Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri - Obblighi - Esecuzione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
Massima
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie .
Parti
Nella causa 353/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Giuliano Marenco e dal sig . Daniel Calleja, membro del Servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Albert Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig . Franco Favara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede della sua ambasciata,
convenuta,
diretta a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine previsto i provvedimenti d' attuazione della decima direttiva IVA, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, F . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) La Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per l' attuazione della decima direttiva 84/386/CEE del Consiglio del 31 luglio 1984, in materia d' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE ( applicazione dell' imposta sul valore aggiunto alle locazioni di beni mobili materiali ), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
Full & Egal Universal Law Academy