Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con il ricorso per inadempimento oggetto della causa C-3/88, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, avendo adottato o mantenuto in vigore disposizioni legislative che riservano alle sole società a partecipazione statale o pubblica, maggioritaria o totale, diretta o indiretta, la possibilità di concludere con lo Stato italiano convenzioni per la realizzazione di sistemi informativi per conto della pubblica amministrazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato CEE nonché della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture ( GU L 13 del 15.1.1977, pag . 1 ).
2 . Per la descrizione di leggi e decreti legge italiani in causa, rinvio al capitolo II della relazione d' udienza . Tutti questi testi riguardano la realizzazione completa di sistemi informativi, dalla progettazione e definizione del "software", cioé dei programmi, fino alla gestione, passando per l' acquisizione delle apparecchiature e del materiale necessari alla loro messa in funzione .
3 . La censura di aver violato gli artt . 52 e 59 del trattato colpisce la disciplina italiana relativa alla progettazione, ai programmi e alla gestione dei sistemi informativi ( in prosieguo : "software "), mentre quella di aver violato la direttiva 77/62/CEE riguarda le disposizioni di detta disciplina relative alla fornitura delle apparecchiature e del materiale ( in prosieguo : "hardware ").
I - Sugli artt . 52 e 59 del trattato CEE
4 . Nella sentenza 14 gennaio 1988, Commissione / Italia, causa 63/86, la Corte ha ricordato
"che gli artt . 52 e 59 del trattato mirano essenzialmente ad attuare, nel settore delle attività lavorative autonome, il principio della parità di trattamento sancito dall' art . 7, ai termini del quale 'nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità' .
I due articoli di cui sopra mirano quindi a garantire il trattamento nazionale al cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare un' attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro e vietano qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, derivante dalle leggi nazionali o regionali e che osti all' accesso o all' esercizio di un' attività siffatta" ( punti 12 e 13 della motivazione ).
5 . Ora, nel caso di specie, il governo italiano fa valere, in via principale, che le leggi e i decreti legge controversi non farebbero alcun riferimento alla nazionalità delle società che possono concludere con lo Stato italiano i contratti e le convenzioni in causa .
6 . Formalmente, il governo italiano ha certamente ragione : la legislazione italiana incriminata si applica indistintamente alle società straniere e alle società italiane . Il criterio di distinzione non è la "nazionalità" delle società, bensì la partecipazione, totale o maggioritaria, del settore pubblico al loro capitale . E' pacifico che per "settore pubblico" si debba intendere il settore pubblico italiano .
7 . Nella replica della Commissione ( punto 3.2.2 ), si ribatte perciò che
"rientrano nel concetto di discriminazione (...), anche disposizioni che, pur senza riferirsi esplicitamente alla nazionalità, di fatto colpiscono esclusivamente o prevalentemente i cittadini ( o le persone giuridiche ) degli altri Stati membri ".
8 . E la tesi della discriminazione indiretta ( o dissimulata ) in base alla nazionalità, già fatta valere dalla Commissione nella causa 221/85, Commissione / Belgio, cui del resto essa si richiama . Nella relativa sentenza 12 febbraio 1987 ( Racc . 1987, pag . 719 ), la Corte, dopo aver osservato che la legge belga in causa non vieta ai cittadini di altri Stati membri di stabilirsi in Belgio e di gestirvi le attività in questione, applicandosi pertanto in modo indistinto ai cittadini belgi e a quelli degli altri Stati membri, ha aggiunto che
"il (( suo )) contenuto e le (( sue )) finalità non permettono di concludere che è stata adottata con intenti discriminatori o che produce effetti di tale natura" ( punto 11 della motivazione ).
9 . Anche in altre cause più recenti la Corte ha affermato che il criterio della discriminazione indiretta in base alla nazionalità poteva effettivamente operare nei confronti di legislazioni che si applicano senza distinzioni .
10 . Nelle sentenze 7 luglio 1988, nelle cause 143/87, Stanton / Inasti, e nei procedimenti riuniti 154/87 e 155/87 fra Inasti e, da una parte, Wolf e NV Microtherm Europe e, dall' altra, Dorchain e PVBA Almare ( 1 ), la Corte ha dichiarato quanto segue :
"anche se (( la normativa belga all' origine della causa principale, indistintamente applicabile a tutti i lavoratori che esercitano un' attività professionale in Belgio, e senza alcuna discriminazione in base alla loro nazionalità )) va a sfavore di quei lavoratori che svolgono principalmente un' attività subordinata in uno Stato membro diverso dal Belgio, non è però stato prodotto alla Corte alcun elemento da cui si possa ricavare che tali lavoratori svantaggiati siano esclusivamente o principalmente stranieri ".
Essa ne ha concluso che
"non sembra quindi che neanche la normativa nazionale di cui trattasi possa considerarsi indirettamente discriminatoria in base alla cittadinanza"
e che
"pertanto, nella fattispecie in esame, l' art . 7 del trattato è inconferente" ( punto 9 della motivazione ).
11 . Nella sentenza 20 settembre 1988, nella causa 31/87, Gebroeders Beentjes / Paesi Bassi ( 2 ), la Corte ha dichiarato che
"la condizione relativa all' impiego di disoccupati stabili potrebbe, in particolare, violare il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità sancito dall' art . 7, n . 2 del trattato, qualora risultasse che una condizione del genere può essere soddisfatta soltanto dagli offerenti dello Stato in questione o può essere più difficilmente soddisfatta da offerenti di altri Stati membri ".
Trattandosi di un procedimento pregiudiziale essa ha aggiunto che
"spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, se l' imposizione di una siffatta condizione abbia o meno, direttamente o indirettamente, effetti discriminatori" ( punto 30 della motivazione ).
12 . D' altra parte, nella sentenza 7 giugno 1988, Roviello / Landesversicherungsanstalt Schwaben, causa 20/85 ( 3 ), la Corte ha seguito un identico ragionamento, questa volta non nei confronti di una legislazione nazionale, ma di una norma di diritto comunitario in materia di previdenza sociale, ribadendo che
"il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, con l' applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato" ( punto 14 della motivazione ). ( 4 )
13 . Queste diverse e recenti sentenze sottolineano l' esattezza della tesi della Commissione secondo la quale possono ricadere sotto il divieto di discriminazione di cui agli artt . 52 e 59 del trattato anche le disposizioni nazionali che, pur applicandosi indistintamente ai cittadini di tutti gli Stati membri, in pratica hanno per effetto di ostacolare o sfavorire soprattutto i cittadini degli altri Stati membri . E d' altronde significativo che secondo i programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, adottati dal Consiglio il 18 dicembre 1961 ( GU 1962, pagg . 32 e 36 ), - i quali, come la Corte ha più volte rilevato ( 5 ), forniscono utili indicazioni per l' attuazione delle relative norme del trattato - costituiscono restrizioni vietate
"le condizioni alle quali la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, ovvero una pratica amministrativa, subordini la prestazione di servizi - o, rispettivamente, l' accesso ad un' attività non salariata o il suo esercizio - e che, quantunque applicate senza riguardo di nazionalità, ostacolino soltanto o prevalentemente la prestazione di questi servizi - o, rispettivamente, l' accesso a tale attività o il suo esercizio - da parte di stranieri ".
14 . Nelle citate sentenze Inasti del 7 luglio 1988, la Corte ha inoltre dichiarato in via del tutto generale che
"le norme del trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare ai cittadini comunitari l' esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità, ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro" ( punto 13 della motivazione ).
15 . Applicato al caso di specie, questo modo di vedere implica che la normativa italiana controversa, pur non impedendo alle società di altri Stati membri di stabilirsi in Italia od esercitarvi le relative attività, è incompatibile con gli artt . 52 e 59 del trattato in quanto ha per effetto di impedire alle società non italiane la stipulazione dei contratti in questione .
16 . Tuttavia il governo italiano obietta nella controreplica ( pag . 5 ) che le leggi controverse riservano lo stesso trattamento, di fatto e di diritto, alle imprese private straniere e alle imprese private italiane, distinguendo soltanto fra imprese pubbliche e imprese private, senza riferimento alla nazionalità .
17 . Ora, nel caso di specie non si può ragionare distinguendo fra imprese private e imprese pubbliche . Da un lato, la Commissione non muove all' Italia la censura di discriminare le imprese private straniere rispetto alle imprese private italiane . Dall' altro, non è discriminatorio il criterio della partecipazione pubblica, ma il criterio della partecipazione pubblica italiana, il quale comporta che l' accesso alle attività interessate è riservato alle imprese controllate dal settore pubblico italiano . Ebbene, in realtà tutte queste società sono costituite in Italia o hanno sede in Italia, sono cioé società italiane .
18 . Non tutte le società italiane sono favorite rispetto alle società straniere, ma sono italiane tutte le società favorite da questa normativa .
19 . Tuttavia la convenuta fa ancora valere che lo Stato o il settore pubblico italiano hanno assunto partecipazioni maggioritarie in società straniere, fra le quali una società americana specializzata nell' informatica .
20 . In proposito va riconosciuto che una società avente la nazionalità di un altro Stato membro sarebbe conforme alle condizioni poste dalle leggi controverse, dal momento in cui lo Stato o il settore pubblico italiano ne assumesse il controllo totale o maggioritario . Tuttavia, anche se esistesse una società di tale tipo, la legislazione italiana, pur non favorendo esclusivamente le società italiane, sarebbe sempre principalmente favorevole a queste ultime e per questo motivo resterebbe incompatibile col trattato .
21 . La Commissione ha però indicato, senza essere contraddetta, che attualmente non esistono nel settore dell' informatica società a partecipazione pubblica italiana, totale o maggioritaria, che abbiano la nazionalità di un altro Stato membro e che, inoltre, le convenzioni concluse in applicazione della normativa contestata sono state effettivamente stipulate con società italiane .
22 . In sede di controreplica ( pagg . 5 e 6 ), il governo italiano aggiunge che il requisito della partecipazione del settore pubblico italiano sarebbe giustificato in considerazione del tipo di attività che le società in questione sono chiamate a svolgere, specialmente poiché le loro prestazioni possono includere la gestione di sistemi informativi in settori strategici ( fisco, criminalità organizzata, salute pubblica, ecc .).
23 . In proposito, non può non osservarsi che molte delle leggi controverse si limitano a prevedere che possa essere affidata a società specializzate nel settore l' eventuale gestione temporanea dei sistemi informativi . Si tratta inoltre della gestione tecnica dei sistemi, per di più posta sotto la direzione e la vigilanza degli organi amministrativi, di guisa che essa non implica necessariamente l' accesso a dati "strategici" da parte dei soggetti incaricati .
24 . Infine, lo Stato può sicuramente tutelarsi contro un eventuale uso illecito dei dati in questione ricorrendo ad altre misure, meno restrittive per la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, come il segreto d' ufficio imposto al personale delle società interessate . Del resto, il decreto legge 30 settembre 1982, n . 688, che reca misure urgenti per la lotta contro l' evasione fiscale, estende l' obbligo generale del segreto d' ufficio, imposto dal codice penale italiano ai pubblici ufficiali e alle persone incaricate di un pubblico servizio, ai "dipendenti e collaboratori di qualsiasi tipo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni ...". Ora, nulla consente di supporre che un tale obbligo sarebbe necessariamente male osservato od osservato in minor misura dal personale di società senza partecipazione pubblica italiana, rispetto a quello di società di tale tipo .
25 . Analoghe considerazioni possono essere formulate nei confronti dell' argomento svolto in subordine dal governo italiano, e cioé che gli artt . 52 e 59 del trattato CEE non potrebbero comunque applicarsi, tenuto conto delle eccezioni previste agli artt . 55, 56, n . 1, e 66 del trattato CEE .
26 . Quanto all' eccezione di cui all' art . 55, in favore delle attività che partecipano all' esercizio di pubblici poteri, va innanzitutto sottolineato, come ha ribadito la Corte nella sentenza 15 marzo 1988, Commissione / Grecia, 147/86 ( 6 ),
"che l' art . 55 del trattato, ponendo una deroga alla regola fondamentale della libertà di stabilimento, è soggetto ad un' interpretazione che limiti la sua portata a quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi che la stessa norma permette agli Stati membri di proteggere" ( punto 7 della motivazione ).
La Corte ha poi aggiunto che
"è vero (...) che (...) l' eventuale applicazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento di cui al precitato art . 55 dev' essere valutata separatamente per ciascuno Stato membro . Tuttavia, tale valutazione deve tener conto del carattere comunitario dei limiti imposti dall' art . 55 alle eccezioni consentite al principio della libertà di stabilimento, onde evitare che l' effetto utile del trattato in questa materia venga eluso da norme unilaterali degli Stati membri" ( punto 8 della motivazione ).
27 . Va riconosciuto che la giurisprudenza della Corte non ha mai definito in modo generale ed astratto che cosa debba intendersi per "attività che (...) partecipino, sia pure occasionalmente, all' esercizio di pubblici poteri ".
28 . Tuttavia, nella sentenza 21 giugno 1974, Reyners / Stato belga, causa 2/74 ( Racc . pag . 631 ), la Corte ha precisato che le attività più tipiche della professione forense non possono venir considerate come partecipazione a tali poteri ed ha dichiarato che
"l' eccezione alla libertà di stabilimento di cui all' art . 55, 1° comma, va limitata a quelle, fra le attività contemplate dall' art . 52, che, di per sé, implicano la partecipazione diretta e specifica all' esercizio dei pubblici poteri ".
Dalla stessa sentenza risulta che non sono necessariamente tali, nemmeno le attività il cui esercizio costituisca oggetto di un obbligo o di un' esclusiva voluti dalla legge .
29 . Per altro verso, nella citata sentenza 15 marzo 1988, Commissione / Grecia, riguardante attività che, sebbene esercitate a titolo privato, rientrano nel campo dell' insegnamento - rispetto al quale la definizione del ruolo e delle responsabilità inerenti ai pubblici poteri spetta a ciascuno Stato membro - la Corte ha escluso l' applicazione della deroga dell' art . 55, in quanto tali attività restavano sotto il controllo di pubblici poteri che disponevano di mezzi sufficienti per provvedere in ogni caso alla tutela degli interessi di cui essi sono responsabili, senza che fosse all' uopo necessario restringere la libertà di stabilimento .
30 . Ritengo che in tal modo la Corte ha interpretato la nozione di "partecipazione all' esercizio dei pubblici poteri" in modo più restrittivo rispetto alla nozione di "impieghi nella pubblica amministrazione" di cui all' art . 48, n . 4, del trattato, la quale, secondo la giurisprudenza, comprende non soltanto impieghi implicanti una partecipazione diretta, ma anche quelli che comportano una partecipazione indiretta all' esercizio dei pubblici poteri e perfino alle funzioni che hanno ad oggetto la tutela di semplici interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche ( 7 ).
31 . Tenuto conto di quanto precede, non penso si possa ritenere che le società incaricate della realizzazione e gestione tecnica dei sistemi informativi per conto della pubblica amministrazione partecipino all' esercizio dei pubblici poteri in modo "diretto e specifico ". D' altronde, come si è visto, le attività che queste società sono chiamate a svolgere vengono esercitate sotto la direzione e la vigilanza della pubblica amministrazione interessata, che ne conserva quindi il controllo .
32 . Infine, quando la realizzazione e la gestione tecnica di sistemi informativi comporti inevitabilmente l' accesso a dati di carattere riservato e di interesse pubblico, lo Stato membro potrebbe disporre, grazie al segreto d' ufficio, di una misura di tutela sufficientemente efficace contro la loro divulgazione, senza che sia all' uopo necessario restringere la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi .
33 . Quanto all' eccezione di cui all' art . 56, n . 1, cui rinvia anche l' art . 66 e che lascia impregiudicata l' applicabilità delle disposizioni nazionali che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e siano giustificate da motivi d' ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, va precisato innanzitutto che l' esercizio di certe attività può sottrarsi ai divieti degli artt . 52 e 59 in considerazione non degli scopi della normativa in causa, di per sé intesi, ma delle ragioni per le quali essa comporta restrizioni per i cittadini stranieri . Non è perciò pertinente l' argomento addotto dal governo italiano a giustificazione delle restrizioni controverse imposte alle società straniere, e cioé che con la realizzazione dei sistemi informativi si perseguono scopi non esclusivamente economici ma anche di interesse pubblico, come la lotta contro l' evasione fiscale e la criminalità organizzata, gli interventi terapeutici in materia di tossicodipendenza e la repressione delle frodi in campo farmaceutico e in materia agricola . Per illustrare quanto precede servendoci di un esempio, non per il fatto che uno dei sistemi informativi in questione è finalizzato all' attuazione della programmazione sanitaria nazionale e al controllo dell' impiego del fondo nazionale per la sanità, la partecipazione di società straniere alla sua realizzazione e gestione metterebbe in pericolo la sanità pubblica italiana ( 8 ).
34 . I motivi d' ordine pubblico o di pubblica sicurezza suscettibili di giustificare l' esclusione delle società straniere potrebbero quindi risiedere soltanto nella tutela dei dati elaborati dai sistemi informativi in questione . Secondo il governo italiano,
"si tratta di informazioni che hanno indubbi riflessi pubblici; che non debbono andare in mano a chicchessia e non debbono quindi essere utilizzate in modo distorto o addirittura contrario agli interessi dello Stato" ( fine del punto II, 2.b della controreplica ).
35 . Ora, per le misure adottate in virtù dell' art . 56 vale il medesimo principio che si applica a qualsiasi misura che riservi un diverso trattamento ai cittadini stranieri, sia essa fondata su criteri oggettivi d' interesse generale ovvero sull' art . 55 : dette misure non debbono essere sproporzionate rispetto allo scopo perseguito . Come ha osservato la Corte nella sentenza 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e a . / Stato dei Paesi Bassi, causa 352/85,
"in quanto deroga ad un principio fondamentale del trattato, detto articolo deve, infatti, essere interpretato in modo che i suoi effetti siano limitati a quanto necessario per la tutela degli interessi che esso mira a garantire" ( punto 36 della motivazione ).
36 . Per le stesse ragioni già indicate in tali contesti, l' esclusione delle società senza partecipazione maggioritaria o totale del settore pubblico italiano non potrebbe essere giustificata neanche da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell' art . 56 del trattato .
37 . In conclusione il ricorso della Commissione va accolto nella parte in cui è fondato sulla violazione degli artt . 52 e 59 del trattato CEE .
II - Sulla direttiva del Consiglio 77/62/CEE
38 . Col secondo motivo di ricorso, la Commissione intende far dichiarare che la normativa italiana controversa autorizza, in relazione all' acquisizione del materiale e delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi in questione, procedure di aggiudicazione di appalti pubblici incompatibili con i principi della direttiva 77/62/CEE del Consiglio e che, in particolare, non sono mai stati rispettati gli obblighi, di cui all' art . 9, relativi alla pubblicazione degli avvisi appropriati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
39 . Il governo italiano fa valere in via principale che detta direttiva non si applica ai contratti e convenzioni in causa . Un sistema informativo rappresenterebbe un tutto unico da cui non sarebbe dissociabile lo "hardware", che costituirebbe soltanto un elemento accessorio e secondario . In quanto insiemi complessi che, accanto allo "hardware", includono lavori e servizi costituiti dalle attività legate al "software" ( progettazione, manutenzione, messa in funzione e, talvolta, gestione ), i sistemi informativi come quelli descritti dalle leggi controverse non potrebbero essere considerati "prodotti" ai sensi dell' art . 1, lett . a ), della direttiva .
40 . Non credo che l' argomento del governo italiano possa essere accolto .
41 . Certamente non v' è dubbio, e sul punto la Commissione è senz' altro d' accordo col governo italiano, che
"' hardware' e 'software' , preceduti dalla necessaria progettazione, sono elementi indispensabili ed indissociabili ai fini della realizzazione di un sistema informativo" ( replica, pag . 2 ).
42 . Questo però non significa che sia impossibile acquisirli separatamente .
43 . Quindi il governo italiano avrebbe potuto rivolgersi innanzitutto ad una società specializzata in "software", affidandole la progettazione del sistema . Questa società avrebbe definito con esattezza le caratteristiche tecniche delle apparecchiature più idonee . Il governo avrebbe poi potuto acquisire tali apparecchiature al termine di una procedura rispettosa delle regole stabilite dalla direttiva 77/62/CEE . D' altronde, nel corso dell' udienza è stato confermato che in definitiva il governo italiano è divenuto proprietario delle apparecchiature scelte ed acquistate per suo conto dalle società con le quali si sono stipulati i contratti .
44 . Non si pone, dunque, la questione se il sistema "hardware-software" costituisca un "prodotto" ai sensi dell' art . 1 della direttiva .
45 . Ad ogni modo, la direttiva non contiene alcuna disposizione che autorizzi ad escludere dal suo campo di applicazione talune forniture di prodotti, in quanto costituirebbero solo un elemento accessorio nell' ambito di più ampi lavori o prestazioni di servizi . In una certa misura essa prevede invece l' inverso : secondo l' art . 1, lett . a ), la fornitura di prodotti oggetto degli appalti ai sensi della direttiva "può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e d' installazione ". Evidentemente non se ne potrebbe dedurre che, nel settore dell' informatica, l' insieme del "software" debba seguire lo "hardware ". Tuttavia ritengo legittimo ritenere che se il Consiglio avesse voluto consentire l' esclusione dello "hardware" dalla disciplina della direttiva, in virtù del suo carattere accessorio rispetto al "software", l' avrebbe affermato esplicitamente .
46 . Del resto, è importante notare che, all' art . 6, n . 1, lett . h ), il Consiglio ha sì autorizzato gli Stati membri a non applicare le procedure previste dalla direttiva "per gli appalti di forniture e di equipaggiamenti nel settore dell' informatica", ma ha posto la scadenza del 1° gennaio 1981, salvo decisione che modifichi tale data e riservandosi inoltre la possibilità di escludere dalla deroga alcune categorie di materiali . La deroga espressa dimostra "a contrario" che le apparecchiature ed il materiale nel settore dell' informatica costituiscono, in linea di principio, prodotti ai sensi della direttiva . Ora, dall' oggetto e dalla forma sia della decisione 79/783/CEE del Consiglio, dell' 11 settembre 1976, che stabilisce un programma pluriennale 1979-1983 nel settore dell' informatica ( GU L 231 del 13 settembre 1979, pag . 23 ), sia della decisione 84/559/CEE, del 22 novembre 1984, che modifica detta decisione per quanto riguarda le azioni generali nel settore dell' informatica ( GU L 308 del 27.11.1984, pag . 49 ), non può dedursi che queste abbiano prorogato, anche implicitamente, il periodo di validità di tale deroga . Dopo il 1° gennaio 1981 la direttiva si applica quindi agli appalti di forniture di equipaggiamenti informatici ( segnalo in via incidentale che la versione attuale della direttiva, dopo le modifiche introdotte dalla direttiva 88/295/CEE del 22 marzo 1988 ( 9 ), non contiene più la deroga in questione .)
47 . Questa conclusione non può essere infirmata dalla constatazione che il valore del "software" supera generalmente quello dello "hardware" nella realizzazione di sistemi informativi . La direttiva, infatti, fissa un unico limite minimo al di sotto del quale gli appalti di forniture possono sottrarsi all' applicazione delle procedure prescritte, e lo esprime in cifre assolute : ex art . 5, n . 1, lett . a ), il limite è di 200 000 unità di conto europee o, attualmente, 200 000 ecu . Dalla risposta del governo italiano al quesito della Corte risulta che nella specie questo limite è stato effettivamente superato per lo "hardware"; né, d' altronde, il governo italiano ha preteso il contrario .
48 . Occorre anche sottolineare che, come risulta dai primi due "considerando", la direttiva 77/62/CEE mira semplicemente a completare, mediante un coordinamento delle procedure in materia di appalti pubblici di forniture, il divieto delle restrizioni alla libera circolazione delle merci in tale settore, come già previsto dagli artt . 30 e seguenti del trattato CEE . Ora, nessuna di queste norme contempla una deroga a tale divieto nell' ipotesi in cui la fornitura delle merci interessate debba effettuarsi nel quadro di operazioni più vaste che includano anche, o principalmente, l' esecuzione di lavori o la prestazione di servizi .
49 . Inoltre, nella sentenza 22 settembre 1988, Commissione / Irlanda, causa 45/87, la Corte si è basata sul carattere generale del divieto di cui all' art . 30 per respingere l' argomento del governo irlandese secondo il quale esso non si applicherebbe alle importazioni di merci, anche accessorie, effettuate nell' ambito di appalti per l' esecuzione di lavori . Dopo aver constatato che le norme del trattato sulla libera prestazione di servizi non contengono alcuna disposizione specifica riguardante taluni ostacoli alla libera circolazione delle merci, essa ha espressamente dichiarato quanto segue :
"il fatto che un appalto di lavori pubblici riguardi la prestazione di servizi non può quindi avere la conseguenza di sottrarre ai divieti dell' art . 30 una limitazione di materiali da utilizzare inserita in un bando di gara" ( punti 14-17 della motivazione ).
50 . Questo ragionamento si attaglia anche al caso di specie, nel senso che se una fornitura di merci si inserisce nell' ambito di attività esercitate ex art . 52 o ex art . 59 del trattato, non per questo tali merci possono sottrarsi ai divieti dell' art . 30 .
51 . A torto, dunque, le leggi italiane controverse non hanno previsto l' applicazione delle procedure della direttiva 77/62/CEE per l' acquisizione dello "hardware" necessario alla realizzazione dei sistemi informativi di cui è causa .
52 . Quanto al mezzo invocato in subordine dal governo italiano, e cioé che gli appalti di forniture in causa rientrerebbero in una delle deroghe previste dalla direttiva e talvolta in più d' una di esse, concordo con la tesi della Commissione secondo la quale nessuna di queste si applica alla fattispecie in causa . Poiché condivido interamente gli argomenti sostenuti al riguardo dalla Commissione, e riprodotti nel capitolo IV.2 della relazione d' udienza ( pagg . 14 e 15 del testo ciclostilato ), mi sia consentito farvi rinvio .
Conclusione
53 . In considerazione di quanto precede, propongo di accogliere "in toto" il ricorso della Commissione e di condannare la Repubblica italiana alle spese .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Racc . 1988, pag . 0000 e 0000 .
( 2 ) Racc . 1988, pag . 0000 .
( 3 ) Racc . 1988, pag . 0000 .
( 4 ) Vedasi altresì sentenza 15 gennaio 1986, Pinna / Caisse d' allocation familiales de la Savoie, causa 41/84, punti 23 e 24 ( Racc . 1986, pag . 1 ).
( 5 ) Vedasi in particolare, sentenza 14 gennaio 1988, cit ., Commissione / Italia, causa 63/86, punto 14 della motivazione, nonché sentenza 10 luglio 1986, Segers / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank - en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen, causa 79/85, Racc . 1986, pag . 2375, punto 15 della motivazione .
( 6 ) Racc . 1988, pag . 1637 .
( 7 ) Per la definizione della nozione di "impieghi nell' amministrazione pubblica", vedasi in particolare sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum / Land Baden-Wuerttemberg, causa 66/85, Racc . pag . 2121, punto 27 della motivazione .
( 8 ) Vedasi in questo contesto sentenza 7 maggio 1986, Guel / Regierungpraesident Duesseldorf, causa 131/85, Racc . pag . 1573, punto 17 della motivazione :
"La facoltà degli Stati membri di limitare la libera circolazione delle persone per motivi di pubblica sanità non ha lo scopo di mettere il settore della pubblica sanità, in quanto settore economico e dal punto di vista dell' accesso al lavoro, al riparo dall' applicazione dei principi della libera circolazione, bensì di rendere possibile il rifiuto dell' accesso o del soggiorno nel territorio a persone il cui accesso o soggiorno in tale territorio costituirebbe, come tale, un pericolo per la pubblica sanità ".
( 9 ) Direttiva 88/295/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE ( GU L 127 del 20.5.1988, pag . 1 ).
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