Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Trattato CEE - Art . 235 - Portata - Attuazione per disciplinare, nel contesto di un regime di ammissione temporanea che può essere istituito in forza di altre disposizioni del trattato, l' uso dei container nel traffico interno - Illegittimità
( Trattato CEE, art . 235; regolamento del Consiglio n . 2096/87 )
Massima
Dalla lettera stessa dell' art . 235 del trattato si desume che il valersi di questo articolo, come fondamento giuridico di un atto, è possibile solo se nessun' altra disposizione del trattato attribuisce alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per adottarlo ( vedasi sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, Commissione / Consiglio, Racc . pag . 1493 ).
Ciò non avviene quando si tratta d' inserire, in un regolamento che disciplina il regime dell' ammissione temporanea dei container, il quale può essere adottato in forza degli artt . 28 e 113 del trattato, una disposizione relativa all' uso degli stessi nel traffico interno . Basta infatti constatare che tale disposizione costituisce una parte essenziale del regime dell' ammissione temporanea dei container e non può esserne separata sotto il profilo del fondamento giuridico della sua adozione .
Parti
Nella causa 275/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig . Peter Gilsdorf, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg . Raffaello Fornasier, direttore, e Bernhard Schloh, consigliere del servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del dipartimento affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento del Consiglio 13 luglio 1987, n . 2096, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei container ( GU L 196, pag . 4 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet e T.F . O' Higgins, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il regolamento del Consiglio 13 luglio 1987, n . 2096, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei contenitori è annullato .
2 ) Detto regolamento continua a produrre effetti fino al momento in cui saranno entrati in vigore i provvedimenti che il Consiglio deve adottare per provvedere all' esecuzione della presente sentenza .
3 ) Il Consiglio è condannato alle spese .
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