Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Regolamento che fissa la percentuale di riduzione dei quantitativi che hanno costituito oggetto, durante un periodo determinato, di domande di titoli d' importazione
( Trattato CEE, artt . 173, secondo comma, e 189, secondo comma; regolamento della Commissione n . 2806/87 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Contingente tariffario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate - Regime di titoli d' importazione - Domande di titoli eccedenti il quantitativo disponibile - Applicazione di una percentuale uniforme di riduzione - Istituzione, per il trattamento delle domande presentate, di un massimale entro il quale soddisfare le domande previa riduzione - Competenza propria della Commissione - Violazione del principio della certezza del diritto - Insussistenza
( Regolamenti della Commissione n . 2377/80, come modificato dal regolamento n . 3578/82, e n . 2806/87, art . 1, secondo comma )
Massima
1 . Nell' ambito della gestione di un contingente tariffario, un regolamento che fissi la percentuale nei limiti della quale gli enti competenti degli Stati membri devono soddisfare le domande di titoli d' importazione presentate dagli operatori economici riguarda direttamente questi ultimi . Emanato in considerazione del quantitativo complessivo per il quale tali domande erano state presentate durante un periodo determinato, esso decide, anche se il suo autore non conosceva l' identità dei richiedenti, sull' esito da dare a ciascuna delle domande presentate e quindi riguarda individualmente ciascun richiedente . Esso costituisce pertanto non già un atto di portata generale ai sensi dell' art . 189, secondo comma, del Trattato, ma un insieme di decisioni individuali e può essere impugnato da un operatore economico da esso riguardato con un ricorso d' annullamento ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato .
2 . Tenuto conto dello scopo del regime di domande di titoli d' importazione che consentono di accedere al contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, e di riduzione delle domande qualora eccedano il contingente disponibile, come disciplinato dal regolamento n . 2377/80, modificato dal regolamento n . 3578/82, scopo consistente nel garantire la parità e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità al detto contingente, la Commissione aveva la facoltà di precisare, nell' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87, in un momento in cui le domande di titoli d' importazione erano già state tutte presentate, che, qualora una domanda avesse ecceduto il quantitativo disponibile, essa sarebbe presa in considerazione solo entro il limite di tale quantitativo . Infatti, poiché una domanda eccedente il quantitativo disponibile non può avere altro scopo che quello di falsare la riduzione proporzionale delle varie domande effettuata successivamente dalla Commissione, siffatto provvedimento di buona amministrazione era necessario per evitare la distorsione degli scopi del regime e, rientrando nella sfera delle competenze proprie della Commissione, poteva essere adottato senza consultazione del comitato di gestione . Limitandosi a precisare una normativa esistente di cui era la conseguenza necessaria, tale provvedimento non poteva violare il principio della certezza del diritto .
Parti
Nella causa C-354/87,
Weddel & Co . BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam ( Paesi Bassi ), con gli avv.ti G . van der Wal, del foro dell' Aia, e G.F . van der Hardt Aberson, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
sostenuta dal
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato inizialmente dai sigg . G.M . Borchardt e M.A . Fierstra, indi dai sigg . J.W . de Zwaann e T . Heukels, del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento ( CEE ) della Commissione 18 settembre 1987, n . 2806, relativo al rilascio di titoli d' importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ( GU L 268, pag . 59 ),
LA CORTE ( Seconda Sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 7 marzo 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 novembre 1987, la Weddel & Co . BV ha proposto, ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento ( CEE ) della Commissione 18 settembre 1987, n . 2806, relativo al rilascio di titoli d' importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ( GU L 268, pag . 59 ).
2 Prima di esaminare la fondatezza del ricorso, è opportuno ricordare il contesto nel quale si inserisce il regolamento impugnato, e cioè le norme comunitarie relative al contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui trattasi, al rilascio di titoli d' importazione e all' utilizzazione del contingente in questione .
Il Contingente tariffario comunitario
3 Ogni anno la Comunità apre, nell' ambito degli obblighi derivanti dal General Agreement on Tariffs and Trade ( in prosieguo : il "GATT "), un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate . Per il 1987, ciò è stato fatto con il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 dicembre 1986, n . 3928 ( GU L 365, pag . 2 ). A termini dell' art . 1 del suddetto regolamento, il volume totale di detto contingente ammontava a 29 800 tonnellate . L' art . 2 dispone che le modalità di applicazione sono determinate secondo la cosiddetta procedura del "comitato di gestione" prevista dall' art . 27 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 805, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina ( GU L 148, pag . 24 ).
4 Il regolamento ( CEE ) della Commissione 23 dicembre 1986, n . 3985 ( GU L 370, pag . 37 ), ha stabilito le modalità di applicazione dei regimi d' importazione . L' art . 1, n . 1, lett . d ), di tale regolamento dispone :
"1 . Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di cui all' articolo 1, paragrafo 1, del regolamento ( CEE ) n . 3928/86 è ripartito come segue :
a ) (...)
(...)
d)10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della Tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente : (...)"
Ai termini dell' art . 7 :
"La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d' importazione delle carni specificate nell' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), hanno luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 ".
La normativa relativa ai titoli d' importazione
5 Nel corso del periodo cui si riferisce la presente controversia, il rilascio dei titoli d' importazione era disciplinato dal regolamento ( CEE ) della Commissione 4 settembre 1980, n . 2377 ( GU L 241, pag . 5 ).
In forza dell' art . 12 di tale regolamento, nella versione modificata dall' art . 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 23 dicembre 1982, n . 3578 ( GU L 373, pag . 59 ), vigente fino al 1° gennaio 1988 :
"1 . Per poter fruire del regime speciale all' importazione di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 2972/79 :
a ) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo di 5 t di carne, in peso del prodotto, per il regime in causa e per il mese durante il quale la domanda di titolo o le domande di titoli vengono presentate;
(...)"
6 L' art . 15 del regolamento n . 2377/80 disciplina la domanda e il rilascio dei titoli d' importazione . L' art . 15, n . 6, lett . d ), inserito dal regolamento n . 3578/82, dispone :
"d ) la Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate a norma dell' articolo 12 . Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti . Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina il quantitativo restante ".
L' utilizzazione del contingente tariffario comunitario
7 Per quanto riguarda il contingente di 10 000 tonnellate di carne bovina di qualità pregiata stabilito per il 1987 in forza dell' art . 1, n . 1, lett . d ), del regolamento n . 3985/86, talune domande di titoli d' importazione vertevano su quantitativi globali che eccedevano i quantitativi disponibili . Con regolamento ( CEE ) 20 febbraio 1987, n . 519 ( GU L 52, pag . 12 ), la Commissione si è allora avvalsa della facoltà, prevista dall' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento n . 2377/80, di ridurre i quantitativi richiesti di una certa percentuale . A termini dell' art . 1 :
"Ogni domanda di titolo d' importazione presentata per il mese di febbraio 1987 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 3985/86 è soddisfatta fino a concorrenza del 3,343% del quantitativo richiesto ".
8 Poiché un gran numero di titoli richiesti non è stato utilizzato per motivi commerciali, una nuova procedura di gara è stata bandita con il regolamento ( CEE ) della Commissione 24 agosto 1987, n . 2539 ( GU L 241, pag . 6 ). In forza dell' art . 1 di tale regolamento :
"Durante i primi dieci giorni del mese di settembre 1987 ed in conformità all' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80 possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 4 617 t di carni bovine originarie degli Stati Uniti d' America e del Canada ed in provenienza da tali paesi ".
9 In seguito, è apparso necessario ridurre di una certa percentuale i quantitativi richiesti ai sensi del regolamento n . 2539/87 . A tale scopo, il regolamento controverso n . 2806/87 ha previsto, all' art . 1, che :
"Ogni domanda di titolo d' importazione presentata per il mese di settembre 1987 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d ), del regolamento ( CEE ) n . 3985/86 è soddisfatta ento il limite dello 0,2425% del quantitativo richiesto .
Qualora una domanda superi il quantitativo di 4 617 t reso disponibile dal regolamento ( CEE ) n . 2539/87, si tiene conto esclusivamente di questo quantitativo ".
10 Il 9 settembre 1987, la ricorrente ha presentato alle competenti autorità dei Paesi Bassi una domanda di titoli per l' importazione di 80 000 tonnellate di carni bovine, seguita, il 10 settembre, da una nuova domanda vertente su 240 000 tonnellate . A causa dell' applicazione del principio del massimale contemplato dall' art . 1, secondo comma, del regolamento controverso n . 2806/87, la ricorrente ha ottenuto un titolo corrispondente solo allo 0,2425% di 4 617 tonnellate ed è quindi stata autorizzata a importare solo 11,19 tonnellate di carni bovine .
11 La questione se, nell' ambito del regolamento n . 2539/87, un operatore potesse chiedere titoli per un quantitativo maggiore del quantitativo disponibile è stata sollevata per la prima volta nella riunione del comitato di gestione dell' 11 settembre 1987 . Secondo il resoconto sommario di detta riunione, "gli uffici della Commissione hanno risposto che l' art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 2377/80, secondo il suo testo, non prevede un massimale . La questione sarebbe cionondimeno dubbia e dovrà ancora essere esaminata ".
12 L' 11 settembre 1987, il Produktschap voor Vee en Vlees ( in prosieguo : il "Produktschap "), l' ente olandese competente per la ricezione delle domande di titoli ed il rilascio dei titoli d' importazione, ha comunicato alla Commissione l' importo globale delle domande presentate nei Paesi Bassi . Il 15 settembre 1987, la Commissione ha risposto che una domanda di titoli doveva vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 tonnellate di carne, ma non eccedente il quantitativo globale disponibile al momento della presentazione della domanda, benché non esistesse più un massimale specifico nell' ambito di tale regime dal 1982 .
13 Il Produktschap ha risposto che tale interpretazione del regolamento n . 2539/87 era in contrasto con talune decisioni adottate in precedenza, in particolare nella riunione del comitato di gestione, l' 11 settembre 1987, e causava gravi problemi alle imprese interessate nei Paesi Bassi . Tuttavia, con il regolamento controverso 18 settembre 1987, n . 2806, la Commissione ha istituito un massimale per le domande, riducendo così in modo proporzionale i quantitativi richiesti .
14 Con ordinanza 27 aprile 1988, la Corte ha ammesso che il governo olandese intervenisse a sostegno delle conclusioni della ricorrente .
15 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
16 La ricorrente sostiene che, secondo la sentenza 13 maggio 1971, NV International Fruit Company e a . / Commissione ( cause riunite 41/70 - 44/70, Racc . pag . 411 ), il ricorso è ricevibile in quanto il regolamento controverso non ha portata generale ed essa è direttamente ed individualmente riguardata dalle sue disposizioni . La ricorrente assume di aver subito un notevole danno in conseguenza del regolamento in causa in quanto le domande di titoli sono state soddisfatte solo fino a concorrenza di un tonnellaggio massimo; essa avrebbe quindi perduto la possibilità di importare un quantitativo notevolmente superiore di carni bovine dagli Stati Uniti e/o dal Canada, come pure quella di ottenere licenze nell' ambito del GATT .
17 La Commissione deduce che il ricorso è irricevibile in quanto il regolamento controverso n . 2806/87 non riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE . Tale regolamento ha una portata generale e non può essere considerato come una decisione o un insieme di decisioni rispondenti ai requisiti di cui all' art . 173 . Il solo fatto che si possa stabilire il numero, o addirittura l' identità, delle persone nei cui confronti un regolamento viene adottato non costituisce un criterio che consenta di qualificare tale regolamento come un atto impugnabile ai sensi del suddetto art . 173, secondo comma .
18 Si deve accertare se le disposizioni del regolamento n . 2806/87 riguardino la ricorrente direttamente ed individualmente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE .
19 Per quanto riguarda la prima condizione, è sufficiente rilevare che il regolamento n . 2806/87 determina in modo molto dettagliato i criteri da seguire nell' attribuzione dei titoli d' importazione, senza lasciare alcun margine di discrezionalità agli enti degli Stati membri competenti a rilasciare tali documenti . Ne deriva che la ricorrente è direttamente riguardata dal regolamento .
20 Circa la seconda condizione, è assodato che il regolamento n . 2806/87 è stato adottato tenendo conto dei quantitativi di carni bovine per i quali erano state presentate domande individuali di titoli d' importazione durante i primi dieci giorni del settembre 1987 .
21 Al momento dell' adozione del suddetto regolamento, il numero delle domande cui esso poteva applicarsi era quindi determinato, né poteva essere aumentato . La misura percentuale in cui dette domande potevano essere soddisfatte è stata determinata in base al quantitativo globale cui esse si riferivano .
22 Pertanto, adottando il regolamento n . 2806/87, la Commissione anche se ha preso conoscenza unicamente dei quantitativi richiesti, ha deciso del seguito da dare a ciascuna domanda presentata .
23 Di conseguenza, l' art . 1 del regolamento n . 2806/87 non costituisce una disposizione avente portata generale ai sensi dell' art . 189, secondo comma, del Trattato CEE, ma dev' essere considerato come un insieme di decisioni individuali adottate dalla Commissione, in forza dell' art . 1, n . 1, lett . d ), del regolamento n . 3985/86, nella forma di regolamento, decisioni ciascuna delle quali incide sulla situazione giuridica di ciascun richiedente . Si deve quindi constatare che il regolamento riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente e che, di conseguenza, il ricorso è ricevibile .
Nel merito
24 La ricorrente deduce vari mezzi relativi in particolare all' insufficienza di motivazione del regolamento controverso, all' eccesso di potere ed alla violazione di una forma sostanziale .
25 La ricorrente assume così, in primo luogo, che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87, che costituisce una modifica della politica seguita sino ad allora dalla Commissione, non è motivato nel preambolo di tale regolamento . Questo sarebbe stato quindi adottato in violazione dell' art . 190 del Trattato CEE .
26 La ricorrente assume, in secondo luogo, che il regolamento n . 2806/87 non si limita a disciplinare la procedura di deposito delle domande di titoli, in conformità all' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento del Consiglio n . 2377/80, ma subordina il rilascio dei titoli a condizioni non previste dall' art . 12 di quest' ultimo regolamento . Stabilendo così norme nuove nell' ambito di un regolamento adottato ai fini dell' applicazione di un regolamento del Consiglio, la Commissione avrebbe ecceduto i suoi poteri .
27 In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione di una norma di procedura e/o di una forma sostanziale in quanto la Commissione non ha consultato il comitato di gestione, contrariamente all' art . 27 del succitato regolamento del Consiglio n . 805/68 .
28 La Commissione ricorda la genesi del principio del massimale e assume che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 è solo una semplice precisazione e non una modifica apportata al regime degli artt . 12 e 15 del regolamento del Consiglio n . 2377/80 . Il principio del massimale sarebbe solo la conseguenza logica dell' applicazione della tecnica della percentuale uniforme prevista dall' art . 15, n . 6, lett . d ), del regolamento n . 2377/80 .
29 Si deve osservare che i tre mezzi della ricorrente pongono la questione del se la Commissione potesse, in un momento in cui le domande di titoli di importazione erano già state tutte presentate, istituire, con il regolamento controverso, il principio del massimale precisando che ciascuna delle domande sarebbe stata presa in considerazione solo entro il limite del quantitativo globale disponibile di 4 617 tonnellate .
30 Si deve constatare che, come è indicato chiaramente nel secondo "considerando" del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 dicembre 1979, n . 2957 ( GU L 336, pag . 5 ), che per la prima volta ha aperto il contingente tariffario comunitario per le carni in causa, lo scopo del regime
di domande di titoli di importazione e di riduzione delle domande in caso di superamento del contingente è quello di "garantire, in particolare, l' uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità ".
31 Si deve riconoscere che il principio fissato dall' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 conforma alla buona amministrazione in quanto apporta una precisazione alla normativa comunitaria già esistente, di cui costituisce peraltro una conseguenza necessaria, dato che in mancanza di un siffatto principio il regime dei titoli di importazione non potrebbe funzionare correttamente . Va sottolineato, in proposito, che l' operatore il quale chieda un quantitativo superiore al quantitativo disponibile può averlo fatto col solo intento di falsare, a proprio vantaggio, la riduzione proporzionale delle varie domande effettuata successivamente dalla Commissione . Di conseguenza, si deve considerare che le disposizioni adottate dalla Commissione al fine di evitare che gli scopi del regime di cui trattasi fossero in tal modo distorti rientrano nella sfera delle sue specifiche competenze e che la consultazione del comitato di gestione non era necessaria .
32 La ricorrente assume inoltre che, in altri regolamenti e regimi che rientrano nella politica agricola comune, la presentazione di domande eccedenti il quantitativo disponibile era usuale ed ammessa . Essa non ha però potuto citare alcun esempio di pratiche del genere in risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte . Stando così le cose, la ricorrente non poteva ragionevolmente aspettarsi che la Commissione agisse diversamente ed il suo argomento dev' essere respinto .
33 La ricorrente sostiene pure che l' art . 1, secondo comma, del regolamento n . 2806/87 viola il principio di parità di trattamento in quanto stabilisce una distinzione ingiustificata fra gli operatori che hanno presentato in un solo Stato membro una sola domanda che superava il quantitativo disponibile e quelli che hanno presentato più domande vertenti ciascuna su tutto il quantitativo disponibile in più Stati membri . Secondo la ricorrente, queste ultime domande non sono sommate in conformità all' art . 15, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 2377/80, nella versione modificata dal regolamento n . 3578/82, e consentono quindi di chiedere un titolo di importazione nei diversi Stati membri in forza dello stesso regime speciale d' importazione .
34 La Commissione ammette che, a partire dall' entrata in vigore del regolamento n . 3578/82, l' applicazione del principio del massimale previsto dal regolamento n . 2806/87 può effettivamente comportare differenze di trattamento nel caso di richiedenti che presentano simultaneamente domande in più Stati membri . Tuttavia, questa eventualità non si sarebbe finora verificata . Comunque, la ricorrente non avrebbe subito alcun effetto di questa potenziale differenza di trattamento giacché non ha presentato alcuna domanda in altri Stati membri .
35 A questo proposito, si deve anzitutto ricordare che lo scopo del controverso regime di importazione è quello di garantire la parità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità al quantitativo disponibile . Si deve rilevare poi che tanto la presentazione in un solo Stato membro di una domanda che superi il quantitativo disponibile quanto la presentazione in più Stati membri di domande vertenti ogni volta su tutto il quantitativo disponibile tendono a sviare tale regime dal suo scopo . Di conseguenza, il fatto che la Commissione non abbia rapidamente represso il secondo tipo di abuso non può conferire alla ricorrente il diritto a che il proprio metodo sia approvato o giustificato . Ne risulta che la ricorrente non può dedurre una violazione del principio della parità di trattamento .
36 Infine, per quanto riguarda l' argomento della ricorrente e del governo dei Paesi Bassi secondo cui l' interpretazione della Commissione non derivava chiaramente dalla normativa comunitaria già esistente e costituiva una violazione della certezza del diritto, si deve sottolineare ancora una volta che la suddetta interpretazione costituiva una semplice precisazione della normativa comunitaria già esistente, di cui era una necessaria conseguenza . Gli argomenti riguardanti la violazione della certezza del diritto devono, quindi, essere respinti .
37 Dalle considerazioni che precedono risulta che i mezzi dedotti sono infondati e che pertanto il ricorso dev' essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e quindi dev' essere condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Seconda Sezione ),
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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