Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Mezzi - Sviamento di potere - Nozione
2 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Stesura d' una relazione motivata - Oggetto
( Statuto del personale, allegato III, art . 5, 6° comma )
Massima
1 . Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati .
2 . L' obbligo, imposto alla commissione giudicatrice dall' art . 5, 6° comma, dell' allegato III dello statuto, di stendere una relazione motivata che accompagni la trasmissione all' autorità che ha il potere di nomina dell' elenco degli idonei ha come scopo di permettere a tale autorità un uso ponderato della sua libertà di scelta, ciò che presuppone che essa venga informata sia dei criteri generali stabiliti dalla commissione giudicatrice sia dell' applicazione da questa fattane ai candidati che figurano nell' elenco degli idonei .
Parti
Nelle cause riunite 361/87 e 362/87,
Luis Caturla-Poch e Félix de la Fuente Pascual, dipendenti del Parlamento europeo, con l' avvocato domiciliatario Aloyse May, 31, Grand-Rue, Lussemburgo, assistito dall' avv . Victor Biel, entrambi del foro di Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Francesco Pasetti-Bombardella, giureconsulto, e dal sig . Manfred Peter, capodivisione, in qualità d' agenti, assistiti dall' avvocato domiciliatario Alex Bonn, 22, côte d' Eich, Lussemburgo,
convenuto,
cause aventi ad oggetto i ricorsi diretti all' annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso interno per titoli LA/103, bandito per la copertura dei posti di capodivisione della traduzione spagnola e di capodivisione della traduzione portoghese, ha escluso i ricorrenti dall' elenco degli idonei e, in subordine, all' annullamento di tutti gli atti del concorso suddetto,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 2 marzo 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 aprile 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi depositati in cancelleria il 4 dicembre 1987 i signori Caturla-Poch e Félix de la Fuente Pascual, dipendenti del Parlamento europeo, hanno proposto dei ricorsi diretti all' annullamento delle decisioni che sono state comunicate loro il 27 gennaio 1987 e con le quali la commissione giudicatrice del concorso interno per titoli LA/103, bandito per la copertura dei posti di capodivisione della traduzione spagnola e di capodivisione della traduzione portoghese, li ha esclusi dall' elenco degli idonei e, in subordine, all' annulamento di tutti gli atti del concorso suddetto .
2 I ricorrenti hanno presentato avverso dette decisioni, rispettivamente il 27 e il 15 aprile 1987, dei reclami che sono stati respinti con lettere 8 settembre 1987 del presidente del Parlamento europeo . Dopo aver menzionato i vari criteri adottati dalla commissione giudicatrice per l' esame dei titoli dei candidati, il presidente del Parlamento ha precisato che al termine di questo esame i ricorrenti hanno ottenuto un voto inferiore a 24/40 punti, a causa, in particolare, del voto assegnato per le "capacità organizzative ".
3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
4 A sostegno dei ricorsi, i ricorrenti deducono quattro mezzi relativi alla violazione delle formalità prescritte dall' art . 5, 6° comma, dell' allegato III dello statuto del personale, alla violazione del principio della parità di trattamento, allo sviamento di potere e al difetto di motivazione della decisione impugnata .
5 All' udienza i ricorrenti hanno dedotto un altro mezzo relativo alla difformità fra i criteri di valutazione stabiliti nel bando di concorso ed i criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice . Ai sensi dell' art . 42, § 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa . Non si deve quindi statuire sul mezzo dedotto all' udienza .
Sul primo mezzo
6 I ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli dopo aver compilato l' elenco dei candidati ammessi al concorso, in violazione dell' art . 5, 6° comma, dell' allegato III dello statuto .
7 A tenore del 1° comma del summenzionato art . 5, "dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l' elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso"; il 3° comma dello stesso articolo precisa che "nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all' esame dei titoli dei candidati che figurano nell' elenco ".
8 Da queste disposizioni emerge che la commissione giudicatrice deve, innanzitutto, redigere l' elenco dei candidati ammessi al concorso . Successivamente, essa determina i criteri di valutazione dei titoli e procede, in base a questi criteri, all' esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso . Si deve constatare che la commissione giudicatrice ha osservato queste disposizioni .
9 Va rilevato infine che la sentenza 6 febbraio 1986 ( causa 143/84, Vlachou, Racc . pag . 459 ), invocata dai ricorrenti a sostegno di questo mezzo, riguarda una situazione diversa da quella che ricorre nel caso di specie . Infatti, i ricorrenti non sostengono che la commissione giudicatrice abbia definito dei criteri di valutazione in funzione dei titoli dei candidati, in modo da favorire taluni di essi e da svantaggiarne altri, il che avrebbe costituito violazione del principio della parità di trattamento .
10 Dalle considerazioni che precedono emerge che il primo mezzo dev' essere respinto .
Sul secondo mezzo
11 I ricorrenti deducono che nella valutazione delle qualifiche e delle cognizioni dei candidati ammessi al concorso la commissione giudicatrice ha violato il principio della parità di trattamento .
12 Il Caturla-Poch fa presente di aver ottenuto 12 punti per oltre diciotto anni d' esperienza professionale . Se ne dovrebbe desumere che un anno d' esperienza è stato valutato 0,67 punti e che, di conseguenza, il candidato prescelto, la cui esperienza era notevolmente inferiore a quella del ricorrente, non avrebbe potuto ottenere gli 11 punti assegnatigli . Il ricorrente sostiene inoltre che le sue capacità organizzative sono state considerate buone nei due rapporti sul periodo di prova e che egli è stato incaricato di organizzare l' ufficio documentazione della divisione della traduzione spagnola . Tenuto conto di questi elementi la commissione giudicatrice non poteva assegnargli un solo punto per le sue capacità organizzative .
13 Il de la Fuente deduce che, siccome si è classificato primo nel concorso 84/0341/01, le cui prove si sono svolte nel 1985, la sua esclusione dall' elenco degli idonei del concorso di cui trattasi dev' essere attribuita all' adozione, da parte della commissione giudicatrice, di criteri diversi per la valutazione dei titoli dei candidati . Egli osserva che è difficile comprendere come un dipendente che ha diretto per otto anni gli uffici sociali e religiosi di un ente che si occupa degli emigranti spagnoli in Germania ed è stato incaricato di organizzare e coordinare i lavori della sezione spagnola della divisione "Processo verbale" possa ricevere solo 5,5 punti per le sue capacità organizzative .
14 Si deve rilevare che, per quanto riguarda il criterio "esperienza professionale specifica", la commissione giudicatrice poteva, in base agli elementi acquisiti con l' esame dei titoli e col colloquio con i candidati, contemplato dal bando di concorso, prendere in considerazione non solo la durata dell' attività esercitata, ma anche la natura della stessa . Così, ad esempio, l' esperienza maturata come traduttore di atti comunitari ha potuto essere considerata più adeguata all' esercizio delle funzioni di cui trattasi di un' esperienza di durata superiore, ma limitata a campi che non erano altrettanto attinenti ai lavori del Parlamento europeo .
15 Ne consegue che non possono esser accolti gli argomenti dei ricorrenti relativi all' esame comparativo della durata delle loro esperienze professionali e di quella di altri candidati .
16 Per quanto attiene al criterio "capacità organizzative", si deve osservare che, a tenore del bando di concorso, la natura delle funzioni di capodivisione della traduzione spagnola comporta la direzione del personale linguistico e del personale di segreteria, la pianificazione e l' assegnazione dei lavori nonché l' organizzazione materiale dell' ufficio . Siffatte funzioni esigono capacità organizzative diverse da quelle richieste per le funzioni di traduttore o di revisore o per l' insieme dei compiti svolti dai ricorrenti, vale a dire l' organizzazione di un ufficio di documentazione comme quello della divisione della traduzione spagnola e il coordinamento di una sezione della divisione "Processo verbale ".
17 Per quanto riguarda il Caturla-Poch, è vero che un solo punto gli è stato assegnato per le capacità organizzative, criterio per il quale potevano attribuirsi da 0 a 15 punti . Tuttavia, la commissione giudicatrice, tenuto conto dei motivi summenzionati e degli elementi acquisiti durante il colloquio, non ha commesso un errore manifesto ritenendo che egli non possedesse tutti i requisiti necessari per coprire il posto di cui trattasi, nonostante i titoli da lui vantati .
18 Per quanto attiene al de la Fuente, si deve ammettere del pari che, tenuto conto dei motivi sopra esposti, un voto leggermente inferiore alla media non implica di per sé un errore di valutazione della commissione giudicatrice .
19 L' esame del fascicolo non consente alla Corte di constatare che la commissione giudicatrice abbia commesso un manifesto errore di valutazione che abbia determinato una disparità di trattamento dei candidati . Ne consegue che anche il mezzo dedotto a questo proposito dev' essere respinto .
Sul terzo mezzo
20 A sostegno di questo mezzo il Caturla-Poch adduce come indizio dello sviamento di potere il fatto di avere ottenuto 23 punti, vale a dire un punto in meno del minimo necessario per figurare nell' elenco degli idonei . Il de la Fuente fa notare che il candidato prescelto non aveva neanche partecipato al concorso per titoli ed esami in cui egli si è classificato primo . Del resto, quello stesso candidato avrebbe riconosciuto verbalmente lo sviamento di potere .
21 Secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, fra l' altro, la sentenza 21 giugno 1984, causa 69/83, Ch . Lux / Corte dei conti, Racc . pag . 2447 ), una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati .
22 A questo proposito le circostanze addotte dai ricorrenti non consentono di stabilire che la commissione giudicatrice abbia perseguito uno scopo che non fosse legittimo . Di conseguenza, anche il mezzo relativo allo sviamento di potere dev' essere respinto .
Sul quarto mezzo
23 Va rilevato innanzitutto che questo mezzo non riguarda il difetto di motivazione della decisione della commissione giudicatrice nei confronti dei ricorrenti, ma soltanto nei confronti dell' autorità che ha il potere di nomina .
24 Come la Corte ha deciso nella sentenza 14 dicembre 1965 ( causa 21/65, Morina, Racc . pag . 1239 ), il requisito della relazione motivata, stabilito dall' art . 5 dell' allegato III dello statuto, deve consentire all' autorità che ha il potere di nomina di fare prudente impiego della sua libertà di scelta, il che presuppone che essa sia informata sia dei criteri generali adottati dalla commissione giudicatrice sia dell' applicazione fattane nei confronti dei candidati inclusi nell' elenco degli idonei .
25 A questo proposito si deve rilevare che nella fattispecie la relazione della commissione giudicatrice conteneva i risultati numerici ottenuti dai condidati e corrispondenti ai criteri di valutazione .
26 Ne consegue che il mezzo relativo al difetto di motivazione dev' essere disatteso . Pertanto, i ricorsi vanno respinti per intero .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità europee le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti .
2)Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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