Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Disposizione nazionale che stabilisce un periodo di riferimento per l' acquisizione del diritto a prestazioni di invalidità - Ammissibilità - Possibilità di proroga del periodo di riferimento - Esclusione della proroga qualora i fatti o le circostanze che vi danno diritto si verifichino in un altro Stato membro - Discriminazione dissimulata - Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 48, n. 2, e 51)
Massima
Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE debbono essere interpretati nel senso che non ostano a che il legislatore nazionale modifichi le condizioni di concessione di una pensione di invalidità e le renda più severe stabilendo un periodo di riferimento anteriore all' insorgere dell' invalidità, durante il quale l' assicurato deve aver esercitato un' attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e aver versato un minimo di contributi per poter pretendere la concessione della pensione di invalidità, purché le condizioni adottate non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari.
Essi ostano invece a che una siffatta normativa, consentendo, a talune condizioni, la proroga del periodo di riferimento, non preveda una possibilità di proroga qualora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro, in quanto, in questo modo, pur applicandosi sotto il profilo formale a qualsiasi lavoratore comunitario, essa può arrecare pregiudizio in maniera molto più rilevante ai lavoratori migranti, che, particolarmente in caso di malattia o di disoccupazione, hanno tendenza a rientrare nei rispettivi paesi d' origine e può dissuaderli dall' esercitare il diritto alla libera circolazione.
Parti
Nel procedimento C-349/87,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht Stuggart, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Elissavet Paraschi
e
Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE nonché sull' interpretazione e la validità del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, C.N. Kakouris, F. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: V. Di Bucci, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Paraschi, dalla sig.ra Hannelore Runft, Assessorin-juris presso il Centro di informazione e di orientamento per i lavoratori migranti greci;
- per il Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg, dal sig. Oppenlaender, Abteilungsleiter;
- per il Consiglio, dai sigg. John Carbery e Juergen Huber, consiglieri presso il servizio giuridico, in qualità di agenti;
- per la Commissione, dai sigg. Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Paraschi, del Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg, rappresentato dal Dott. Heinz Muschel e dal sig. Peter Wagner, rispettivamente amministratore e Regierungsdirektor presso l' ufficio regionale di assicurazione del Wuerttemberg, e della Commissione, all' udienza del 30 aprile 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 ottobre 1987, pervenuta alla Corte il 16 novembre successivo, il Sozialgericht di Stoccarda ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE nonché sull' interpretazione e la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), al fine di valutare la compatibilità con tali disposizioni della normativa tedesca in materia di pensioni per invalidità professionale o incapacità lavorativa.
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di quattro controversie insorte, rispettivamente, tra la sig.ra Pougaridou, la sig.ra Paraschi, il sig. Papanikolaou e il sig. Portale, da un lato, e il Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg (Cassa di previdenza sociale del Land Wuerttemberg, in prosieguo: la "resistente nella causa principale"), dall' altro, a seguito del rifiuto da parte di quest' ultimo di concedere loro una pensione di invalidità.
3 Il regime tedesco relativo alla concessione di pensioni per invalidità professionale o per incapacità lavorativa è stato modificato, a partire dal 1 gennaio 1984, con l' inserimento nella Reichsversicherungsordnung (legge tedesca sulle assicurazioni sociali, in prosieguo: la "RVO") di due nuove disposizioni, ossia l' art. 1246, n. 2, lett. a), e l' art. 1247, n. 2, lett. a).
4 La modifica di cui trattasi, che ha reso più rigorose le condizioni di concessione delle pensioni di invalidità, può essere sintetizzata nei seguenti termini. A partire dal 1 gennaio 1984, le pensioni relative ad una riduzione della capacità lavorativa sono concesse unicamente se l' assicurato ha esercitato un' attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e versato almeno 36 mensilità durante i 60 mesi che hanno preceduto l' insorgere dell' invalidità (periodo di riferimento). Per la determinazione di tale periodo, non si tiene conto di taluni periodi, cosiddetti non conteggiabili, tassativamente indicati, che vengono così ad aggiungersi al periodo di 60 mesi e lo prolungano. Tra questi periodi non conteggiabili sono compresi i periodi di interruzione, tra l' altro per malattia o per disoccupazione, qualora abbiano determinato la concessione di prestazioni o addirittura, a determinate condizioni, qualora non l' abbiano determinata, come i periodi di incapacità lavorativa e di disoccupazione, purché essi non debbano già essere altrimenti presi in considerazione.
5 Un regime transitorio è stato istituito allo scopo di mantenere in vigore, fino al 31 dicembre 1984, le condizioni anteriori di riconoscimento delle pensioni di invalidità, qualora i contributi volontari fossero stati versati almeno una volta al mese nel corso del periodo 1 gennaio 1984 - 31 dicembre 1984.
6 L' applicazione in Germania di tale normativa nei confronti dei lavoratori migranti ha fatto sorgere taluni problemi relativi alla comparabilità e all' analogia delle prestazioni versate in base alla legge tedesca (in grado di prorogare il periodo di riferimento di 60 mesi) rispetto alle prestazioni versate in base alla legge di un altro Stato membro (che, secondo gli istituti assicurativi tedeschi, non erano in grado di prorogare il periodo di riferimento).
7 Poiché taluni problemi così sollevati nell' ambito delle quattro cause principali erano stati risolti a seguito dell' introduzione, con il regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332 (GU L 224, pag. 1), di un art. 9 bis nel regolamento n. 1408/71, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1984, il Sozialgericht di Stoccarda, con ordinanza 27 marzo 1990, pervenuta alla Corte il 30 aprile successivo, ha segnalato che la questione inizialmente sollevata veniva mantenuta solo relativamente alla sig.ra Paraschi.
8 Risulta dagli atti che la sig.ra Paraschi, cittadina ellenica, nata nel 1943, svolgeva, dal 1965 al 1979, con alcune interruzioni, un' attività soggetta ad assicurazione obbligatoria in Germania. Essa versava in tutto, all' assicurazione invalidità e vecchiaia, 102 mensilità di contribuzione sotto il regime tedesco e 5 sotto il regime ellenico. Nel 1977, la sig.ra Paraschi cadeva ammalata. Nel 1979 essa lasciava la Germania per tornare al paese d' origine in cui non era in grado né di riprendere un' attività lavorativa subordinata, a causa dell' aggravamento del suo stato di salute, né di beneficiare di una pensione di invalidità, a causa dell' esigua durata dei periodi di contribuzione all' assicurazione invalidità e vecchiaia ellenica.
9 Due domande dirette ad ottenere la concessione di una pensione di invalidità tedesca, presentate nel 1978 e nel 1980, venivano respinte dall' istituzione competente in quanto la capacità lavorativa della sig.ra Paraschi non era stata sufficientemente ridotta per farla considerare invalida alla luce della legge tedesca. A seguito di un nuovo aggravamento del suo stato di salute, la sig.ra Paraschi presentava, il 16 maggio 1985, una terza domanda di pensione di invalidità tedesca. Questa volta, benché fosse stato accertato che la sig.ra Paraschi non era più in grado, almeno temporaneamente, per ragioni di salute, di lavorare, il resistente nella causa principale respingeva la domanda in quanto l' interessata non soddisfaceva le condizioni previste dalle disposizioni della RVO nel frattempo adottate, quali in precedenza esposte.
10 La sig.ra Paraschi proponeva quindi ricorso dinanzi al Sozialgericht di Stoccarda avverso la decisione di rigetto della sua domanda.
11 Al fine di risolvere tale controversia e le tre altre in precedenza menzionate, il Sozialgericht di Stoccarda ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il combinato disposto del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli artt. 1246, n. 2, lett. a), e 1247, n. 2, lett. a), della Reichsversicherungsordnung (RVO, legge sulle assicurazioni sociali) sia compatibile con l' art. 48, n. 2, e con l' art. 51 del Trattato CEE".
12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa
principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
13 Si deve innanzitutto rilevare che benché non spetti alla Corte, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il Trattato, essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa della quale è investito (v., ad esempio, sentenza 18 giugno 1991, ASBL Piageme, punto 7 della motivazione, causa C-369/89, Racc. pag. I-2971).
14 La questione posta dal giudice nazionale va quindi intesa nei seguenti termini:
"a) Se gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE e il regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale renda più severe le condizioni di concessione di una pensione di invalidità, disponendo che per il futuro una siffatta pensione viene concessa solo se l' assicurato abbia esercitato un' attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e abbia versato almeno 36 mensilità nei 60 mesi precedenti il sopravvenire dell' invalidità (periodo di riferimento), periodo prorogabile ove si verifichino, nello Stato membro di cui trattasi, taluni fatti o circostanze, tassativamente indicati, che abbiano avuto l' effetto di interrompere l' esercizio, da parte del lavoratore, di un' attività soggetta ad assicurazione obbligatoria.
b) Qualora il regolamento n. 1408/71 non osti ad una siffatta modifica di una normativa nazionale, se lo stesso sia per questo motivo invalido alla luce degli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE".
Sulla prima questione
15 Si deve ricordare innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, l' art. 51 del Trattato e il regolamento n. 1408/71 prevedono esclusivamente il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti in Stati membri diversi e non disciplinano i presupposti per la costituzione di tali periodi assicurativi (sentenza 28 febbraio 1989, Schmitt, causa 29/88, Racc. pag. 581); spetta alla legge di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell' obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale perché non venga operata a questo proposito una discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri (sentenza 24 aprile 1980, Coonan, punto 12 della motivazione, causa 110/79, Racc. pag. 1445).
16 Di conseguenza, il diritto comunitario non osta a che il legislatore nazionale modifichi le condizioni di concessione di una pensione di invalidità, anche se le rende più severe, purché le condizioni adottate non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari.
17 La fissazione di un periodo di riferimento anteriore all' insorgere dell' invalidità, durante il quale l' assicurato deve aver versato un minimo di contributi per poter pretendere la concessione di una pensione di invalidità, costituisce di per sé un criterio obiettivo che si applica allo stesso modo a tutti lavoratori comunitari.
18 Tale constatazione vale anche per la previsione, da parte del legislatore nazionale, di una possibilità di proroga del periodo di riferimento, a condizione però che le modalità a cui è subordinata tale possibilità non siano discriminatorie.
19 La sig.ra Paraschi fa rilevare che modalità come quelle previste dalla RVO sono tali da comportare discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti che, dopo essere stati occupati nello Stato membro cui appartiene l' istituzione competente, lascino quest' ultimo per rientrare nel loro paese di origine. Tali discriminazioni deriverebbero dalla diversa struttura dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, che fa sì che taluni fatti o circostanze, qualora siano avvenuti nello Stato membro cui appartiene l' istituzione competente, prolunghino il periodo di riferimento, mentre qualora si verifichino nello Stato di origine del lavoratore non possono essere presi in considerazione per la proroga del periodo di riferimento previsto dalla normativa del primo Stato membro.
20 La sig.ra Paraschi si riferisce in particolare ai periodi di malattia o di disoccupazione che, ove siano compiuti alle condizioni stabilite dalla normativa tedesca, prolungherebbero il periodo di riferimento anche se il lavoratore non ha fruito di prestazioni di malattia o di disoccupazione, mentre tale possibilità non esisterebbe ove tali eventi si siano verificati nello Stato membro di origine del lavoratore, come ad esempio la Grecia.
21 Occorre innanzitutto rilevare che il regolamento n. 1408/71 non contiene disposizioni che disciplinino casi come quello che forma oggetto della controversia nella causa principale.
22 Va ricordato poi che, per quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, l' art. 51 del Trattato lasci in vita le differenze tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e quindi le disparità nella disciplina delle persone che vi sono occupate (sentenza 7 febbraio 1991, Roenfeldt, punto 12 della motivazione, causa C-227/89, Racc. pag. I-323), è tuttavia pacifico che lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell' esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v., da ultimo, sentenza 7 marzo 1991, Masgio, punto 18 della motivazione, causa C-10/90, Racc. pag. I-1119).
23 Dalla sentenza 28 giugno 1978, Kenny, punto 17 della motivazione (causa 1/78, Racc. pag. 1489), risulta che tale conseguenza potrebbe verificarsi se le condizioni di acquisto o di conservazione del diritto alle prestazioni fossero definite dal legislatore nazionale in maniera tale da poter essere soddisfatte, in pratica, solo dai cittadini dello Stato membro interessato, oppure se le condizioni relative alla perdita o alla sospensione di tale diritto fossero da esso definite in guisa tale da poter essere più agevolmente soddisfatte dai cittadini di altri Stati membri che da quelli dello Stato membro cui appartiene l' istituzione competente.
24 Questo è il caso di una normativa come quella che forma oggetto della controversia nella causa principale. Infatti anche se, sotto il profilo formale, essa si applica a qualsiasi lavoratore comunitario, che può così fruire della proroga del periodo di riferimento, tuttavia, nei limiti in cui essa non contempla alcuna possibilità di proroga qualora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro, essa può arrecare pregiudizio in maniera molto più rilevante ai lavoratori migranti in quanto sono soprattutto questi ultimi che, particolarmente in caso di malattia o di disoccupazione, hanno tendenza a rientrare nei rispettivi paesi d' origine.
25 Di conseguenza, una siffatta normativa ha l' effetto di dissuadere i lavoratori migranti dall' esercitare il diritto di libera circolazione.
26 Si deve aggiungere che l' istituzione, da parte del legislatore nazionale, di un periodo transitorio che consenta, a determinate condizioni, il mantenimento dell' applicazione del regime che era in vigore prima della modifica legislativa di cui trattasi non è tale da modificare la constatazione di cui sopra.
27 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione pregiudiziale va risolta dichiarando che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE debbono essere interpretati nel senso che non ostano a che una normativa nazionale renda più severe le condizioni di concessione di una pensione di invalidità disponendo che per il futuro una siffatta pensione viene concessa solo se l' assicurato abbia esercitato un' attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e abbia versato almeno 36 mensilità nei 60 mesi precedenti l' insorgere dell' invalidità (periodo di riferimento), ma ostano a che una siffatta normativa, che consente, a talune condizioni, la proroga del periodo di riferimento, non preveda una possibilità di proroga qualora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro.
Sulla seconda questione
28 Alla luce della constatazione secondo cui il regolamento n. 1408/71 non disciplina i casi come quelli che formano oggetto della controversia nella causa principale (supra, punto 21), non occorre pronunciarsi sulla seconda questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Consiglio delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Sozialgericht di Stoccarda, con ordinanze 6 ottobre 1987 e 27 marzo 1990, dichiara:
Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE debbono essere interpretati nel senso che non ostano a che una normativa nazionale renda più severe le condizioni di concessione di una pensione di invalidità disponendo che per il futuro una siffatta pensione viene concessa solo se l' assicurato abbia esercitato un' attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e abbia versato almeno 36 mensilità nei 60 mesi precedenti l' insorgere dell' invalidità (periodo di riferimento), ma ostano a che una siffatta noramtiva, che consente, a talune condizioni, la proroga del periodo di riferimento, non preveda una possibilità di proroga qualora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro.
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