Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Addebito agli operatori economici del costo delle operazioni effettuate dagli uffici doganali di confine durante l' orario normale, stabilito dalle disposizioni comunitarie - Inammissibilità
(( Trattato CEE, artt . 9 e 12; direttiva del Consiglio 83/643, emendata, art . 5, n . 1, lett . a ) ))
Massima
Costituisce inadempimento degli obblighi impostigli dagli artt . 9 e 12 del trattato il fatto che uno Stato membro ponga a carico degli operatori economici, nel commercio intracomunitario, il costo dei controlli e delle formalità amministrative effettuate durante una parte dell' orario normale di apertura degli uffici doganali di confine, stabilito dall' art . 5, n . 1, lett . a ), secondo trattino, della direttiva 83/643, emendata dalla direttiva 87/53 . Infatti, nel caso del vettore che si presenti ad un ufficio doganale durante l' orario normale di questo, non si tratta di un servizio determinato, effettivamente ed individualmente reso all' operatore economico, che possa dar luogo, senza trasgressione di dette disposizioni del trattato, ad un corrispettivo pecunario di entità proporzionata al servizio stesso .
Parti
Nella causa 340/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, addebitando agli operatori il costo dei controlli e delle formalità amministrative espletati durante una parte dell' orario ordinario di apertura degli uffici nei posti di frontiera, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 9 e 12 del trattato CEE, delle disposizioni che vietano la riscossione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali negli scambi con i paesi terzi contenute nei regolamenti CEE relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e negli accordi preferenziali stipulati dalla Comunità con taluni paesi terzi, nonché dell' art . 5 della direttiva 83/643 del Consiglio del 1° dicembre 1983, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri ( GU L 359, pag . 8 ), come modificata dalla direttiva 87/53 del Consiglio del 15 dicembre 1986 ( GU L 24, pag . 33 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F . Grévisse, presidente di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 21 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 aprile 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 novembre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, addebitando agli operatori il costo dei controlli e delle formalità amministrative espletati durante una parte dell' orario ordinario di apertura degli uffici nei posti di frontiera, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 9 e 12 del trattato CEE, delle disposizioni che vietano la riscossione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali negli scambi con i paesi terzi contenute nei regolamenti CEE relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e negli accordi preferenziali stipulati dalla Comunità con taluni paesi terzi, nonché dell' art . 5 della direttiva 83/643 del Consiglio del 1° dicembre 1983, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri ( GU L 359, pag . 8 ), come modificata dalla direttiva 87/53 del Consiglio del 15 dicembre 1986 ( GU 1987, L 24, pag . 33 ).
2 L' art . 11 del decreto del presidente della Repubblica italiana 23 gennaio 1973, n . 43, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, come modificato dall' art . 1, punto 2, del decreto 8 maggio 1985, n . 254, dispone che, quando il volume del traffico lo giustifichi, l' orario degli uffici e delle sezioni delle dogane di confine, di mare e aeroportuali dev' essere stabilito in modo da consentire che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi . Ai sensi della stessa disposizione, per le operazioni doganali effettuate nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell' orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato - che nella Repubblica italiana è di sei ore al giorno dal lunedì al sabato - viene addebitato il costo del servizio . L' art . 15 del detto decreto n . 254 dispone, più in generale, che i controlli e le formalità contemplati dallo stesso decreto, effettuati nel periodo di apertura degli uffici che eccede il limite dell' orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, sono espletati con addebito del costo del servizio .
3 La Commissione ha considerato che le citate disposizioni della Repubblica italiana, in quanto prescrivono l' addebito agli operatori economici che si presentino agli uffici doganali dei posti di frontiera durante l' orario ordinario d' apertura degli stessi - fissato dalla direttiva 83/643, come modificata dalla direttiva 87/53 - del costo dei servizi prestati dal personale delle dogane dal lunedì al venerdì durante le quattro ore che eccedono l' orario ordinario di lavoro degli impiegati civili della Repubblica italiana, non solo sono incompatibili con l' art . 5, nn . 1 e 4, della direttiva 83/643 - come modificata dalla direttiva 87/53 - ma inoltre istituiscono una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale vietata, per quanto riguarda il commercio intracomunitario, dagli artt . 9 e 12 del trattato . Per di più, la criticata normativa italiana infrangerebbe, nel settore degli scambi con i paesi terzi, le disposizioni che vietano la riscossione di tasse d' effetto equivalente a dazi doganali figuranti nei regolamenti CEE istitutivi di organizzazioni comuni dei mercati di prodotti agricoli e negli accordi preferenziali stipulati dalla Comunità con taluni paesi terzi .
4 Di conseguenza, il 28 aprile 1986 la Commissione ha inviato al governo della Repubblica italiana una lettera di diffida, dando così inizio al procedimento previsto dall' art . 169 del trattato .
5 Poiché detta lettera non ha avuto risposta, la Commissione ha indirizzato al governo della Repubblica italiana, il 31 ottobre 1986, il parere motivato previsto dall' art . 169, 1° comma, del trattato .
6 Il 21 maggio 1987 la Repubblica italiana ha fatto sapere alla Commissione che erano in corso riunioni interministeriali per procedere all' esame approfondito del problema e che i risultati di tale esame sarebbero stati comunicati immediatamente alla Commissione .
7 Non avendo ricevuto comunicazioni in proposito, la Commissione ha proposto il presente ricorso .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Per quanto riguarda il commercio intracomunitario, si deve accertare in primo luogo se l' onere di cui trattasi costituisca una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale, vietata ai sensi degli artt . 9 e 12 del trattato, in combinato disposto con l' art . 5 della direttiva 83/643, come modificata dalla direttiva 87/53 .
10 A questo proposito si deve ricordare in primo luogo che l' art . 9 del trattato sancisce il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali veri e propri e di qualsiasi tassa d' effetto equivalente .
11 Si deve rammentare in secondo luogo che, come la Corte ha più volte rilevato ( si veda da ultimo la sentenza 27 settembre 1988, causa 18/87, Commissione / Repubblica federale di Germania, Racc . 1988, pag . 5427 ), la giustificazione del divieto delle tasse d' effetto equivalente a dazi doganali risiede nell' ostacolo che oneri pecuniari, sia pure minimi, riscossi in ragione del passaggio delle frontiere costituiscono per la circolazione delle merci, poiché aumentano artificiosamente il prezzo delle merci importate o esportate rispetto a quello delle merci nazionali . Di conseguenza, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, il quale colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi degli artt . 9, 12, 13 e 16 del trattato .
12 Nella fattispecie è pacifico che il tributo contemplato dalla normativa della Repubblica italiana colpisce le merci in ragione del passaggio della frontiera e si aggiunge alle spese di trasporto, incidendo così sul prezzo delle merci trasportate .
13 D' altro canto, non è stato sostenuto che le formalità e le operazioni effettuate in ragione del passaggio della frontiera e che danno luogo alla riscossione del tributo siano prescritte dal diritto comunitario . Si deve pertanto ammettere che nella fattispecie trattasi di formalità e di operazioni effettuate ai sensi della sola normativa nazionale .
14 Secondo il governo della Repubblica italiana, il tributo prescritto dalla sua normativa è però giustificato perché, essendo percepito in occasione di formalità e di operazioni effettuate oltre l' orario ordinario di lavoro degli impiegati degli uffici doganali dei posti di frontiera, costituisce il corrispettivo di un servizio prestato nell' interesse del trasportatore ed è proporzionato al valore di detto servizio .
15 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, un onere pecuniario che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera non può essere qualificato tassa d' effetto equivalente qualora costituisca il corrispettivo di un servizio determinato, reso effettivamente e individualmente all' operatore economico, d' importo proporzionato a detto servizio ( si veda sentenza 26 febbraio 1975, Cadsky, causa 63/74, Racc . pag . 281 ). In altri termini, deve trattarsi di un vantaggio, specifico o individuale, procurato all' operatore economico .
16 Si deve tuttavia rilevare che tale servizio specifico non è prestato al trasportatore che si presenti ad un ufficio doganale durante l' orario ordinario di apertura dello stesso, che, per quanto riguarda i posti di frontiera, è fissato dall' art . 5, n . 1, lett . a ), secondo trattino, della direttiva 83/643 - come modificata dalla direttiva 87/53 - in almeno dieci ore ininterrotte dal lunedì al venerdì e in almeno sei ore ininterrotte il sabato, a meno che non si tratti di giorni festivi .
17 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica italiana, addebitando agli operatori economici, nell' ambito del commercio intracomunitario, il costo dei controlli e delle formalità amministrative espletati durante una parte dell' orario ordinario d' apertura degli uffici doganali dei posti di frontiera fissato dall' art . 5, n . 1, lett . a ), secondo trattino, della direttiva 83/643 - come modificata dalla direttiva 87/53 - è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 9 e 12 del trattato CEE .
18 Per quanto riguarda le operazioni doganali da effettuare nell' ambito degli scambi con i paesi terzi, la Commissione considera nella lettera di diffida inviata al governo della Repubblica italiana che "l' imposizione ai contribuenti che operano nelle condizioni di cui all' articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 83/643/CEE, di speciali indennità a titolo di remunerazione dei servizi resi dal personale doganale, dal lunedì al venerdì, durante quattro ore comprese nell' orario giornaliero ordinario di apertura degli uffici doganali, costituisce una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dai regolamenti CEE relativi alle organizzazioni comuni dei mercati nell' ambito della politica agricola comune, nonché dagli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi ".
19 Nel parere motivato, trasmesso al governo della Repubblica italiana la censura della Commissione è formulata in termini identici .
20 Nell' atto introduttivo la Commissione si esprime in termini analoghi, aggiungendo però che, in particolare, il tributo riscosso ai sensi della normativa italiana è in contrasto con l' art . 20, n . 2, del regolamento del Consiglio 14 febbraio 1977, n . 425, che modifica il regolamento n . 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che adatta il regolamento n . 827/68 nonché il regolamento n . 950/68, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 61, pag . 1 ), e con l' art . 6 dell' accordo allegato al regolamento del Consiglio 25 giugno 1973, n . 1691, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni d' applicazione ( GU L 171, pag . 1 ).
21 Tuttavia, la Commissione non ha avanzato alcun argomento tale da indurre ad ammettere che un tributo riscosso nelle condizioni sopra descritte vada considerato tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale vietata dal diritto comunitario . Poiché nella fattispecie si tratta di formalità e di operazioni che possono considerarsi effettuate per adempiere obblighi imposti dal diritto comunitario, segnatamente per l' applicazione della tariffa doganale comune, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare sotto quale profilo e in base a quali presupposti l' imporre tale tributo sia incompatibile con obblighi imposti dal trattato o dal diritto derivato .
22 Anche se si può considerare che in linea di massima gli Stati membri non hanno la facoltà di aggiungere tributi nazionali a quelli dovuti in base alla normativa comunitaria, perché altrimenti questa perderebbe la sua necessaria uniformità ( si veda sentenza 28 giugno 1978, Simmenthal, causa 70/77, Racc . pag . 1453 ), sta di fatto che la Commissione non ha corroborato la sua censura col sia pur minimo argomento che consenta di valutare se e in base a quali presupposti l' asserito inadempimento debba considerarsi assodato, segnatamente con riguardo all' argomento svolto dal governo della Repubblica italiana secondo cui il tributo controverso costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all' importatore .
23 In tal modo la Commissione non ha messo la Corte in grado di identificare con la necessaria precisione l' inadempimento addebitato alla Repubblica italiana .
24 Di conseguenza, la domanda della Commissione dev' essere respinta nella parte in cui riguarda i tributi esatti nell' ambito degli scambi con i paesi terzi .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma del § 3, 1° comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può compensare in tutto o in parte le spese . Poiché la Commissione è rimasta soccombente su di un capo della domanda e la Repubblica italiana è rimasta soccombente sull' altro, è opportuno compensare le spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica italiana, addebitando agli operatori economici, nell' ambito del commercio intracomunitario, il costo dei controlli e delle formalità amministrative espletati durante una parte dell' orario ordinario d' apertura degli uffici doganali dei posti di frontiera fissato dall' art . 5, n . 1, lett . a ), secondo trattino, della direttiva 83/643 del Consiglio del 1° dicembre 1983, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, come modificata dalla direttiva 87/53, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 9 e 12 del trattato CEE .
2 ) Il ricorso è respinto per il resto .
3 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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