Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Rilevanza delle questioni sollevate - Valutazione da parte del giudice nazionale
( Trattato CEE, art . 177 )
2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Tutela dei consumatori - Applicazione alle merci importate della normativa nazionale che riservi la denominazione "yogurt" agli yogurt freschi - Inammissibilità - Presupposti
( Trattato CEE, art . 30 )
3 . Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione delle derrate alimentari - Direttiva 79/112 - Normativa nazionale che neghi la denominazione "yogurt" ai prodotti surgelati - Inammissibilità - Presupposti
( Direttiva del Consiglio 79/112 )
Massima
1 . Nel sistema dell' art . 177 del trattato, spetta ai giudici nazionali valutare la rilevanza delle questioni pregiudiziali che essi sottopongono alla Corte rispetto ai fatti della causa dinanzi ad essi pendente .
2 . L' art . 30 del trattato osta a che uno Stato membro applichi alle merci importate da un altro Stato membro, ove esse sono legalmente prodotte e messe in commercio, una normativa nazionale che riservi il diritto di usare la denominazione "yogurt" agli yogurt freschi, ad esclusione di quelli surgelati, qualora le caratteristiche di questi non siano sostanzialmente diverse da quelle del prodotto fresco, e un' adeguata etichettatura, con l' indicazione della data limite per la vendita o per il consumo, basti per garantire al consumatore una corretta informazione .
3 . La direttiva 79/112, relativa all' etichettatura ed alla presentazione delle derrate alimentari, e in particolare l' art . 5 di essa, va interpretata nel senso che essa osta all' applicazione della normativa nazionale che neghi la denominazione di vendita "yogurt" alle merci importate o di origine nazionale che siano state surgelate, qualora queste possiedano, per il resto, i requisiti fissati dalla normativa nazionale al fine della concessione di detta denominazione alle merci fresche .
Parti
Nel procedimento 298/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal de commerce di l' Aigle, nel redressement judiciaire ( amministrazione controllata ) dinanzi ad esso pendente nei confronti della
Smanor SA, con sede in Saint Martin d' Ecublei,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . da 30 a 36 del trattato CEE e degli artt . 5, 15 e 16 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 ( GU 1979, L 33, pag . 1 ),
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling e Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate :
- dalla ditta Smanor SA, con gli avv.ti Langlais e Mendel,
- dal governo francese, rappresentato dai sigg . J.P . Puissochet e G . de Bergues,
- dal governo olandese, rappresentato dal sig . E.F . Jacobs,
- dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C . Durand,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 giugno 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 giugno 1987, integrata da ordinanza 21 settembre 1987, il tribunal de commerce di l' Aigle ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . da 30 a 36 del trattato e degli artt . 5, 15 e 16 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ( GU 1979, L 33, pag . 1; in prosieguo : la "direttiva "), onde essere posto in grado di valutare la compatibilità del decreto francese 22 febbraio 1982, n . 82-184, con le suddette disposizioni .
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una procedura di amministrazione controllata nei confronti della Smanor SA ( in prosieguo : "Smanor ") dinanzi al tribunal de commerce di l' Aigle . La Smanor è un' impresa francese specializzata nella produzione e vendita all' ingrosso di prodotti surgelati, in particolare di yogurt che essa surgela con un procedimento brevettato di sua invenzione . Dal 1977 le autorità francesi adottavano una serie di provvedimenti nei confronti della Smanor onde vietarle, ai sensi delle vigenti norme francesi in materia, la distribuzione di detti prodotti con la denominazione "yaourt" o "yoghourt" ed imporle pertanto di venderli sul territorio francese con la denominazione "lait fermenté surgelé" ( latte fermentato surgelato ).
3 L' art . 2 del decreto francese n . 63-695 relativo alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni nel settore del latte fermentato e dello yogurt ( JORF del 16.7.1963, pag . 6512 ), così come modificato con decreto 22 febbraio 1982, n . 82-184 ( JORF del 25.2.1982, pag . 676 ), dispone quanto segue :
"La denominazione 'yaourt' o 'youghourt' è riservata al latte fermentato fresco ottenuto, secondo gli usi leali e costanti, solo con lo sviluppo dei batteri lattici termofili specifici denominati lactobacillus bulgaricus e streptococcus thermophilus, che devono essere inseminati simultaneamente e riscontrarsi vivi nel prodotto posto in vendita in una percentuale di almeno 100 milioni di batteri per grammo (...). Lo yaourt o yoghourt, dopo la coagulazione del latte, non deve subire alcun altro trattamento che non sia la refrigerazione, e eventualmente la rimescolatura (...)".
4 Il tribunal de commerce di l' Aigle riteneva che le difficoltà finanziarie della Smanor, che sono all' origine della procedura fallimentare nella causa principale, fossero connesse alla disciplina francese in materia di yogurt in quanto costringerebbe la Smanor a rinunciare agli sbocchi sul mercato francese oppure a vendere illegalmente lo yogurt surgelato . Il tribunal de commerce di l' Aigle ha quindi sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale "sull' interpretazione degli artt . da 30 a 36 del trattato e degli artt . 5, 15 e 16 della direttiva in relazione al decreto 22 febbraio 1982, n . 82-184 ".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni di diritto nazionale di cui è causa nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sull' interpretazione degli artt . da 30 a 36 del trattato
6 Con la prima parte della questione il giudice nazionale intende, in sostanza, accertare se gli artt . 30 e 34 del trattato ostano all' applicazione da parte di uno Stato membro, allo yogurt che sia stato surgelato, di una normativa nazionale che ne vieti la vendita con la denominazione "yogurt surgelato ".
7 Il governo francese sostiene che la fattispecie che ha dato origine alla controversia principale non rientra negli artt . 30 e seguenti del trattato, dato che riguarda l' applicazione del diritto francese a un' impresa francese che fabbrica e smercia "yaourts" surgelati sul territorio francese, e che pertanto non è necessario risolvere questa parte della questione pregiudiziale .
8 Effettivamente la disciplina francese si applica solo ai prodotti venduti sul mercato francese, senza incidere in alcun modo sulle esportazioni verso gli altri Stati membri, e non occorre pertanto esaminarla per quel che riguarda l' art . 34 del trattato relativo alle misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' esportazione . Tuttavia, dalle osservazioni non contestate della Commissione risulta che yogurt surgelati vengono legalmente fabbricati e venduti con questa denominazione in altri Stati membri; non è quindi escluso che questi prodotti vengano importati in Francia e che la normativa francese venga loro applicata .
9 Quanto alla questione se la Smanor possa far valere dinanzi al giudice nazionale che la disciplina francese ostacola le importazioni di yogurt surgelato, va ricordato che secondo la giurisprudenza costante della Corte spetta al giudice nazionale, nel sistema dell' art . 177 del trattato, valutare rispetto ai fatti della causa la necessità di una decisione pregiudiziale .
10 E quindi opportuno accertare se e in quale misura l' art . 30 del trattato osti ad una disciplina come quella francese che vieta lo smercio sul territorio nazionale con la denominazione di "yaourt surgelé" di yogurt che abbia subito un surgelamento .
11 Si deve ricordare innanzitutto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( in primo luogo la sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Procureur du Roi / Dassonville, Racc . pag . 837 ), il divieto delle misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative, sancito dall' art . 30 del trattato, riguarda ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari .
12 Se il divieto di cui sopra, che implica l' obbligo di fare uso di un' altra denominazione di vendita, non impedisce in modo assoluto l' importazione nello Stato membro interessato di prodotti originari di altri Stati membri in cui si trovano in libera pratica, esso è nondimeno atto a renderne più difficile lo smercio e di conseguenza, ad ostacolare, per lo meno indirettamente, gli scambi fra gli Stati membri ( vedasi in particolare la sentenza 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje, Racc . pag . 3839 ).
13 Occorre precisare in proposito che la denominazione proposta dal governo francese, e cioè "lait fermenté surgelé", è meno nota presso i consumatori della denominazione "yaourt surgelé" e che il criterio decisivo per il divieto della denominazione "yaourt surgelé", e cioè il surgelamento, si ricollega ad una modalità di conservazione che è particolarmente importante per questo tipo di prodotti quando sono importati .
14 Una normativa nazionale che vieti lo smercio nel territorio nazionale con la denominazione di "yogurt surgelato", di yogurt che sia stato surgelato costituisce quindi una misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell' art . 30 del trattato .
15 Va sottolineato poi che da una giurisprudenza costante della Corte ( in particolare le sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, Racc . pag . 649; 10 novembre 1982, causa 261/81, Rau, Racc . pag . 3961; 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione / Germania, "birra", Racc . 1987, pag . 1227 ) emerge che in mancanza di una normativa comune sullo smercio dei prodotti di cui trattasi gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria risultanti da disparità delle normative nazionali debbono essere accettati purché detta normativa, applicata indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per ragioni di interesse generale come quelle di cui all' art . 36 del trattato, ad esempio la tutela della salute delle persone o esigenze imperative inerenti fra l' altro alla tutela dei consumatori . Inoltre è necessario che la normativa sia proporzionata all' oggetto preso in considerazione . Se uno Stato membro può scegliere fra diversi provvedimenti atti a conseguire il medesimo risultato, è tenuto a scegliere il mezzo che meno ostacoli la libertà degli scambi .
16 Alla luce di queste considerazioni, si deve rilevare che non esistono norme comuni o armonizzate sulla fabbricazione o lo smercio dello yogurt, salvo la direttiva, la quale riguarda solo l' etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari destinate al consumatore finale e su cui verte la seconda parte della questione pregiudiziale, esaminata in prosieguo . Il regolamento n . 1898 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all' atto della loro commercializzazione ( GU L 182, pag . 36 ) all' art . 2, n . 2, riserva la denominazione di "yogurt" solo a prodotti lattiero-caseari, ma si limita sostanzialmente a rinviare alle normative nazionali in materia .
17 Per quel che riguarda la giustificazione inerente alla tutela della salute delle persone, essa non può essere ammessa nei confronti di una normativa come quella sopra descritta che non vieta lo smercio dello yogurt surgelato ma unicamente l' uso della denominazione "yogurt ".
18 Quanto alla tutela del consumatore, la Corte ha riconosciuto che uno Stato membro è legittimato ad accertarsi che i consumatori vengano correttamente informati sui prodotti che vengono loro offerti e che venga quindi loro data la possibilità di scegliere in base a questa informazione ( sentenze 12 marzo 1987, precitata, e 23 febbraio 1988, causa 216/84, Commissione / Francia, "succedanei del latte", Racc . 1988, pag . 793 ).
19 L' informazione può tuttavia essere fornita in modo efficace senza per questo vietare l' uso della denominazione "yogurt", imponendo un' etichettatura adeguata che comporti obbligatoriamente anche la qualificazione "surgelé" onde porre correttamente in evidenza il trattamento particolare subito dai prodotti di cui è causa .
20 Questa soluzione si impone anche in considerazione del fatto che l' art . 5, n . 3, della direttiva dispone che la denominazione di vendita può comportare inoltre un' indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito, e in questo contesto fare espressa menzione dello stato "surgelato ".
21 Una soluzione diversa sarebbe ipotizzabile solo nel caso in cui lo yogurt non presenti più, a causa del surgelamento, le caratteristiche che il consumatore si aspetta acquistando un prodotto con la denominazione "yogurt ".
22 In proposito occorre rilevare che sia dal Codex alimentarius della FAO e dell' Organizzazione mondiale della sanità sia dalle normative di diversi Stati membri, citate dalla Commissione, risulta che l' elemento caratteristico del prodotto venduto come "yogurt" è costituito dalla presenza di batteri lattici vivi, in quantità abbondante .
23 Stando così le cose, il divieto posto da una normativa nazionale di fare uso della denominazione "yogurt" per la vendita di prodotti surgelati risulta essere sproporzionato rispetto all' obiettivo della tutela dei consumatori qualora le caratteristiche dei prodotti surgelati non siano sostanzialmente diverse, in particolare per quel che riguarda il numero di batteri, dai prodotti freschi, e un' idonea etichettatura con la data limite di vendita o di consumo sia sufficiente per garantire una corretta informazione del consumatore .
24 Spetta al giudice nazionale adito valutare, tenendo conto degli elementi di cui dispone, se le differenze che presentano gli yogurt surgelati rispetto ai requisiti posti dalla normativa nazionale in materia di yogurt freschi siano così rilevanti da giustificare una diversa denominazione .
25 La prima parte della questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de commerce di l' Aigle va quindi risolta nel senso che l' art . 30 del trattato osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti importati da un altro Stato membro, ove essi sono legalmente prodotti e messi in commercio, una normativa nazionale che riserva il diritto di usare la denominazione "yogurt" solo allo yogurt fresco e non allo yogurt surgelato, qualora le caratteristiche di quest' ultimo prodotto non siano sostanzialmente diverse da quelle del prodotto fresco e un' adeguata etichettatura, con l' indicazione della data limite per la vendita o per il consumo, basti a garantire al consumatore una corretta informazione .
Sull' interpretazione della direttiva 79/112/CEE del Consiglio
26 La seconda parte della questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale consiste in sostanza nell' accertare se gli artt . 5, 15 e 16 della direttiva vadano interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale in materia di denominazione di vendita neghi la denominazione "yogurt" a yogurt che abbia subito un surgelamento .
27 Il governo francese sostiene che il riferimento che il giudice nazionale ha fatto ai precitati articoli della direttiva è inconferente . In proposito esso rinvia, in particolare, all' art . 5 della direttiva, il quale riserverebbe agli Stati membri la competenza in materia di denominazione di vendita dei prodotti alimentari .
28 Per quel che riguarda l' art . 5 della direttiva, occorre rilevare che, ai sensi del n . 1, la denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ad esso applicabile o, in mancanza di essa, il nome consacrato dall' uso nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale, o una descrizione di esso e, se necessario, della sua utilizzazione sufficientemente precisa per consentire all' acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso .
29 Questa disposizione si riferisce alle denominazioni stabilite dalle normative nazionali degli Stati membri, ma il suo significato e la sua esatta portata vanno nondimeno valutati tenendo conto del contesto in cui si situa, in particolare della finalità generale della direttiva e della sua economia .
30 Si deve osservare in proposito che sia dal preambolo della direttiva sia dall' art . 2 risulta che essa è stata concepita nell' intento di informare e tutelare il consumatore finale dei prodotti alimentari, in particolare per quel che riguarda la natura, l' identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata, l' origine o la provenienza e le modalità con cui detti prodotti vengono fabbricati od ottenuti .
31 Per quel che riguarda più in particolare il surgelamento dei prodotti alimentari, il n . 3 dell' art . 5 dispone che la denominazione di vendita comporta inoltre un' indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto o del trattamento specifico da esso subito, se l' omissione di tale indicazione può confondere l' acquirente . Gli esempi forniti in materia riguardano le indicazioni "in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato ".
32 Poiché il surgelamento di un prodotto è espressamente menzionato in questa disposizione, se ne deve concludere che uno Stato membro non può negare l' uso di una determinata denominazione ad un dato prodotto solo perché quest' ultimo ha subito un surgelamento, purché dopo il trattamento continui a riunire gli altri requisiti che la normativa nazionale esige per la concessione della denominazione di cui è causa .
33 La questione se lo yogurt, una volta surgelato, risponda sempre a questi altri requisiti stabiliti dalla normativa francese per la concessione della denominazione "yogurt" è una questione di fatto la cui valutazione spetta al giudice nazionale .
34 Per quel che riguarda l' art . 15 della direttiva, che consente di vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla direttiva applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all' etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, è sufficiente rilevare che i motivi che possono giustificare, ai sensi del n . 2 di detto articolo, questi divieti, nel caso di specie la tutela della salute pubblica e la repressione delle frodi, non ricorrono nel caso di specie, come è stato sopra dimostrato .
35 Occorre infine constatare che l' art . 16 della direttiva si applica, come risulta dal suo tenore, solo qualora vi sia fatto espressamente riferimento, cosa che non si verifica per gli artt . 5 e 15 .
36 Si deve quindi risolvere la seconda parte della questione pregiudiziale nel senso che le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare l' art . 5, vanno interpretate nel senso che ostano all' applicazione di una normativa nazionale che neghi la denominazione di vendita "yogurt" a prodotti importati o di origine nazionale che siano stati surgelati, qualora questi possiedano, per il resto, i requisiti fissati dalla normativa nazionale al fine della concessione di detta denominazione ai prodotti freschi .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dai governi fracese e olandese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunziandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal tribunal de commerce di l' Aigle con ordinanza 15 giugno 1987, integrata con ordinanza 21 settembre 1987, dichiara :
1 ) L' art . 30 del trattato osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti importati da un altro Stato membro, ove essi sono legalmente prodotti e messi in commercio, una normativa nazionale che riserva il diritto di usare la denominazione "yogurt" solo allo yogurt fresco e non allo yogurt surgelato, qualora le caratteristiche di quest' ultimo prodotto non siano sostanzialmente diverse da quelle del prodotto fresco e un' adeguata etichettatura, con l' indicazione della data limite per la vendita o per il consumo, basti a garantire al consumatore una corretta informazione .
2 ) Le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare l' art . 5, vanno interpretate nel senso che ostano all' applicazione di una normativa nazionale che neghi la denominazione di vendita "yogurt" a prodotti importati o di origine nazionale che siano stati surgelati, qualora questi possiedano, per il resto, i requisiti fissati dalla normativa nazionale al fine della concessione di detta denominazione ai prodotti freschi .
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