Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Concorrenza - Intese - Accordi di distribuzione esclusiva - Controllo ed ostacolo delle importazioni parallele - Restrizione della concorrenza
( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )
2 . Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Intenzionalità - Nozione
( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 15 )
3 . Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Fatturato preso in considerazione
( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 15, n . 2 )
Massima
1 . Secondo una giurisprudenza costante ( vedasi, in particolare, la sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, Consten-Grundig / Commissione, Racc . pag . 429 ), la protezione territoriale assoluta stipulata a favore del distributore in un accordo di distribuzione esclusiva e destinata a permettere il controllo e l' esclusione delle importazioni parallele, porta all' artificiale mantenimento di mercati nazionali distinti, incompatibile col trattato, e costituisce pertanto un' infrazione all' art . 85, n . 1, di quest' ultimo .
2 . Perché un' infrazione alle norme del trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza ( vedasi sentenza 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco / Commissione, Racc . pag . 2117 ).
3 . L' art . 15, n . 2, del regolamento n . 17 non contiene alcuna limitazione territoriale quanto al fatturato realizzato dalle imprese che hanno trasgredito le norme sulla concorrenza e che va preso in considerazione per la determinazione dell' importo dell' ammenda da comminare, per cui la Commissione non è tenuta a basarsi solo sull' importo del volume d' affari globale realizzato sul mercato in cui è stata commessa l' infrazione .
Parti
Nella causa C-279/87,
Tipp-Ex GmbH & Co . KG, con sede in Liederbach, con l' avv . Ulrich Doerr, del foro di Francoforte sul Meno ( RF di Germania ), con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Jean Wagener, 10 A, boulevard de la Foire,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Norbert Koch, assistito dall' avv . Alexander Boehlke, del foro di Francoforte sul Meno, con studio in Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 1987, n . 87/406/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell' art . 85 del trattato CEE ( IV/31.192, Tipp-Ex ) (( IV/31.507, Tipp-Ex ( contratto tipo ) )),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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