Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ricorso di annullamento - Termine - Dies a quo - Atto trasmesso al ricorrente dalle autorità nazionali - Conoscenza esatta del contenuto
( Trattato CEE, art . 173, n . 3 )
2 . Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi di importazione o di esportazione - Importatore che possiede i requisiti stabiliti dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 - Recupero - Esclusione
( Regolamento del Consiglio n . 1697/79, art . 5, n . 2 )
3 . Unione doganale - Armonizzazione delle legislazioni - Procedure di messa in libera pratica delle merci - Obblighi del dichiarante in dogana
( Direttiva del Consiglio 79/695, art . 3, n . 1; direttiva della Commissione 82/57, art . 2 )
Massima
1 . Solo a partire dal momento in cui l' operatore economico riceve notizia, in modo chiaro e non equivoco, di guisa che possa esercitare il diritto di impugnazione, del contenuto di un provvedimento di un' istituzione, che rifiuti di farlo fruire di una disposizione della normativa comunitaria, ma che sia diretto ad uno Stato membro, comincia a decorrere nei suoi confronti il termine del ricorso di annullamento .
2 . L' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, relativo alla riscossione "a posteriori" dei dazi di importazione o di esportazione, il quale pone tre precise condizioni perché le competenti autorità possano non procedere alla riscossione a posteriori, dev' essere interpretato nel senso che, quando dette condizioni sono soddisfatte, il debitore ha diritto a che non si proceda alla riscossione .
3 . Dall' art . 3, n . 1, della direttiva 79/695, relativa all' armonizzazione delle procedure di messa in libera pratica delle merci, e dall' art . 2 della direttiva 82/57, che stabilisce talune disposizioni d' applicazione della precedente, si desume che colui il quale effettua la dichiarazione in dogana ai fini della messa in libera pratica della merce ha l' obbligo di fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie in relazione al trattamento doganale chiesto per la merce stessa .
Qualora la classificazione doganale della merce dipenda dall' applicazione di un regime doganale particolare, quale un regime di esenzione dai dazi, detto obbligo si estende alla determinazione dell' esatta sottovoce della tariffa doganale comune . Se una merce non può essere classificata con sufficiente precisione in una determinata sottovoce della tariffa doganale comune, in relazione alla semplice designazione o al suo aspetto, spetta al dichiarante fornire qualsiasi altra informazione utile, relativa in particolare alle caratteristiche e all' uso della merce, onde consentirne la corretta classificazione .
Parti
Nella causa 378/87,
Top Hit Holzvertrieb GmbH, società di diritto tedesco in liquidazione, precedentemente Intras Holzimport GmbH, con sede in D - 4010 Hilden, Fabriciusstrasse, 40, rappresentata dal suo liquidatore sig . Peter Lehnert, con gli avvocati Schuermann e soci del foro di Francoforte, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . E . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Joern Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Lussemburgo,
convenuta,
avente per oggetto l' annullamento della decisione REC 5/85 adottata dalla Commissione il 16 settembre 1985,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 25 gennaio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 2 marzo 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1987, la società di diritto tedesco Top Hit Holzvertrieb GmbH ( in prosieguo : "Top Hit ") ha proposto, in forza dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso volto ad ottenere l' annullamento della decisione REC 5/85 del 16 settembre 1985 mediante la quale la Commissione ha ingiunto alla Repubblica federale di Germania di recuperare dalla ricorrente dazi all' importazione per un ammontare di 244 590,59 DM .
2 La Top Hit, ditta specializzata nel commercio di articoli in legno, ha importato nella Repubblica federale di Germania, tra l' ottobre 1980 e la fine del mese di dicembre 1981, 105 lotti di scaffali in legno originari della Romania . Nelle fatture presentate al momento dell' importazione, i prodotti sono stati designati dapprima come "prefabbricati in legno", successivamente come "scaffali Nico in legno di abete rosso, non montati" o come "costruzioni a listelli Viktor ". Essi sono stati forniti, in ogni caso, sotto forma di assortimenti completi imballati in fogli di plastica restringibile . Solo gli scaffali Nico sono stati importati sino al maggio 1981 sotto forma di pezzi singoli piazzati in numero adeguato su "palette" separate .
3 Per immettere il prodotto in libera pratica, la ricorrente ha dichiarato che a tutti i lotti in questione si applicava la sottovoce 44.28 D.II . ( altri lavori in legno ) della tariffa doganale comune ed ha descritto gli scaffali Nico, dall' ottobre 1980 al maggio 1981, come "elementi di costruzione in legno, abete rosso/abete bianco" e, dal maggio 1981 in poi, come "scaffali in legno di abete rosso, non montati", nonché gli scaffali Viktor come "costruzioni a listelli, in legno di abete rosso ". Sulla base di queste dichiarazioni, i prodotti sono stati posti in libera pratica in quanto prodotti di cui alla sottovoce 44.28 D.II . e sono stati importati dalla ricorrente in franchigia dei dazi all' importazione nell' ambito del sistema delle preferenze generalizzate .
4 Il 19 ottobre 1982 la Oberfinanzdirektion ( direzione superiore delle finanze ) di Berlino ha emesso due pareri tariffari vincolanti che dichiaravano doversi applicare ai prodotti in questione la sottovoce 94.03 B . ( mobili ) della tariffa doganale comune, la quale non prevedeva, per il periodo in esame, alcun trattamento agevolato nell' ambito del sistema delle preferenze generalizzate . In seguito all' emissione di questi pareri, lo Hauptzollamt ( ufficio doganale principale ) di Colonia-Deutz ( in prosieguo : lo "HZA ") ha deciso, con accertamento rettificativo del 19 ottobre 1983, la cui versione attuale risulta da un ulteriore accertamento rettificativo d' imposta del 7 marzo 1985, di recuperare, a norma dell' art . 2 del regolamento n . 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione e all' esportazione ( GU L 197, pag . 1 ), i dazi all' importazione per un ammontare di 244 590,29 DM .
5 Il 15 novembre 1983 la ricorrente ha fatto opposizione all' accertamento rettificativo chiedendo che si rinunciasse a recuperare i dazi all' importazione ai sensi dell' art . 5, n . 2, del citato regolamento n . 1697/79 oppure le si concedesse, tenuto conto di particolari circostanze, lo sgravio dei dazi in applicazione dell' art . 13, primo comma, del regolamento n . 1430/79 del Consiglio del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione ( GU L 175, pag . 1 ).
6 Poiché l' importo dei dazi non percepiti superava i 2 000 ecu, la Repubblica federale di Germania, in conformità all' art . 4 del regolamento n . 1573/80 della Commissione del 20 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art . 5, paragrafo 2, del regolamento n . 1697/79 del Consiglio ( GU L 161, pag . 1 ), ha chiesto alla Commissione, con lettera del 10 maggio 1985, di statuire sul recupero dei dazi all' esportazione nel caso in esame . A norma dell' art . 3 del regolamento n . 1575/80 della Commissione del 20 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 13 del regolamento n . 1430/79 del Consiglio ( GU L 161, pag . 13 ), la Repubblica federale ha pure invitato la Commissione a decidere se fosse giustificato, qualora si dovesse procedere al recupero, accordare uno sgravio dei dazi all' importazione .
7 Il 16 settembre 1985 la Commissione ha adottato la decisione REC 5/85, che forma oggetto del presente ricorso, constatando che occorreva recuperare i dazi all' importazione in esame e che lo sgravio di tali dazi non appariva giustificato .
8 Con atto del 21 gennaio 1986 lo HZA di Colonia-Deutz ha respinto la domanda di sgravio dei dazi all' importazione, ritenendo che non fossero soddisfatte le condizioni poste dall' art . 13, primo comma, del regolamento n . 1430/79 .
9 Mediante decisione del 13 maggio 1986 lo HZA ha poi comunicato alla ricorrente che non vi era più motivo di lasciar pendente l' esame della sua opposizione, esame che era stato sospeso finché non fosse stata decisa la domanda fondata su ragioni di equità .
10 Infine con atto del 21 ottobre 1987, notificato il 30 ottobre 1987, lo HZA ha altresì deciso di non rinunciare al recupero dei dazi all' importazione giacché la ricorrente avrebbe dovuto scoprire l' errore compiuto dall' ufficio doganale, circostanza che non permetteva di considerare soddisfatte le condizioni poste dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 .
11 Per una più ampia illustrazione dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
12 Secondo la Commissione il ricorso è irricevibile per mancato rispetto del termine fissato dall' art . 173, terzo comma, del trattato CEE . La ricorrente avrebbe avuto conoscenza, fin dal momento in cui le è stata comunicata la decisione adottata dallo HZA il 13 maggio 1986, della decisione controversa della Commissione ed in particolare del fatto che tale decisione riguardava pure la domanda presentata ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 .
13 Questo argomento della Commissione non può essere accolto . Indubbiamente, la decisione impugnata si riferiva tanto alla domanda presentata in forza dell' art . 13, primo comma, del regolamento n . 1430/79 quanto alla domanda fondata sull' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 . Ciò non toglie tuttavia che le competenti autorità tedesche avessero deciso di pronunciarsi sulla domanda di sgravio dei dazi all' importazione prima di esaminare l' istanza volta ad ottenere la rinuncia al recupero . Con la sua decisione del 13 maggio 1986, lo HZA ha comunicato alla ricorrente che, "vista la menzionata decisione ( decisione REC 5/85 della Commissione del 16 settembre 1985 ), anche il problema se nella fattispecie ( fossero ) soddisfatte le condizioni per adottare un provvedimento ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1697/79 ( doveva ) essere sostanzialmente risolto tenendo conto dei motivi che ( avevano ) condotto al rigetto della domanda presentata in conformità all' art . 13, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 ". Contemporaneamente la ricorrente è stata invitata, con la stessa decisione, a far sapere se intendesse riesaminare ed eventualmente completare la motivazione della sua opposizione .
14 Occorre riconoscere che i termini impiegati dallo HZA non indicavano in modo palese e privo di ambiguità che la Commissione si fosse pronunciata definitivamente, nell' impugnata decisione, anche sulla domanda proposta ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 né che le autorità tedesche fossero vincolate da questa decisione . In tale contesto si deve pure tener conto del fatto che l' impugnata decisione era indirizzata alla Repubblica federale di Germania e non alla ricorrente medesima .
15 Così stando le cose, non si può affermare che la decisione dello HZA del 13 maggio 1986 fosse abbastanza dettagliata per consentire alla ricorrente di conoscere il contenuto dell' atto della Commissione che le recava pregiudizio e di poter così esercitare il proprio diritto di ricorso in base al citato art . 5, n . 2 ( vedasi sentenza della Corte 5 marzo 1980, causa 76/79, Koenecke, Racc . pag . 665 ).
16 Il ricorso è dunque ricevibile .
Sul merito
17 La ricorrente fonda il proprio ricorso sull' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 da cui risulta che le autorità competenti hanno facoltà di non procedere al recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione, i quali non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente .
18 Va ricordato anzitutto che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, quando risultano soddisfatte le tre condizioni che vi sono enunciate, il debitore del dazio ha diritto a che non si proceda al recupero ( vedasi sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc . 1987, pag . 4199 ).
19 La prima condizione menzionata in detto articolo è che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime . In proposito, basta osservare che, come è stato accertato, al momento dell' immissione in libera pratica sono stati esaminati almeno 60 lotti dei prodotti in questione e per 42 di essi l' esattezza della classificazione doganale è stata confermata con riferimento espresso al tenore della dichiarazione in dogana . Inoltre, i funzionari incaricati dello sdoganamento hanno constatato, in altri 17 casi, che i prodotti esaminati costituivano scaffali non montati . Poiché la voce tariffaria che si sarebbe dovuta applicare ai prodotti in causa era in realtà diversa da quella indicata nelle dichiarazioni in dogana, questo errore delle autorità competenti ha impedito la riscossione dei dazi controversi .
20 Si deve poi accertare se la ricorrente abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa vigente in materia di dichiarazione in dogana .
21 Secondo la Commissione la dichiarazione doganale della ricorrente si sarebbe prestata a malintesi, in particolare a causa della designazione usata per i prodotti fino al maggio 1981 che era la seguente : "elementi di costruzione in legno, abete rosso/abete bianco ". La ricorrente non avrebbe perciò dichiarato correttamente i prodotti e non avrebbe così rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore .
22 E' necessario anzitutto precisare che le disposizioni della normativa in vigore sono costituite sia da norme comunitarie sia da norme nazionali che integrano o traspongono, se necessario, le norme comunitarie .
23 In proposito, occorre constatare che nella Repubblica federale di Germania il contenuto della dichiarazione doganale è determinato in particolare dall' art . 12 dello Zollgesetz ( legge doganale ) e dall' art . 20 della Allgemeine Zollordnung ( regolamento d' applicazione della legge doganale ). L' art . 12, paragrafo 1, dello Zollgesetz dispone, in tema di dichiarazione doganale, che il dichiarante è tenuto a dichiarare la merce cui si riferisce la sua domanda di sdoganamento precisando sia le caratteristiche della stessa ed i dati che risultino determinanti in relazione al regime doganale richiesto sia la voce tariffaria che deve esserle applicata . L' art . 20 della Allgemeine Zollordnung esige che le dichiarazioni in dogana contengano un insieme di indicazioni, cioè in particolare :
"(...)
4 . la natura e la specie della merce e, se del caso, l' uso cui è destinata, con la precisione necessaria in relazione al regime doganale richiesto,
(...)".
24 Queste norme interne devono essere interpretate alla stregua della direttiva 79/695 del Consiglio del 24 luglio 1979, relativa all' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ( GU L 205, pag . 19 ). In forza dell' art . 3, n . 1, della direttiva, la dichiarazione di immissione in libera pratica deve contenere
"le indicazioni necessarie all' identificazione delle merci e all' applicazione dei dazi all' importazione e delle altre disposizioni che disciplinano l' immissione in libera pratica delle merci ".
25 In epoca successiva a quella in cui si sono svolti i fatti, questi requisiti sono stati d' altronde precisati dalla direttiva 82/57 della Commissione del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695 del Consiglio, relativa all' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ( GU 1982, L 28, pag . 38 ). L' art . 2 di questa direttiva precisa che le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione di immissione in libera pratica sono, fra l' altro, le seguenti :
" (...)
g ) la voce o la sottovoce della nomenclatura della tariffa doganale comune in cui sono classificate le merci, nonché la designazione delle merci medesime secondo le specificazioni di tale nomenclatura o in termini abbastanza precisi in modo da consentire al servizio doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità che esse corrispondono effettivamente alla voce o alla sottovoce tariffaria dichiarata;
(( e )) (...)
m ) ogni altro dato necessario per l' applicazione delle disposizioni che disciplinano l' immissione in libera pratica delle merci oggetto della dichiarazione ".
Le citate norme tedesche sono conformi alle precisazioni apportate dalla direttiva 82/57 .
26 Emerge dall' insieme della menzionata normativa che il dichiarante deve fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie in relazione al trattamento doganale chiesto per la merce di cui si tratta . In particolare, qualora la classificazione tariffaria della merce possa comportare l' esonero dai dazi all' importazione come, per esempio, quando a certi prodotti si applica il sistema delle preferenze generalizzate, l' obbligo di cui sopra si estende alla determinazione della voce tariffaria corretta . Se una merce non può essere classificata con sufficiente precisione in una determinata sottovoce della tariffa doganale comune sulla base della sua sola designazione o del suo aspetto, è compito del dichiarante fornire qualsiasi altra informazione, in particolare relativa alle caratteristiche o all' uso della merce, che possa consentirne la corretta classificazione .
27 Si deve esaminare se la ricorrente abbia ottemperato a questi obblighi del dichiarante in dogana .
28 A questo riguardo occorre in primo luogo osservare che i prodotti litigiosi, cioè gli scaffali in legno, non appaiono nella nomenclatura della tariffa doganale comune . Ci si deve dunque domandare se essi andassero classificati nel capitolo 94, in quanto mobili, o piuttosto nel capitolo 44, in quanto lavori di legno, ricordando tuttavia che per rifiutare la qualità di mobili agli scaffali in legno, i quali sono destinati il più delle volte, nell' accezione normale del termine, ad accogliere oggetti diversi che vi sono stati collocati, bisogna essere in possesso di indicazioni specifiche circa l' uso e le caratteristiche precise di detti scaffali .
29 Nella fattispecie, la ricorrente ha scelto di dichiarare che agli scaffali in legno si applica la sottovoce 44.28 D.II . della tariffa doganale comune : "altri lavori di legno, non nominati ". E' palese il carattere particolarmente generico di tale definizione . Era perciò necessario, secondo i principi sopramenzionati, designare i prodotti in causa con termini la cui precisione fosse sufficiente per consentire all' amministrazione doganale di stabilire senza ambiguità che occorreva classificarli proprio nella sottovoce tariffaria dichiarata, e non invece in una sottovoce tariffaria più specifica . Un simile obbligo si imponeva a maggior ragione per il fatto che, al momento della loro immissione in libera pratica, gli scaffali non erano montati, il che ne rendeva ancor più difficile la classificazione .
30 Va constatato che le descrizioni fornite dalla ricorrente nelle sue dichiarazioni in dogana non rispondono ai requisiti di cui s' è detto . Infatti, la denominazione "elementi di costruzione in legno, abete rosso/abete bianco", usata per le scaffalature Nico tra l' ottobre 1980 ed il maggio 1981, non appare in alcuna delle voci della tariffa doganale comune . Inoltre, essa non lascia trasparire che si trattava in realtà di scaffali e dissimula di conseguenza una delle caratteristiche fondamentali del prodotto, essenziale per la sua classificazione tariffaria . La denominazione "scaffali in legno d' abete, non montati", usata a partire dal maggio 1981, e la denominazione "costruzione a listelli in legno di abete rosso", usata per gli scaffali Viktor, non permettono neppur esse di determinare con sufficiente precisione se si trattava di prodotti aventi natura di mobili o piuttosto di lavori imprecisati in legno che non potevano essere considerati come mobili . Tenuto conto del fatto che gli scaffali in legno si presumono essere dei mobili, spettava alla ricorrente apportare, nel momento in cui li dichiarava come prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 44.28 D.II . della tariffa doganale comune, tutte le precisazioni necessarie in merito alle loro caratteristiche ed al loro uso . Il rispetto di questo obbligo si imponeva a fortiori nel presente caso in quanto la scelta della ricorrente finiva col far beneficiare i prodotti in causa di una franchigia doganale di cui non avrebbero goduto con riferimento all' altra sottovoce tariffaria che poteva eventualmente essere presa in considerazione .
31 Così stando le cose, non si può ammettere che la ricorrente abbia rispettato, per quanto riguarda le sue dichiarazioni in dogana, tutte le disposizioni della normativa vigente .
32 Poiché una rinuncia a recuperare i dazi all' importazione di cui si trattaè possibile solo se risultano soddisfatte tutte le condizioni menzionate nell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, occorre respingere il ricorso senza che vi sia bisogno di esaminare se la ricorrente abbia agito in buona fede .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La ricorrente è risultata soccombente e deve quindi essere condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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