Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Voci doganali - "Litografie originali" ai sensi della voce 99.02 - Riproduzioni ottenute da un disegno originale dovuto alla mano dell' autore - Uso di un procedimento meccanico di stampa o di una tecnica di riporti successivi che consenta la tiratura multipla - Numero di esemplari tirati - Criterio non decisivo per la natura originale
Massima
Riproduzioni ottenute da una matrice interamente eseguita a mano dall' artista vanno considerate litografie originali, ai sensi della voce 99.02 della tariffa doganale comune, anche se la tiratura è stata effettuata mediante un procedimento meccanico di stampa . Vanno del pari considerate litografie originali gli esemplari tirati mediante un procedimento di ristampa col quale il disegno originale, effettuato su carta speciale, detta carta riporto o carta di Berlino, è riportato più volte, anzitutto dalla carta riporto sulla pietra, a partire dalla quale viene poi ottenuta una nuova carta riporto che, a sua volta, è trasposta su una nuova pietra, consentendo la tiratura di una seconda serie di esemplari, e così via, fino a quando sia stato raggiunto il numero voluto della tiratura multipla .
Il numero di esemplari ottenuto dallo stesso disegno originale, benché possa costituire un indizio circa la natura non originale dell' opera, non può costituire, di per sé, un criterio decisivo per definire l' originalità di una litografia .
Parti
Nel procedimento 291/87,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dallo Hessisches Finanzgericht ( tribunale finanziario del Land dell' Assia ) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Volker Huber "Edition und Galerie", sita in Offenbach am Main,
e
Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen ( ufficio doganale principale dell' aeroporto di Francoforte sul Meno ),
domanda vertente sull' interpretazione della voce doganale 99.02 "litografie originali", di cui all' allegato del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950/68, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 172, pag . 1 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : P . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per la società Volker Huber, attrice nella causa principale, dall' avv . Werner Schwinn del foro di Francoforte,
- per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico Joern Sack,
vista la relazione di udienza ed in esito alla fase orale dell' 8 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 novembre 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 agosto 1987, giunta alla Corte il 28 settembre 1987, lo Hessisches Finanzgericht ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione della voce doganale 99.02 "litografie originali" di cui all' allegato del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 172, pag . 1; in prosieguo : "TDC ").
2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una lite tra la ditta Volker Huber ( in prosieguo : la "Huber ") e lo Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen ( in prosieguo : lo "Hauptzollamt ") circa la classificazione doganale di 10 000 litografie, tirate rispettivamente in 8 400 e 4.500 esemplari, partendo da due matrici originali eseguite dall' artista Bruno Bruni, non firmate, né numerate e realizzate mediante un torchio meccanico e valendosi di un procedimento di ristampa che consente una tiratura multipla .
3 Per lo sdoganamento, la Huber ha dichiarato dette litografie allo Hauptzollamt, come "litografie originali, della voce doganale 9902 OOO OO", che dovevano fruire, in quanto tali, dell' esenzione dal dazio doganale .
4 Lo Hauptzollamt classificava questa merce nel numero di codice 4911 930 90 (" incisioni ") ed applicava un dazio del 3,1%, in quanto le litografie non erano firmate, né indicavano la tiratura e il numero progressivo e la tiratura era eccessiva .
5 La Huber impugnava questa decisione dinanzi allo Hessisches Finanzgericht . In corso di causa, il giudice disponeva una perizia, dalla quale risultava trattarsi di litografie non tirate con un torchio a mano, bensì con un procedimento meccanico, nel quale la carta veniva posta automaticamente sulla pietra, la pietra era inchiostrata automaticamente e la tiratura si operava mediante una placca . Per effettuare una tiratura multipla, il disegno dell' artista era più volte trasposto mediante un procedimeto di ristampa, cosicché la tiratura si effettuava anzitutto da una carta speciale, detta cartariporto o carta di Berlino, sulla pietra, poi dalla pietra di nuovo sulla carta e così via, fino a raggiungere il numero voluto di tiratura multipla .
6 Ritenendo che la lite sollevi un problema d' interpretazione della disciplina comunitaria, lo Hessisches Finanzgericht ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se certi stampati debbano essere considerati 'litografie originali' ai sensi della voce doganale 99.02 ( nota 2 del capitolo 99 della tariffa doganale comune ) anche qualora la tiratura non sia stata effettuata mediante un torchio a mano, ma la carta da stampare sia stata posata automaticamente sulla pietra, questa sia stata inchiostrata automaticamente e la tiratura sia stata effettuata automaticamente mediante una placca, sebbene il procedimento di tiratura, secondo la versione tedesca della nota 2 del capitolo 99, osti ad una tale classificazione perché meccanico .
2 ) In caso di soluzione affermativa : se siffatte incisioni non siano più da considerarsi come originali qualora il disegno, eseguito dall' artista su cartariporto ( Berliner Papier ), sia tirato più volte, dalla carta sulla pietra, da questa su carta, indi di nuovo sulla pietra, onde ottenere una 'tiratura multipla' mediante un procedimento di ristampa, sino a quando sia stato raggiunto il numero voluto della tiratura multipla .
3 ) Se, perché una litografia sia considerata originale, occorra, come indicano le note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale relative alla voce 99.02, che di un motivo sia stato tirato un numero relativamente ridotto di esemplari ( in linea di massima non superiore a sessanta ). Se tirature di 8 400 o 4 500 esemplari ostino alla classificazione come litografia originale ."
7 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
8 Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza se, tenuto conto della nota 2 del capitolo 99 della TDC, le riproduzioni ottenute da una matrice interamente eseguita a mano dall' artista vadano considerate litografie originali, ai sensi della voce doganale 99.02, benché la tiratura sia stata effettuata mediante un procedimento meccanico .
9 Secondo la nota 2 del capitolo 99 della TDC, "si considerano come 'incisioni, stampe e litografie, originali' ai sensi della voce 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall' artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico ".
10 La versione francese di questa norma lascia sussistere un dubbio sul punto se il divieto di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico riguardi la realizzazione della matrice o la tiratura delle riproduzioni .
11 L' interpretazione letterale della maggior parte delle versioni linguistiche di questa norma induce tuttavia ad ammettere che le riproduzioni tirate dalla matrice mediante procedimento meccanico o fotomeccanico non possono considerarsi litografie originali . Inoltre, per quel che riguarda la realizzazione del disegno sulla matrice, la nota prescrive espressamente che questa deve esser interamente lavorata a mano dall' artista, cosicché qualsiasi precisazione ulteriore relativa all' esclusione dei procedimenti non manuali è superflua .
12 A questo proposito, la Huber osserva che non esistono procedimenti fotomeccanici di stampa . Vi sono invece tecniche meccaniche o fotomeccaniche per la realizzazione della matrice .
13 La Huber rileva poi, e pure la Commissione lo ammette, che la tiratura delle riproduzioni avviene sempre con procedimento meccanico, cioè con un torchio che funziona secondo un sistema di sollevamento per porre il foglio da stampare a contatto con la pietra e con la matrice . Dal secolo XIX, questo torchio non è più necessariamente azionato dall' uomo, ma può venir mosso da una forza motrice, specie se la pietra ha un peso che impedisce l' uso della sola forza muscolare .
14 All' udienza, la Commissione ha ammesso che le tecniche attuali non sono fondamentalmente diverse da quelle usate nel passato e che il divieto del procedimento meccanico non è conforme alla realtà delle tecniche della riproduzione litografica . D' altro canto, l' uso di un torchio manuale, a rigore, dev' essere del pari considerato un procedimento meccanico . Quindi la Commissione ritiene che la nota summenzionata abbia inteso escludere i procedimenti che si valgono di "automatismi", nozione che però essa stessa non ha saputo precisare . In definitiva, la Commissione ritiene che, per dare un significato alla nota 2 del capitolo 99 della TDC, si debba interpretarla nel senso che essa vieta la stampa meccanica in grande serie .
15 Poiché l' interpretazione letterale della nota non consente di dare una definizione della nozione di "litografia originale", ai sensi della voce doganale 99.02, che corrisponda alla prassi effettivamente seguita in proposito, si deve elaborare, partendo dalla "ratio legis" della disposizione, un' interpretazione conforme agli scopi perseguiti dal legislatore .
16 La voce 99.02 della TDC dispone l' esenzione dai dazi doganali per le merci che essa contempla, allo scopo evidente di riservare un trattamento di favore alle opere d' arte .
17 Poiché la litografia è sempre la riproduzione di un disegno originale eseguito a mano dall' artista, la sua natura artistica può valutarsi solo in relazione a questo originale . Se il disegno è stato effettuato dall' artista sulla pietra o sulla matrice senza valersi di procedimenti meccanici o fotomeccanici, la natura manuale o meccanica della tecnica usata per trasferire il disegno sul foglio è irrilevante, giacché non influisce sulla natura artistica dell' opera .
18 Interpretando la nota 2 del capitolo 99 della TDC in relazione allo scopo perseguito dalla voce doganale 99.02, il divieto di procedimenti meccanici o fotomeccanici può riferirsi solo alla preparazione della matrice originale a partire dalla quale le riproduzioni vengono tirate .
19 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che le riproduzioni ottenute da una matrice interamente eseguita a mano dall' artista vanno considerate litografie originali, ai sensi della voce doganale 99.02 della TDC, anche se la tiratura è stata effettuata mediante un procedimento meccanico .
Sulla seconda questione
20 Con tale questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se possono ancora considerarsi originali, ai sensi della voce 99.02 della TDC, le litografie tirate non più direttamente dalla matrice realizzata dall' artista, ma valendosi di un procedimento di ristampa, mediante il quale il disegno originale, effettuato su carta speciale, detta cartariporto o carta di Berlino, viene ripetutamente trasferito, anzitutto dalla cartariporto sulla pietra, poi da questa su una nuova cartariporto, che a sua volta impressiona una nuova pietra, consentendo la tiratura di una seconda serie di riproduzioni, e così via, fino ad ottenere il numero voluto di riproduzioni .
21 Secondo le note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale ( note relative alla voce 99.02, pag . 1774 ), la tecnica del riporto, procedimento nel quale l' artista, invece di lavorare direttamente sulla pietra, disegna anzitutto il soggetto su cartariporto per non dover maneggiare una pietra pesante e ingombrante, non ha l' effetto di far perdere la natura originale alle litografie tratte dalla pietra sulla quale è stato trasposto il disegno fatto sulla cartariporto, benché, a rigor di termini, con questo procedimento la tiratura delle riproduzioni non avvenga partendo da una "matrice interamente lavorata a mano dall' artista" ai sensi della nota 2 del capitolo 99 della TDC .
22 E' d' uopo chiedersi se questa natura originale delle litografie sussista quando il disegno, tracciato su cartariporto, viene trasferito su più matrici .
23 A questo proposito, è opportuno prendere in considerazione due situazioni distinte .
24 Quando le riproduzioni sono ottenute da più matrici, direttamente trattate a partire dalla stessa cartariporto, realizzata di pugno dell' artista, non vi sono considerazioni inerenti alla natura originale o artistica dell' opera che ostino a che gli esemplari siano considerati litografie originali .
25 E' tuttavia necessario vedere se la stessa soluzione valga in una situazione come quella sottoposta al giudice proponente, nella quale le litografie sono state realizzate mediante un procedimento di ristampa grazie al quale le matrici successive sono state prodotte con una nuova cartariporto ottenuta mediante riproduzione dalla prima matrice .
26 A questo proposito la Commissione ritiene che, anche se l' interpretazione restrittiva delle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale dovesse indurre a ritenere che esemplari tirati, come nella fattispecie, mediante un sistema di ristampa onde ottenere una tiratura multipla, non possono considerarsi litografie originali, questa tecnica dovrebbe cionondimeno essere ammessa, data l' autorizzazione generale della tecnica del riporto contenuta nelle note esplicative, alla sola condizione che il disegno iniziale sia stato fatto dall' artista e che non vi siano sostanziali differenze, sotto il profilo qualitativo, rispetto alla tiratura effettuata a partire dal primo riporto . La Commissione precisa tuttavia che questo procedimento non dovrebbe portare ad una riproduzione illimitata .
27 Emerge dalle spiegazioni fornite all' udienza che un procedimento come quello in esame nella causa principale è molto diffuso nella pratica dal XIX secolo, onde consentire la tiratura simultanea di un maggior numero di esemplari .
28 Poiché l' opera litografica, contrariamente ai quadri, non è mai direttamente realizzata dall' artista, ma è la riproduzione di un disegno originale, l' originalità di siffatta opera non può valutarsi se non rispetto all' intervento personale dell' artista nella realizzazione dell' originale nonché al procedimento di tiratura che deve effettuarsi a partire da una o più matrici sulle quali è stato riprodotto, nella tecnica del riporto, il disegno originale dell' artista .
29 Se si ammette il principio secondo il quale il disegno originale dell' artista non deve essere eseguito direttamente sulla matrice, ma, mediante la tecnica del riporto, può essere trasferito su detta matrice mediante una carta speciale, non vi è più motivo di negare l' originalità di esemplari ottenuti da matrici sulle quali il disegno è stato riportato mediante una nuova cartariporto ottenuta dalla prima matrice .
30 Si deve perci risolvere la seconda questione dichiarando che vanno considerate litografie originali, ai sensi della voce 99.02 della TDC, gli esemplari tirati mediante un procedimento di ristampa col quale il disegno originale, effettuato su carta speciale, detta cartariporto o carta di Berlino, è riportato più volte, anzitutto dalla cartariporto sulla pietra, a partire dalla quale viene poi ottenuta una nuova cartariporto che, a sua volta, è trasposta su una nuova pietra, consentendo la tiratura di una seconda serie di esemplari, e così via, fino a quando sia stato raggiunto il numero voluto della tiratura multipla .
Sulla terza questione
31 Con la terza questione, il giudice a quo chiede se il numero di esemplari ottenuto dallo stesso disegno originale abbia rilevanza per l' originalità della litografia, ai sensi della voce 99.02 della TDC .
32 Secondo le note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale relative alla voce doganale 99.02, il numero relativamente ridotto di esemplari prodotti - in genere non superiore alla sessantina - costituisce un criterio che può dare indicazioni per distinguere l' originale dalla copia, dalla contraffazione e dalla riproduzione .
33 Da questa nota si desume che il criterio del numero di esemplari tirati viene suggerito solo per fornire un indizio sulla natura non originale dell' opera, onde distinguere la produzione litografica dalle riproduzioni ottenute con altri procedimenti . Il numero di esemplari ottenuti dallo stesso originale, benché incida direttamente sul valore economico della litografia, non può invece costituire di per sé un criterio decisivo per definire l' originalità di una litografia, ai sensi della voce 99.02 della TDC .
34 Di conseguenza, si deve risolvere la terza questione dichiarando che il numero di esemplari ottenuti dallo stesso disegno originale, benché possa costituire un indizio circa la natura non originale dell' opera, non può costituire, di per sé, un criterio decisivo per definire l' originalità di una litografia, ai sensi della voce 99.02 della TDC .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dallo "Hessisches Finanzgericht", con ordinanza 24 agosto 1987, dichiara :
1 ) Le riproduzioni ottenute da una matrice interamente eseguita a mano dall' artista vanno considerate litografie originali, ai sensi della voce doganale 99.02 della TDC, anche se la tiratura è stata effettuata mediante un procedimento meccanico .
2 ) Vanno considerate litografie originali, ai sensi della voce 99.02 della TDC, gli esemplari tirati mediante un procedimento di ristampa col quale il disegno originale, effettuato su carta speciale, detta cartariporto o carta di Berlino, è riportato più volte, anzitutto dalla cartariporto sulla pietra, a partire dalla quale viene poi ottenuta una cartariporto che, a sua volta, è trasposta su una nuova pietra, consentendo la tiratura di una seconda serie di esemplari, e così via, fino a quando sia stato raggiunto il numero voluto della tiratura multipla .
3 ) Il numero di esemplari ottenuti dallo stesso disegno originale, benché possa costituire un indizio circa la natura non originale dell' opera, non può costituire, di per sé, un criterio decisivo per definire l' originalità di una litografia, ai sensi della voce 99.02 della TDC .
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