Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Atti delle istituzioni - Direttive - Esecuzione da parte degli Stati membri - Necessità di un' applicazione completa e precisa
( Trattato CEE, art . 189, terzo comma )
2 . Stati membri - Obblighi - Esecuzione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
Massima
1 . Gli Stati membri devono garantire la piena ed esatta applicazione delle disposizioni di tutte le direttive ( vedasi sentenza 18 marzo 1980, Commissione / Italia, causa 91/79, Racc . pag . 1099 ).
2 . Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie .
Parti
Nella causa 324/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico al Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine prescritto tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 83/91 del Consiglio del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva 72/462, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche provenienti da paesi terzi, e la direttiva 77/96, riguardante la ricerca delle trichine all' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina ( GU L 59, pag . 34 ), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Non avendo emanato nel termine prescritto tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 83/91 del Consiglio del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva 72/462, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche provenienti da paesi terzi, e la direttiva 77/96, riguardante la ricerca delle trichine all' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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