Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento - Motivi - Motivi fondati sull' incompatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario - Irricevibilità
( Trattato CEE, art . 173 )
Massima
Nell' ambito di un ricorso d' annullamento volto contro un atto di diritto derivato, la Corte non può pronunciarsi sull' asserita incompatibilità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario . Non le spetta infatti statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario al di fuori di un ricorso per inadempimento . La relativa competenza appartiene ai giudici nazionali, se del caso dopo che questi abbiano ottenuto dalla Corte, attraverso il rinvio pregiudiziale, le necessarie precisazioni sulla portata e sull' interpretazione del diritto comunitario .
Parti
Nella causa C-347/87
1 ) Triveneta zuccheri SpA, con sede in Verona,
2 ) Consorzio Maxi, con sede in Laives,
3 ) Unionzuccheri Srl, con sede in Albizzate,
4 ) Rader GEC Snc, con sede in Altavilla Vicentina,
5 ) Riseria toscana di Italo Meneghetti,
6 ) Avez SpA, con sede in Milano,
7 ) Seda SpA, con sede in Modena,
8 ) Liguralcool Sas, con sede in Genova,
con gli avv.ti Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, del foro di Milano, e con l' avvocato domiciliatario Louis Schiltz, del foro di Lussemburgo, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Thomas F . Cusack e dal sig . Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 aprile 1987, n . 87/533/CEE, "relativa ad un aiuto concesso dal governo italiano a favore dei negozianti italiani di zucchero" ( GU L 313, pag . 24 ),
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, T . Koopmans, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven, primo avvocato generale
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 22 novembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 11 gennaio 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 11 novembre 1987, la Triveneta zuccheri SpA, con sede in Verona, e altre sette imprese italiane commercianti di zucchero ( in prosieguo : le "imprese ricorrenti ") hanno chiesto, ai sensi dell' art . 173, seconda comma, del trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 8 aprile 1987, n . 87/533/CEE, "relativa ad un aiuto concesso dal governo italiano a favore dei negozianti italiani di zucchero" ( GU L 313, pag . 24 ).
2 Nella decisione impugnata, rivolta alla Repubblica italiana, la Commissione ha considerato che il rimborso ai commercianti italiani di zucchero della somma di 37,12 lire per chilogrammo relativamente allo zucchero bianco in giacenza il 29 ottobre 1984 costituiva un aiuto di stato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell' art . 92 del trattato CEE, e pertanto non poteva essere erogato .
3 Il detto rimborso, previsto dalla delibera 11 ottobre 1984 del comitato interministeriale per la programmazione economica e dai provvedimenti 24 ottobre 1984, n . 39/1984, e 16 novembre 1984, n . 41/1984, del comitato interministeriale dei prezzi, è stato disposto a favore dei commercianti italiani di zucchero allo scopo di compensare la riduzione del loro margine di guadagno provocata dalla diminuzione - stabilita dal provvedimento n . 39/1984 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1984 - del prezzo massimo di vendita dello zucchero nella misura di 40,09 lire per chilogrammo rispetto al prezzo precedentemente in vigore .
4 La Commissione ha sollevato contro il ricorso un' eccezione d' irricevibilità ai sensi dell' art . 91, n . 1, primo comma, del regolamento di procedura della Corte ed ha chiesto alla Corte di statuire su di essa senza iniziare la discussione nel merito .
5 A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità la Commissione deduce che le imprese ricorrenti, impugnando la decisione di cui trattasi, intendono in realtà agire contro la Commissione per carenza poiché essa, in violazione del diritto comunitario, avrebbe omesso di proporre un ricorso per inadempimento contro la Repubblica italiana per far dichiarare l' incompatibilità col diritto comunitario del sistema italiano di fissazione dei prezzi massimi per la vendita dello zucchero .
6 Le imprese ricorrenti chiedono alla Corte di respingere l' eccezione . A loro avviso, tra la decisione impugnata e il sistema italiano dei prezzi dello zucchero sussiste un nesso inscindibile, onde è impossibile mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata senza trattare anche il problema della compatibilità col diritto comunitario del sistema italiano di fissazione dei prezzi massimi dello zucchero .
7 Il 23 novembre 1988 la Corte ha deciso di esaminare le questioni relative alla ricevibilità congiuntamente al merito .
8 Nel merito le imprese ricorrenti, che hanno fruito del rimborso previsto dalla normativa italiana, negano che il provvedimento di cui si discute possa essere qualificato aiuto incompatibile con il mercato comune . Esse sostengono anzitutto che il detto provvedimento costituiva solo il risarcimento del danno arrecato ai commercianti italiani di zucchero con l' applicazione di un sistema nazionale di fissazione dei prezzi contrastante con il diritto comunitario . Deducono inoltre che il rimborso considerato era indispensabile per evitare una discriminazione, vietata dall' art . 40, n . 3, secondo comma, del trattato CEE, tra i commercianti che detenevano giacenze di zucchero il 29 ottobre 1984 e quelli che non si trovavano in tale situazione .
9 La Commissione sostiene che il ricorso è comunque infondato . A proposito del primo mezzo dedotto dalle imprese ricorrenti, essa osserva, in sostanza, che la legittimità della decisione impugnata, risultante dalla sua stessa motivazione, e l' asserita incompatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana sulla fissazione dei prezzi massimi dello zucchero costituiscono due problemi del tutto indipendenti . Per quanto riguarda il secondo mezzo delle imprese ricorrenti, relativo alla violazione dell' art . 40, n . 3, secondo comma, del trattato CEE, la Commissione rileva che questa disposizione non è applicabile nella fattispecie, poiché l' asserita discriminazione non sussiste fra produttori della Comunità .
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
11 Senza procedere all' esame dei mezzi e degli argomenti delle parti, si deve rilevare subito che i due mezzi dedotti dalle imprese ricorrenti nell' atto introduttivo e sviluppati all' udienza muovono dalla premessa che la normativa italiana sulla fissazione dei prezzi dello zucchero è incompatibile con il diritto comunitario .
12 Infatti, il primo mezzo delle imprese ricorrenti consiste nel sostenere che una disciplina nazionale dei prezzi applicabile in tutte le fasi della produzione e del commercio di un prodotto compreso in un' organizzazione comune di mercato deve, secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi, ad esempio, la sentenza 23 gennaio 1975, causa 31/74, Galli, Racc . pag . 47 ), essere considerata incompatibile con la detta organizzazione comune poiché questa ha attribuito, nei settori da essa interessati, una competenza esclusiva al Consiglio e alla Commissione . Secondo le imprese ricorrenti, ciò vale a maggior ragione quando l' organizzazione comune di mercato sia basata - come quella istituita, nella fattispecie, per il settore dello zucchero dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 30 giugno 1981, n . 1785 ( GU L 177, pag . 4 ) - su un regime comune dei prezzi che non consenta agli Stati membri d' intervenire, con norme nazionali emanate unilateralmente, nel processo di formazione dei prezzi determinato dall' organizzazione comune . Nell' ambito di questo mezzo le imprese ricorrenti sostengono inoltre che la normativa italiana sulla fissazione dei prezzi dello zucchero contrasta con l' art . 30 del trattato CEE poiché può ostacolare la libera circolazione delle merci .
13 Quanto al secondo mezzo delle imprese ricorrenti, relativo all' art . 40, n . 3, secondo comma, del trattato CEE, esso consiste nel sostenere che il rimborso disposto dalle autorità italiane era indispensabile per rimuovere una discriminazione ai danni dei commercianti italiani di zucchero provocata da un intervento delle autorità nazionali contrastante con il diritto comunitario .
14 All' udienza le imprese ricorrenti hanno inoltre dedotto che il provvedimento italiano di cui trattasi dev' essere considerato come il rimborso di una somma sottratta ai commercianti italiani di zucchero per effetto di una normativa nazionale contrastante con il diritto comunitario ed hanno invocato la sentenza 10 luglio 1980, Ariete, punto 15 della motivazione ( causa 811/79, Racc . pag . 2545 ) per sostenere che il detto provvedimento non può essere quindi qualificato aiuto incompatibile con il mercato comune . In particolare, esse hanno basato il loro ragionamento sul principio "nemini licet venire contra factum proprium", rilevando che la Commissione, la quale ha omesso di chiedere alla Corte di dichiarare incompatibile con il diritto comunitario la normativa italiana sui prezzi massimi dello zucchero, non ha il diritto di opporsi al rimborso disposto dalle autorità italiane .
15 Si deve pertanto rilevare che, per statuire sulla fondatezza dei mezzi avanzati dalle imprese ricorrenti, la Corte sarebbe necessariamente indotta a pronunziarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana sulla fissazione dei prezzi massimi dello zucchero .
16 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, non spetta alla Corte, al di fuori dell' ambito del ricorso diretto alla declaratoria d' inadempimento, statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario . La relativa competenza appartiene ai giudici nazionali, dopo che questi abbiano eventualmente ottenuto dalla Corte, attraverso il rinvio pregiudiziale, le necessarie precisazioni sulla portata e sull' interpretazione del diritto comunitario .
17 Ne consegue che la Corte non può statuire sui mezzi che sono stati dedotti dalle imprese ricorrenti per contestare la qualifica di aiuto attribuita al provvedimento italiano di cui trattasi e che sono basati sull' asserita incompatibilità della disciplina dei prezzi massimi dello zucchero vigente in Italia con il diritto comunitario . Se lo facesse, infatti, essa dovrebbe pronunziarsi, nell' ambito di un ricorso d' annullamento proposto avverso una decisione della Commissione, sulla compatibilità della detta disciplina con il diritto comunitario .
18 Poiché le imprese ricorrenti non hanno dedotto altri mezzi miranti a provare l' illegittimità della decisione impugnata, il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Le imprese ricorrenti sono rimaste soccombenti e pertanto devono essere condannate alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione ),
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Le imprese ricorrenti sono condannate in solido alle
spese .
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