Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Decisione presa a carico - Nozione - Provvedimento d' organizzazione interna - Esclusione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Limiti - Posizione statutaria degli interessati - Corrispondenza fra grado e posto
( Statuto del personale, art . 25 )
Massima
Non costituisce una decisione presa a carico, ai sensi dell' art . 25 dello statuto, l' atto di pura gestione, come il provvedimento di ridistribuzione dei compiti nell' ambito di un' unità amministrativa, che non sia tale da ledere la posizione statutaria degli interessati o il principio della corrispondenza fra il grado dei dipendenti e il posto al quale sono stati assegnati . Un atto del genere rientra nel potere discrezionale di cui dispone qualsiasi amministrazione per ripartire i compiti fra i membri del proprio personale . Di conseguenza, l' amministrazione non deve previamente sentire l' interessato né motivare la decisione .
Parti
Nella causa 280/87,
André Hecq, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bonlez ( Belgio ), con gli avv.ti Jacques Putzeys e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . M . Nichts, 87, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione di togliere al ricorrente la responsabilità, in fatto di termica sanitaria, dell' edificio della Commissione sito in Square Frère-Orban in Bruxelles,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 20 ottobre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 ottobre 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 settembre 1987 il sig . André Hecq, dipendente di grado B3 della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante all' annullamento della decisione, di data ignota e di autore ignoto, di togliergli la responsabilità, in fatto di termica sanitaria, dell' edificio della Commissione sito in Square Frère-Orban in Bruxelles nonché alla sua reintegrazione in tutti i diritti contemplati dallo statuto che possedeva anteriormente al 1° febbraio 1986 .
2 Secondo le informazioni fornite dalla Commissione in risposta ad una domanda rivoltale dalla Corte, la decisione di escludere l' edificio "Orban" dalla responsabilità del ricorrente è stata adottata il 27 gennaio 1987 dal sig . Bjoern Petersen, capo del servizio "immobili ". Lo scopo di questa decisione sarebbe stato quello di includere l' edificio in questione, la cui amministrazione poneva vari problemi tecnici, nelle attribuzioni di un altro settore ( settore multitecniche, che funzionava a squadre con un responsabile per ciascun problema tecnico ). La decisione non avrebbe implicato alcuna nuova destinazione dello Hecq, che restava incaricato, nello stesso settore, dell' amministrazione di vari immobili, il cui numero è stato semplicemente ridotto di un' unità .
3 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
4 Con un precedente ricorso, il ricorrente aveva chiesto l' annullamento delle decisioni che gli avevano attribuito la responsabilità in fatto di termica sanitaria dei nuovi immobili occupati o da occupare dalla Commissione a partire dal dicembre del 1984 ( causa 19/87 ). Queste decisioni riguardavano sei immobili, tra i quali l' edificio "Orban ". Con sentenza 23 marzo 1988 la Corte, quarta sezione, respingeva il ricorso . In esito a questa sentenza il ricorrente ha rinunciato, nella presente causa, al mezzo relativo al fatto che la decisione impugnata sarebbe la conseguenza diretta di precedenti atti illegittimi .
5 Così stando le cose, i soli mezzi da esaminare sono quello relativo al fatto che la decisione impugnata non sarebbe stata adottata nell' interesse del servizio e non sarebbe motivata e quello relativo all' inosservanza del dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti dei propri dipendenti, in quanto detta decisione sarebbe stata adottata senza tener conto dell' interesse del ricorrente e senza consentirgli di rendere noto il proprio punto di vista .
6 La difesa della Commissione è sostanzialmente basata sulla tesi secondo la quale la decisione impugnata costituisce un atto di pura gestione, adottato per motivi tecnici . A questo proposito essa deduce che, senza poter esprimere alcuna critica sulle prestazioni tecniche del ricorrente, l' organizzazione dei lavori tecnici nell' edificio "Orban" era risultata inefficace . Il controllo a vari livelli e il coordinamento tra i vari specialisti interessati non avrebbe potuto essere creato e il sistema di sdoppiamento tecnico inizialmente progettato non avrebbe funzionato . Tutto ciò avrebbe causato inconvenienti tecnici, tra i quali in particolare l' interruzione del riscaldamento dell' edificio "Orban" che avrebbe causato molto imbarazzo . Considerati questi fatti, sarebbe stato necessario affidare la responsabilità di questo edificio al settore multitecniche del servizio "immobili", settore meglio attrezzato per far fronte a molteplici problemi tecnici .
7 Onde valutare questo argomento, è opportuno rilevare anzitutto che il ricorrente non ha contestato in modo circostanziato l' esistenza dei problemi tecnici addotti dalla Commissione e non ha sostenuto che la decisione di togliergli la responsabilità dell' edificio "Orban" si risolvesse in pratica in una sanzione disciplinare dissimulata che aveva lo scopo di modificare la natura del suo posto . Si deve tuttavia osservare del pari che la decisione impugnata è stata adottata in un periodo nel quale i rapporti tra il ricorrente ed i superiori gerarchici si erano nuovamente deteriorati e che la risposta della Commissione al reclamo del ricorrente parla tanto dei problemi di gestione tecnica quanto del cattivo ambiente di lavoro . Infatti, questa risposta si riferisce all' insussistenza di un "coordinamento elastico e agevole tra specialisti" e di un "controllo dei vari livelli che si effettui in buone condizioni" nell' edificio in questione, nonché alla necessità di "conservare buone condizioni di lavoro nell' ambito del servizio e la coerenza e la credibilità nei confronti dei terzi ".
8 Benché la Commissione non sia stata in grado di spiegare il nesso tra i problemi tecnici cui fa cenno e la necessità di migliorare il clima di lavoro, è del pari opportuno rilevare che il ricorrente non ha fornito alcun elemento che possa inficiare la versione dei fatti data dalla Commissione per quel che riguarda la natura dei problemi tecnici da risolvere, a quell' epoca, nell' edificio "Orban ".
9 Emerge da quanto precede che la decisione litigiosa va ritenuta come avente il solo scopo di togliere un edificio dall' elenco degli immobili di cui il ricorrente era responsabile e che quindi questa decisione va considerata come atto di pura gestione, che rientra nel potere discrezionale di cui dispone qualsiasi amministrazione per suddividere i compiti tra i membri del proprio personale .
10 E' vero che l' esercizio di questo potere discrezionale trova un limite, in quanto non si può ledere lo status giuridico degli interessati né il principio della corrispondenza tra il grado del dipendente e il posto che esso occupa ( si veda, a questo proposito, la sentenza 17 maggio 1984, Albertini e Montagnani, causa 338/82, Racc . pag . 2123 ). Tuttavia, non è stata dimostrata una siffatta lesione dei diritti del ricorrente .
11 Di conseguenza, la decisione impugnata non può considerarsi costitutiva di un atto lesivo ai sensi dello statuto; quindi l' amministrazione non doveva sentire il dipendente interessato né motivare la decisione stessa .
12 All' udienza il ricorrente ha inoltre chiesto alla Corte di rilevare d' ufficio che il sig . Petersen, autore della decisione impugnata, non era competente ad adottarla . La competenza di un caposervizio ad adottare decisioni di gestione non rientra tuttavia tra le questioni che la Corte può sollevare d' ufficio .
13 Poiché nessun elemento del fascicolo consente di rilevare l' illegittimità della decisione impugnata, si deve respingere il ricorso .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura le spese sono poste a carico del soccombente . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause dei dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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