Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il tribunal du travail di Namur propone una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art . 78, n . 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione del regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ).
2 . L' attore nella causa principale, il sig . Adalino Baldi, ha esercitato un' attività di lavoro subordinato in Belgio fino al 6 aprile 1977 . Alla fine del luglio 1977 egli ha trasferito la propria residenza in Italia . Dal 1° maggio 1972 egli percepiva una pensione d' invalidità italiana . Risulta inoltre dagli atti processuali messi a disposizione della Corte dal tribunal du travail che con decisione 31 marzo 1984 è stata accordata al sig . Baldi una pensione d' invalidità belga con effetto dal 6 aprile 1978 .
3 . A seguito del decesso della moglie, il 10 marzo 1961, egli ha percepito per il figlio Tebaldo assegni familiari belgi all' aliquota maggiorata per orfano, fino al 31 agosto 1981, data in cui la Caisse de compensation pour allocations de l' Union des classes moyennes ( in prosieguo : "CCAF "), convenuta nella causa principale, ha sospeso i pagamenti . Detto ente ha inoltre intimato con lettera 14 febbraio 1984 la restituzione delle somme versate a tal titolo, e a suo parere indebitamente, dopo il ritorno in Italia del sig . Baldi .
4 . Il sig . Baldi ha allora promosso azione dinanzi al tribunal du travail di Namur per ottenere dalla CCAF il pagamento della differenza fra gli assegni familiari percepiti in Italia e quelli, più elevati, dovuti secondo la legislazione belga . Egli fonda la sua domanda in particolare sull' art . 78 del citato regolamento n . 1408/71, in merito alla cui interpretazione il tribunal du travail di Namur pone la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 78, n . 2, del regolamento europeo n . 1408/71 debba essere interpretato nel senso che l' orfano che fruisce di assegni familiari all' aliquota per orfano a seguito del decesso della madre che non aveva la qualità di lavoratore subordinato possa, a causa del trasferimento della sua residenza nel territorio di uno Stato membro a carico del quale fruirà di assegni familiari, ad un' aliquota, però, diversa, essere privato degli assegni familiari percepiti a carico del primo Stato membro, oppure nel senso che egli ha il diritto di ottenere, a carico dell' ente competente del primo Stato membro, la differenza fra gli assegni familiari percepiti a carico del secondo Stato membro e gli assegni per orfano che egli riceveva in precedenza ."
5 . Il problema sottoposto alla Corte è sorto in quanto, secondo la convenuta nella causa principale, la pretesa dell' attore non ha fondamento giuridico tanto nel diritto belga che nel diritto comunitario . Essa fa infatti valere che secondo la legislazione belga, in particolare l' art . 51, ultimo comma, del testo unico belga del 29 dicembre 1939 sugli assegni familiari dei lavoratori subordinati, detti assegni sono dovuti solo se i figli vengono allevati nel territorio del regno . Poiché nel caso di specie questa condizione era venuta meno, il sig . Baldi avrebbe perso il suo diritto agli assegni familiari maggiorati belgi .
6 . La convenuta nella causa principale ritiene d' altro canto che la pretesa del sig . Baldi non potrebbe trovare fondamento neppure nel diritto comunitario, cioè, nel caso di specie, nel regolamento del Consiglio n . 1408/71 .
7 . Dal canto suo, la giurisdizione nazionale fa riferimento nella sua questione all' art . 78, n . 2, di detto regolamento, rubricato "Orfani ". Va tuttavia osservato che il n . 2 di tale articolo riguarda gli orfani "di un lavoratore" e non gli orfani il cui genitore defunto non esercitava alcuna attività lavorativa, come nel caso della sig.ra Baldi . Per contro, l' art . 77 è rubricato "Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite ". Ora, il figlio del sig . A . Baldi è effettivamente un figlio a carico di un titolare di pensione .
8 . Ritengo dunque che una fattispecie come quella portata dinanzi alla giurisdizione nazionale rientri nel campo d' applicazione dell' art . 77 . Questo precisa al n . 1 che costituiscono "prestazioni", ai sensi dello stesso, "gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, d' invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari .".
9 . Secondo l' art . 77, n . 2, lett . b ), punto i ), se il titolare percepisce una pensione dovuta in base alle legislazioni di più Stati membri, le summenzionate prestazioni sono concesse conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio egli risiede, se il diritto ad una di tali prestazioni è ivi acquisito in base alla legislazione di detto Stato . Poiché è questo il caso nella fattispecie in esame, il linea di principio debbono essere concesse al sig . Baldi le prestazioni italiane .
10 . Tuttavia, da una giurisprudenza costante della Corte ( 1 ) in particolare le sentenze Laterza e Patteri riguardanti controversie che, come nel caso che qui ci occupa, opponevano lavoratori migranti a Caisses de compensation pour allocations familiales belges risulta che
"l' art . 77, n . 2, lett . b ), punto i ), del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione d' invalidità non fa venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate nato in precedenza a carico di un altro Stato membro . Qualora l' importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosse nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell' altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, a un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi" ( dispositivo della sentenza Laterza ).
11 . La motivazione di questo principio nelle citate sentenze mi porta a concludere che non vi è alcuna ragione di distinguere fra il caso in cui le prestazioni dell' "altro Stato membro" siano generalmente più elevate di quelle dello Stato membro di residenza e il caso in cui siano più elevate in quanto "l' altro Stato membro" concede una maggiorazione degli assegni familiari a seguito del decesso della moglie del lavoratore .
12 . Questa soluzione s' impone senza dubbio a partire dal 6 aprile 1978, poiché da tale data il sig . Baldi era titolare di pensioni dovute in base alle legislazioni di più Stati membri . Il problema si pone tuttavia in termini diversi per quel che riguarda il periodo precedente, durante il quale il sig . Baldi percepiva solo una pensione dovuta in base alla legislazione di uno Stato membro, e cioè l' Italia . Detta pensione gli è stata versata dal 1° maggio 1972 . Egli dunque ne beneficiava già per una parte del periodo durante il quale ancora esercitava un' attività lavorativa in Belgio . Ci si potrebbe dunque chiedere se gli assegni familiari non avrebbero dovuto essere erogati dall' Italia a partire da tale data, poiché l' art . 77, n . 2, lett . a ), dispone che
"le prestazioni sono concesse (...) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita ".
13 . Tuttavia non è così, poiché risulta dall' art . 79, n . 3, nella versione di allora, che
"il diritto alle prestazioni dovute in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 degli artt . 77 e 78 è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell' esercizio di un' attività professionale . In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore ".
14 . Gli assegni familiari dovevano dunque essere effettivamente versati dal Belgio alle aliquote belghe poiché, in virtù dell' art . 13, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71, il sig . Adalino Baldi era soggetto alla legislazione belga in quanto esercitava un' attività di lavoro subordinato in tale paese .
15 . Il 6 aprile 1977 il sig . Baldi si è ammalato e nel corso di tale malattia, alla fine del luglio 1977, ha fatto ritorno in Italia . Tuttavia, egli doveva continuare a fruire di prestazioni per malattia in base alla legislazione belga e di conseguenza anche degli assegni familiari belgi poiché, come ha osservato la Commissione durante l' udienza, "si resta lavoratori sino al momento della pensione ".
16 . Le cose però si complicano, poiché secondo la decisione n . 84 della commissione amministrativa istituita dall' art . 80 del regolamento n . 1408/71, nell' ambito dell' applicazione dell' art . 79, n . 3, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti durante un periodo di sospensione dell' attività lavorativa per causa di malattia solo per un massimo di sei mesi ( GU C 75 del 19 settembre 1973, pag . 15 ). Secondo tale decisione il sig . Baldi non avrebbe più avuto diritto agli assegni familiari a decorrere dal 6 ottobre 1977 . Tuttavia, la Corte ha dichiarato ( 2 ) che le decisioni della commissione amministrativa non vincolano gli istituti di previdenza sociale a seguire determinati metodi o ad adottare determinate interpretazioni quando procedono all' applicazione del diritto comunitario . Una decisione della commissione amministrativa, ha aggiunto la Corte, non vincola dunque il tribunal du travail .
17 . Nondimeno, ove si ammettesse che il versamento degli assegni familiari belgi avrebbe potuto legittimamente cessare sei mesi dopo l' inizio della malattia del sig . Baldi, vale a dire il 6 ottobre 1977, da tale data l' attore nella causa principale si sarebbe trovato nella situazione del titolare di una pensione d' invalidità dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro . Il caso del sig . Baldi sarebbe quindi rientrato nel campo d' applicazione dell' art . 77, n . 2, lett . a ), fino alla data del 6 aprile 1978, allorché egli è divenuto titolare di una pensione d' invalidità belga, il che, come si è visto in precedenza, ha reso applicabile l' art . 77, n . 2, lett . b ), punto i ).
18 . In base all' art . 77, n . 2, lett . a ), gli assegni familiari dovrebbero essere concessi in base alla legislazione italiana, in forza della quale era corrisposta la pensione d' invalidità .
19 . Tuttavia, ritengo che in una simile situazione debba applicarsi anche la citata giurisprudenza della Corte sul supplemento differenziale . Difatti, questa si fonda essenzialmente sulla considerazione che lo scopo dell' art . 51, ossia la libera circolazione dei lavoratori, non verrebbe realizzato qualora l' esercizio del diritto di libera circolazione potesse comportare la perdita dei vantaggi acquisiti in base alla legislazione di un solo Stato membro . Ora, la natura di una simile considerazione mi sembra altrettanto imperativa nel caso della lett . a ) che in quello della lett . b ) dell' art . 77, n . 2 . D' altronde queste due norme adempiono funzioni analoghe nell' ambito del capitolo 8 del regolamento n . 1408/71 .
20 . Occorre inoltre osservare che secondo la sentenza D' Amario ( citata alla nota n . 1 ) la giurisprudenza in causa si applica agli artt . 77 e 78, senza altre distinzioni . Infine, neppure la decisione n . 129 della commissione amministrativa ( GU 1986, C 141, pag . 7 ) distingue fra le lettere a ) e b ) dell' art . 77 nel trarre le conseguenze di detta giurisprudenza .
21 . Si deve dunque concludere che anche nel corso di questo primo periodo, compreso fra il momento in cui la CCAF ha cessato di versare al sig . Baldi gli assegni familiari belgi all' aliquota per orfani e la data a partire dalla quale l' attore è divenuto titolare di una pensione d' invalidità belga, la Caisse de compensation era tenuta a versare la differenza fra l' importo degli assegni familiari belgi all' aliquota per orfani e quello degli assegni familiari italiani .
22 . Propongo dunque di rispondere come segue al tribunal du travail di Namur :
"L' art . 77 del regolamento n . 1408/71, applicabile ad una fattispecie come quella della causa principale, va interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione d' invalidità, sia esso fondato sul n . 2, lett . a ), o sul n . 2, lett . b ) di detto articolo, non comporta il venir meno del diritto ad assegni familiari più elevati precedentemente sorto a carico di altro Stato membro, anche quando la differenza d' importo è dovuta alla maggiorazione dell' aliquota, in quest' ultimo Stato membro, a seguito del decesso della moglie del lavoratore . Quando l' importo degli assegni familiari effettivamente percepiti nello Stato membro di residenza è perciò inferiore a quello degli assegni previsti dalla legislazione dell' altro Stato membro, il lavoratore ha diritto a percepire dall' ente competente di quest' ultimo Stato un supplemento di assegni pari alla differenza dei due importi .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Vedansi sentenze CCAF / Laterza, 12 giugno 1980, causa 733/79, Racc . 1980, pag . 1915, D' Amario / Landesversicherungsanstalt Schwaben, 24 novembre 1983, causa 320/81, Racc . 1983, pag . 3811, e CCAF / Patteri, 12 luglio 1984, causa 242/83, Racc . 1984, pag . 3171 .
( 2 ) Vedasi sentenza 14 maggio 1981, Romano / Institut national d' assurance maladie-invalidité, causa 98/80, Racc . 1981, pag . 1241 .
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