Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione ad opera del parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Cessazione dell' inadempimento successiva alla scadenza del termine - Interesse alla prosecuzione dell' azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro
( trattato CEE, art . 169 )
2 . Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
Massima
1 . L' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art . 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli ( vedasi sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione c / Italia, Racc . pag . 101 ).
2 . Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie .
Parti
Nella causa C-287/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori D . Gouloussis, consigliere giuridico, e T . Christoforou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . N . Frangakis, consigliere giuridico della rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee a Bruxelles, e dall' avv . Evi Skandalou, del servizio giuridico speciale delle Comunità europee del Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare e comunicare alla Commissione, nel termine stabilito, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n . 74/562/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ( GU L 308, pag . 23 ), come modificata dalla direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, n . 80/1179/CEE ( GU L 350, pag . 42 ), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Avendo omesso di adottare e comunicare alla Commissione, nel termine stabilito, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n . 74/562/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, n . 80/1179/CEE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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