Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Designazione e presentazione dei vini - Indicazione d' imbottigliamento - Associazione di viticoltori che faccia imbottigliare i propri vini da un' impresa esterna - Uso della dicitura "Erzeugerabfuellung" - Presupposti
(( Regolamento del Consiglio n . 355/79, art . 12, n . 2, lett . q ); regolamento della Commissione n . 997/81, art . 17, n . 1, lett . a ) ))
Massima
L' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento n . 355/79, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, dev' essere interpretato nel senso che l' uso della dicitura "Erzeugerabfuellung" da parte di un' associazione di viticoltori il cui vino sia stato imbottigliato da un' impresa estranea all' associazione stessa è subordinato alla condizione che l' intera operazione d' imbottigliamento abbia avuto luogo sotto l' effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l' esclusiva responsabilità dell' associazione .
Parti
Nel procedimento 311/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dall' Oberverwaltungsgericht del Land Renania-Palatinato nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V ., Bornheim,
e
Land Rheinland-Pfalz,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU L 54, pag . 99 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V ., appellante nella causa principale, dall' avv . Boeckel, del foro di Magonza, nella fase scritta del procedimento, e dallo stesso avv . Boeckel e dall' avv . Rohwedder, del foro di Magonza, nella fase orale,
- per il Land Renania-Palatinato, appellato nella causa principale, dal sig . Faltin, Regierungsdirektor presso il Ministero dell' ambiente e della sanità, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig . Karpenstein, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 31 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 luglio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 29 settembre 1987, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre successivo, l' Oberverwaltungsgericht del Land Renania-Palatinato ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 12, n . 2, lett . q ), del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU L 54, pag . 99 ).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen, associazione riconosciuta dallo Stato, e il Land Renania-Palatinato, a proposito di due lettere con le quali il Ministero competente del Land comunicava all' associazione di cui trattasi che l' apposizione della dicitura "Erzeugerabfuellung" ( imbottigliamento da parte del produttore ) sull' etichetta dei suoi vini appariva illegittima, tenuto conto delle condizioni in cui tali vini venivano imbottigliati .
3 L' associazione di viticoltori adiva il Verwaltungsgericht di Magonza, il quale respingeva il ricorso per il motivo, in particolare, che l' associazione non poteva usare la dicitura "Erzeugerabfuellung" in quanto non procedeva alla vinificazione nelle sue proprie cantine . Il Verwaltungsgericht non riteneva necessario esaminare il problema dell' imbottigliamento . Contro tale sentenza, l' associazione interponeva appello dinanzi all' Oberverwaltungsgericht, che concentrava invece il suo esame su quest' ultimo problema .
4 Dal fascicolo risulta che l' imbottigliamento dei vini dell' associazione era stato da questa affidato, per contratto, ad un' altra impresa, la Weinkellerei Parco GmbH . La Weinkellerei sosteneva le spese di trasporto del vino e immagazzinava il prodotto nei serbatoi delle proprie cantine . Durante il trasporto, il vino era accompagnato da una bolla di consegna in cui era indicato "per imbottigliamento per conto terzi ". L' imbottigliamento veniva effettuato dal personale della Weinkellerei, sotto la sorveglianza di un impiegato dell' associazione . Dopo il rilascio di un numero di controllo, su domanda dell' associazione, questa vendeva il vino, così imbottigliato e recante la menzione "Erzeugerabfuellung Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen", alla Weinkellerei Parco .
5 Dal fascicolo risulta inoltre che, con il contratto sopra menzionato, l' associazione s' impegnava a fornire ogni anno a detta Weinkellerei, a prezzi minimi, determinati quantitativi di vino di qualità, con l' indicazione "Erzeugerabfuellung", e che la Weinkellerei aveva il diritto esclusivo di porre in commercio il vino sul mercato tedesco .
6 Il giudice nazionale constatava, in base ai dati di cui sopra ed in mancanza di altre precisazioni nel contratto, che non si trattava d' un contratto di locazione degli impianti d' imbottigliamento, bensì di un contratto d' imbottigliamento per conto terzi, da eseguire nell' azienda della Weinkellerei per conto dell' associazione .
7 Tenuto conto di tale situazione, l' Oberverwaltungsgericht decideva di sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU L 54, pag . 99 ), debba essere interpretato nel senso che per la legittimità della dicitura 'Erzeugerabfuellung' ( imbottigliato all' origine ) apposta da un' associazione di viticoltori è irrilevante quale sia l' azienda in cui sono stati effettuati l' imbottigliamento e la vinificazione, oppure se detta disposizione si debba interpretare nel senso che l' imbottigliamento e la vinificazione o una delle due attività devono essere effettuate nell' azienda dell' associazione di viticoltori ".
8 Per una più ampia esposizione del contesto normativo e degli antefatti della causa, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito solo per quanto necessario al ragionamento della Corte .
9 Dai dati forniti dal giudice nazionale e sopra ricordati risulta che la questione mira in sostanza a stabilire se la dicitura "Erzeugerabfuellung" possa essere usata da un' associazione di aziende viticole il cui vino venga imbottigliato da un' impresa estranea a tale associazione .
10 A norma dell' art . 12, n . 2, lett . q ), del suddetto regolamento n . 355/79, la designazione sull' etichetta può essere completata da una menzione "indicante il loro imbottigliamento
- nell' azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,
- o da parte di un' associazione di aziende viticole,
- o in un' impresa, situata nella regione determinata indicata o nelle sue immediate vicinanze, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell' ambito di un' associazione di aziende viticole, che ha effettuato la vinificazione di tali uve ".
11 L' art . 17, n . 1, lett . a ), del regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n . 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU n.L 106, pag . 1 ), stabilisce che, per i vini tedeschi e i vini originari della zona di Bolzano, la menzione da usare in ciascuna delle tre ipotesi suddette è "Erzeugerabfuellung ".
12 Si deve constatare che il testo del secondo trattino dell' art . 12 . n . 2, lett . q ), del suddetto regolamento n . 355/79 si riferisce esclusivamente all' impresa che ha proceduto all' imbottigliamento, e cioè ad "un' associazione di aziende viticole", senza porre alcuna condizione relativa all' ubicazione degli impianti d' imbottigliamento . Il primo e il terzo trattino esigono invece che l' imbottigliamento sia stato effettuato in un luogo ben preciso, e cioè nell' azienda viticola individuale o nell' impresa di cui al terzo trattino .
13 Stando così le cose, si pone il problema di stabilire se quanto disposto al secondo trattino della suddetta norma debba essere interpretato indipendentemente dal contenuto del primo e del terzo trattino, con la conseguenza che un' associazione di aziende viticole sarebbe sottoposta ad una disciplina meno rigorosa di quella vigente per l' azienda viticola individuale, contemplata dal primo trattino, o per l' impresa definita dal terzo trattino della stessa disposizione .
14 In proposito si deve osservare che dall' art . 43 del regolamento n . 355/79 e dal preambolo del regolamento n . 997/81 risulta che lo scopo della normativa riguardante l' uso della dicitura relativa all' imbottigliamento è la tutela e l' esatta informazione del consumatore . In particolare, il punto 27° del preambolo del regolamento n . 997/81 precisa che l' indicazione che un vino è stato imbottigliato nell' azienda viticola in cui le uve sono state raccolte e vinificate, o in condizioni equivalenti, esprime l' idea che tutte le fasi della produzione di detto vino si sono svolte sotto la gestione e la responsabilità di una stessa persona fisica o giuridica, sicché il vino così ottenuto gode della fiducia di una parte degli acquirenti .
15 Per l' uso dell' espressione "Erzeugerabfuellung", la quale indica d' altronde l' identità fra il produttore e la persona o l' impresa che procede all' imbottigliamento, è quindi necessario che quest' ultima operazione sia stata effettuata dal produttore stesso, nella sua azienda viticola oppure, se il produttore non dispone di unimpianto d' imbottigliamento, in condizioni che offrano garanzie sostanzialmente identiche . Tali garanzie sussistono in particolare, com' é stato giustamente osservato dalla Commissione, qualora l' imbottigliamento avvenga sotto l' effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l' esclusiva responsabilità del produttore .
16 Ne consegue che lo scopo di tutela e di esatta informazione del consumatore impone che l' uso della dicitura "Erzeugerabfuellung" da parte di un' associazione di viticoltori non venga ammesso se detta associazione procede all' imbottigliamento in condizioni diverse da quelle sopra indicate, e cioè nella sua propria azienda o in condizioni equivalenti .
17 Qualora, come nella fattispecie, l' imbottigliamento avvenga in un' impresa che persegue un interesse proprio, concretantesi nel diritto esclusivo di porre in commercio il vino imbottigliato nei suoi impianti, che paga il trasporto del vino nelle sue cantine e quivi immagazzina il prodotto e che, inoltre, procede all' imbottigliamento in base ad un contratto qualificato dal giudice nazionale come contratto d' imbottigliamento per conto terzi, le suddette condizioni equivalenti richieste dalle norme sopra ricordate non si possono considerare soddisfatte .
18 Si deve aggiungere che una diversa interpretazione, secondo cui un' associazione di aziende viticole non sarebbe tenuta a rispettare norme equivalenti a quelle imposte alle aziende viticole individuali o, se del caso, alle imprese ai sensi del terzo trattino, porterebbe al risultato che detta associazione godrebbe, in contrasto col fondamentale divieto di qualsiasi discriminazione fra produttori agricoli, sancito dall' art . 40, n . 3, del trattato CEE, di un vantaggio commerciale non obiettivamente giustificato .
19 Si deve quindi risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale dichiarando che l' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento n . 355/79 dev' essere interpretato nel senso che l' uso della dicitura "Erzeugerabfuellung" da parte di un' associazione di viticoltori il cui vino sia stato imbottigliato da un' impresa estranea a detta associazione è subordinato alla condizione che l' intera operazione d' imbottigliamento abbia avuto luogo sotto l' effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l' esclusiva responsabilità di tale associazione .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dall' Oberverwaltungsgericht del Land Renania-Palatinato con ordinanza 29 settembre 1987,
dichiara :
L' art . 12, n . 2, lett . q ), secondo trattino, del regolamento n . 355/79, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, dev' essere interpretato nel senso che l' uso della dicitura "Erzeugerabfuellung" da parte di un' associazione di viticoltori il cui vino sia stato imbottigliato da un' impresa estranea a detta associazione è subordinato alla condizione che l' intera operazione d' imbottigliamento abbia avuto luogo sotto l' effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l' esclusiva responsabilità di tale associazione .
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