Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione - Regolamento n . 1430/79 - Applicazione nel tempo - Inapplicabilità ad una domanda di rimborso presentata successivamente all' entrata in vigore del regolamento per dazi pagati prima della sua entrata in vigore - Mancanza di una disciplina comunitaria - Applicazione del diritto nazionale - Limiti - Principi generali del diritto comunitario - Normativa nazionale che assoggetta le domande di rimborso a un termine perentorio di prescrizione triennale - Ammissibilità
( Regolamento del Consiglio n . 1430/79, art . 27 )
Massima
Le disposizioni del regolamento n . 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, non si applicano qualora una domanda di rimborso di dazi all' importazione sia stata presentata da un importatore all' autorità competente di uno Stato membro successivamente all' entrata in vigore di tale regolamento per dazi pagati prima della sua entrata in vigore .
In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, i principi generali del diritto comunitario non ostano alle disposizioni della normativa nazionale di uno Stato membro che prevedono un termine perentorio di prescrizione triennale per le domande di rimborso di dazi indebitamente riscossi .
Parti
Nella causa 386/87,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal d' instance di Parigi ( 1° arrondissement ), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Società Bessin et Salson
e
Administration des douanes et droits indirects,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione ( GU L 175, pag . 1 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per l' attrice, dagli avv.ti E . Didier e J . Letang del foro di Parigi,
- per il governo della Repubblica francese, dai sigg . E . Belliard e G . de Bergues, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . P . Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 29 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 settembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 14 ottobre 1986, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 1987, il tribunal d' instance di Parigi ( 1° arrondissement ) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione ( GU L 175, pag . 1 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone la società Bessin et Salson all' amministrazione francese delle dogane . La domanda nella causa principale è intesa ad ottenere il rimborso di dazi all' importazione per un importo di 1 125 545 FF, versato per importazioni dal Marocco di articoli di confezione durante il periodo compreso tra il 25 febbraio 1974 e il 29 aprile 1978 . Tali prodotti potevano beneficiare di un' esenzione totale dai dazi all' importazione, in conformità degli accordi preferenziali allora in vigore fra la Comunità e il Marocco .
3 La domanda di rimborso del 29 aprile 1981 era stata respinta, in applicazione del termine di prescrizione triennale contemplato dal codice francese delle dogane . Al momento delle importazioni di cui è causa, l' attrice non aveva potuto presentare i certificati di origine necessari per beneficiare del regime preferenziale in quanto le autorità marocchine non li avevano rilasciati o vistati . Detti certificati venivano vistati dalle autorità del Marocco solo nel 1981 .
4 Dinanzi al giudice nazionale, la società Bessin et Salson sosteneva che il regolamento n . 1430/79 poteva essere applicato nella fattispecie, dal momento che il controverso provvedimento dell' amministrazione francese era stato emesso successivamente all' entrata in vigore di questo regolamento . Essa faceva valere, in particolare, l' art . 19 di tale regolamento, ai sensi del quale il termine di tre anni previsto per la presentazione della domanda di rimborso dei diritti all' importazione indebitamente versati può essere prorogato nel caso in cui l' interessato comprovi di non aver potuto depositare la domanda in tempo utile per caso fortuito o per forza maggiore . La società Bessin et Salson sosteneva parimenti che le norme nazionali sulla prescrizione non potevano esserle opposte, nei limiti in cui la mancata presentazione in tempo utile dei certificati richiesti era dovuta unicamente all' inerzia delle autorità marocchine .
5 L' amministrazione doganale riteneva che il regolamento n . 1430/79 si applicasse solo ai dazi contabilizzati successivamente alla sua entrata in vigore il 1° luglio 1980, con la conseguenza che anteriormente a tale data potevano essere applicate le sole norme nazionali che disciplinano la prescrizione . Essa faceva valere che le disposizioni del suddetto regolamento non consentivano di tener conto delle circostanze allegate dall' attrice .
6 Al fine di decidere sulla controversia nella causa principale, il tribunal d' instance di Parigi ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se il regolamento del Consiglio delle Comunità europee 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, si applichi al caso in cui la domanda di rimborso dei dazi doganali sia stata presentata dall' importatore all' autorità competente di uno Stato membro dopo l' entrata in vigore di detto regolamento per dazi pagati prima di tale data .
2 ) In caso affermativo, se detto importatore possa avvalersi dell' art . 19 del regolamento in parola, a norma del quale il termine contemplato nell' art . 2, n . 2, dello stesso regolamento, per la presentazione della domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all' importazione, può essere prorogato quando l' interessato comprovi di non aver potuto depositare tempestivamente la domanda per caso fortuito o di forza maggiore, rappresentato nella fattispecie dall' assoluta impossibilità per l' importatore di ottenere i certificati EUR 1 dalle competenti autorità del paese terzo .
3 ) Nell' ipotesi di soluzione negativa della prima questione e, di conseguenza, della seconda, se i principi generali del diritto comunitario ostino alla normativa nazionale di uno Stato membro che preveda un termine perentorio di prescrizione triennale per le domande di rimborso di dazi doganali indebitamente riscossi, qualora l' importatore sia stato materialmente impedito dal presentare detta domanda entro i termini contemplati da detta normativa nazionale, non per sua colpa, ma per l' omesso rilascio, da parte delle autorità competenti di un paese terzo, dei certificati EUR 1 necessari per tale domanda, e qualora egli abbia costantemente reso edotte le autorità competenti dello Stato membro del fatto di trovarsi nell' assoluta impossibilità di consegnare detti certificati che le autorità del paese terzo dovevano rilasciargli e che gli sono stati consegnati, con vidimazione a posteriori, solo dieci anni dopo l' inizio delle operazioni d' importazione .
4 ) Qualora le prime due questioni oppure la terza siano risolte in senso positivo, se l' importatore abbia diritto agli interessi maturati sull' importo dei dazi doganali di cui chiede il rimborso e, se sì, a partire da quale data ."
7 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
8 Va ricordato, innanzitutto, che il regolamento n . 1430/79 si propone di fissare un regime comunitario di rimborso dei dazi all' importazione o all' esportazione, destinato a prendere il posto delle corrispondenti normative nazionali . A norma del suo art . 27, detto regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 1980 . Esso non contiene alcuna disposizione transitoria né disposizioni che gli attribuiscano un effetto retroattivo . Pertanto esso si applica alle operazioni effettuate successivamente a tale data .
9 Circa il problema di stabilire quali operazioni rientrino nella sfera di applicazione di questo nuovo regime, occorre rilevare che il fatto generatore di ogni domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione è costituito dalla contabilizzazione dei suddetti diritti, vale a dire l' atto amministrativo mediante il quale è stabilito l' importo dei diritti che le autorità competenti devono riscuotere . In linea di principio, il regolamento di cui si tratta non si applica ad atti amministrativi del genere intervenuti prima della data della sua entrata in vigore .
10 Il giudice nazionale solleva la questione se lo stesso valga qualora tale contabilizzazione sia intervenuta prima della data di entrata in vigore del regolamento n . 1430/79, ma la domanda di rimborso dei dazi all' importazione sia stata presentata solo successivamente a tale data .
11 Al riguardo va rilevato innanzitutto che in un caso analogo, relativo all' adozione di un regolamento comunitario in materia di recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione, la Corte ha già dichiarato che il nuovo regime non si applicava alle liquidazioni di tali dazi effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento ( sentenza 12 novembre 1981, Salumi, cause riunite da 212 a 217/80, Racc . pag . 2735 ).
12 Un' analoga soluzione deve essere adottata in un caso come quello che forma oggetto della causa principale . La data della domanda di rimborso non può costituire un criterio obiettivo per determinare l' applicazione del regolamento n . 1430/79 . La presa in considerazione di tale data, infatti, rischierebbe di nuocere al principio della certezza del diritto, nei limiti in cui essa faccia dipendere l' applicazione del nuovo regime da circostanze individuali . Diversamente avviene invece per la data della contabilizzazione dei dazi all' importazione, con la quale si evita qualsiasi difformità di applicazione nel tempo del suddetto regolamento .
13 La prima questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che il regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, non si applica qualora una domanda di rimborso di dazi all' importazione sia stata presentata da un importatore all' autorità competente di uno Stato membro successivamente all' entrata in vigore di tale regolamento per dazi pagati prima della sua entrata in vigore .
Sulle altre questioni
14 Tenuto conto della soluzione adottata per la prima questione pregiudiziale, testé indicata, non occorre risolvere la seconda questione .
15 Con la terza questione pregiudiziale in sostanza si chiede entro quali limiti i principi generali del diritto comunitario ostino a norme nazionali che contemplino un termine perentorio di tre anni per le domande di rimborso di dazi indebitamente pagati, senza eccezioni per causa di forza maggiore .
16 Al riguardo, giova ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 12 giugno 1980, Express Dairy Foods ( causa 139/79, Racc . pag . 1887 ), l' applicazione delle norme nazionali deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti puramente nazionali, intesi alla definizione di controversie dello stesso tipo, e le formalità procedurali non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento comunitario . Nella fattispecie in esame, si tratta di stabilire se la normativa nazionale di cui trattasi soddisfi a quest' ultima esigenza .
17 A tal proposito occorre constatare che il termine di prescrizione triennale, contemplato dalla normativa di uno Stato membro, nonché l' esclusione, da parte di tale normativa, di ogni possibilità di proroga per causa di forza maggiore corrispondono ad una scelta legislativa nazionale che non ha l' effetto di pregiudicare l' esigenza sopra ricordata .
18 Di conseguenza, la terza questione pregiudiziale va risolta nel senso che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, i principi generali del diritto comunitario non ostano alle disposizioni della normativa nazionale di uno Stato membro che prevedano un termine perentorio di prescrizione triennale per le domande di rimborso di dazi indebitamente riscossi .
19 Alla luce della soluzione data alla terza questione pregiudiziale, non è necessario risolvere la quarta questione .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal d' instance di Parigi, con sentenza 14 ottobre 1986, dichiara :
1 ) Le disposizioni del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, non si applicano qualora una domanda di rimborso di dazi all' importazione sia stata presentata da un importatore all' autorità competente di uno Stato membro successivamente all' entrata in vigore di tale regolamento per dazi pagati prima della sua entrata in vigore .
2 ) In mancanza di una disciplina comunitaria in matera di rimborso o di sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, i principi generali del diritto comunitario non ostano alle disposizioni della normativa nazionale di uno Stato membro che prevedano un termine perentorio di prescrizione triennale per le domande di rimborso di dazi indebitamente riscossi .
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