Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e prodotti lattiero-caseari - Aiuto speciale al latte scremato destinato all' alimentazione degli animali diversi dai vitelli - Azienda mista - Allevatori che utilizzano il latte della loro azienda - Dichiarazioni relative al bilancio dell' allevamento ed al numero massimo di vitelli detenuti - Presentazione anteriormente all' inizio del periodo di aiuto in causa
(( Regolamento della Commissione n . 2793/77, artt . 4, n . 1, lett . c ), e 6, n . 1, lett . a ) e b ) ))
Massima
Nell' ambito del regime di aiuto speciale per il latte scremato destinato all' alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli, la dichiarazione del numero massimo di vitelli che saranno detenuti in un' azienda mista durante un trimestre, prevista dagli artt . 4, n . 1, lett . c ), e 6, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 2793/77, nonché la domanda in cui è precisato il bilancio di una siffatta azienda all' inizio di ogni mese, di cui all' art . 6, n . 1, lett . a ), primo trattino, dello stesso regolamento, vanno necessariamente presentate prima dell' inizio del periodo cui si riferisce l' aiuto . Trattandosi infatti di allevatori che utilizzano per l' alimentazione degli animali latte scremato prodotto nelle loro aziende, tale previetà delle dichiarazioni obbligatorie, fornendo alle autorità competenti gli strumenti per verificare se gli impegni assunti dagli allevatori sono stati rispettati, risponde unicamente alle esigenze di efficacia del controllo .
Parti
Nella causa 333/87,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig . Martin Seidel, Ministerialrat presso il Ministero degli affari economici, e dall' avv . Jochim Sedemund del foro di Colonia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . P . Karpenstein, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento parziale delle decisioni 87/468 e 87/469 della Commissione del 18 agosto 1987, relative alla liquidazione dei conti del FEAOG per gli esercizi 1984 e 1985 ( GU L 262, pagg . 23 e 35 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, F . Mancini, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 6 luglio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 ottobre 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 26 ottobre 1987, la Repubblica federale di Germania ha chiesto, a norma dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, l' annullamento delle decisioni 87/468 e 87/469 della Commissione del 18 agosto 1987, relative alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( in prosieguo : "FEAOG "), sezione "garanzia", per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 ( GU L 262, pagg . 23 e 35 ), nei limiti in cui dette decisioni non hanno preso in considerazione, ai fini di un finanziamento comunitario, importi ammontanti rispettivamente, per ciascuno di questi due esercizi, a 1 215 824,98 DM e a 1 094 472,94 DM, corrisposti ai produttori quale aiuto speciale per il latte scremato, in forza del regolamento della Commissione 15 dicembre 1987, n . 2793 ( GU L 321, pag . 30 ).
2 Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804 ( GU L 148, pag . 13 ), ha istituito un' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, all' art . 10, ha stabilito aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere destinati all' alimentazione degli animali . Sulla base di tali norme sono stati emanati, in primo luogo, il regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n . 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di tali aiuti ( GU L 169, pag . 4 ) e, in secondo luogo, il regolamento della Commissione 27 luglio 1968, n . 1105, relativo alle modalità di applicazione per la concessione degli stessi aiuti ( GU L 184, pag . 24 ).
3 Allo scopo di favorire lo smaltimento delle scorte di prodotti lattiero-caseari e in considerazione del fatto che il latte scremato viene normalmente utilizzato per l' alimentazione dei giovani vitelli, il Consiglio, con il suo regolamento 26 aprile 1977, n . 876, che ha aggiunto un n . 4 all' art . 2 bis del regolamento n . 986/68 ( GU L 106, pag . 24 ), ha permesso la creazione di un aiuto speciale di entità più elevata per il latte scremato utilizzato, sotto determinate condizioni, per l' alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli .
4 Il suddetto aiuto speciale è stato istituito e le sue modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento della Commissione 25 maggio 1977, n . 1089 ( GU L 131, pag . 34 ). Detto regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento 15 dicembre 1977, n . 2793, anch' esso più volte modificato, nel cui contesto è sorta la controversia tra la Repubblica federale di Germania e la Commissione .
5 Con le due decisioni contestate, la Commissione ha rifiutato la presa a carico di aiuti versati dalle autorità competenti della Repubblica federale di Germania, sulla base del regolamento n . 2793/77, ad alcuni produttori di burro di fattoria del Land Baden-Wuerttemberg, che utilizzano per l' alimentazione dei loro animali, sia giovani vitelli sia altri, il latte scremato prodotto nell' azienda stessa . La Commissione ritiene che tali aiuti siano stati accordati in contrasto con le disposizioni del regolamento n . 2793/77 e che di conseguenza la loro presa a carico debba essere rifiutata, in applicazione degli artt . 3, n . 1, e 4, n . 2, del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU L 94, pag . 13 ).
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e degli argomenti addotti dalle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Conformemente al combinato disposto degli artt . 2, n . 1, e 2 bis, n . 4, del regolamento n . 986/68, modificato in particolare dai regolamenti del Consiglio nn . 876/77 e 2624/77, il regolamento n . 2793/77 distingue, per ciò che attiene alle modalità di attribuzione dell' aiuto speciale, tra il caso in cui il latte, trattato in latteria, è venduto da quest' ultima a produttori agricoli (( art . 2, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 986/68, come modificato )) e quello in cui il latte scremato è utilizzato per l' alimentazione degli animali nella stessa azienda in cui è stato prodotto (( art . 2, n . 1, lett . b ), dello stesso regolamento )).
8 Le regole relative al caso in cui i produttori agricoli acquistano latte trattato in latteria sono fissate precipuamente dagli artt . 3 e 4 del regolamento n . 2793/77 . In essi è previsto che l' aiuto speciale versato alla latteria è concesso soltanto per quantitativi per i quali è stato assunto un impegno dall' allevatore e a condizione che sia rispettato un prezzo massimo di vendita .
9 L' art . 4, n . 1, lett . a ), dispone in linea generale che gli agricoltori si impegnino a utilizzare il latte scremato esclusivamente per l' alimentazione degli animali e soltanto nella loro azienda .
10 Gli altri impegni da assumere variano a seconda che si tratti di un' azienda "specializzata", di un' azienda "mista" o di un' azienda "mista" i cui vitelli siano prodotti dalle sue vacche da latte . Schematicamente, ai sensi dell' art . 2 del regolamento n . 2793/77, un allevamento "specializzato" è un' azienda detentrice di suini o di altri animali, esclusi i giovani vitelli, un' azienda "mista" è detentrice sia di giovani vitelli sia di altri animali .
11 Quando si tratti di un' azienda specializzata, l' allevatore deve, in forza dell' art . 4, n . 1, lett . b ), in primo luogo, assumere l' impegno di non detenere giovani vitelli o, se ne possiede, di acquistare solo latte denaturato e, in secondo luogo, l' impegno di trasmettere alla latteria, secondo la scelta operata dallo Stato membro interessato, o, prima dell' inizio di ogni trimestre civile, uno stato dei suoi capi di bestiame, o, prima dell' inizio di ogni anno civile, una dichiarazione relativa allo stato medio dei capi di bestiame che saranno detenuti nell' azienda nel corso di ciascun trimestre dell' anno considerato, con l' obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi variazione superiore al 10% rispetto ai dati numerici comunicati per il trimestre in causa .
12 Qualora si tratti di un' azienda mista, l' allevatore, ai sensi dell' art . 4, n . 1, lett . c ), deve assumere i tre seguenti impegni : quello di trasmettere alla latteria, contemporaneamente all' impegno di cui all' art . 4, n . 1, lett . a ), un bilancio del proprio allevamento alla data della presentazione della domanda di consegna; quello di dichiarare alla latteria, anteriormente all' inizio di ogni trimestre civile, il numero massimo di giovani vitelli che saranno detenuti nell' azienda durante il trimestre in causa, con la possibilità per l' allevatore di effettuare detta dichiarazione anteriormente all' inizio di ogni mese; infine, quello di prendere in consegna, per ciascuno dei vitelli il cui numero è determinato in conformità a quanto sopra, un quantitativo minimo di latte scremato che non beneficia dell' aiuto speciale .
13 Nel caso di aziende miste che allevino soltanto i vitelli provenienti dalle loro vacche da latte, gli impegni testé menzionati per le aziende miste possono essere sostituiti, in forza dell' art . 4, n . 2, a scelta degli Stati membri, dai tre seguenti impegni a carico dell' allevatore : quello di allevare soltanto i vitelli provenienti dalle vacche lattiere dell' azienda; quello di trasmettere alla latteria, secondo la scelta operata dallo Stato membro interessato, o prima dell' inizio di ogni trimestre civile, uno stato dei suoi capi di bestiame, o, prima dell' inizio di ogni anno civile, una dichiarazione relativa allo stato medio dei capi di bestiame che saranno detenuti nell' azienda nel corso di ciascun trimestre dell' anno considerato, come nel caso delle aziende specializzate, e di segnalare immediatamente, se del caso, qualsiasi variazione superiore al 10% rispetto ai dati numerici comunicati per il trimestre in causa; infine, quello di prendere in consegna un quantitativo mensile di latte scremato che non beneficia dell' aiuto speciale pari almeno al 15% del quantitativo di latte consegnato alla latteria durante il mese in causa .
14 Infine, a norma del n . 3, aggiunto all' art . 4 dal regolamento della Commissione 26 gennaio 1983, n . 188 ( GU L 25, pag . 14 ): "ove le dichiarazioni alla latteria concernenti lo stato del bestiame o il numero massimo di giovani vitelli siano fatte tardivamente e se il ritardo non ecceda i 10 giorni, l' importo dell' aiuto viene ridotto del 10% per il periodo in questione ".
15 Le regole relative al caso dei produttori che utilizzano direttamente per l' alimentazione degli animali il latte prodotto nell' azienda, considerate all' art . 2, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 986/68, vengono fissate all' art . 6 del regolamento n . 2793/77 . Gli allevatori interessati devono, innanzitutto trasmettere all' organismo competente del loro Stato membro "una domanda in cui è precisato il bilancio del proprio allevamento all' inizio di ogni mese" nonché l' impegno di segnalare immediatamente le modifiche di questi dati suscettibili di provocare un cambiamento nell' importo dell' aiuto e, in secondo luogo, rispettare "per quanto di ragione" gli obblighi stabiliti all' art . 4, n . 1, nel caso di produttori che utilizzino il latte trattato in latteria .
16 Tuttavia, a norma dell' art . 6, n . 2, nel caso delle aziende miste che allevano soltanto i vitelli provenienti dalle loro vacche lattiere, di cui all' art . 4, n . 2, la quantità di latte scremato che non beneficia dell' aiuto speciale è calcolata in base al quantitativo di burro o di crema di burro venduto, secondo gli artt . 8 e 8 bis del summenzionato regolamento n . 1105/68 .
17 La Commissione fonda il proprio rifiuto, di cui alle due decisioni impugnate, di prendere a carico gli importi versati come aiuto a produttori di burro di fattoria del Land Baden-Wuerttemberg che gestiscono aziende miste sulla circostanza che, a suo parere, in contrasto con le condizioni stabilite dal regolamento n . 2793/77, i produttori di cui è causa, seguendo una prassi amministrativa del Land Baden-Wuerttenberg, in primo luogo non hanno dichiarato il bilancio del loro allevamento "all' inizio di ogni mese" come prescrive l' art . 6, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 2793/77, bensì trimestralmente, al termine di ciascun periodo di aiuto e, in secondo luogo, non hanno dichiarato "anteriormente all' inizio di ogni trimestre", bensì soltanto a fine trimestre, il numero massimo di giovani vitelli detenuti nell' azienda durante il trimestre in causa, dichiarazione da effettuare in forza dell' art . 4, n . 1, lett . c ), secondo trattino, cui fa rinvio l' art . 6, n . 1, lett . b ).
18 Secondo la Repubblica federale di Germania, occorre distinguere tra la dichiarazione concernente il bilancio dell' allevamento e quella del numero massimo di giovani vitelli che saranno detenuti nell' azienda durante il periodo considerato .
19 Quanto alla dichiarazione concernente il bilancio dell' allevamento, essa dovrebbe essere effettuata soltanto al momento della domanda di aiuto, a fine periodo, poiché del resto l' art . 2, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 986/68 menziona del resto il latte che "è stato utilizzato" per l' alimentazione degli animali nelle aziende in cui è stato prodotto . Anche se l' art . 6, n . 1, lett . a ), secondo trattino, contempla l' obbligo di segnalare immediatamente ogni modifica dello stato del bestiame, tale condizione si spiega per il fatto che la dichiarazione riguarda, espressamente, l' inizio del periodo, mentre il bilancio trasmesso alle autorità tedesche è praticamente un bilancio rettificato . Benché il rinvio operato dall' art . 6, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 2793/77 alle regole sancite dall' art . 4, n . 1, dello stesso regolamento possa far ritenere che tali informazioni debbano essere fornite anteriormente all' inizio del periodo di aiuto, tali regole in realtà avrebbero senso soltanto per le latterie cui può essere accordato l' aiuto dal momento in cui esse hanno proceduto alle corrispondenti consegne di latte .
20 Circa la dichiarazione relativa al numero massimo di giovani vitelli, l' obbligo di effettuarla anteriormente all' inizio del periodo d' aiuto si spiegherebbe nel caso delle latterie, ma non avrebbe alcuna utilità nel caso dei produttori . Di conseguenza, l' applicazione "per quanto di ragione" delle disposizioni dell' art . 4 dovrebbe portare a riconoscere la validità della prassi amministrativa adottata nella Repubblica federale di Germania .
21 Infine, la Repubblica federale di Germania sostiene che il sistema così praticato offre ogni garanzia contro gli eventuali sviamenti del latte che beneficia dell' aiuto speciale, tenuto conto, da un lato, delle informazioni che vengono obbligatoriamente fornite in applicazione degli artt . 8 e 8 bis del regolamento n . 1105/68 e, dall' altro, dei controlli effettuati in conformità della normativa tedesca .
22 Come la Corte ha già avuto occasione di rilevare ( sentenze 28 giugno 1984, Nordbutter GmbH & Co . KG e Bayerische Milchversorgungs-GmbH / Repubblica federale di Germania, cause riunite 187 e 190/83, Racc . pag . 2553, e 8 ottobre 1986, Nordbutter GmbH & Co . KG / Repubblica federale di Germania, causa 9/85, Racc . 2831 ), la dualità del sistema di aiuto allo smaltimento del latte scremato esistente dal 1977 espone tale sistema al rischio di abusi . Poiché nessun meccanismo permette di accertarsi che il latte scremato che beneficia dell' aiuto speciale non sia utilizzato per l' alimentazione dei giovani vitelli, in particolare nel caso delle aziende miste, il regolamento n . 2793/77 si è proposto, in particolare, come si evince dal suo secondo considerando, l' obiettivo di rafforzare i meccanismi di controllo esistenti . La necessità di assicurare il rispetto della particolare destinazione del latte che beneficia dell' aiuto speciale risulta del resto dal quarto considerando, segnatamente per quel che riguarda le aziende miste .
23 E' alla luce di tale obiettivo che devono essere valutate la natura e la portata degli obblighi imposti ai produttori, di cui all' art . 2, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 986/68 .
24 Quanto agli allevatori che si riforniscono di latte scremato presso una latteria, l' art . 4, n . 1, lett . c ), del regolamento n . 2793/77 stabilisce che, se si tratta di un' azienda mista, l' allevatore deve impegnarsi a dichiarare alla latteria, anteriormente all' inizio di ogni trimestre, il numero massimo di giovani vitelli che saranno detenuti nell' azienda durante il trimestre in causa . Nello stesso articolo si aggiunge che l' allevatore può sostituire questo impegno con quello di effettuare detta dichiarazione anteriormente all' inizio di ogni mese per il mese di cui trattasi .
25 La Corte, nella sua summenzionata sentenza 8 ottobre 1986, Nordbutter GmbH & Co . KG, ha ritenuto che tale dichiarazione avesse lo scopo di determinare il "numero più elevato di vitelli detenuti nell' azienda interessata in qualunque momento del periodo trimestrale" e che "solo questa interpretazione consente infatti agli organi competenti di verificare in modo relativamente semplice se gli impegni assunti dagli allevatori siano stati rispettati" ( punto 10 della motivazione ).
26 Queste considerazioni, svolte in ordine all' applicazione delle disposizioni sopra richiamate dell' art . 4, n . 1, lett . c ), del regolamento n . 2793/77, attinenti a casi in cui il latte scremato viene prodotto e trattato in latteria, sono del pari valide per il caso delle aziende che utilizzano il latte da esse stesse prodotto, dato che le disposizioni in causa, in forza dell' art . 6, n . 1, lett . b ), dello stesso regolamento, si applicano per analogia all' aiuto speciale al latte scremato utilizzato per l' alimentazione degli animali nelle aziende in cui è stato prodotto .
27 Il numero di vitelli di cui all' art . 4, n . 1, lett . c ), del regolamento n . 2793/77 è pertanto un numero forfettario che serve a determinare il quantitativo di latte scremato che non beneficia dell' aiuto speciale e, oltre al combinato disposto testé menzionato degli artt . 4, n . 1, lett . c ), e 6, n . 1, lett . b ), del regolamento, le esigenze di controllo sopra ricordate impongono che esso sia comunicato anteriormente all' inizio del periodo di aiuto . In caso contrario sarebbe difatti agevole sottovalutare la dichiarazione compiuta a fine periodo, in quanto, per una ragione o per l' altra, l' azienda non sarebbe stata assoggettata a controlli .
28 Quanto alla dichiarazione concernente il bilancio dell' allevamento, contemplata all' art . 6, n . 1, lett . a ), primo trattino, dello stesso regolamento, poiché gli autori del regolamento hanno ritenuto che per controllare la veridicità delle dichiarazioni degli allevatori fosse opportuno far precisare lo stato dei capi di bestiame all' inizio di ciascun mese considerato, la domanda di aiuto speciale contenente tali indicazioni dev' essere necessariamente presentata anteriormente all' inizio del periodo cui l' aiuto è riferito . In caso contrario, l' obbligo di cui all' art . 6, n . 1, lett . a ), secondo trattino, del regolamento, di segnalare immediatamente le modifiche di questi dati suscettibili di provocare un cambiamento nell' importo dell' aiuto sarebbe senza fondamento e la possibilità per le autorità competenti di esercitare un controllo efficace, che si aggiunge a quello esercitato a partire dal momento della dichiarazione del numero massimo di giovani vitelli e la integra, diverrebbe molto più difficile .
29 Infine, anche se la Repubblica federale di Germania fa valere gli artt . 8 e 8 bis del summenzionato regolamento n . 1105/68, queste norme hanno tuttavia lo scopo di precisare le condizioni che vanno rispettate da parte degli allevatori che utilizzano per l' alimentazione dei loro animali latte scremato di produzione propria e che vendono burro o crema di burro, anch' essi di produzione propria, per poter richiedere gli aiuti per il latte scremato, e di fissare la quantità di latte scremato cui corrispondono ogni chilogrammo di burro o di crema di burro venduti . Queste disposizioni non consentono né di calcolare il quantitativo di latte che può beneficiare dell' aiuto speciale né di assicurare un controllo sufficiente degli aiuti da versare .
30 Da quanto sopra discende che le autorità competenti della Repubblica federale di Germania, non esigendo dai produttori interessati la dichiarazione concernente il bilancio dell' allevamento e il numero massimo di vitelli anteriormente all' inizio del periodo cui si riferisce l' aiuto, hanno violato il regolamento n . 2793/77 e che, di conseguenza, le spese di cui trattasi sono state sostenute senza che siano state rispettate le norme del diritto comunitario . La Commissione poteva quindi legittimamente rifiutare la presa a carico di tali spese da parte del FEAOG, sezione "garanzia", conformemente alle disposizioni degli artt . 3, n . 1, e 4, n . 2, del summenzionato regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, e, conseguentemente, il ricorso dev' essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese .
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