Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Premio per la non commercializzazione del latte - Presupposti ed impegni assunti dal produttore - Nozione - Esigenze connesse alle modalità di controllo - Esclusione
( Regolamento del Consiglio n . 1078/77, artt . 2 e 11, n . 1;
regolamento della Commissione n . 1307/77, art . 8, n . 1 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Premio per la non commercializzazione del latte - Modalità di controllo dell' uso degli animali - Marchiatura e registrazione obbligatoria del bestiame - Omissione parziale - Conseguenze
( Regolamento della Commissione n . 1307/77, artt . 7 e 8, n . 3 )
Massima
1 . La nozione di "impegno", di cui all' art . 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, e la nozione di "condizioni", di cui all' art . 8, n . 1, del regolamento n . 1307/77, relativo alle modalità di applicazione di detto regime, devono essere interpretate nel senso che, nel caso del premio di non commercializzazione, riguardano unicamente gli impegni e le condizioni alle quali l' art . 2 del regolamento n . 1078/77 subordina l' attribuzione del premio, ad esclusione di qualsiasi altra esigenza relativa in particolare alle modalità di controllo dell' osservanza degli obblighi derivanti dal regime del premio .
2 . L' art . 8, n . 3, del regolamento n . 1307/77, a norma del quale il diritto al premio per la non commercializzazione del latte viene meno per gli animali per i quali non è provato, ai sensi dell' art . 7 dello stesso regolamento, che essi sono stati usati per gli scopi ai quali erano destinati, dev' essere interpretato nel senso che esso riguarda del pari il caso in cui taluni animali non siano stati marchiati né registrati e nessuna scheda segnaletica sia stata rilasciata per essi .
Parti
Nel procedimento 358/87,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Kurt Drewes
e
Bezirksregierung Lueneburg ( amministrazione distrettuale di Lueneburg ),
domanda vertente sull' interpretazione e la validità di talune disposizioni del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( GU L 131, pag . 1 ), nonché del regolamento n . 1307/77 della Commissione, del 15 giugno 1977, relativo a disposizioni d' applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( GU L 150, pag . 24 ),
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate
- per il sig . Drewes, dall' avv . H.H . Speckhan;
- per il governo della Repubblica federale di Germania, dai sigg . M . Seidel e H.J . Horn, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalla sig.ra Belliard e dal sig . Géraud de Bergues, in qualità di agenti;
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . A . Brautigam, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . D . Booss, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 26 gennaio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 26 gennaio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 ottobre 1987, pervenuta in cancelleria il 30 novembre successivo, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali concernenti l' interpretazione e la validità di talune disposizioni del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( GU L 131, pag . 1 ), nonché del regolamento n . 1307/77 della Commissione, del 15 giugno 1977, relativo a disposizioni d' applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( GU L 150, pag . 24 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite sorta fra il sig . Kurt Drewes, agricoltore, e la Bezirksregierung Lueneburg ( amministrazione del distretto di Lueneburg, in prosieguo : "Bezirksregierung ") a proposito di un premio di non commercializzazione versato sulla base dei citati regolamenti .
3 Il sig . Drewes ha chiesto alla Bezirksregierung la concessione di questo premio per sette vacche da latte che egli aveva fatto marcare .
4 Il 4 aprile 1978 la Bezirksregierung ha accolto la domanda, fissando a 13 666 litri il quantitativo di latte per cui doveva essere pagato un premio . Poiché il sig . Drewes aveva comunicato che avrebbe cessato le consegne di latte a decorrere dal 1° settembre 1978, la Bezirksregierung gli ha concesso, il 12 ottobre 1978, la prima rata del premio il cui ammontare totale era stato fissato a 9 327,26 DM .
5 Il 6 novembre 1980 il sig . Drewes ha dichiarato di possedere cinque bovini femmine di almeno sei mesi . Questi bovini erano stati contrassegnati, salvo tre, che, trovandosi in pascolo libero, non avevano potuto essere catturati . I tre animali sono stati venduti dal sig . Drewes nel gennaio e nel febbraio 1981 senza essere stati prima marcati .
6 Il 30 novembre 1981 la Bezirksregierung ha revocato le sue precedenti decisioni del 4 aprile e del 12 ottobre 1978 perché il sig . Drewes, trascurando di far contrassegnare tutto il suo bestiame durante il quinquennio cui si riferivano gli impegni da lui assunti, non aveva rispettato le condizioni alle quali era subordinata la concessione del premio . Essa ha fatto rilevare al sig . Drewes che almeno tre animali non erano stati marcati e gli ha comunicato che questa circostanza implicava la perdita dell' intero premio . Di conseguenza, la Bezirksregierung ha ingiunto al sig . Drewes di rimborsare la prima rata del premio, che già gli era stata versata .
7 Il sig . Drewes ha impugnato questa decisione dinanzi ai competenti tribunali amministrativi . Egli fa sostanzialmente valere che l' amministrazione non poteva esigere il rimborso dell' intero premio pagato, in quanto il premio avrebbe dovuto essere decurtato soltanto in proporzione corrispondente al rapporto fra i tre capi di bestiame non marcati e l' insieme dei capi posseduti .
8 Per poter valutare questo argomento il Bundesverwaltungsgericht, cui è stato proposto ricorso per cassazione, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se la nozione 'impegni' di cui all' art . 11, n . 1, primo comma, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 17 maggio 1977, n . 1078, la cui inosservanza implica il recupero dei premi già versati, nel caso di un premio per la non commercializzazione,
a ) vada interpretata nel senso che si riferisce solo agli impegni ( condizioni ) necessari per la concessione del premio di non commercializzazione menzionati agli artt . 1 e 2 di tale regolamento,
b ) oppure, al contrario, vada interpretata nel senso che si riferisce altresì alle modalità per il controllo del rispetto di tali impegni, fissate in conformità all' art . 7, lett . e ), del citato regolamento, che risultano dal combinato disposto dell' art . 7 e dell' art . 2, n . 2, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 15 giugno 1977, n . 1307, quali, in particolare, la marcatura e la registrazione delle vacche da latte nonché il rilascio di una scheda segnaletica .
2 ) Se la nozione di 'condizioni' di cui all' art . 8, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 15 giugno 1977, n . 1307, la cui inosservanza importa il recupero degli importi del premio già versati, vada interpretata nel senso che, nel caso di un premio per la non commercializzazione, riguarda esclusivamente gli impegni ( condizioni ) contemplati dall' art . 2 del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 .
3 ) Se la disposizione di cui all' art . 8, n . 3, del regolamento ( CEE ) della Commissione 15 giugno 1977, n . 1307, dettata nell' ipotesi in cui 'la regolamentare utilizzazione degli animali non sia provata in modo soddisfacente ai sensi dell' art . 7' , vada interpretata nel senso che si applica anche nei casi di omissione della marcatura, della registrazione e del rilascio della scheda segnaletica per ogni singolo animale .
4 ) In caso di soluzione affermativa della questione n . 1, lett . b ), e negativa della questione n . 3 :
se sia compatibile col principio giuridico comunitario della proporzionalità il disposto dell' art . 11, n . 1, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 1078/77, in quanto determina la perdita dell' intero premio anche nell' ipotesi di omissione puramente fortuita della marcatura e della registrazione di una sola femmina, acquistata dopo la concessione del premio come bovino da ingrasso, senza esigere che si accerti se è provato in altro modo che gli impegni ( condizioni ) menzionati all' art . 2 del regolamento sono stati rispettati ".
9 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie in esame, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
10 Con la prima questione, il giudice nazionale domanda in sostanza se la nozione di "impegni", di cui all' art . 11, n . 1, del citato regolamento n . 1078/77 del Consiglio debba essere interpretata nel senso che, in relazione a un premio di non commercializzazione, riguardi unicamente gli impegni cui l' art . 2 del regolamento subordina la concessione del premio o se debba essere intesa nel senso che si riferisce anche alle modalità di controllo del rispetto di questi impegni come la marcatura e la registrazione dei capi di bestiame .
11 Per poter fornire una risposta utile al quesito occorre ricordare, a titolo preliminare, che nell' intento di ristabilire l' equilibrio sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento n . 1078/77 ha istituito in particolare un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari . L' art . 2, n . 2, del regolamento subordina la concessione del premio all' "impegno scritto del produttore" di rinunciare, durante il quinquennio di non commercializzazione, alla cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito di latte o di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda . Con tale impegno il produttore assume, fra l' altro, l' obbligo di non consentire che la sua azienda venga utilizzata da altri per l' allevamento di animali da latte, di non affittare i suoi animali da latte e di non cederli se non per la macellazione o l' esportazione .
12 D' altro lato, l' art . 7 del regolamento n . 1078/77 dispone che siano stabilite, secondo la procedura del comitato di gestione, "modalità di controllo del rispetto degli impegni inerenti alla concessione del premio" (( lett . e ) )). Sulla base di questa norma la Commissione ha emanato il regolamento n . 1307/77, relativo alle modalità di applicazione del regime di premi, il cui art . 7 enuncia le modalità secondo cui va controllato il rispetto degli obblighi derivanti dal regime .
13 E' nel contesto della citata disciplina che occorre valutare la portata dell' art . 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77 secondo cui "in caso di inosservanza degli impegni assunti gli Stati membri prendono (...) le misure necessarie per recuperare i premi già versati ".
14 Tutte le parti in causa ritengono di comune accordo che la citata disposizione, comportante l' obbligo di recuperare l' intero ammontare dei premi già versati, si applichi solo quando il produttore non rispetti le condizioni per la concessione del premio, nella fattispecie le condizioni enunciate all' art . 2 del regolamento n . 1078/77 del Consiglio, mentre non sarebbe applicabile nel caso di inosservanza d' altri obblighi derivanti, in particolare, dai regolamenti d' applicazione emanati dalla Commissione .
15 Questa tesi va condivisa . Infatti, il testo stesso delle disposizioni in esame mostra che la nozione di "impegni", di cui all' art . 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77 si riferisce, per quanto riguarda i premi di non commercializzazione, all' "impegno scritto" menzionato all' art . 2, n . 2, dello stesso regolamento . Essa deve dunque intendersi riferita ai soli impegni cui l' art . 2 del regolamento n . 1078/77 subordina la concessione del premio e che esulano pertanto da questa nozione tutti gli altri obblighi, relativi in particolare alle modalità di controllo del rispetto degli impegni assunti, che sono enunciati all' art . 7 del regolamento n . 1307/77 della Commissione .
16 L' interpretazione restrittiva adottata trova conforto in ciò che esige il principio di proporzionalità . Infatti, come è stato dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 22 settembre 1988 ( Jensen / Landbrugsministeriet, causa 199/87, Racc . 1988, pag . ...), il fondamento giuridico sostanziale della concessione e dell' acquisto definitivo del premio è la cessazione effettiva di qualsiasi attività di smercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante l' intero quinquennio previsto, cosicché una violazione, anche parziale, di tale impegno rende ingiustificate e prive di base legale tanto la concessione quanto la conservazione del premio .
17 Occorre infatti ammettere che il mancato rispetto dell' obbligo di non commercializzazione imposto dall' art . 2 del regolamento n . 1078/77 può influire negativamente sullo scopo del regime di premi, cioè sulla riduzione delle eccedenze di latte e di prodotti lattiero-caseari, in modo così grave che la ripetizione delle intere somme già versate appare giustificata, mentre l' inosservanza di una delle modalità di controllo enumerate all' art . 7 del regolamento n . 1307/77 non può produrre un simile effetto se non nella misura in cui essa renda impossibile il controllo stesso . Questo tipo di violazione non giustifica quindi se non in misura corrispondente una ripetizione degli importi versati .
18 La prima questione va perciò risolta nel senso che la nozione di "impegni", di cui all' art . 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, deve intendersi riferita, per quanto riguarda il premio di non commercializzazione, ai soli impegni cui l' art . 2 del regolamento subordina la concessione del premio .
Sulla seconda questione
19 Con la seconda questione il giudice nazionale domanda in sostanza se la nozione di "condizioni", di cui all' art . 8, n . 1, del regolamento n . 1307/77 della Commissione, debba intendersi riferita, per quanto riguarda il premio di non commercializzazione, alle sole condizioni enunciate nell' art . 2 del regolamento n . 1078/77 del Consiglio .
20 L' art . 8, n . 1, del regolamento n . 1307/77 obbliga gli Stati membri ad adottare gli idonei provvedimenti per il recupero degli importi del premio già versati "qualora il beneficiario non dimostri in modo soddisfacente all' organismo competente di aver rispettato le condizioni di cui all' art . 2 (...) del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 ".
21 Basta osservare, in proposito, che, come risulta dal testo perfettamente chiaro della citata disposizione, per quanto riguarda il premio di non commercializzazione la restituzione delle somme versate non è imposta che nel caso in cui non sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni previste all' art . 2 del regolamento n . 1078/77 . Non si può dunque intendere tale disposizione, contrariamente al suo stesso testo, come una norma che imponga la restituzione in altri casi ed in particolare nel caso in cui non siano state osservate le modalità di controllo di cui all' art . 7 del regolamento n . 1307/77 .
22 La seconda questione va dunque risolta nel senso che la nozione di "condizioni", di cui all' art . 8, n . 1, del regolamento n . 1307/77 della Commissione del 15 giugno 1977, deve intendersi riferita, per quanto riguarda il premio di non commercializzazione, alle sole condizioni previste dall' art . 2 del regolamento n . 1078/77 .
Sulla terza questione
23 Con la terza questione si domanda in sostanza se l' art . 8, n . 3, del citato regolamento n . 1307/77 della Commissione debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche al caso in cui alcuni animali non siano stati contrassegnati e non sia stata rilasciata per essi alcuna scheda segnaletica .
24 Occorre ricordare in proposito che, ai sensi dell' art . 2, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 1307/77, l' organismo competente "contrassegna e registra tutte le vacche da latte presenti nell' azienda e rilascia la scheda segnaletica di cui all' art . 7 ". L' art . 7 stabilisce il contenuto e le modalità di rilascio e di uso della scheda segnaletica . Tale scheda è rilasciata per ogni animale regolarmente contrassegnato e registrato per rendere possibile il controllo del rispetto degli obblighi inerenti al regime dei premi ( n . 1 ). Essa va completata ad ogni cessione dell' animale nonché in caso di esportazione, macellazione o morte di un bovino, avvenimenti la cui prova non può essere addotta se non mediante la produzione dell' originale della scheda segnaletica debitamente completato ( al n . 5 al n . 9 ). In tale contesto si iscrive l' art . 8, n . 3, del regolamento n . 1307/77 che è del seguente tenore : "Qualora la regolamentare utilizzazione degli animali non sia provata in modo soddisfacente ai sensi dell' art . 7, il diritto al premio è soggetto a decadenza per gli animali per i quali tale prova non è stata fornita ".
25 Tutte le parti che hanno presentato osservazioni su questo punto concordano nell' affermare che la marcatura e la registrazione degli animali sono condizioni che devono essere soddisfatte prima che si possa rilasciare la scheda segnaletica . Di conseguenza, esse ritengono che l' omissione di queste due formalità renda impossibile provare che gli animali in questione sono stati utilizzati per i fini previsti e che perciò, conformemente all' art . 8, n . 3, del regolamento n . 1307/77, si perda il diritto al premio per quegli animali che non sono stati debitamente contrassegnati e registrati .
26 Questa tesi va condivisa . Il carattere generale dei termini "regolamentare utilizzazione", che compaiono nell' art . 8, n . 3, del regolamento n . 1307/77, indica che tale disposizione concerne tutti i casi in cui le prove, richieste dall' art . 7 per accertare che gli animali hanno ricevuto la destinazione voluta dalla disciplina comunitaria, non sono state addotte . Occorre dunque intendere tale disposizione come applicabile anche all' omissione di contrassegnare e di registrare gli animali, adempimenti da cui dipende il rilascio della scheda segnaletica che sola può provare il regolamentare utilizzo degli animali .
27 La fondatezza di detta interpretazione è confermata dal confronto fra l' art . 8, n . 3, del regolamento n . 1307/77, da una parte, e l' art . 8, n . 1, dello stesso regolamento, nonché l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77, dall' altra . Risulta dalle soluzioni fornite alla prima ed alla seconda questione che nessuna delle due ultime disposizioni riguarda l' omissione della marcatura o della registrazione degli animali da latte richieste dal regolamento n . 1307/77 . Di conseguenza, un' interpretazione dell' art . 8, n . 3, del regolamento n . 1307/77 contraria a quella qui accolta finirebbe col dispensare il produttore da ogni obbligo di rimborsare, anche solo in parte, gli importi di premio già versati . Un' interpretazione restrittiva di questo tipo sarebbe atta a indebolire l' effetto utile del regime dei premi .
28 Risulta da quanto precede che occorre risolvere la terza questione nel senso che l' art . 8, n . 3, del regolamento n . 1307/77 della Commissione del 15 giugno 1977 deve intendersi applicabile anche al caso in cui taluni animali non siano stati contrassegnati né registrati e nessuna scheda segnaletica sia stata per essi rilasciata .
Sulla quarta questione
29 Tenuto conto delle soluzioni date alle prime tre questioni, appare superfluo pronunciarsi sulla quarta .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
statuendo sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 22 ottobre 1987, dichiara :
1 ) La nozione di "impegni", di cui all' art . 11, n . 1, del regolamento n . 1078/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, deve intendersi riferita, per quanto riguarda il premio di non commercializzazione, ai soli impegni cui l' art . 2 del regolamento subordina la concessione del premio .
2 ) La nozione di "condizioni", di cui all' art . 8, n . 1, del regolamento n . 1307/77 della Commissione del 15 giugno 1977, deve intendersi riferita, per quanto riguarda il premio di non commercializzazione, alle sole condizioni previste dall' art . 2 del regolamento n . 1078/77 .
3 ) L' art . 8, n . 3, del regolamento n . 1307/77 della Commissione del 15 giugno 1977 deve intendersi applicabile anche al caso in cui taluni animali non siano stati contrassegnati né registrati e nessuna scheda segnaletica sia stata per essi rilasciata .
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