Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere destinati all' alimentazione zootecnica - Aiuto per il latticello - Presupposti per l' attribuzione - Processo produttivo - Trattamento ulteriore - Esclusione
( Regolamento del Consiglio n . 986/68, art . 1; regolamento della Commissione n . 1105/68, art . 1, § 4 e 6 )
Massima
Il combinato disposto del regolamento n . 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e per il latte scremato in polvere destinati all' alimentazione degli animali, e del regolamento d' esecuzione n . 1105/68 dev' essere interpretato nel senso che, ai fini dell' attribuzione dell' aiuto ivi contemplato per la produzione del latticello, esso esclude non solo l' aggiunta al latticello di elementi non contenuti nel latte, ma anche qualsiasi procedimento che implichi l' ulteriore trattamento del latticello ottenuto dalla trasformazione del latte in burro .
Parti
Nel procedimento 270/87,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Cooeperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa
e
Produktschap voor Zuivel,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n . 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all' alimentazione degli animali ( GU L 169, pag . 4 ), e del regolamento della Commissione 27 luglio 1968, n . 1105, relativo alle modalità d' applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all' alimentazione degli animali ( GU L 184, pag . 24 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate :
- per la Coeoperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa, ricorrente nella causa principale, dall' avv . O.C.A . Millaard del foro di Zwolle,
- per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico, R.C . Fischer, in qualità di agente, assistito dal sig . Van Damme, amministratore, in qualità di esperto,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 26 gennaio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 febbraio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 4 settembre 1987, pervenuta in cancelleria il 9 settembre successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( in prosieguo : "College van Beroep ") ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n . 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all' alimentazione degli animali ( GU L 169, pag . 4 ), e del regolamento della Commissione 27 luglio 1968, n . 1105, relativo alle modalità d' applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all' alimentazione degli animali ( GU L 184, pag . 24 ).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una lite fra un' impresa lattiero-casearia olandese, la Coeoperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa, e il Produktschap voor Zuivel, ente olandese competente per l' erogazione degli aiuti suddetti, lite vertente sulla questione se detta impresa abbia diritto agli aiuti per taluni quantitativi di latticello .
3 L' impresa suddetta chiedeva il versamento degli aiuti comunitari per taluni quantitativi di latticello da essa prodotti e destinati all' alimentazione zootecnica .
4 Con due decisioni in data 24 settembre e 24 ottobre 1985 il Produktschap voor Zuivel si rifiutava di versare gli aiuti richiesti e, con una terza decisione in data 25 ottobre 1985, esigeva il rimborso di un aiuto già versato all' impresa interessata; dette decisioni erano motivate con la considerazione che un "prodotto concentrato derivato dal latte" era stato aggiunto al latticello .
5 Poiché le opposizioni proposte avverso queste decisioni restavano infruttuose, l' impresa adiva il College van Beroep .
6 Dinanzi al giudice nazionale l' impresa faceva presente che, siccome per poter fruire dell' aiuto il latticello deve, in via di principio, contenere l' 8% di materie secche, essa applicava il seguente procedimento : "dopo la fabbricazione del burro, la sciacquatura che resta nel latticello viene estratta dal latticello dolce residuo . Il latticello dolce concentrato così ottenuto viene poi nuovamente mescolato al latticello acido residuo risultante dalla fabbricazione del burro . Il latticello acido, di per sé, non si presta ad essere concentrato ". L' impresa sosteneva che tale procedimento non comportava aggiunte non autorizzate, anche se una parte del quantitativo considerato di latticello veniva da questo estratta per esservi successivamente reincorporata in forma concentrata .
7 Il College voor Beroep rilevava come dalla Zuivelverordening del 1968 ( regolamento relativo ai prodotti lattiero-caseari ) emerga che non possono essere corrisposti aiuti per il latticello al quale sia stato "aggiunto qualche cosa ". Poiché detta normativa nazionale riguarda l' attuazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e aventi la medesima formulazione, il College van Beroep ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 986/68, e più in particolare l' inciso 'al quale non siano state fatte aggiunte' contenuto all' art . 1, lett . a ), di tale regolamento, letto in relazione alle disposizioni del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1105/68, debba interpretarsi nel senso che si configura un' aggiunta che preclude l' aiuto ai sensi dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 nell' applicazione di un procedimento in cui, per raggiungere il prescritto tenore di sostanza secca, dopo la preparazione del burro, l' acqua di lavaggio utilizzata a tal fine, rimasta nel latticello, venga separata dal latticello dolce residuo ed in cui successivamente il latticello dolce così concentrato venga nuovamente unito al latticello acido residuo formatosi nella preparazione del burro ".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della causa principale nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Nella questione sollevata dal giudice nazionale si fa menzione di un' "aggiunta" che osta eventualmente all' attribuzione dell' aiuto in quanto l' art . 1 del sopramenzionato regolamento n . 986/68 stabilisce, come presupposto per l' attribuzione dell' aiuto, che non dev' essere stata aggiunta alcuna sostanza al latte e, di conseguenza, al latticello . Occorre tuttavia sottolineare che la causa principale non riguarda l' aggiunta di ulteriori sostanze non derivanti dal latte .
10 Emerge infatti dall' ordinanza di rinvio, considerata alla luce dei documenti del fascicolo, che nella fattispecie la trasformazione del latte in burro e la separazione del burro dal sottoprodotto latticello sono seguite da un ulteriore trattamento :
- il latticello è lavato con acqua;
- dalla sciacquatura che ne deriva, contenente all' incirca il 4% di materie secche e il 96% di acqua, viene estratta l' acqua in eccedenza;
- il residuo è un latticello contenente un' elevata percentuale di sostanze secche;
- detto residuo è utilizzato per essere mescolato al latticello inizialmente ottenuto durante la trasformazione del latte e per aumentarne il tenore di sostanze secche all' 8 %.
11 Di conseguenza, la questione sollevata dev' essere intesa come diretta, in sostanza, a far stabilire se il latticello ottenuto in seguito ad un ulteriore trattamento come quello sopra descritto possa fruire dell' aiuto contemplato dalla menzionata normativa comunitaria .
12 Prima di risolvere detta questione occorre precisare che l' art . 10, n . 1, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), come successivamente modificato, dispone che sono concessi aiuti, tra altro, al latte scremato e al latticello prodotti nella Comunità ed utilizzati per l' alimentazione degli animali, semprecché tali prodotti possiedano determinati requisiti .
13 In base all' art . 10, n . 2, di detto regolamento, il Consiglio ha emanato il sopramenzionato regolamento n . 986/68, il cui art . 1, come successivamente modificato, è così redatto :
"Ai sensi del presente regolamento, si intende per :
a ) latte :
il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, al quale non siano state fatte aggiunte e che al massimo abbia subito una scrematura parziale;
b ) latticello :
il prodotto ottenuto dalla trasformazione in burro del latte o della crema di latte, anche acido o acidificato;
c ) latte scremato :
il latte e il latticello con un tenore massimo di grassi dell' 1%;
(...)".
14 In forza del potere conferitole dall' art . 10, n . 3, del regolamento n . 804/68, la Commissione ha emanato il sopramenzionato regolamento n . 1105/68, il quale, nell' art . 1, n . 2, dispone che "l' aiuto viene concesso soltanto per la quantità di latte scremato contenuta nel latte per animali ".
15 Ai fini della soluzione della questione pregiudiziale si deve rilevare che, a tenore dell' art . 1 del citato regolamento n . 986/68, il latticello è "il prodotto ottenuto dalla trasformazione in burro del latte (...)". La lettera della disposizione considerata si riferisce pertanto al prodotto derivato ottenuto durante la trasformazione del latte in burro, escluso qualsiasi ulteriore trattamento .
16 Questa interpretazione è confermata, in particolare, dalla lettera dell' art . 1, n . 4, del citato regolamento n . 1105/68, come successivamente modificato, il quale dispone che il latticello, quale risulta dalla trasformazione del latte in burro, non può, in quanto costituente destinato a fruire dell' aiuto, essere oggetto di una diluzione anormale rispetto alle tecniche di produzione applicate .
17 Questa interpretazione è peraltro corroborata dal n . 6, lett . a ), dell' articolo sopra citato, il quale, in deroga al requisito di un tenore minimo dell' 8% di estratto secco sgrassato del latticello, prevede la sostituzione di detta percentuale con la media dei valori minimi abitualmente rilevati in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro se detta media è superiore . Per converso, il n . 6, lett . c ), dello stesso articolo contempla l' attribuzione di un aiuto ridotto quando, per giustificati motivi tecnologici, il tenore di estratto secco sgrassato del latticello sia pari o superiore a 4% e inferiore al tenore minimo richiesto . Da queste disposizioni emerge che non è lecito modificare il tenore di sostanze secche del latticello .
18 Dalle considerazioni che precedono risulta che, ai fini dell' attribuzione dell' aiuto per il latticello, le citate disposizioni comunitarie si riferiscono al sottoprodotto lattiero-caseario considerato così come naturalmente ottenuto durante la trasformazione iniziale del latte in burro, con esclusione di qualsiasi ulteriore trattamento anche se questo consiste non nell' aggiunta vera e propria di una sostanza non derivante dal latte, ma semplicemente in un' evaporazione dell' acqua contenuta o in una diluizione .
19 Pertanto, la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta come segue : il combinato disposto del regolamento del Consiglio n . 986/68 e del regolamento della Commissione n . 1105/68 dev' essere interpretato nel senso che, ai fini dell' attribuzione dell' aiuto ivi contemplato, esso esclude non solo l' aggiunta al latticello di elementi non contenuti nel latte, ma anche qualsiasi procedimento che implichi un ulteriore trattamento del latticello risultante dalla trasformazione del latte in burro .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep dell' Aia, con ordinanza 4 settembre 1987, dichiara :
Il combinato disposto del regolamento del Consiglio n . 986/68 e del regolamento della Commissione n . 1105/68 dev' essere interpretato nel senso che, ai fini dell' attribuzione dell' aiuto ivi contemplato, esso esclude non solo l' aggiunta al latticello di elementi non contenuti nel latte, ma anche qualsiasi procedimento che implichi un ulteriore trattamento del latticello risultante dalla trasformazione del latte in burro .
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