Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Ricorso - Atto che rechi pregiudizio - Nozione - Atto che incida direttamente ed immediatamente sulla situazione giuridica del ricorrente - Insussistenza - Irricevibilità
( Statuto dei dipendenti, art . 91, n . 1 )
Parti
Nella causa 372/87,
Nicolas Progulis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in ( 1040 ) Bruxelles, rue Luther, 5, con gli avv.ti Pierre H . Delvaux e Dominique Lagasse, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall' avv . C . Verbraeken, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente sostanzialmente ad oggetto l' annullamento della decisione implicita di rigetto, da parte della Commissione, della domanda del ricorrente del 17 dicembre 1986,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la presente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1987, il sig . Nicolas Progulis, dipendente della Commissione delle Comunità europee ( in prosieguo : il "ricorrente ") ha proposto, a norma dell' art . 91 dello statuto del personale, un ricorso diretto sostanzialmente all' annullamento della decisione implicita di rigetto, da parte della Commissione, della sua domanda del 17 dicembre 1986 .
2 Il ricorrente, cittadino ellenico, è dipendente della Commissione di grado B3 . Fino al 1° dicembre 1985 egli espletava le mansioni di relatore del FEAOG . Nell' ambito di tali mansioni, il ricorrente veniva incaricato di effettuare sopraluoghi relativi all' esecuzione di taluni progetti di investimento . Detti controlli vengono sempre effettuati da due dipendenti sotto la direzione del capodivisione del FEAOG-orientamento .
3 Dal 7 all' 11 ottobre 1985, il ricorrente effettuava, con il suo superiore gerarchico diretto, il sopraluogo sul progetto n . GR/33/31 . La bozza di relazione da lui redatta veniva leggermente modificata da detto superiore, senza tuttavia modificare la proposta figurante nella sua bozza . Dopo aver ricevuto il rendiconto dattiloscritto per la firma, il ricorrente formulava varie osservazioni, concludendo di non poter dar seguito all' invito del suo capodivisione di scrivere le sue osservazioni su un foglio separato destinato ad essere allegato alla relazione e pregando questi di voler modificare la relazione in considerazione delle osservazioni da lui svolte in precedenza .
4 Il capodivisione faceva quindi correggere il rendiconto nel senso indicato dal ricorrente . Quest' ultima stesura del rendiconto veniva firmata dal ricorrente con la precisazione che la sua firma aveva valore solo a determinate condizioni . In una nota di accompagnamento di tale versione ritrasmessa dal ricorrente, quest' ultimo criticava fra l' altro la decisione di pagamento adottata dal capodivisione . In risposta, quest' ultimo faceva notare che non spettava al ricorrente sostituire il suo parere a quello dei funzionari competenti . Inoltre, egli invitava il ricorrente a firmare il rendiconto "nuovamente e senza aggiunte ". Non avendo quest' ultimo restituito il rendiconto firmato, il capodivisione dava seguito alla procedura di pagamento .
5 Stando così le cose, il ricorrente, temendo che potesse insorgere la sua responsabilità di dipendente in base all' art . 21 dello statuto ove la relazione fosse da lui firmata senza segnalarne le omissioni, presentava, il 17 dicembre 1986, una domanda a norma dell' art . 90 dello statuto il cui oggetto è del seguente tenore :
"1 ) Chiedo che la relazione da me firmata il 20 ottobre 1986 con le osservazioni ivi citate alla pag . 9 venga accettata tale e quale con le suddette osservazioni .
A mio parere, infatti, questa relazione dovrebbe servire ai responsabili del FEAOG allo scopo di adottare la loro decisione finale sulla concessione dell' aiuto .
2 ) Che la presente domanda venga depositata nel mio fascicolo personale affinché di essa possa comunque tenersi conto ".
6 Il 19 maggio 1987, il ricorrente presentava un reclamo avverso la decisione implicita di rigetto della sua domanda . Il 24 settembre 1987, la Commissione rispondeva al reclamo nel modo seguente : "La Commissione ha il piacere di informarla che è stao deciso di adottare la relazione in causa senza che in essa figuri la sua firma . Di conseguenza, va constatato che il reclamo è divenuto senza oggetto dato che la relazione elaborata e adottata dai suoi superiori gerarchici non costituisce un atto che le arrechi pregiudizio ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto ".
7 Il presente ricorso è stato proposto il 15 dicembre 1987 . Il ricorrente vi chiede che la Corte voglia :
"1 ) annullare la decisione implicita di rigetto, da parte della Commissione, della domanda del 17 dicembre 1986 nonché annullare la risposta data dalla Commissione il 24 settembre 1987 al suo reclamo del 19 maggio 1987;
2 ) condannare la Commissione a pagare al ricorrente la provvisionale di 1 FB a titolo di risarcimento per il danno morale subito;
3 ) condannarla altresì ad allegare una copia del presente ricorso a tutti i rendiconti delle missioni alle quali il ricorrente ha preso parte e che si trovano presso la Corte dei conti;
4 ) condannare la Commissione alle spese (...)".
8 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1988, la Commissione ha sollevato, a norma dell' art . 91, n . 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, un' eccezione di irricevibilità fondata sul fatto che né il primo né il secondo atto impugnato costituiscono un atto che arreca pregiudizio al ricorrente .
9 Va ricordato che a norma dell' art . 92, n . 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare d' ufficio l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico, e in particolare l' irricevibilità del ricorso, e statuire nelle forme prescritte dall' art . 91, nn . 3 e 4, senza passare alla fase orale del procedimento .
10 A norma l' art . 91, n . 1, dello statuto, la Corte è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e uno dei suoi dipendenti circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a quest' ultimo . Ora, secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerati atti pregiudizievoli soltanto quelli che incidono direttamente ed immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati ( cfr . da ultimo la sentenza 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili, Racc . 1987, pag . 389 ).
11 Nella fattispecie, nessuna delle circostanze fatte valere dal ricorrente permette di ritenere che il rigetto parziale della sua domanda da parte della Commissione costituisca un atto che gli arreca pregiudizio .
12 Difatti, il provvedimento che il ricorrente richiede in primo luogo, ossia l' accettazione della relazione da lui firmata, è estraneo alla sua situazione giuridica . Spetta soltanto ai superiori gerarchici decidere, in caso di divergenza di opinioni tra due relatori del FEAOG, sugli elementi da inserire nella relazione finale . Evidentemente non si tratta in questo caso di interessi riconosciuti in capo agli interessati singolarmente considerati . Quanto all' eventuale interesse del ricorrente di non essere obbligato a firmare una relazione da lui ritenuta non corretta, la Commissione gli ha già dato soddisfazione decidendo che detta relazione sarebbe stata adottata senza la sua firma . Da tali circostanze deriva che il ricorrente non ha alcun interesse a che la sua domanda venga depositata nel suo fascicolo personale né a che il suo ricorso venga allegato ai rendiconti delle missioni alle quali egli ha preso parte . Infine, la domanda di risarcimento danni per il pregiudizio assertivamente subito a causa degli atti della Commissione oggetto del presente ricorso è del pari irricevibile, alla luce dell' irricevibilità del ricorso per annullamento cui essa inerisce .
13 Occorre pertanto constatare che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile in toto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Lussemburgo, 16 giugno 1988 .
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