natalino Ventura dall' avv . J . Stahlberg, del foro di Monaco di Baviera,
- per la Landesversicherungsanstalt Schwaben dal suo direttore, sig . Wanders,
- per il governo italiano dall' avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, in qualità d' agente,
- per la Commissione delle Comunità europee dai sigg . Dimitrios Gouloussis e Juergen Grunwald, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 ottobre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 novembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 luglio 1987, pervenuta in cancelleria il successivo 8 settembre, il Bayerisches Landessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 44, n . 3, e 48, n . 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( in prosieguo : "regolamento n . 1408/71"; nella versione coordinata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 6 ).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il figlio di un lavoratore migrante deceduto il 30 agosto 1974 nella Repubblica federale di Germania e la Landesversicherungsanstalt Schwaben ( in prosieguo : "LVA Schwaben "), la quale si rifiutava di continuare a versare al predetto la pensione integrale per orfano quando egli stabiliva, nel luglio 1975, la sua residenza in Italia .
3 La LVA Schwaben basava la sua decisione sull' art . 78, n . 2, lett . b ), punto i ), del regolamento n . 1408/71, a norma del quale, quando - come nella fattispecie - l' assicurato defunto sia stato assoggettato alla legge di più Stati membri, l' obbligo di erogare prestazioni per orfani incombe alle autorità competenti dello Stato in cui l' interessato risiede .
4 Tuttavia, le autorità italiane si rifiutavano di versare la pensione, richiamandosi all' art . 48, n . 1, del regolamento n . 1408/71, a tenore del quale l' ente competente di uno Stato membro non è tenuto ad erogare prestazioni qualora la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in base alle leggi di detto Stato non raggiunga un anno e qualora, tenuto conto di questi soli periodi, non venga acquisito alcun diritto alle prestazioni in forza di dette leggi .
5 Il Ventura, considerando che detto rifiuto comportava per le autorità tedesche l' obbligo di corrispondergli integralmente, dal 1975, la pensione per orfano, adiva il Sozialgericht d' Augsburg e, in sede di appello, il Bayerisches Landessozialgeright per ottenere l' annullamento della decisione adottata nel 1975 dalla LVA Schwaben .
6 La LVA Schwaben opponeva però che la decisione negativa delle autorità italiane era priva di fondamento poiché l' applicazione dell' art . 48, n . 1, che ne costituiva la base giuridica, è categoricamente esclusa, per quanto riguarda le pensioni per orfani, dall' art . 44, n . 3, del regolamento n . 1408/71 . Di conseguenza, il Bayerisches Landessozialgericht ha deciso di sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 44, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, vada interpretato nel senso che le prestazioni per orfani ai sensi dell' art . 79 del regolamento ( CEE ) debbono essere erogate ad un orfano residente in Italia, senza applicazione dell' art . 48, n . 1, del regolamento ( CEE ), qualora l' assicurato abbia maturato nella sola Italia un periodo di assicurazione inferiore a dodici mesi ( art . 48, n . 1, del regolamento ( CEE ) )), ma, sommando i periodi maturati negli Stati membri, soddisfi il requisito del periodo assicurativo minimo e gli altri presupposti nazionali italiani delle prestazioni ".
7 Per una più ampia esposizione degli antefatti e del contesto giuridico della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo se necessario alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 L' art . 48, n . 1, del regolamento n . 1408/71, che contempla il caso in cui la durata complessiva dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in forza delle leggi di uno Stato membro sia inferiore a un anno, figura nel capitolo 3 "Vecchiaia e morte" ( pensioni ) del regolamento .
9 L' art . 44, col quale inizia il capitolo 3, dispone che questo capitolo non riguarda le pensioni per orfani attribuite conformemente al capitolo 8 .
10 Ne consegue che le disposizioni del capitolo 3, tra le quali figura l' art . 48, n . 1, non si applicano alle pensioni per orfani, ad eccezione di quelle fra le suddette disposizioni alle quali rinviano espressamente le disposizioni del capitolo 8, che tratta delle prestazioni spettanti agli orfani e, in particolare, delle pensioni o rendite per orfani diverse dalle rendite concesse in forza dell' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professonali .
11 Poiché nel capitolo 8 non si fa riferimento all' art . 48, n . 1, quest' ultimo non si applica alle prestazioni per orfani menzionate nella questione pregiudiziale .
12 Questa interpretazione consentirà al giudice nazionale di decidere la causa dinanzi ad esso pendente poiché dai termini in cui è formulata la questione pregiudiziale emerge che il dubbio che sta alla radice di questa riguarda non già l' interpretazione dell' art . 78, n . 2, lett . b ), punto i ), e dell' art . 79, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 1408/71, che impongono il pagamento delle pensioni per orfani allo Stato membro in cui risiede l' interessato qualora, come nella fattispecie, l' assicurato defunto sia stato assoggettato, tra l' altro, alle leggi di detto Stato membro, bensì l' interpretazione dell' art . 48, n . 1, dello stesso regolamento, la cui applicabilità nel caso in esame avrebbe esonerato le autorità dello Stato membro di residenza dall' obbligo sancito dalle predette disposizioni .
13 Tuttavia, è opportuno integrare detta interpretazione richiamando talune indicazioni che emergono dalla giurisprudenza della Corte e che possono essere utili al giudice nazionale .
14 In primo luogo, secondo l' interpretazione delle disposizioni del capitolo 8 del regolamento n . 1408/71 che la Corte ha fornito nelle sentenze 9 luglio 1980 ( causa 807/79, Gravina, Racc . pag . 2205 ) e 24 novembre 1983 ( causa 320/82, D' Amario, Racc . pag . 3811 ) e che la stessa convenuta nella causa principale ha inteso applicare col nuovo provvedimento 2 marzo 1984, il diritto all' attribuzione di una pensione di orfano spettante in forza della legislazione dello Stato membro competente in base a dette disposizioni non fa venir meno, qualora il padre defunto sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, il diritto a prestazioni più elevate spettanti all' orfano in forza della sola legislazione di un altro Stato membro . Qualora l' importo delle prestazioni effettivamente riscosse, o che avrebbero dovuto essere riscosse, nel primo Stato membro sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla sola legislazione dell' altro Stato membro, l' orfano ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un complemento pari alla differenza tra i due importi .
15 In secondo luogo, secondo la costante giurisprudenza della Corte - stabilita in particolare nella sentenza 27 marzo 1980 ( cause riunite 66, 127 e 128/79, Meridionale industria salumi, Racc . pag . 1237 ) - l' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art . 177 del trattato CEE chiarisce e precisa il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore . Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa .
16 Da quanto precede deriva che il versamento della pensione per orfano da parte delle autorità dello Stato membro in cui risiede l' interessato e il versamento della prestazione integrativa da parte delle autorità dello Stato membro in cui l' orfano aveva maturato spettanze pensionistiche devono essere effettuati a partire dalla data in cui l' orfano si è stabilito nel territorio del primo Stato .
17 La questione pregiudiziale, dati i termini in cui è formulata, dev' essere pertanto risolta come segue : l' art . 44, n . 3, del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che le pensioni per orfani sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni del capitolo 8 di detto regolamento, eventualmente integrate con l' applicazione di disposizioni di altri capitoli dello stesso regolamento alle quali le disposizioni del capitolo 8 rinviano espressamente .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bayerisches Landessozialgericht, con ordinanza 7 luglio 1987, dichiara :
L' art . 44, n . 3, del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che le pensioni per orfani sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni del capitolo 8 di detto regolamento, eventualmente integrate con l' applicazione di disposizioni di altri capitoli dello stesso regolamento alle quali le disposizioni del capitolo 8 rinviano espressamente .
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