Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura - Spese - Non luogo a provvedere
( Regolamento di procedura, art . 69, § 5 )
Parti
Nella causa 167/87,
Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . Gaspar Ariño Ortiz, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della Commissione CEE 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986,
nella causa 168/87,
Organización de Productores de Túnidos Congelados ( Optuc ), con sede in Bermeo, rappresentata dall' avv . Luis María Angulo Errazquin, del foro di Vizcaya, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della Commissione 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986,
nella causa 28/88,
Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . Gaspar Ariño Ortiz, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della Commissione 3 novembre 1987, n . 3307, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° giugno-31 agosto 1986,
e nella causa 123/88,
Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores de España ( Opagac ) e le imprese ad essa aderenti, con sede in Madrid, rappresentata dall' avv . Gaspar Ariño Ortiz, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg . Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della Commissione 27 gennaio 1988, n . 228, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1986,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con due atti depositati nella cancelleria della Corte il 5 giugno 1987, la Organización de Productores de Túnidos Congelados ( in prosieguo : "Optuc ") nonché la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores ( in prosieguo : "Opagac ") e le otto imprese che ad essa aderiscono hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento del regolamento della Commissione 12 marzo 1987, n . 712, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° marzo - 31 maggio 1986 ( GU L 70, pag . 19 ). In seguito, con due atti depositati nella cancelleria della Corte il 26 gennaio 1988 e il 21 aprile 1988, l' Opagac e le otto imprese che ad essa aderiscono hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, due ricorsi miranti all' annullamento del regolamento ( CEE ) della Commissione 3 novembre 1987, n . 3307, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° giugno - 31 agosto 1986 ( GU L 313, pag . 14 ) e all' annullamento del regolamento ( CEE ) della Commissione 27 gennaio 1988, n . 228, che fissa l' importo massimo dell' indennità compensativa per i tonni consegnati all' industria conserviera durante il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1986 ( GU L 23, pag . 11 ).
2 Le domande nelle cause riunite 167 e 168/87 nonché 28 e 123/88 hanno lo stesso oggetto e presentano un grado di connessione tale da poter essere trattate in un' unica ordinanza .
3 In forza dell' art . 7 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 17 maggio 1986, n . 1196, che stabilisce norme generali relative alla concessione dell' indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all' industria conserviera ( GU L 133, pag . 1 ), la Commissione ha fissato, secondo il procedimento del comitato di gestione, le modalità d' applicazione del regolamento nonché l' importo massimo dell' indennità compensativa . Le modalità d' applicazione sono state fissate con il regolamento ( CEE ) della Commissione 31 luglio 1986, n . 2469 ( GU L 211, pag . 19 ). In base a queste disposizioni la Commissione ha determinato l' importo massimo dell' indennità compensativa in diversi regolamenti, tra i quali quelli impugnati dalle ricorrenti .
4 Nella sentenza 24 febbraio 1988 ( Repubblica francese / Commissione, causa 264/86, Racc . pag . 973 ) la Corte ha annullato l' art . 2, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 2469/86 . Ritenendo che fosse perciò opportuno procedere ad una nuova fissazione dell' importo massimo dell' indennità compensativa per la stagione 1986, l' 11 agosto 1988 la Commissione emanava il regolamento ( CEE ) n . 2551/88 ( GU L 228, pag . 15 ). Il primo articolo di questo regolamento stabilisce l' importo massimo dell' indennità compensativa per quattro trimestri successivi; l' art . 2 abroga i regolamenti ( CEE ) nn . 712/87, 3307/87 e 228/88 .
5 Con memorie depositate nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 1988 le ricorrenti informavano la Corte di non aver più nulla da pretendere in seguito all' adozione del regolamento ( CEE ) n . 2551/88 . Esse chiedevano alla Corte di emanare un' ordinanza nella quale si dichiarasse il non luogo a provvedere nelle quattro cause . Con lettera 24 ottobre 1988 la Commissione non si è opposta ad un' ordinanza del genere .
6 Così stando le cose, è d' uopo constatare che non vi è luogo a provvedere nelle cause riunite 167, 168/87 nonché 28 e 123/88 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
7 La Commissione conclude che la Corte voglia condannare alle spese le ricorrenti . Essa sostiene che i ricorsi sono irricevibili, anzitutto, in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un' organizzazione di produttori non è legittimata ad impugnare un atto che leda gli interessi generali dei suoi aderenti ed inoltre perché si tratta di un atto avente natura di regolamento e di portata generale . Questa irricevibilità implicherebbe la condanna alle spese delle ricorrenti .
8 Le ricorrenti chiedono invece la condanna alle spese della Commissione . Esse sostengono che l' atteggiamento della Commissione le ha costrette a proporre successivi ricorsi che sono divenuti privi d' oggetto per il comportamento della convenuta . Quanto alla ricevibilità, le ricorrenti rilevano in particolare che i regolamenti impugnati, i quali disciplinano situazioni passate, costituiscono in realtà delle decisioni che riguardano un numero circoscritto d' imprese e che quindi i ricorsi sono ricevibili .
9 Visti questi argomenti è opportuno ricordare che, a norma dell' art . 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa .
10 Nella fattispecie si deve ammettere che è il comportamento della Commissione quello che ha reso privi d' oggetto i ricorsi, dato che il regolamento ( CEE ) n . 2551/88, che essa ha adottato, tiene conto delle pretese avanzate dalle ricorrenti . Tuttavia è opportuno del pari rilevare che vi sono fondati dubbi per quanto riguarda la ricevibilità dei quattro ricorsi . Così stando le cose, ciascuna delle parti dovrà sopportare le proprie spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Non vi è luogo a provvedere sui ricorsi .
2 ) Le spese sono compensate .
Lussemburgo, 18 gennaio 1989 .
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