Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Ricorsi - Atto che rechi pregiudizio - Decisione di rigetto di un reclamo - Rigetto puro e semplice - Atto confermativo - Irricevibilità
( Statuto dei dipendenti, art . 91, n . 1 )
2 . Dipendenti - Ricorsi - Atto che rechi pregiudizio - Silenzio-rifiuto opposto ad una domanda - Decisione successiva che accolga sostanzialmente la domanda - Equiparazione ad un atto confermativo - Irricevibilità
( Statuto dei dipendenti, artt . 90, n . 1, e 91 )
Massima
1 . Qualsiasi decisione che respinga un reclamo, tanto espressa quanto tacita, se è pura e semplice, non fa che confermare l' atto o l' astensione di cui il reclamante si duole e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile .
2 . Qualora la domanda presentata da un dipendente all' autorità che ha il potere di nomina abbia dato luogo a silenzio-rifiuto, la successiva decisione di detta autorità che accolga sostanzialmente la domanda non costituisce un atto che reca pregiudizio indipendente dal silenzio-rifiuto .
Parti
Nella causa 371/87,
Nicolas Progulis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a ( 1040 ) Bruxelles, rue Luther, 5, con gli avv.ti Pierre H . Delvaux e Dominique Lagasse, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall' avv . C . Verbraeken, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente sostanzialmente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 1987 di rigetto parziale della domanda del ricorrente del 18 agosto 1986 nonché l' annullamento della risposta al suo reclamo del 19 maggio 1987,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la presente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1987, il sig . Nicolas Progulis, dipendente della Commissione delle Comunità europee ( in prosieguo : il "ricorrente ") ha proposto, a norma dell' art . 91 dello statuto del personale, un ricorso diretto sostanzialmente all' annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 1987 di rigetto parziale della sua domanda del 18 agosto 1986 nonché all' annullamento della risposta al suo reclamo del 19 maggio 1987 .
2 Il ricorrente, cittadino ellenico, è dipendente della Commissione di grado B3 . Fino al 1° dicembre 1985 egli espletava le mansioni di relatore del FEAOG . Nell' ambito di tali mansioni, il ricorrente veniva incaricato di effettuare sopralluoghi sull' esecuzione di taluni progetti di investimento . Detti controlli vengono sempre effettuati da due dipendenti sotto la direzione del capodivisione del FEAOG-orientamento .
Durante i sopralluoghi relativi a tre progetti in Francia ( F/74/80 nonché F/43/82 e F/32/82 ), si verificavano divergenze di opinioni tra il ricorrente e il secondo dipendente, amministratore nella stessa divisione e capo-missione del ricorrente, divergenze attinenti soprattutto alle relazioni da redigere .
3 Per quanto riguarda il progetto F/74/80, il ricorrente effettuava il sopralluogo il 10 luglio 1984 . La relazione su detta missione veniva compilata dal capo-missione solo il 10 dicembre 1985, non essendo quest' ultimo riuscito a presentarla prima a causa - secondo i suoi stessi termini - della "disputa con" il ricorrente; detta relazione era firmata solo dal capo-missione dal momento che il ricorrente aveva lasciato il FEAOG il 1° dicembre 1985 per entrare in un altro servizio della Commissione .
4 Quanto ai progetti F/43/82 e F/32/82, il ricorrente effettuava i sopralluoghi l' 11 luglio 1984 . Nelle sue bozze di relazione, egli si rifiutava di esprimere un parere sui suddetti progetti sostenendo che la responsabilità al riguardo incombeva ai propri superiori gerarchici . Poiché un colloquio fra il superiore gerarchico diretto del ricorrente e quest' ultimo non portava il secondo a modificare il proprio parere, il primo, dopo che il ricorrente aveva lasciato la divisione, firmava le relazioni "per" il ricorrente, precisando che quest' ultimo aveva lasciato il FEAOG .
5 In una nota del 21 aprile 1986, il ricorrente si rivolgeva al suo ex capodivisione lamentando l' uso che era stato fatto del suo nome, senza la sua autorizzazione, per avallare talune relazioni . In essa egli chiedeva :
"1 ) che la presente nota sia allegata a tutte le relazioni trasmesse al FEAOG, relative ai progetti per i quali sono stato inviato in missione ivi comprese le relazioni trasmesse ad altre direzioni e ad altre istituzioni ( Corte dei conti e controllo finanziario ) e che me ne sia data la prova .
Ritengo infatti che la responsabilità non possa insorgere attraverso relazioni che non hanno mai ricevuto la mia approvazione .
2 ) Che alle persone di cui trattasi venga fatto chiaramente osservare che non si utilizza né il nome né la firma di qualcuno senza la sua autorizzazione, dato che ciò evidentemente comporta conseguenze penali .
3 ) Che mi sia data comunicazione per iscritto delle eventuali correzioni che ella intenda apporre alla relazione scritta allegata alla presente ".
In questa nota egli insisteva sul fatto che scopo della stessa era quello di diffidare da modi di procedere inammissibili, e concludeva che era inaccettabile che egli fosse menzionato come coinvolto nel processo decisionale senza esserne avvertito .
6 A seguito di tale nota, il capodivisione competente del FEAOG faceva modificare le conclusioni della relazione F/74/80, si dichiarava disposto a ritirare il rendiconto dei progetti F/32/82 e F/43/82 e invitava il ricorrente a firmare i nuovi rendiconti che avrebbero annullato e sostituito i rendiconti precedenti . Cionondimeno, il ricorrente si mostrava insoddisfatto di tali concessioni e presentava, il 18 agosto 1986, una domanda a norma dell' art . 90 dello statuto il cui oggetto è del seguente tenore
"1 ) Che vengano adottati i provvedimenti necessari :
- inchieste per accertare la portata dei fatti;
- provvedimenti disciplinari contro i responsabili dei suddetti fatti;
- deferimento dei suddetti responsabili dinanzi ai giudici penali competenti;
e che mi si dia la prova dell' adozione di tali provvedimenti .
2 ) Che il testo della presente domanda e gli allegati vengano aggiunti a tutte le relazioni per le quali sono stato inviato in missione ivi comprese le relazioni trasmesse ad altre direzioni ( Corte dei conti e controllo finanziario ) e che mi si dia prova che si è proceduto in tal senso .
Ritengo infatti che la responsabilità nella quale potrei incorrere ai sensi dell' art . 21, 3° comma, dello statuto, non possa insorgere attraverso relazioni che non hanno mai ricevuto la mia approvazione .
3 ) Che la presente domanda venga depositata nel mio fascicolo personale affinché di essa possa comunque tenersi conto .
4 ) Che mi venga concesso, per utilizzazione abusiva del mio nome e della mia firma a scopi scorretti, 1 BFR a titolo di danno morale ".
7 In mancanza di risposta da parte della Commissione entro il termine statutario di quattro mesi, il ricorrente presentava, il 23 febbraio 1987, un reclamo a norma dell' art . 90, n . 2, dello statuto avverso la decisione implicita di rigetto della sua domanda . Il 12 marzo 1987, la Commissione rispondeva nei seguenti termini alla domanda del 18 agosto 1986 :
" Ho il piacere di poterla rassicurare che la responsabilità di cui all' art . 21 dello statuto non potrebbe esserle addebitata sulla base del contenuto di un rendiconto che lei non ha mai firmato senza che per questo sia necessario procedere alla divulgazione da lei richiesta .
Del resto, per quanto riguarda le sue considerazioni relative alle conclusioni da trarre dal controllo svolto sul progetto ( F/74/80 ), va constatato che il suo punto di vista divergente è stato, chiaramente e lealmente riportato, nella sua sostanza, nel rendiconto rivisto che le è stato trasmesso per la firma dal sig . Daleiden il 17 giugno 1986 .
Per quanto riguarda il suo desiderio che la sua domanda figuri allegata nel suo fascicolo personale, la informo che sono state impartite istruzioni in tal senso . Qualora lei lo desideri, anche la presente risposta potrà peraltro essere inserita nel suo fascicolo personale ".
Ritenendo tale risposta insoddisfacente, il 19 maggio 1987 il ricorrente presentava un nuovo reclamo avverso tale decisione della Commissione . Il 5 giugno 1987, la Commissione notificava al ricorrente la decisione da essa adottata il 21 maggio 1987 in merito al suo reclamo del 23 febbraio 1987 . Tale decisione si limitava a confermare la lettera del 12 marzo 1987 . Con nota del 16 settembre 1987, il direttore generale del personale e dell' amministrazione invitava il ricorrente, a seguito del secondo reclamo di quest' ultimo, a far riferimento alle risposte già inviate dalla Commissione il 12 marzo e il 5 giugno 1987 in merito stesse alle contestazioni .
8 Il presente ricorso è stato proposto il 15 dicembre 1987 . Il ricorrente chiede che la Corte voglia :
"1 ) annullare la decisione della Commissione 12 marzo 1987 di rigetto parziale della domanda presentata dal ricorrente il 18 agosto 1986;
2 ) annullare la decisione della Commissione 16 settembre 1987, notificata al ricorrente il 18 settembre 1987, di rigetto del suo reclamo del 19 maggio 1987;
3 ) condannare la Commissione a pagare al ricorrente la provvisionale di 1 BFR a titolo di risarcimento per il danno morale subito;
4 ) condannarla altresì ad allegare una copia del presente ricorso a tutti i rendiconti delle missioni alle quali il ricorrente ha preso parte e che si trovano presso la Corte dei conti;
5 ) condannare la Commissione alle spese (...)".
9 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1988, la Commissione ha sollevato, a norma dell' art . 91, n . 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, un' eccezione di irricevibilità fondata, in particolare, sulla mancata osservanza dei termini di ricorso e sul fatto che, comunque, non sussiste alcun atto arrecante pregiudizio al ricorrente .
10 Va ricordato che a norma dell' art . 92, n . 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare d' ufficio l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico, e in particolare l' irricevibilità del ricorso, e statuire nelle forme prescritte dall' art . 91, nn . 3 e 4, senza passare alla fase orale del procedimento .
11 Secondo l' art . 91, n . 3, dello statuto, il ricorso di un dipendente dev' essere presentato entro un termine di tre mesi a decorrere, rispettivamente, dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo o, in mancanza di una tale decisione, dalla data di scadenza del termine di risposta .
12 Il ricorrente fa valere che nella fattispecie il termine di tre mesi ha cominciato a decorrere solo dalla data della notifica della risposta della Commissione al suo secondo reclamo, vale a dire dal 18 settembre 1987 . In particolare, egli si richiama alle sentenze della Corte 15 giugno 1976 ( causa 5/76, Jaensch, Racc . pag . 1027 ) e 28 maggio 1980 ( cause riunite 33 e 75/79, Kuhner, Racc . pag . 1680 ) sostenendo che è la risposta esplicita del 12 marzo 1987 che segna la data di decorrenza del termine di ricorso .
13 La Commissione non condivide tale argomentazione . Essa sostiene che la risposta del 5 giugno 1987 ha fatto esplicito riferimento alla risposta dell' APN del 12 marzo 1987 ed ha indicato con chiarezza al ricorrente quale era la posizione definitiva della Commissione sulla questione .
14 Va rilevato, innanzitutto, che un ricorso avverso la decisione adottata in esito al reclamo del 23 febbraio 1987 e notificata il 5 giugno 1987 è tardivo non essendo stato rispettato il termine di tre mesi di cui all' art . 91, n . 3, dello statuto .
15 Per giunta, è assodato che la lettera del direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione del 16 settembre 1987 non vale come decisione adottata in esito al reclamo del 19 maggio 1987 .
16 Stando così le cose, si pone il problema se il reclamo del 19 maggio 1987 potesse costituire il punto di partenza per il computo del termine di ricorso .
17 A tal proposito, va innanzitutto ricordato che secondo una giurisprudenza costante qualsiasi decisione di rigetto, espressa o tacita, non ha di per sé altro scopo che quello di confermare l' azione o l' omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile ( sentenza 28 maggio 1980, precitata ).
18 Va osservato che il reclamo del 19 maggio 1987 era diretto contro la decisione della Commissione 12 marzo 1987, adottata in esito alla domanda del ricorrente del 18 agosto 1986, domanda cui era già stato opposto un rigetto implicito .
19 Occorre rilevare, inoltre, che la risposta della Commissione in data 12 marzo 1987 non costituisce un atto arrecante pregiudizio indipendentemente dal preteso pregiudizio arrecato dalla decisione implicita di rigetto della domanda del 18 agosto 1986 . La Commissione infatti, con la sua decisione 12 marzo 1987, ha sostanzialmente accolto la domanda originaria del ricorrente .
20 E' da aggiungere inoltre che il ricorrente, avendo ricevuto la lettera della Commissione del 5 giugno 1987, non poteva trovarsi nell' incertezza in ordine alla data di decorrenza del termine di tre mesi per il ricorso .
21 Dalle considerazioni di cui sopra discende che la domanda è tardiva e che il ricorso va dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Lussemburgo, il 16 giugno 1988 .
Full & Egal Universal Law Academy