Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno di famiglia
- Presupposti - Coniuge che fruisca dell' indennità di cessazione definitiva dal servizio - Equiparazione al reddito derivante da un' attività professionale lucrativa - Inammissibilità
( Statuto del personale, allegato VII, art . 1, n . 3 )
Massima
Ai fini dell' assegno di famiglia, i redditi del coniuge da prendere in considerazione ai sensi dell' art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto sono quelli che derivano da un' attività professionale lucrativa .
Non può essere equiparata a redditi del genere l' indennità di sfollamento riscossa dal dipendente che abbia fruito di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio .
Parti
Nella causa 307/87,
Marion Klein, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Timianvej, 7, 8600 Silkeborg, Danimarca, con l' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Alex Schmitt, 13, boulevar Royal,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Joseph Griesmar, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione fondata sull' art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto del personale con la quale la Commissione ha negato alla ricorrente l' indennità di famiglia contemplata dall' art . 67, n . 1, lett . a ), di detto statuto,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 1° dicembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 dicembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l' 8 ottobre 1987 la sig.ra Marion Klein, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso per l' annullamento della decisione 17 dicembre 1986, confermata il 10 luglio 1987, con la quale la Commissione ha respinto la sua domanda di fruire dell' assegno di famiglia .
2 Alla ricorrente è stata attribuita una pensione di invalidità dal 1° maggio 1985 . A norma dell' art . 78, 3° comma, dello statuto del personale, essa riscuote una pensione di invalidità il cui tasso è stato stabilito al 69,1666% dello stipendio base, corrispondente al grado LA/4, 6° scatto .
3 Il marito della sig.ra Klein, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, ha lasciato il servizio il 1° ottobre 1986, a norma del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1985, n . 3518, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionario delle Comunità europee in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo ( GU L 335, pag . 56 ).
4 A norma dell' art . 4, n . 1, di detto regolamento, il marito della sig.ra Klein riscuote un' indennità, detta di sfollamento, pari al 70% dell' ultimo stipendio base, corrispondente al grado LA/5, 5° scatto . A norma dell' art . 4, n . 5, dello stesso regolamento, il marito della sig.ra Klein riscuote inoltre l' assegno di famiglia che, ai sensi dell' art . 1 dell' allegato VII dello statuto del personale, al quale fa rinvio l' art . 4, n . 5, del regolamento n . 3518/85, è pari al 5% dello stipendio base .
5 La ricorrente sostiene che le spetta, invece del marito, l' assegno di famiglia, a norma dell' art . 1, n . 4, dell' allegato VII dello statuto, in forza del quale "qualora (...) due coniugi che si trovano al servizio delle Comunità abbiano entrambi diritto all' assegno di famiglia, quest' ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato ".
6 Per una più ampia esposizione degli antefatti e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo in misura necessaria per il ragionamento della Corte .
7 Per negare alla ricorrente l' assegno di famiglia, la Commissione si è richiamata all' art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto a norma del quale :
"3 . Qualora il coniuge eserciti un' attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C3 al 3° scatto, con applicazione del coefficiente correttivo fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell' imposta, il funzionario che ha diritto all' assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell' autorità che ha il potere di nomina . Tuttavia, il diritto all' assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico ."
8 Secondo la Commissione, infatti, l' indennità di sfollamento riscossa dal dipendente che ha lasciato il servizio a norma del regolamento del Consiglio n . 3518/85, già ricordato, va equiparata ai redditi provenienti da un' attività professionale lucrativa ai sensi del sopracitato art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto .
9 Secondo la Commissione, l' indennità di sfollamento costituirebbe un reddito sostitutivo destinato a garantire mezzi di sussistenza al dipendente che non ha più la possibilità di svolgere un' attività lavorativa, alla stessa stregua delle prestazioni di malattia corrisposte dagli enti previdenziali al lavoratore che ha dovuto interrompere la sua attività, le prestazioni di disoccupazione, le indennità di licenziamento o lo stipendio riscosso dal dipendente colpito da un provvedimento di sospensione disciplinare . Orbene, questi redditi dovrebbero essere presi in considerazione per l' applicazione di detto n . 3 .
10 La Commissione aggiunge che, se la situazione dello sfollamento non fosse disciplinata da questa disposizione, ne deriverebbe una lesione del principio della parità di trattamento . L' interpretazione che la ricorrente fornisce di questa stessa disposizione avrebbe, in particolare, la conseguenza che l' assegno di famiglia spetterebbe ad una coppia di dipendenti entrambi di categoria A, per il solo fatto che uno dei due fruisce di un provvedimento di sfollamento, mentre un' altra coppia, nella quale uno dei coniugi fosse dipendente di grado inferiore al grado A, mentre l' altro non è un pubblico dipendente, non potrebbe fruire di detto assegno se, tenuto conto dei redditi percepiti dal coniuge non pubblico dipendente, si dovesse applicare detto numero 3 .
11 Gli argomenti della Commissione non possono essere accolti .
12 E' anzitutto opportuno sottolineare che i redditi di cui si deve tener conto a norma dell' art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto sono quelli che derivano da un' attività professionale lucrativa . Orbene, chi fruisce di un regime di sfollamento non svolge alcuna attività di questa natura . Come la Commissione stessa ammette, la lettera della disposizione di cui sopra non comprende l' indennità riscossa dal marito della ricorrente .
13 Gli argomenti svolti dalla Commissione non consentono di dare della disposizione di cui trattasi un' interpretazione che sia in contrasto con la lettera della stessa .
14 In primo luogo, il provvedimento di sfollamento contemplato dal regolamento n . 3518/85 del quale fruisce il marito della sig.ra Klein implica la cessazione definitiva dal servizio . La situazione del marito della sig.ra Klein non può quindi, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, equipararsi a quello del lavoratore in permesso di malattia oppure disoccupato o del dipendente colpito da un provvedimento di sospensione disciplinare . Essa è più simile a quella del titolare di una pensione di invalidità o di vecchiaia per la quale la Commissione ammette che essa non dà origine ad un reddito derivante da un' attività professionale lucrativa ai sensi dell' art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto .
15 In secondo luogo, il principio della parità di trattamento non può essere invocato, contrariamente a quanto fa la Commissione, per impedire l' applicazione dell' art . 1, n . 3, dell' allegato VII dello statuto . La situazione del coniuge il quale, fruendo di un' indennità di sfollamento, ha lasciato definitivamente il servizio, non è equiparabile a quella del coniuge che continua a svolgere un' attività professionale lucrativa . Se l' argomento dovesse esser accolto, si dovrebbe del pari ammettere che la disapplicazione della disposizione summenzionata alle pensioni di invalidità e di anzianità lederebbe il principio della parità di trattamento, il che è escluso dalla convenuta .
16 Da quanto precede discende che la decisione con la quale la Commissione ha negato alla ricorrente l' assegno di famiglia va annullata .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda . La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) E' annullata la decisione 17 dicembre 1986 con la quale si nega alla ricorrente l' assegno di famiglia .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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