Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Tariffa doganale comune - Regole generali comuni alla nomenclatura ed ai dazi - "Imballaggi" ai sensi della regola 2 - Barili, bottiglie e cestelli per bottiglie da birra - Inclusione - Restituzione successiva al venditore straniero - Irrilevanza
2 . Tariffa doganale comune - Disposizioni speciali relative agli imballaggi importati pieni - Regola 1 a ) - Portata - Sdoganamento degli imballaggi secondo l' aliquota delle merci imballate
3 . Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Valore del negozio - Determinazione - Imballaggi non compresi nel prezzo delle merci e destinati ad essere restituiti al venditore straniero - Esclusione -
Compensazione pecuniaria dovuta dall' acquirente per gli imballaggi non restituiti - Costo da aggiungere al prezzo pagato - Recupero a posteriori
( Regolamenti del Consiglio n . 1697/79, art . 2 e n . 1224/80, artt . 3 e 8, n . 1, lett . a ))
Massima
1 . La disposizione contenuta nella parte prima, titolo I, punto C, n . 2, ultimo comma, della tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che la nozione di "imballaggi" comprende i barili per la birra, le bottiglie da birra e i cestelli per riporvi le bottiglie da birra, anche quando questi oggetti devono essere resi al venditore di birra straniero .
2 . La disposizione contenuta nella parte prima, titolo II, punto D, n . 1, lett . a ), della tariffa doganale comune ( nella versione del regolamento n . 3333/83 ), dev' essere interpretata nel senso che gli imballaggi devono essere sdoganati secondo l' aliquota delle merci imballate .
3 . Qualora gli imballaggi, perché devono essere resi al venditore straniero, non siano compresi nel prezzo da pagare per le merci importate, il loro valore non è compreso nel valore in dogana in quanto parte del valore del negozio . Cionondimeno la compensazione pecuniaria che l' acquirente deve pagare al venditore per gli imballaggi non restituiti costituisce, ai fini della determinazione del valore in dogana, un costo da aggiungere al prezzo effettivamente pagato ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 1224/80 e dà luogo, a norma dell' art . 2 del regolamento n . 1697/79, al recupero a posteriori dei dazi dovuti .
Parti
Nel procedimento 357/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Ditta Albert Schmid
e
Hauptzollamt Stuttgart-West,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 172, pag . 1 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per la ditta Albert Schmid, attrice nella causa principale, dai sigg . H . Glashoff e H . Kuehle, consulenti fiscali della Steuerberatungsgesellschaft Schurmann & Partner di Francoforte s . M .,
- per la Commissione, dal sig . J . Sack, consigliere giuridico,
- per il governo tedesco, dal sig . M . Seidel, Ministerialrat, del Ministero dell' economia,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 14 giugno 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 luglio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 novembre 1987, pervenuta in cancelleria il 27 novembre successivo, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 172, pag . 1 ), al fine di stabilire se barili, bottiglie e cestelli utilizzati per la birra importata costituiscano imballaggi ai sensi di detta tariffa e, se del caso, su quale base debbano essere sdoganati .
2 L' attrice nella causa principale, ditta Albert Schmid ( in prosieguo : l' "attrice "), importa dalla Cecoslovacchia birra in barili o in bottiglie sistemate in cestelli, destinata al mercato della Repubblica federale di Germania . In base al contratto di vendita, il prezzo della birra non comprende il prezzo di questi contenitori, né alcun corrispettivo per la locazione o per altro motivo analogo, ma l' attrice è tenuta a restituire i contenitori vuoti, al più presto e a proprie spese, ai venditori cechi . Per i vuoti non restituiti è dovuta una contropartita in natura o una compensazione finanziaria corrispondente al 75% del valore dei barili nuovi o al 100% del valore delle bottiglie e dei cestelli nuovi . Dal 1981 al 31 marzo 1984, l' attrice ha restituito in media il 96% dei contenitori e, per il resto, ha effettuato pagamenti compensativi .
3 Il convenuto nella causa principale, Hauptzollamt Stuttgart-West, esigeva il pagamento di dazi doganali sugli imballaggi vuoti non restituiti, applicando all' importo dei pagamenti compensativi l' aliquota vigente per la birra ( 24 %). L' attrice impugnava questo provvedimento dinanzi al Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, sostenendo che il dazio doganale relativo agli imballaggi era già compreso nel dazio pagato sulla birra .
4 Il Finanzgericht si è chiesto poi se i barili, le bottiglie e i cestelli siano effettivamente imballaggi o, piuttosto, strumenti da trasporto ( Befoerderungsmittel ) ai sensi della tariffa doganale comune . Se si dovesse trattare di imballaggi, la questione dello sdoganamento si porrebbe, secondo il Finanzgericht, non soltanto per gli imballaggi da restituire, bensì per tutti gli imballaggi, qualora, come nella fattispecie, non siano stati ammessi in regime di temporanea importazione .
5 Per risolvere la controversia, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Come debba interpretarsi la parte prima, titolo I, lett . C, n . 2, dell' allegato al regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 172, pagg . 1 e 12 ): se la nozione 'imballaggi' ( recipienti esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto - in particolare le casse mobili ( containers ) -, nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso ) comprenda anche i barili per la birra, le bottiglie da birra ed i cestelli di plastica per riporvi le bottiglie, allorché questi oggetti devono essere resi al venditore di birra straniero .
2 ) In caso di soluzione affermativa della questione n . 1, come debba interpretarsi la parte prima, titolo II, lett . C, n . 1, lett . a ), dell' allegato di detto regolamento (( gli imballaggi 'sono (...) soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata' ) )): se gli imballaggi, di per sé soggetti a dazio, vengano sdoganati secondo la stessa tariffa applicata alla merce cosicché il dazio gravante sulla merce vale anche per gli imballaggi, oppure debbano essere sdoganati in base al loro valore doganale intrinseco, ma applicando loro l' aliquota doganale vigente per la merce ".
6 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale e della normativa comunitaria rilevante, nonché delle varie fasi del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito solo per quanto necessario al ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
7 Per quanto riguarda la prima questione, si deve rilevare che esiste una differenza tra la versione tedesca e le altre versioni linguistiche della norma di cui trattasi . Mentre, nella versione tedesca, la nozione di "casse mobili" ( Behaelter ), richiamata come esempio di strumento di trasporto, non è precisata, le altre versioni linguistiche aggiungono fra parentesi la parola inglese "containers" - nella versione inglese, "transport containers" - indicando in tal modo che si tratta di contenitori specialmente adibiti al trasporto delle merci .
8 Questo raffronto delle varie versioni linguistiche conferma al tempo stesso che la nozione di "imballaggi", in conformità all' uso corrente di questo termine, riguarda contenitori che si prestano non solo al trasporto delle merci considerate, ma anche alla loro conservazione e distribuzione . E questo per l' appunto il caso dei barili, delle bottiglie e dei cestelli da birra . La circostanza che nella fattispecie non si tratti di imballaggi "persi", bensì di recipienti destinati ad essere restituiti al venditore per essere riutilizzati non influisce sulla loro qualità di imballaggi ai sensi della norma in esame .
9 Si deve quindi risolvere la prima questione formulata dal giudice nazionale dichiarando che la disposizione contenuta nella parte prima, titolo I, punto C, n . 2, lett . a ), dell' allegato del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune, dev' essere interpretata nel senso che la nozione di "imballaggi" comprende i barili per la birra, le bottiglie da birra e i cestelli di plastica per riporvi le bottiglie da birra, anche quando questi oggetti devono essere resi al venditore di birra straniero .
Sulla seconda questione
10 Per quanto riguarda la seconda questione, si deve osservare che i dubbi ivi espressi derivano anch' essi da particolarità della versione tedesca della tariffa doganale comune . Mentre, in questa versione, la formula adoperata nella parte prima, titolo II, punto C, n . 1, lett . a ), dell' allegato del regolamento n . 950/68 ( Umschliessungen (...) werden durch den Zoll fuer die in ihnen verpackten Waren erfasst ) consente l' interpretazione proposta dall' attrice, lo stesso non può dirsi delle altre versioni linguistiche . Queste dispongono chiaramente che gli imballaggi sono soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata e mirano quindi unicamente a sottoporli alla stessa aliquota che colpisce la merce .
11 Ne consegue che il problema dello sdoganamento di imballaggi da restituire al venditore straniero, di cui si deve occupare il giudice nazionale, non può essere risolto unicamente in base alla suddetta disposizione della tariffa doganale comune . Per dare a detto giudice una risposta utile, è perciò necessario esaminare se qualche altra disposizione del diritto comunitario permetta di risolvere tale problema, che - com' è stato indicato dalla Commissione, nelle osservazioni da essa presentate alla Corte - riguarda in particolare il valore in dogana delle merci importate .
12 Secondo l' art . 3 del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1 ), il valore in dogana è "il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare ". Nel caso in cui gli imballaggi non vengano acquistati dall' importatore, ma siano soltanto messi a sua disposizione dal venditore, a condizione che gli siano restituiti e in cui il prezzo che l' importatore deve pagare non comprenda alcun corrispettivo per gli imballaggi, il valore di questi ultimi non è quindi compreso nel valore in dogana, in quanto parte del valore di transazione .
13 Tuttavia, a norma dell' art . 8, n . 1, lett . a ), del suddetto regolamento n . 1224/80, al prezzo effettivamente pagato o da pagare si aggiungono, nella misura in cui siano a carico del compratore, ma non siano stati inclusi nel prezzo delle merci, i costi relativi, fra l' altro, all' imballaggio .
14 In un caso come quello di specie, in cui i costi relativi all' imballaggio sono costituiti dal pagamento della compensazione finanziaria per gli imballaggi che siano andati perduti, che deve essere determinata e pagata separatamente, in un momento successivo a quello del consumo delle merci importate, si dovrà quindi modificare in un secondo tempo il valore in dogana di dette merci ed esigere il pagamento dei dazi doganali per la parte ancora dovuta, ai sensi dell' art . 2 del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal contribuente per merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197, pag . 1 ).
15 Da quanto precede risulta che si deve risolvere la seconda questione formulata dal giudice nazionale dichiarando che la disposizione della parte prima, titolo II, punto C, n . 1, lett . a ), dell' allegato del regolamento n . 950/68 dev' essere interpretata nel senso che gli imballaggi devono essere sdoganati secondo la stessa aliquota che si applica alle merci imballate; tuttavia, qualora gli imballaggi non siano compresi nel prezzo da pagare per le merci, ma debbano essere resi al venditore, e il compratore sia tenuto a versare a quest' ultimo una compensazione finanziaria per gli imballaggi non restituiti, tale compensazione costituisce un costo ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . a ), del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità Europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg con ordinanza 17 novembre 1987, dichiara :
1 ) La disposizione contenuta nella parte prima, titolo I, punto C, n . 2, lett . a ), dell' allegato del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune, dev' essere interpretata nel senso che la nozione di "imballaggi" comprende i barili per la birra, le bottiglie da birra e i cestelli di plastica per riporvi le bottiglie da birra, anche quando questi oggetti devono essere resi al venditore di birra straniero .
2 ) La disposizione contenuta nella parte prima, titolo II, punto C, n . 1, lett . a ), dell' allegato del regolamento n . 950/68, dev' essere interpretata nel senso che gli imballaggi devono essere sdoganati secondo la stessa aliquota che si applica alle merci imballate; tuttavia, qualora gli imballaggi non siano compresi nel prezzo da pagare per le merci, ma debbano essere resi al venditore, e il compratore sia tenuto a versare a quest' ultimo una compensazione finanziaria per gli imballaggi non restituiti, tale compensazione costituisce un costo ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . a ), del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci .
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