Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Decisione relativa alla liquidazione dei conti - Decisione soggetta a riserve - Ammissibilità in considerazione della non perentorietà del termine impartito alla Commissione per l' emanazione della propria decisione
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 729/70, art . 5, n . 2, lett . b ) ))
2 . Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego di riconoscimento di spese per irregolarità rispetto alla normativa comunitaria - Limitazione da parte della Commissione ai costi occasionati al FEAOG dalle irregolarità - Disaccordo sui costi calcolati dalla Commissione - Onere della prova incombente allo Stato membro interessato
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 729/70 ) ))
3 . Diritto comunitario - Principi - Forza maggiore - Nozione
4 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Diniego di riconoscimento da parte del Fondo di spese effettuate in violazione della normativa comunitaria - Applicazione del cosiddetto principio "de minimis" - Esclusione
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 729/70 ) ))
Massima
1 . In mancanza di qualsiasi sanzione conseguente all' inosservanza da parte della Commissione del termine previsto dall' art . 5, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 729/70 per l' emananzione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG, tale termine deve essere considerato semplicemente ordinatorio, salva restando la lesione degli interessi di uno Stato membro ( v . sentenza 27 gennaio 1988, Danimarca / Commissione, causa 349/85, Racc . pag . 169 ). Ne consegue che, qualora non sia possibile emanare una decisione definitiva in ordine al finanziamento di determinate spese, la Commissione può legittimamente subordinare a riserve la propria decisione di liquidazione . E' irrilevante, a tal riguardo, che la decisione contenga riserve di carattere generale e non riserve puntuali in ordine ai singoli controlli effettuati, considerato che gli Stati membri partecipano strettamente al procedimento di liquidazione e sono pienamente informati su eventuali controlli in corso di svolgimento .
Tali riserve, che si limitano a precisare gli effetti della decisione, possono essere enunciate anche solo nei suoi "considerando", atteso che questi costituiscono parte integrante della decisione e possono, quindi, contribuire a specificarne l' oggetto e la portata .
2 . Qualora la Commissione rifiuti di porre a carico del FEAOG talune spese in base al rilievo che esse sono state occasionate da un provvedimento nazionale incompatibile con il diritto comunitario e che l' importo di cui è negata l' imputazione è stato calcolato in ragione dell' incidenza dei provvedimenti nazionali di cui trattasi sugli oneri del Fondo, incombe allo Stato membro che contesti tale importo l' onere di provare che detti provvedimenti non hanno determinato alcun aumento delle spese del FEAOG o determinato un aumento inferiore a quello calcolato dalla Commissione ( v . sentenza 24 marzo 1988, Regno Unito / Commissione, causa 347/85, Racc . pag . 1749 ).
3 . Secondo costante giurisprudenza, la nozione di forza maggiore esige che il mancato verificarsi del fatto di cui trattasi sia dovuto a circostanze estranee a chi l' invoca, anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l' uso della massima diligenza .
4 . La Commissione non può riconoscere l' imputazione al FEAOG di spese effettuate con modalità non conformi al diritto comunitario, ragion per cui è esclusa l' applicazione, nell' ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, del cosiddetto principio "de minimis", secondo cui una prassi può essere considerata in contrasto col mercato comune solamente qualora abbia un' incidenza rilevante, e che può trovare applicazione in altri settori del diritto comunitario .
Parti
Nella causa C-335/87,
Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv . Eleni Marinou, consulente legale presso il ministero degli Affari esteri, e dai sigg . Ilias Laios, consigliere giuridico presso il ministero dell' Agricoltura, e Meletis Tsotsanis, giurista presso il ministero dell' Agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig . Xenophon Yataganas, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, successivamente dal sig . Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità d' agente, successivamente dal sig . Théofanis Christoforou, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig . Michaïl Vilaras, giudice relatore presso il Consiglio di Stato della Grecia, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento della decisione della Commissione 18 agosto 1987, 87/469, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1985 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 262, pag . 35 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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