Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Decisione relativa alla liquidazione dei conti - Decisione soggetta a riserve - Ammissibilità in considerazione della non perentorietà del termine impartito alla Commissione per l' emanazione della propria decisione
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 729/70, art . 5, n . 2, lett . b ) ))
2 . Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego di riconoscimento di spese per irregolarità rispetto alla normativa comunitaria - Limitazione da parte della Commissione ai costi occasionati al FEAOG dalle irregolarità - Disaccordo sui costi calcolati dalla Commissione - Onere della prova incombente allo Stato membro interessato
( Regolamento del Consiglio n . 729/70 )
3 . Diritto comunitario - Principi - Forza maggiore - Nozione - Inadempimento di un contratto di vendita all' esportazione imputabile all' acquirente - Esclusione
4 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Certificati d' esportazione - Norme comunitarie che consentono di prendere in considerazione la forza maggiore - Applicazione da parte degli Stati membri - Diritto di controllo della Commissione - Modalità d' esercizio - Ricorso per inadempimento o procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG
(( Trattato CEE, art . 169; regolamento del Consiglio n . 729/70; regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3183/80, art . 37, n . 5 ) ))
5 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Diniego di riconoscimento da parte del Fondo di spese effettuate in violazione della normativa comunitaria - Applicazione del cosiddetto principio "de minimis" - Esclusione
( Regolamento del Consiglio n . 729/70 )
6 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Costi derivanti ad un ente di intervento nazionale dall' ingiustificato ritardo della Commissione nel rispondere ad una giustificata richiesta di informazioni - Imputazione al Fondo
( Regolamento del Consiglio n . 729/70 )
Massima
1 . In mancanza di qualsiasi sanzione conseguente all' inosservanza da parte della Commissione del termine previsto dall' art . 5, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 729/70 per l' emananzione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG, tale termine deve essere considerato semplicemente ordinatorio, salva restando la lesione degli interessi di uno Stato membro ( v . sentenza 27 gennaio 1988, Danimarca / Commissione, causa 349/85, Racc . pag . 169 ). Ne consegue che, qualora non sia possibile emanare una decisione definitiva in ordine al finanziamento di determinate spese, la Commissione può legittamamente subordinare a riserve la propria decisione di liquidazione . E' irrilevante, a tal riguardo, che la decisione contenga riserve di carattere generale e non riserve puntuali in ordine ai singoli controlli effettuati, considerato che gli Stati membri partecipano strettamente al procedimento di liquidazione e sono pienamente informati su eventuali controlli in corso di svolgimento .
Tali riserve, che si limitano a precisare gli effetti della decisione, possono essere enunciate anche solo nei suoi "considerando", atteso che questi costituiscono parte integrante della decisione e possono, quindi, contribuire a specificarne l' oggetto e la portata .
2 . Qualora la Commissione rifiuti di porre a carico del FEAOG talune spese in base al rilievo che esse sono state occasionate da un provvedimento nazionale incompatibile con il diritto comunitario e che l' importo di cui è negata l' imputazione è stato calcolato in ragione dell' incidenza dei provvedimenti nazionali di cui trattasi sugli oneri del Fondo, incombe allo Stato membro che contesti tale importo l' onere di provare che detti provvedimenti non hanno determinato alcun aumento delle spese del FEAOG o determinato un aumento inferiore a quello calcolato dalla Commissione ( v . sentenza 24 marzo 1988, Regno Unito / Commissione, causa 347/85, Racc . pag . 1749 ).
3 . Secondo costante giurisprudenza, la nozione di forza maggiore esige che il mancato verificarsi del fatto di cui trattasi sia dovuto a circostanze estranee a chi l' invoca, anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l' uso della massima diligenza .
Come già affermato dalla Corte ( v . sentenza 27 ottobre 1987, Theodorakis / Stato greco, causa 109/86, Racc . pag . 4319 ), se l' inadempimento dell' altro contraente di una vendita all' esportazione può essere qualificato come una circostanza estranea all' intestatario di un titolo d' esportazione, essa non è, però, né straordinaria né imprevedibile . Un evento del genere costituisce, infatti, un normale rischio in commercio nell' ambito delle operazioni commerciali e spetta all' intestatario del titolo adottare adeguate precauzioni, sia inserendo nel relativo contratto clausole idonee, sia stipulando uno specifico contratto d' assicurazione . Il fatto che l' altro contraente sia un ente pubblico è irrilevante al riguardo, anche se, in altri contesti, la nozione di forza maggiore va interpretata tenendo conto della natura particolare dei rapporti di diritto pubblico che si vengono a creare tra un operatore economico e la pubblica amministrazione ( v . sentenza 30 gennaio 1974, Kampffmeyer / Einfuhr - und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel, causa 158/73, Racc . pag . 101 ).
4 . Il fatto che secondo la giurisprudenza della Corte ( v . sentenza 16 dicembre 1970, Getreide-Import / Einfuhr - und Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel, causa 36/70, Racc . pag . 1107 ) sia lasciata agli Stati membri la facoltà, nell' attuazione delle norme relative alle modalità comuni del regime delle licenze di esportazione, d' importazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli di cui al regolamento n . 3183/80, di riconoscere determinate circostanze come cause di forza maggiore che consentono la proroga della durata della validità di un titolo d' esportazione o di un termine per l' esportazione non implica affatto che la Commissione non disponga del diritto di esercitare un controllo sul modo in cui gli Stati membri abbiano fatto uso di tale facoltà . Siffatto potere è anzi necessario al fine di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario come confermato, in particolare, dall' obbligo previsto per gli Stati membri dall' art . 37, n . 5, del citato regolamento, di informare la Commissione dei casi di forza maggiore da essi contemplati .
Tale controllo può essere esercitato mediante l' avvio del procedimento previsto dall' art . 169 del Trattato o nell' ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, atteso che i due procedimenti, anche se rispondenti ad esigenze e a logiche differenti, possiedono natura contraddittoria atta a garantire il rispetto dei diritti di difesa e consentono di adire la Corte .
5 . La Commissione non può riconoscere l' imputazione al FEAOG di spese effettuate con modalità non conformi al diritto comunitario, ragion per cui è esclusa l' applicazione, nell' ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, del cosiddetto principio "de minimis", secondo cui una prassi può essere considerata in contrasto col mercato comune solamente qualora abbia un' incidenza rilevante, e che può trovare applicazione in altri settori del diritto comunitario .
6 . Devono essere poste a carico del FEAOG le conseguenze economiche, nella specie le spese di magazzinaggio, derivanti dal ritardo nella consegna di prodotti agricoli ad un aggiudicatario da parte di un ente di intervento, qualora il ritardo sia imputabile alla Commissione che, a fronte di una richiesta di informazioni delle autorità nazionali giustificata dalla incertezza della normativa comunitaria, abbia risposto solamente diversi mesi dopo, senza nemmeno tentare di giustificare il ritardo .
Parti
Nella causa C-334/87,
Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv . Eleni Marinou, consulente legale presso il ministero degli Affari esteri, e dai sigg . Ilias Laios, consigliere giuridico presso il ministero dell' Agricoltura, e Meletis Tsotsanis, giurista presso il ministero dell' Agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig . Xenophon Yataganas, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, successivamente dal sig . Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità d' agente, successivamente dal sig . Théofanis Christoforou, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig . Michaïl Vilaras, giudice relatore presso il Consiglio di Stato della Grecia, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento della decisione della Commissione 18 agosto 1987, 87/468/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1984 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 262, pag . 23 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) La decisione della Commissione 18 agosto 1987, 87/468/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1984 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" è annullata nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG l' importo corrispondente alle spese di magazzinaggio di una partita di olio di sansa per il periodo compreso tra il 14 marzo ed il 7 agosto 1984 .
2 ) Il ricorso è respinto quanto al resto .
3 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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