Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Disposizioni fiscali - Imposte interne - Disposizioni del trattato - Oggetto - Imposte tali da proteggere indirettamente altre produzioni - Prodotti concorrenti - Rum e acquavite di vino e di vinaccia - Regime fiscale che favorisce i prodotti nazionali a scapito dei prodotti concorrenti importati - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 95 )
Massima
L' art . 95 del trattato, nel suo complesso, ha lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, mediante l' eliminazione di qualsiasi forma di protezione che possa derivare dall' applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti di prodotti di altri Stati membri, e di garantire altresì la perfetta neutralità dei tributi interni nei confronti della concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati .
Per la sua applicazione occorre constatare che le acquaviti di vino e di vinaccia ed il rum hanno, in quanto prodotti della distillazione, proprietà comuni sufficienti per trovarsi in concorrenza tra di loro . La loro tassazione non deve pertanto essere tale da favorire il prodotto nazionale .
L' istituzione di un regime fiscale che colpisca il rum originario di altri Stati membri in misura maggiore di altre acquaviti d' origine agricola, quali le acquaviti di vino e di vinacce, rappresenta quindi per uno Stato membro una violazione degli obblighi impostigli dall' art . 95, nella misura in cui queste differenze di tassazione incidono sul mercato dei prodotti in questione, diminuendo il consumo dei prodotti importati .
Parti
Nella causa 323/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Giuliano Marenco, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Marcello Conti, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo istituito un regime fiscale che colpisce l' alcole distillato dalla canna da zucchero ed i prodotti contenenti detto alcole in misura maggiore rispetto agli altri alcoli e alle altre acquaviti agricole, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 95 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet e T.F . O' Higgins, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, F . Mancini, F . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : J.A . Pompe, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 15 marzo 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 27 aprile 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso ex art . 169 del trattato CEE volto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo istituito un regime fiscale che colpisce l' alcole distillato dalla canna da zucchero ed i prodotti contenenti detto alcole in misura maggiore rispetto agli altri alcoli e alle altre acquaviti agricole, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 95 del trattato .
2 Risulta dagli atti di causa che, a seguito delle sentenze della Corte 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 ( Cogis, causa 216/81, Racc . pag . 2701, e Commissione / Italia, causa 319/81, Racc . pag . 601 ), la Repubblica italiana ha emendato la sua legislazione fiscale sugli alcolici . Con decreto legge 15 giugno 1984, n . 232 ( GURI del 18.6.1984, n . 166 ), è stato abolito il diritto erariale che colpiva esclusivamente gli alcoli non ottenuti dalla distillazione del vino e delle materie vinose, mentre per l' imposta di fabbricazione sugli alcoli prodotti in Italia, e la corrispondente sovraimposta di confine per gli alcoli importati, è stata stabilita l' aliquota unificata di 350 000 LIT per ettanidro di alcole . Tuttavia, all' atto della conversione del decreto legge nella legge 28 luglio 1984, n . 408 ( GURI del 2.8.1984, n . 212 ), l' imposta di fabbricazione e la sovraimposta di confine sono state elevate a 420 000 LIT ed è stata introdotta una deroga secondo la quale, fino al 31 dicembre 1988, l' imposta e la sovraimposta sugli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali erano fissate in 340 000 LIT per ettanidro . Nella fase scritta del presente procedimento, la Repubblica italiana ha reso noto alla Corte che le aliquote piene e ridotte della predetta imposta sono state portate, rispettivamente, a 546 000 LIT e 442 000 LIT per ettanidro e che l' aliquota ridotta si applica fino al 31 dicembre 1992 .
3 La Commissione ritiene, in particolare, che la tassazione differenziata di cui alla legge n . 408 crei categorie artificiali e non obiettive di alcoli, allo scopo di proteggere indirettamente i prodotti nazionali gravati da un' accisa meno elevata di quella sull' alcole etilico distillato dalla canna da zucchero e sui prodotti contenenti detto alcole, come il rum, i quali, non essendo fabbricati in Italia e non potendo beneficiare dell' aliquota ridotta, sono soggetti all' imposta piena del regime fiscale sugli alcoli . Rispondendo ai quesiti scritti della Corte, la Commissione ha precisato che il suo ricorso riguarda non soltanto il trattamento fiscale del rum, ma anche quello dell' alcole di canna allo stato naturale, degli alcoli aromatizzati, come il gin e la vodka, e dei liquori ed altre bevande alcoliche, nella misura in cui siano fabbricati con alcole di canna da zucchero .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sul trattamento fiscale del rum
5 La Commissione fa valere che il rum e le altre acquaviti sono prodotti similari ai sensi dell' art . 95, 1° comma, del trattato . In subordine, essa afferma che si tratterebbe in ogni caso di prodotti in concorrenza tra loro, ai sensi dell' art . 95, 2° comma .
6 La Repubblica italiana contesta che rum e acquaviti di vino e di cereali possano essere considerati prodotti similari, tenuto conto delle rispettive caratteristiche organolettiche . Tuttavia, essa riconosce che il rum e le altre acquaviti sono prodotti in concorrenza tra loro, ai sensi dell' art . 95, 2° comma .
7 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l' art . 95, nel suo complesso, ha lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, mediante l' eliminazione di qualsiasi forma di protezione che possa derivare dall' applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti di prodotti di altri Stati membri, e di garantire altresì la perfetta neutralità dei tributi interni nei confronti della concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati ( sentenza 9 luglio 1987, Commissione / Regno del Belgio, causa 356/85, Racc . pag . 3299 ).
8 In materia di alcole destinato al consumo umano, la Corte ha già precisato, nelle sentenze 27 febbraio 1980 ( Commissione / Italia, causa 169/78, Racc . pag . 385 ) e 15 luglio 1982 ( causa 216/81, citata ), che le acquaviti di cereali e il rum, in quanto prodotti della distillazione, hanno, con le acquaviti di vino e di vinacce, proprietà comuni sufficienti per costituire, almeno in talune circostanze, un' alternativa nella scelta del consumatore . Basta questa constatazione per ammettere che detti prodotti sono in concorrenza fra loro e che la loro tassazione non dev' essere tale da favorire la produzione nazionale .
9 Su quest' ultimo punto, la Commissione sostiene che il regime fiscale italiano delle acquaviti è finalizzato a compensare la differenza fra il costo di produzione degli alcoli da materie vinose e da frutta e quello degli alcoli da melasso . A suo parere, lo scopo di questa differenziazione fiscale è di per sé sufficiente a provarne il carattere non neutrale, atteso che, per l' economia italiana, le attività economiche legate alla viticoltura sono infinitamente più importanti della produzione dell' alcole da melasso .
10 Dal canto suo, la Repubblica italiana deduce che, per accertare la sussistenza di una violazione dell' art . 95, 2° comma, del trattato, non è sufficiente porre semplicemente a confronto gli oneri fiscali rispettivamente gravanti sui prodotti di cui si tratta, ma è necessario dimostrare che, in concreto, la differenza fra questi oneri è idonea a produrre effetti protezionistici . Ora, nessuna dimostrazione sarebbe stata fornita al riguardo dalla Commissione .
11 La Repubblica italiana sostiene inoltre che il sistema fiscale in questione è conforme ai criteri ai quali, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri debbono attenersi nell' istituire sistemi impositivi differenziati . Richiamandosi in special modo alla sentenza della Corte 4 marzo 1986 ( Walker, causa 243/84, Racc . pag . 875 ), essa afferma che l' imposta più elevata controversa si applica ad una quota importante della produzione di alcole, in particolare alcoli da melasso, di barbabietola e di canna d' importazione .
12 Devesi ricordare che, prima dell' emanazione della legge n . 408, il regime fiscale italiano era contraddistinto dal fatto che i prodotti nazionali più tipici, ossia le acquaviti di vino e vinacce, rientravano nella categoria fiscale più agevolata, mentre le acquaviti di cereali e il rum, due prodotti quasi totalmente importati da altri Stati membri, erano assoggettati ad un trattamento fiscale più gravoso . Nelle citate sentenze 27 febbraio 1980 e 15 luglio 1982, ( cause 169/78 e 216/81 ), la Corte ha ritenuto che queste differenze di tassazione incidessero sul mercato dei prodotti in questione, diminuendo il consumo dei prodotti importati .
13 Nel caso di specie, risulta dagli atti che la nuova legge n . 408 ha abolito le differenze d' imposizione rispetto al' whisky, mentre il rum è ancora soggetto ad un regime più oneroso . Ciò considerato, è sufficiente fare rinvio a quanto dichiarato dalla Corte nelle citate sentenze, senza che l' esistenza dell' effetto protezionistico del sistema impositivo italiano rispetto al rum debba essere suffragata da un raffronto dell' incidenza dei diversi carichi fiscali sui rapporti di concorrenza fra i prodotti di cui è causa .
14 In simile contesto, la Repubblica italiana non può validamente invocare la sentenza 4 marzo 1986 ( Walker, citata ). Secondo tale sentenza, infatti, un sistema di tassazione differenziata non produce effetti protezionistici a favore di un prodotto nazionale, qualora in ciascuna categoria fiscale figuri una quota sostanziale della produzione interna di bevande alcoliche .
15 Al riguardo, la Repubblica italiana afferma che l' imposta più elevata si applica a tutta la produzione nazionale di alcoli non ottenuti da vino, frutta o cereali, in particolare gli alcoli da melasso . Va tuttavia osservato che si tratta di alcoli puri che, non essendo come tali destinati al consumo dell' uomo, non possono essere considerati in concorrenza con le acquaviti . Ciò considerato, la Repubblica italiana non ha provato che una quota sostanziale della produzione nazionale di bevande alcoliche rientrasse nella medesima categoria fiscale del rum .
16 Si deve dunque dichiarare che, avendo istituito un regime fiscale del rum originario di altri Stati membri più gravoso rispetto alle altre acquaviti agricole, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 95 del trattato .
Sul trattamento fiscale degli altri prodotti alcolici
17 Per quel che riguarda il trattamento fiscale dei prodotti alcolici, diversi dal rum, soggetti all' imposta più elevata, la Commissione ha riconosciuto che le statistiche sulle importazioni di cui essa dispone non distinguono fra alcoli aromatizzati e liquori fabbricati con alcole da canna, da un lato, e quelli fabbricati con altri alcoli agricoli, dall' altro .
18 Quanto alle importazioni di alcole di canna allo stato naturale, la Commissione ha affermato che le stesse cifre inglobavano l' alcole di origine industriale ( alcole di sintesi ) e l' alcole agricolo, senza distinzione a seconda della materia agricola di base . Infatti, a partire da un certo grado alcolico e di purezza, non sarebbe possibile distinguere l' origine precisa dell' alcole .
19 Secondo una giurisprudenza costante ( vedansi, da ultimo, sentenze della Corte 25 aprile 1989 e 30 maggio 1989, Commissione / Italia, cause 141/87 e 340/87, Racc . pag . 943 e pag . 1483 ), in un procedimento per inadempimento ex art . 169 del trattato grava sulla Commissione l' onere di provare il preteso inadempimento .
20 Nel caso di specie, la Commissione non ha provato se, ed eventualmente in quale misura, i prodotti importati fossero ottenuti dall' alcole di canna da zucchero e, dunque, soggetti all' imposta più elevata . In assenza di tali prove, la Corte non può pronunziarsi sul rapporto di concorrenza fra i prodotti nazionali e quelli importati né sul carattere protezionistico del regime fiscale in causa . Ciò considerato, il ricorso va respinto nella parte relativa al trattamento fiscale dei prodotti alcolici diversi dal rum .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, secondo il § 3, 1° comma, del medesimo articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese .
22 Poiché la Commissione è rimasta in parte soccombente, le spese vanno compensate .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Avendo istituito un regime fiscale che colpisce il rum originario di altri Stati membri in misura maggiore rispetto ad altre acquaviti di origine agricola, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 95 del trattato .
2 ) Per il resto il ricorso è respinto .
3 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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