Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Ricorso diretto contro la decisione che ha respinto il reclamo - Ricevibilità
( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )
2 . Dipendenti - Promozione - Criteri - Meriti - Presa in considerazione dell' anzianità e dell' età - Natura subordinata
( Statuto del personale, art . 45, n . 1 )
Massima
1 . Dagli artt . 90 e 91 dello statuto si desume che il ricorso dev' essere diretto contro un atto che rechi pregiudizio consistente, vuoi in una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina, vuoi nell' omessa adozione da parte di detta autorità di un provvedimento imposto dallo statuto ed è ricevibile solo se l' interessato ha previamente proposto all' autorità che ha il potere di nomina un reclamo e se questo ha dato luogo ad un rigetto espresso o tacito .
Il reclamo amministrativo previo, ed il suo rigetto, espresso o tacito, fanno quindi parte integrante di un procedimento complesso . Ciò premesso, il ricorso, anche se formalmente diretto contro il rigetto del reclamo, ha l' effetto di sottoporre alla Corte l' atto che reca pregiudizio contro il quale il reclamo è stato proposto .
2 . A norma dell' art . 45, n . 1, dello statuto, la valutazione dei meriti dei dipendenti costituisce il criterio decisivo in fatto di promozione, mentre solo in via subordinata l' autorità che ha il potere di nomina può prendere in considerazione l' età dei candidati e la loro anzianità nel grado o di servizio .
Di conseguenza questa disposizione osta all' applicazione di un metodo di selezione basato su criteri numerici, in forza del quale il numero di punti che possono essere attribuiti per il merito corrisponde a meno di un quarto dei punti complessivamente attribuibili ai candidati, mentre il resto dipende da criteri di anzianità e di età .
Parti
Nella causa 293/87,
François Vainker, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, rappresentato dall' avv . Ronald D . Mackay QC, del foro di Scozia, con domicilio eletto presso il ricorrente in Lussemburgo, 30, rue Ermesinde,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Francesco Pasetti-Bombardella, giureconsulto, in qualità di agente, assistito dal sig . M . Peter, capodivisione, e dall' avv . F . Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento di tre decisioni del segretario generale del Parlamento europeo, datate 30 ottobre 1986, con le quali è stata disposta la promozione di nove dipendenti al grado A4,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : sig . J . Mischo
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 10 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 novembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 1° ottobre 1987, il sig . François Vainker, dipendente del Parlamento europeo col grado A5 al momento dell' emanazione dei provvedimenti impugnati, ha proposto un ricorso volto all' annullamento di tre decisioni, adottate il 30 ottobre 1986 dal Segretario generale del Parlamento europeo nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : "APN "), con le quali è stata disposta la promozione di nove dipendenti dal grado A5 al grado A4 della carriera di amministratore principale, nonché all' annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente .
2 Le tre decisioni impugnate sono state adottate conformandosi alle proposte del comitato consultivo di promozione, organo istituito nel 1982 in applicazione di una direttiva interna del presidente del Parlamento europeo, con il compito di consigliare l' APN sulle promozioni .
3 Il ricorrente, ritenendo illegittime dette decisioni di promozione, il 9 marzo 1987 ha proposto reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : "statuto "), reclamo rimasto senza seguito .
4 In sede di reclamo e a sostegno del proprio ricorso, il ricorrente afferma che l' APN, procedendo alle promozioni "de quibus" conformemente alle proposte del comitato consultivo di promozione, ha applicato criteri di selezione contrari all' art . 45, n . 1, dello statuto .
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
6 Il Parlamento europeo eccepisce, innanzitutto, l' irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro la decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente, poiché detto rigetto non costituirebbe un atto che arreca pregiudizio .
7 Devesi dichiarare, al riguardo, che in virtù dell' art . 91, n . 1, dello statuto, la Corte è competente a dirimere ogni controversia vertente sulla legittimità di un atto che arreca pregiudizio ad una delle persone indicate nello statuto . Ai sensi dell' art . 90, n . 2, costituiscono atti arrecanti pregiudizio vuoi una decisione emanata dall' APN, vuoi la mancata adozione da parte della stessa di un provvedimento impostole dallo statuto . L' articolo 91, prevede, al n . 2, che il ricorso dinanzi alla Corte è ricevibile soltanto se il dipendente ha previamente presentato reclamo all' APN e tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto .
8 Il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, da parte dell' APN sono entrambi parti integranti di una procedura complessa . Di conseguenza, il ricorso dinanzi alla Corte, anche se formalmente diretto avverso il provvedimento di rigetto del reclamo del dipendente, comporta che la Corte sia chiamata a conoscere dell' atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo .
9 Il ricorso deve pertanto ritenersi diretto contro le tre decisioni del segretario generale del Parlamento europeo, datate 30 ottobre 1986, con le quali è stata disposta la promozione di nove dipendenti dal grado A5 al grado A4 della carriera di amministratore principale .
10 Ne consegue che l' eccezione di irricevibilità del ricorso, su tal punto sollevata dal Parlamento europeo, deve essere respinta .
11 Il Parlamento europeo contesta poi l' esistenza di un interesse del ricorrente ad agire per l' annullamento delle decisioni 30 settembre 1986, atteso che, con provvedimento del 10 dicembre 1987, egli ha ottenuto la promozione al grado A4 .
12 Detto mezzo non può essere accolto in quanto il ricorrente fa valere a giusto titolo che, contrariamente ai suoi colleghi, non fu promosso il 30 ottobre 1986 e che, la mancata promozione gli arreca un sicuro pregiudizio consistente non solo nel ritardo con cui ha percepito la remunerazione relativa al grado A4, bensì anche nel fatto che, ai fini dell' ulteriore sviluppo di carriera, egli si trova preceduto dai nove dipendenti promossi il 30 ottobre 1986 .
Sul merito
13 Risulta dagli atti che il comitato consultivo di promozione ha applicato, nell' elaborazione delle proprie proposte, un metodo di valutazione previsto in un accordo intervenuto nel 1986 tra il direttore generale del personale del Parlamento europeo ed il comitato del personale . Tale accordo, pubblicato con il titolo di Schéma de l' accord sur les critères pour le comité de promotion nell' edizione del giugno 1986 del "Bulletin du syndicat général du personnel des organismes européens", prevede che le promozioni siano decise sulla base dei criteri dell' "anzianità" e del "merito", secondo un sistema che attribuisce ad ogni candidato, che possa aspirare alla promozione, un punteggio in funzione dei due predetti criteri . In base a detto sistema può essere attribuito un punteggio massimo di 39 punti a titolo di anzianità, in ragione di 3 punti per ogni anno di anzianità maturato nel grado a decorrere dalla data di conseguimento dei requisiti per la promozione, sino ad un massimo di 15 punti, di 2 punti per ogni anno di anzianità maturato nella relativa categoria, sino ad un massimo di 15 punti, di 0,25 punti per ogni anno di anzianità di servizio non altrimenti considerato, sino ad un massimo di 5 punti, e di 0,1 punto per ogni anno di età del candidato che abbia superato i 25 anni, sino ad un massimo di 4 punti, mentre il punteggio massimo ottenibile per i meriti è di 12 punti, ove 6 punti sono attribuiti al dipendente medio .
14 Nel corso dell' udienza, il Parlamento ha ammesso che, per ciò che concerne le decisioni di promozione impugnate, l' APN ha applicato esclusivamente tali criteri . Esso ha sostenuto che detto metodo di selezione era l' unico idoneo ad evitare che si attribuisse una rilevanza eccessiva al merito, stante il carattere eminentemente soggettivo delle valutazioni inerenti a tale criterio .
15 L' articolo 45, n . 1, dello statuto stabilisce che "la promozione (...) è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto ".
16 Occorre sottolineare che la Corte si è già espressa in ordine ai criteri di selezione ai fini delle promozioni, dichiarando che l' APN può prendere in considerazione, accanto ad altri elementi di valutazione, anche l' età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio . Essa ha aggiunto che, a parità di qualifiche e di meriti dei candidati, tali fattori possono addirittura costituire un aspetto decisivo nella scelta effettuata dall' autorità che ha il potere di nomina ( sentenza 24 marzo 1983, Colussi / Parlamento europeo, causa 298/81, Racc . pag . 1131 ). D' altro canto, la Corte ha affermato che l' anzianità costituisce solo uno dei criteri di valutazione e che essa non può mai prevalere sui meriti dei candidati ( sentenza 14 luglio 1983, OEhrgaard e Delvaux / Commissione, causa 9/82, Racc . pag . 2379 ).
17 Ne consegue che, ai sensi dell' art . 45, n . 1, dello statuto, l' anzianità e l' età dei candidati aventi i requisiti per la promozione possono essere presi in considerazione solamente come criteri sussidiari, costituendo, invece, la valutazione dei meriti dei funzionari il criterio determinante in materia di promozioni .
18 Da quanto precede risulta che l' APN, applicando per la scelta dei candidati da promuovere un metodo di selezione per effetto del quale possono essere attribuiti sino a 35 punti per l' anzianità di servizio e 4 punti in ragione dell' età del dipendente - mentre la valutazione dei meriti può essere presa in considerazione soltanto fino ad un massimo di 12 punti, cioè meno di un quarto del punteggio globalmente conseguibile - ha violato l' articolo 45, n . 1, dello statuto .
19 Pertanto, attesa l' illegittimità del metodo di selezione sopradescritto, le decisioni di promozione impugnate, adottate sulla base di tale metodo, devono essere annullate .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Ai sensi dell' art . 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Essendo rimasto soccombente, il Parlamento europeo va condannato alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Le tre decisioni del segretario generale del Parlamento europeo, datate 30 ottobre 1986, con le quali è stata disposta la promozione di nove dipendenti dal grado A5 al grado A4 della carriera di amministratore principale, sono annullate .
2 ) Il Parlamento europeo è condannato alle spese .
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