Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Dipendenti - Aspettativa per motivi personali - Scadenza - Reintegrazione in esecuzione di una sentenza della Corte - Termine - Termine necessario per la valutazione comparativa delle qualifiche dei vari dipendenti in attesa di reintegrazione
(( Statuto del personale, art . 40, n . 4, lett . d ) ))
2 . Dipendenti - Aspettativa per motivi personali - Scadenza - Mancata reintegrazione illegittima - Danno pecuniario - Risarcimento - Modalità
(( Statuto del personale, art . 40, n . 4, lett . d ) ))
Massima
1 . L' istituzione la quale, in esecuzione di una sentenza della Corte, debba reintegrare il dipendente alla fine dell' aspettativa per motivi personali, a norma dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, benché sia tenuta ad agire con diligenza, deve cionondimeno disporre del tempo necessario per la valutazione comparativa delle qualifiche del dipendente stesso e degli altri dipendenti che si trovino nella stessa situazione .
2 . L' indennizzo spettante al dipendente il quale, a causa del comportamento antigiuridico di un' istituzione, non sia stato reintegrato alla scadenza dell' aspettativa per motivi personali dev' essere determinato tenendo conto dell' obbligo dell' interessato di spiegare una ragionevole diligenza onde ridurre il danno, eventualmente cercando altre occupazioni o, a maggior ragione, conservando quella che aveva .
L' istituzione non può essere obbligata a risarcire l' eventuale danno pecuniario dovuto alla decisione del dipendente di licenziarsi e di trasferire la propria residenza nella precedente sede di lavoro, prima di aver ricevuto comunicazione della reintegrazione . In un caso del genere, l' istituzione può detrarre dalla somma spettante all' interessato quanto questi avrebbe potuto guadagnare se avesse continuato a lavorare fino alla data in cui gli è stata notificata la reintegrazione .
A parte ciò, e in mancanza di disposizioni dello statuto espresse o applicabili per analogia al pagamento di detto indennizzo, questo dev' essere versato nella moneta del paese in cui l' interessato lavorava e ad esso va applicato il corrispondente coefficiente correttore .
Parti
Nella causa 292/87,
Adriano Pizziolo, dipendente scientifico della Commissione delle Comunità europee, residente in Alkmaar, Diepenbrocklaan, 31, NL 1817 KN ( Paesi Bassi ), con l' avv . Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . E . Arendt, del foro di Lussemburgo, 34IV, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . Joseph Griesmar, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig . G . Kremlis, del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda d' annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 1986, con cui si considera fittiziamente che il ricorrente abbia continuato a lavorare presso l' AGIP nel periodo 1° ottobre 1983 - 7 marzo 1984, e volto alla condanna della Commissione al pagamento degli importi equivalenti alle retribuzioni nette che il ricorrente avrebbe percepito, in detto periodo, senza detrazione dei redditi fittizi, in marchi tedeschi e con l' applicazione del coefficiente correttore vigente per la Repubblica federale di Germania,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori G.C . Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T . Koopmans e C.N . Kakouris, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 2 giugno 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 2 giugno 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1987, il sig . A . Pizziolo, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso volto, in sostanza, all' annullamento delle decisioni con cui la Commissione gli ha negato il versamento degli importi corrispondenti alle retribuzioni nette che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato effettivamente reintegrato, nel periodo 1° ottobre 1983 - 7 marzo 1984, e di versare dette somme in DM, applicando il coefficiente correttore vigente per la Repubblica federale di Germania .
2 Il ricorrente fruiva, dal 1° marzo 1970 al 28 febbraio 1971, di un' aspettativa per motivi personali . In precedenza, era assegnato all' ufficio "Ceramica e metallurgia" del Centro comune di ricerca di Karlsruhe, come dipendente scientifico di grado A6 . Il ricorrente non chiedeva il rinnovo dell' aspettativa e poiché la Commissione non lo reintegrava, proponeva ricorso volto ad ottenere la reintegrazione con effetto dal 1° marzo 1971 .
3 Con sentenza interlocutoria 2 aprile 1981 ( causa 785/79, Pizziolo, Racc . pag . 969 ), la Corte respingeva la domanda di reintegrazione del ricorrente alla data precitata . Essa però decideva di procedere a perizia per accertare se il ricorrente avesse le qualifiche richieste per essere reintegrato in uno dei posti, nel frattempo dichiarati vacanti .
4 In seguito alla perizia suddetta, la Corte condannava la Commissione, con sentenza 5 maggio 1983 ( causa 785/79, Pizziolo, Racc . pag . 1343 ), a reintegrare il ricorrente con effetto dal 1° gennaio 1977 ed a versargli gli importi equivalenti alle retribuzioni nette che questi avrebbe percepito se fosse stato reintegrato il 1° gennaio 1977 e fino alla sua reintegrazione effettiva, meno il reddito netto tratto dal ricorrente nello stesso periodo dall' esercizio di una diversa attività professionale .
5 Il ricorrente lavorava effettivamente presso l' impresa AGIP Nucleare in Italia . Il 30 settembre 1983 lasciava questo posto di lavoro e trasferiva la propria residenza a Bad Herrenalb, presso Karlsruhe, in attesa di una reintegrazione che stimava imminente . La Commissione lo invitava infatti a riprendere servizio con telegramma 24 febbraio 1984 in un posto a Petten, dichiarato vacante con avviso 16 giugno 1983, COM/R/564/83, e la reintegrazione prendeva effetto dal 7 marzo 1984 .
6 Per la liquidazione degli importi dovuti, la Commissione considerava fittiziamente che il ricorrente avesse continuato a lavorare presso l' AGIP fino al momento della reintegrazione e detraeva dunque dall' importo versato i redditi che il ricorrente avrebbe dovuto percepire, nel periodo 30 settembre 1983 - 7 marzo 1984, dall' impresa suddetta, se avesse continuato a lavorare . Questa decisione della Commissione è l' oggetto essenziale del presente ricorso .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla decisione di negare il versamento integrale degli importi corrispondenti alle retribuzioni nette
8 Il ricorrente afferma, a sostegno della sua domanda, che la Commissione era tenuta a reintegrarlo immediatamente, poiché la precitata sentenza della Corte 5 maggio 1983 non ha subordinato la sua reintegrazione a nessun termine . Egli era dunque legittimato a lasciare il proprio lavoro . Il fatto che non sia stato immediatamente reintegrato costituisce una negligenza da parte della Commissione, cui essa dovrebbe porre rimedio versandogli la retribuzione intera dovutagli nel periodo di ritardo .
9 La Commissione, invece, fa carico al ricorrente d' esser venuto meno all' obbligo di diligenza impostogli dalla precitata sentenza, in forza della quale spettava a lui ridurre il danno . Egli avrebbe fatto esattamente il contrario, e quindi dovrebbe sopportarne le conseguenze .
10 Occorre qui constatare che, come giustamente rilevato dalla Commissione, la sentenza 5 maggio 1983 intimava alla Commissione di reintegrare il ricorrente a norma dell' art . 4, n . 4, lett . d ), dello statuto, e ciò implica non solo l' esistenza di un posto vacante, ma anche la valutazione delle qualifiche del dipendente ed il loro confronto con quelle di altri dipendenti, che si trovino nella stessa situazione .
11 Ebbene, è pacifico che, per il posto dichiarato vacante con l' avviso 16 giugno 1983, vi erano altri dipendenti in aspettativa per motivi personali, le cui qualifiche pure dovevano essere vagliate . Nessun elemento del fascicolo consente di affermare che il termine impiegato dall' amministrazione per procedere a tale vaglio sia stato più lungo del necessario .
12 Stando così le cose, non si può sostenere che la Commissione abbia dimostrato negligenza comunicando al dipendente solo il 23 febbraio 1984 che sarebbe stato reintegrato a Petten .
13 Riguardo al comportamento del ricorrente, è opportuno ricordare che la Corte aveva precisato, nella precitata sentenza 5 maggio 1983, che spettava al ricorrente spiegare una ragionevole diligenza per ridurre il danno, eventualmente cercando altre occupazioni . A maggior ragione, era lecito pretendere che egli conservasse il posto di lavoro finché l' AIPN non gli avesse comunicato la reintegrazione effettiva .
14 E quindi giocoforza constatare che il ricorrente non ha spiegato una ragionevole diligenza lasciando prematuramente il proprio posto di lavoro, e che deve sopportare le conseguenze dell' eventuale danno cagionato dalla sua decisione . La Commissione ben poteva quindi detrarre, dagli importi dovuti al ricorrente, quanto questi avrebbe potuto guadagnare se avesse continuato a lavorare sino alla data in cui gli è stata comunicata la reintegrazione .
15 Di conseguenza, la domanda d' annullamento della decisione suddetta va respinta .
Sulle condizioni del pagamento
16 Il ricorrente sostiene che gli importi, che la Commissione era tenuta a versargli, avrebbero dovuto essere liquidati in DM, con applicazione del coefficiente correttore in vigore per la Repubblica federale di Germania, dal momento che, lasciato il lavoro in Italia, egli si è trasferito a Bad Herrenalb, dove possedeva un' abitazione, in attesa della reintegrazione effettiva . In effetti, dalle norme dello statuto e dalla giurisprudenza della Corte ( sentenza 31 maggio 1979, causa 156/68, Newth, Racc . pag . 1941 ) si evincerebbe che il ricorrente ha diritto al pagamento nella valuta, e secondo il coefficiente correttore, del paese ove è residente, nel caso di specie, della Repubblica federale di Germania .
17 La Commissione invece ritiene che, poiché il ricorrente ha cambiato residenza per ragioni personali, estranee al suo rapporto statutario con la Commissione, essa non era tenuta ad acconsentire a richieste del genere .
18 In difetto di norme esplicite nello statuto, il ricorrente ricorre alle norme sul coefficiente correttore da applicarsi in caso di disponibilità ( art . 41 ) ed attività ( artt . 63 e 64 ). Occorre rilevare, quindi, che nessuna delle norme appena citate può disciplinare il caso del ricorrente .
19 In effetti, il ricorrente certo non lavorava durante il periodo controverso, e la Corte ha appena dichiarato che egli non aveva diritto ad essere considerato occupato in quel periodo, giacché la Commissione non ha ritardato illegittimamente la sua reintegrazione .
20 Quanto alle situazioni di disponibilità e di dispensa dall' impiego nell' interesse del servizio, di cui alla precitata sentenza 31 maggio 1979, neppure a queste può essere paragonata la situazione del ricorrente . Si tratta, in effetti, di situazioni alla cui origine v' è una decisione dell' AIPN, motivata da esigenze di ufficio, e non di una decisione del dipendente, motivata da ragioni personali .
21 Infine, è opportuno ricordare che gli importi, dovuti dalla Commissione al ricorrente erano volti a compensare la differenza tra la retribuzione che avrebbe dovuto percepire, se fosse stato reintegrato alla Commissione, e quanto avrebbe percepito dall' impresa per cui lavorava in Italia, se avesse continuato nella sua attività sino al momento della reintegrazione effettiva .
22 La Commissione era dunque legittimata a continuare ad applicare il coefficiente correttore per l' Italia, per gli importi dovuti al ricorrente nel periodo controverso, ed a versare tali importi in moneta italiana .
23 Il ricorso va quindi respinto nel suo complesso .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità europee le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese .
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