Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per danni - Procedura - Rinuncia agli atti - Cancellazione dal ruolo
( Trattato CEE, artt . 178 e 215, secondo comma; regolamento di procedura, art . 77 )
Parti
Nella causa C-241/87,
Maclaine Watson & Company Limited, con sede a Londra, con i sigg . Jeremy Lever, QC, e K.P.E . Lasok, barrister, assistiti dal sig . T.W.B . Brentnall, solicitor dello studio Elborne Mitchell, Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Faltz e Elvinger, 6, rue Heine,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig . B . Hoff-Nielsen, in qualità di agente, assistito dal sig . J.P . Carver, solicitor dello studio Clifford Chance, Londra, e dal sig . P.J . Allot, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Kirchberg,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . G . Campogrande, in qualità di agente, assistito dal sig . J.P . Carver, solicitor dello studio Clifford Chance, Londra, e dal sig . P.J . Allot, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuti,
sostenuti dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig . T.J.G . Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dagli atti e dalle omissioni della Comunità economica europea nell' ambito della stipulazione del Sesto accordo internazionale sullo stagno e della sua partecipazione al Consiglio internazionale dello stagno,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con lettera depositata in cancelleria il 4 aprile 1990, la ricorrente Maclaine Watson & Company Limited, la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee hanno informato la Corte di un accordo raggiunto per la composizione della controversia tra la Maclaine Watson & Company Limited e il Consiglio internazionale dello stagno nonché dell' intenzione da parte della Maclaine Watson & Company Limited di rinunciare agli atti del proprio ricorso .
2 Le parti hanno del pari fatto sapere alla Corte che ciascuna di esse intende sopportare le proprie spese .
3 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1990, il Regno Unito, parte interveniente, ha preso atto della rinuncia delle parti all' istanza ed ha accettato di prendere a carico le spese relative al suo intervento .
4 In applicazione dell' art . 77 del regolamento di procedura, la Corte prende atto della rinuncia delle parti agli atti .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) La causa C-241/87 è cancellata dal ruolo della Corte .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Lussemburgo, 10 maggio 1990 .
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