Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri - Obblighi - Esecuzione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
Massima
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive .
Parti
Nella causa 326/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . G . Berardis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig . P.G . Ferri, avvocato dello stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non comunicando le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative con le quali ritiene di aver soddisfatto agli obblighi impostile dalla direttiva 84/414/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984, per l' adeguamento al progresso tecnico della direttiva n . 76/764/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro al mercurio del tipo a massima ( GU L 228, pag . 25 ), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e O . Due, presidenti di sezione, T . Koopmans, K . Bahlmann, C . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 25 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 25 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, omettendo di comunicare le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative con le quali ritiene di aver soddisfatto agli obblighi impostile dalla direttiva 84/414/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984, per l' adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/764/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro al mercurio del tipo a massima ( GU L 228, pag . 25 ), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
2 L' art . 2 della direttiva n . 84/414/CEE dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1986 ed informano la Commissione delle misure adottate .
3 Non avendo ricevuto dalla Repubblica italiana alcuna comunicazione relativa alle misure d' attuazione della direttiva in parola, il 9 luglio 1986 la Commissione le trasmetteva una lettera di diffida, invitandola a presentare le proprie osservazioni . Dato che la lettera rimaneva senza risposta, il 2 febbraio 1987 la Commissione emetteva un parere motivato, invitando la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi . Poiché il parere motivato non aveva sortito effetti, la Commissione ha presentato il ricorso di cui è causa .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del procedimento, dei motivi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
5 La Repubblica italiana riconosce di non aver ancora soddisfatto l' obbligo di conformarsi alla direttiva in parola . Fa presente di aver incontrato difficoltà che ne hanno impedito il tempestivo recepimento . Garantisce il massimo impegno del governo per addivenire, entro tempi brevi, alla messa in vigore delle disposizioni necessarie .
6 Va ricordato in proposito che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive .
7 In considerazione del fatto che la Repubblica italiana non contesta di non aver dato attuazione in diritto nazionale alla direttiva di cui è causa, il ricorso è ormai privo d' oggetto in quanto verte sull' omissione di comunicare le misure d' attuazione, inesistenti .
8 Pertanto si deve dichiarare che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 84/414/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984, per l' adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/764/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro al mercurio del tipo a massima, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 84/414/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984, per l' adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/764/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro al mercurio del tipo a massima, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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