Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per carenza - Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso - Venir meno dell' oggetto del ricorso - Non luogo a provvedere
( Trattato CEE, artt . 175 e 176 )
Massima
Il mezzo d' impugnazione di cui all' art . 175 del trattato è basato sul principio che l' illegittima inerzia del Consiglio o della Commissione consente alle altre istituzioni ed agli Stati membri, come pure, in taluni casi, ai singoli, di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto col trattato, in quanto l' istituzione interessata non vi abbia posto rimedio . Ai sensi dell' art . 176, questa declaratoria fa sorgere l' obbligo dell' istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte implica, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria stessa .
Nel caso in cui l' atto la cui omissione costituisce oggetto della lite sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunziata la sentenza, la declaratoria della Corte sull' illegittimità dell' iniziale astensione non può più avere gli effetti contemplati dall' art . 176 . Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l' istituzione convenuta abbia reagito alla diffida entro due mesi, l' oggetto del ricorso viene meno, cosicché non vi è più motivo di provvedere .
Parti
Nella causa 377/87,
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Francesco Pasetti Bombardella, giureconsulto, e dal sig . Christian Pennera, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, plateau du Kirchberg,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Arthur Alan Dashwood, direttore, e dal sig . Félix van Craeyenest, amministratore principale del Servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto il far dichiarare che il Consiglio ha omesso di sottoporre al Parlamento europeo, non oltre il 5 ottobre 1987, in conformità all' art . 203, n . 4, del trattato CEE, un progetto di bilancio generale delle Comunità per l' esercizio 1988 che il Consiglio avrebbe dovuto stabilire nel rispetto delle norme del trattato CEE, ed in particolare dell' art . 199 di detto trattato,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . RUEhl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 28 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1987, il Parlamento europeo ha proposto un ricorso ex art . 175, 1° comma, del trattato CEE, volto a far dichiarare che il Consiglio, avendo omesso di sottoporre al Parlamento europeo, non oltre il 5 ottobre 1987, un progetto di bilancio generale delle Comunità per l' esercizio 1988, che avrebbe dovuto stabilire nel rispetto delle norme del trattato CEE, ed in particolare dell' art . 199, ha violato l' art . 203, n . 4, di detto trattato .
2 Durante il dibattimento, il Parlamento europeo ha precisato che il comportamento omissivo da esso addebitato al Consiglio consiste nell' omessa presentazione al Parlamento europeo del progetto di bilancio 1988 non oltre il 5 ottobre 1987 .
3 Per un' esposizione del contesto giuridico e degli antefatti della controversia, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
4 Il Consiglio contesta la ricevibilità del ricorso, in quanto il progetto di bilancio non è un atto definitivo la cui omissione potrebbe giustificare un ricorso per carenza . Difatti, nel contesto della procedura di bilancio, tutti gli atti che precedono la definitiva adozione del bilancio sarebbero atti preparatori .
5 Prima di valutare questa eccezione di irricevibilità, conviene esaminare d' ufficio se, nelle particolari circostanze del caso, vi sia ancora luogo a provvedere .
6 Al riguardo, va constatato che risultano acquisiti i seguenti fatti :
- il 6 ottobre 1987 il progetto di bilancio 1988 non era ancora stato sottoposto al Parlamento europeo;
- nella stessa data, il presidente del Consiglio ha informato il presidente del Parlamento europeo che il Consiglio non era riuscito a rispettare il termine ultimo del 5 ottobre 1987 per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio del 1988;
- con lettera 7 ottobre 1987 il presidente del Parlamento europeo ha invitato il Consiglio, in conformità dell' art . 175 del trattato CEE, "a stabilire senza indugio un progetto di bilancio per l' esercizio 1988";
- con lettera in medesima data il presidente della Commissione ha invitato il Consiglio, in conformità dell' art . 175 del trattato CEE, "a stabilire il più presto possibile un progetto ( di bilancio ) che copra i bisogni finanziari della Comunità per il 1988";
- il Consiglio non ha preso posizione, ai sensi del citato art . 175, nei confronti di queste due richieste di agire;
- il progetto di bilancio 1988 stabilito dal Consiglio è stato sottoposto al Parlamento europeo solo il 7 marzo 1988 .
7 Nel momento in cui il presidente del Parlamento europeo e il presidente della Commissione hanno rivolto al Consiglio la richiesta di agire, quest' ultimo non era più nella possibilità di rispettare il termine, di cui all' art . 203, n . 4, del trattato, essendo esso già spirato . I due presidenti ne erano consapevoli, avendo essi invitato il Consiglio a non rispettare la scadenza, il che non era più possibile, ma a stabilire il progetto di bilancio rispettivamente "senza indugio" e "il più presto possibile ". Detto progetto è stato effettivamente stabilito e sottoposto al Parlamento, ma in data successiva allo spirare del termine di due mesi dalla richiesta di agire previsto dall' art . 175, 2° comma, del trattato . Tale data era difatti posteriore alla presentazione dei due ricorsi .
8 Devesi anzitutto ricordare che, secondo l' art . 175 del trattato, il ricorso per carenza è ricevibile solo quando l' istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire e non abbia preso posizione entro il citato termine di due mesi . Ne consegue che il ricorso per carenza non può essere intentato quando l' atto, la cui omissione è oggetto della richiesta di agire, sia stato adottato entro il termine di due mesi, poiché l' allegata carenza risulta così eliminata .
9 Alla base del ricorso ex art . 175 vi è, perciò, la "ratio" secondo la quale, in presenza di un' illegittima inerzia del Consiglio o della Commissione, le altre istituzioni e gli Stati membri, nonché, in certi casi, i privati, possono adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al trattato, in quanto l' istituzione interessata non vi abbia posto rimedio . Ai sensi dell' art . 176, da detta declaratoria sorge in capo all' istituzione convenuta l' obbligo di prendere i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte comporta, senza pregiudizio di un' azione a titolo di responsabilità extracontrattuale che può discendere dalla declaratoria medesima .
10 In un caso come quello in esame, ove l' atto la cui omissione è oggetto della controversia è stato adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, una declaratoria della Corte sull' illegittimità dell' iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall' art . 176 . Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l' istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, il ricorso è divenuto privo di oggetto .
11 Si deve dunque dichiarare che non vi è più luogo a provvedere .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell' art . 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa . Nelle circostanze di specie, il Consiglio va condannato alle spese, poiché detta istituzione non ha né sottoposto al Parlamento europeo il progetto di bilancio 1988 entro il termine ultimo contemplato dal trattato, né preso contatto con questa istituzione in prossimità di detta scadenza, onde darle assicurazioni in merito al calendario previsto o aprire un dialogo con essa sulla procedura da seguire in simile caso .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Non vi è luogo a provvedere .
2 ) Il Consiglio è condannato alle spese .
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