Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Congedo di malattia - Controllo medico - Constatazione di assenza non giustificata - Utilizzazione del responso della commissione medica chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento dell' invalidità del dipendente - Esclusione
( Statuto del personale, artt . 59 e 60 )
Massima
La relazione stilata dalla commissione medica nell' ambito del procedimento per il riconoscimento dell' invalidità serve a stabilire se un dipendente sia o meno idoneo a svolgere in modo permanente un impiego della sua carriera e non a valutare se l' assenza temporanea dell' interessato sia giustificata dal punto di vista medico . Ne consegue che le conclusioni di tale commissione, secondo cui non sussistono i presupposti per riconoscere l' invalidità del dipendente, non possono costituire prova dell' attitudine fisica di quest' ultimo ad esercitare le sue funzioni in un determinato momento, tenuto conto della diversa natura delle valutazioni da formulare nell' uno e nell' altro caso . Infatti, l' assenza temporanea di un dipendente può essere giustificata da un disturbo che non risulti d' altra parte così grave da giustificare il riconoscimento dell' invalidità .
Il carattere ingiustificato di una simile assenza può essere debitamente accertato, ai sensi dell' art . 60 dello statuto, e condurre, se del caso, alla sospensione dello stipendio per il periodo corrispondente soltanto mediante il controllo medico specificamente previsto all' art . 59 dello statuto .
Parti
Nella causa 271/87,
Anna Maria Fedeli, dipendente del Parlamento europeo, con gli avvocati Victor Biel e Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio del predetto avvocato Biel, 18a, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Francesco Pasetti-Bombardella, giureconsulto, e dal sig . Manfred Peter, capodivisione, assistiti dall' avv . Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio del predetto avvocato Bonn, 22, Côte d' Eich,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere che il Parlamento europeo sia condannato a versare gli importi da esso trattenuti, in forza dell' art . 60 dello statuto, sugli stipendi della ricorrente, maggiorati dell' 8% d' interesse annuo, nonché a risarcire i danni causati dall' illecito dell' amministrazione,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il Parlamento europeo è condannato a rimborsare gli importi da esso trattenuti sugli stipendi della ricorrente nel periodo 3 luglio 1985 - 13 marzo 1986, maggiorati dell' 8% d' interessi di mora .
2 ) Le spese sono poste a carico del Parlamento europeo .
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