Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Divieto di vendita porta a porta per il materiale didattico - Giustificazione - Tutela dei consumatori
( Trattato CEE, art . 30 )
Massima
L' applicazione a prodotti importati del divieto di vendita porta a porta riguardante la vendita di materiale didattico, divieto posto da una normativa nazionale relativa alla tutela dei consumatori, non è incompatibile con l' art . 30 del trattato . Siffatto divieto, infatti, non è sproporzionato giacché si può ritenere che, in questo settore, l' attribuire ai consumatori il diritto di recesso non basti per tutelarli e che, per ottenere questo scopo, occorre vietare completamente le vendite porta a porta .
Parti
Nel procedimento 382/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour d' appel di Parigi ( nona sezione penale ) nella causa dinanzi ad essa pendente fra
R . Buet e Educational Business Services ( EBS ) Sarl
e
Pubblico ministero,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 30 del trattato CEE, al fine di decidere sulla compatibilità con tale articolo del divieto di vendita porta a porta contenuto nella legge n . 71-556, relativa alla creazione ed al funzionamento degli organismi privati che impartiscono un insegnamento a distanza ( JORF del 13 luglio 1971, pag . 6907 ) e della legge n . 72-1137, relativa alla tutela dei consumatori in materia di vendita porta a porta e di vendita a domicilio ( JORF del 23 dicembre 1972, pag . 13348 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . Buet e per la Educational Business Services Sarl, dall' avv . D . de Holmsky del foro di Parigi, e, in occasione della fase orale, dall' avv . de Granrut del foro di Parigi,
- per il governo francese, dai sigg . R . de Gouttes e C . Chavance, in qualità di agenti,
- per il governo danese, dal sig . J . Molde, in qualità di agente,
- per la Commissione, dal suo consigliere giuridico sig . J.C . Seché, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 febbraio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione del 27 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 23 dicembre 1987, la corte d' appello di Parigi ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente l' interpretazione dell' art . 30 del Trattato, al fine di valutare la compatibilità con tale norma di un divieto di vendita porta a porta relativo alla vendita di materiale didattico .
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il Pubblico ministero e il sig . Buet, amministratore della società francese Educational Business Services ( in prosieguo : "EBS "). I rappresentanti di questa società si recano al domicilio di potenziali clienti onde vendere loro materiale per l' apprendimento della lingua inglese . La società EBS realizza il 90% del suo fatturato in questo modo ed il resto alle manifestazioni fieristiche .
3 Il tribunal de grande instance di Parigi condannava il Buet ad una pena detentiva e ad un' ammenda e dichiarava la società EBS civilmente responsabile per aver così violato l' art . 8 II della legge 22 dicembre 1972, n . 72-1137, relativa alla tutela dei consumatori in materia di vendita porta a porta e di vendita a domicilio ( JORF del 23 dicembre 1972, pag . 13348 ) che vieta il sistema porta a porta per la vendita di materiale didattico . Tale norma era destinata a completare il divieto di vendita porta a porta per la conclusione di un contratto di insegnamento, sancito dall' art . 13 della legge 12 luglio 1971, n . 71-556, relativa alla creazione ed al funzionamento degli organismi privati che impartiscono un insegnamento a distanza, nonché alla pubblicità e alla vendita porta a porta effettuate dagli istituti di insegnamento ( JORF del 13 luglio 1971, pag . 6907 ). Taluni di questi istituti avevano infatti tentato di eludere tale divieto proponendo a domicilio non la stipulazione di un contratto di insegnamento, ma la vendita di materiale didattico .
4 Il Buet, la società EBS nonché il Pubblico ministero interponevano appello avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado . Dinanzi alla corte d' appello di Parigi, il Buet sosteneva essenzialmente che la vendita a domicilio di materiale per l' apprendimento di una lingua straniera, in mancanza di un controllo didattico da parte del venditore, non ricadeva nella sfera di applicazione del divieto di vendita porta a porta sancito dall' art . 8 II della precitata legge n . 72-1137 . Egli sosteneva altresì che l' applicazione nei suoi confronti del divieto di vendita porta a porta era in contrasto con gli artt . 30 e seguenti del trattato, in quanto lo obbligava ad abbandonare una tecnica di vendita particolarmente efficace e restringeva così lo smercio sul mercato francese di prodotti provenienti da un altro Stato membro .
5 Respingendo l' argomento del Buet relativo all' ambito di applicazione del divieto di cui è causa, la corte d' appello ha tuttavia deciso di sospendere il giudizio e di sollevare una questione pregiudiziale sulla compatibilità con l' art . 30 del trattato del divieto di vendita porta a porta sancito dagli artt . 13 della legge 12 luglio 1971, n . 71-556, e 8 II della legge 22 dicembre 1972, n . 72-1137 .
6 Per una più ampia esposizione dello sfondo normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
a ) Sull' esistenza di un ostacolo alla libera circolazione delle merci
7 Va ricordato che, come la Corte ha dichiarato nella sua sentenza 15 dicembre 1982 ( Oosthoek, causa 286/81, Racc . pag . 4575 ), non si può escludere che il fatto che l' operatore interessato sia costretto ad adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle vendite a seconda degli Stati membri in cui svolge la sua attività, ovvero a rinunziare ad un sistema da lui ritenuto particolarmente efficace, può costituire un ostacolo per le importazioni, anche qualora detta normativa si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati .
8 Tale considerazione vale a maggior ragione qualora la normativa di cui trattasi privi l' operatore interessato della possibilità di praticare non un sistema di pubblicità, ma un metodo di smercio grazie al quale egli realizza la quasi totalità delle sue vendite .
9 L' applicazione di un divieto del sistema porta a porta alla vendita di materiale per l' apprendimento di una lingua straniera proveniente da un altro Stato membro va quindi considerata come un ostacolo all' importazione .
b ) Sulla possibilità di giustificare l' ostacolo di cui è causa con la necessità di tutelare i consumatori
10 Da una giurisprudenza costante della Corte ( vedasi, in primo luogo, sentenza 20 febbraio 1979, Rewe, causa 120/78, Racc . pag . 649 ) risulta che, in mancanza di normative comuni, gli ostacoli per la libera circolazione derivanti da disparità tra le normative nazionali vanno accettati qualora tali normative nazionali, che si applicano indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, siano necessarie per rispondere ad esigenze imperative quali la difesa dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali .
11 E' pacifico che il legislatore francese ha introdotto il divieto di vendita porta a porta di cui è causa allo scopo di tutelare i consumatori contro il rischio di acquisti imprudenti . Tuttavia, come la Corte ha ripetutamente precisato ( vedasi, in particolare, la sentenza 14 luglio 1988, Drei Glocken, causa 407/85, Racc . 1988, pag . 4233 ), la normativa dev' essere proporzionata allo scopo perseguito e, se uno Stato membro dispone di mezzi meno restrittivi che consentono di conseguire il medesimo scopo, esso è tenuto a farvi ricorso .
12 Al riguardo, occorre rilevare che la promozione a domicilio espone il potenziale acquirente al rischio di procedere ad un acquisto imprudente . Per prevenire tale rischio, basta normalmente garantire agli acquirenti il diritto di rescindere il contratto da essi concluso a domicilio .
13 Va tuttavia rilevato che il rischio di acquisto imprudente è particolarmente pronunciato qualora la vendita porta a porta riguardi la stipulazione di un contratto di insegnamento o la vendita di materiale didattico . Infatti, l' utilizzazione potenziale appartiene spesso ad una categoria di persone che, per un motivo o per l' altro, hanno un ritardo nella loro formazione e che cercano di colmarlo . Ciò li rende particolarmente vulnerabili quando si trovano di fronte a venditori di materiale didattico che tentano di convincerli che l' utilizzazione di tale materiale garantirà loro un avvenire professionale . D' altro canto, come risulta dagli atti, proprio a seguito di numerosi reclami provocati da abusi, quali la vendita di corsi obsoleti, il legislatore ha introdotto il divieto di vendita porta a porta di cui trattasi .
14 Va infine sottolineato che, poiché l' insegnamento non è un prodotto di consumo corrente, l' acquisto imprudente rischia di provocare nell' acquirente effetti pregiudizievoli diversi e più duraturi di una semplice perdita finanziaria . Così, indipendentemente da ogni valutazione sulla qualità del materiale di cui trattasi nel caso di specie, bisogna riconoscere che l' acquisto di materiale inadatto o di cattiva qualità può compromettere la possibilità per il consumatore di acquisire una nuova formazione e, di conseguenza, di rafforzare la sua posizione sul mercato di lavoro .
15 Stando così le cose, il legislatore nazionale di uno Stato membro può legittimamente ritenere che la concessione ai consumatori di un diritto di rescissione non basti a proteggerli e che sia necessario vietare la promozione a domicilio .
16 D' altro canto, occorre segnalare che la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, relativa alla tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( GU L 372, pag . 31 ), pur obbligando gli Stati membri a garantire a questi consumatori il diritto di rescindere il contratto di vendita da essi concluso a domicilio, consente a tali Stati, all' art . 8, di adottare o mantenere in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori . Orbene, nell' ultimo punto della motivazione di tale direttiva, il Consiglio ha riconosciuto esplicitamente che gli Stati potevano introdurre o mantenere un divieto, totale o parziale, di concludere contratti fuori dei locali commerciali .
17 Stando così le cose, la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta nel senso che l' applicazione a prodotti importati di un divieto di vendita porta a porta concernente la vendita di materiale didattico, come quello sancito dalla legge relativa alla tutela dei consumatori in materia di vendita porta a porta e di vendita a domicilio, non è incompatibile con l' art . 30 del trattato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dai governi francese e danese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla corte d' appello di Parigi, con decisione del 27 novembre 1987, dichiara :
L' applicazione a prodotti importati di un divieto di vendita porta a porta concernente la vendita di materiale didattico, come quello sancito dalla legge relativa alla tutela dei consumatori in materia di vendita porta a porta e di vendita a domicilio, non è incompatibile con l' art . 30 del trattato .
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