Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con sentenza del 14 gennaio 1988, la corte di cassazione francese vi interroga sull' interpretazione da dare all' art . 5, 1° punto, della convenzione di Bruxelles, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale .
I fatti della causa e gli argomenti delle parti che hanno presentato osservazioni nel corso del procedimento di fronte alla Corte sono esaurientemente esposti nella relazione d' udienza . Posso quindi limitarmi, prima di esaminare le questioni che la Corte è chiamata a risolvere, a ricordarvene i termini essenziali .
L' attore, il sig . Humbert, cittadino francese domiciliato in Francia, ha convenuto in giudizio di fronte al giudice francese, chiedendo il versamento di diverse indennità, la società alle cui dipendenze aveva lavorato per un periodo di nove mesi . E' giustificato nutrire dei dubbi sulla circostanza che la convenuta abbia sede in uno degli Stati membri, circostanza che pure riveste un' importanza decisiva ai fini dell' applicazione della convenzione di Bruxelles . Infatti, la Six Constructions Ltd, società con sede assertivamente fissata a Bruxelles, risulta da più atti essere una società costituita secondo il diritto dell' Emirato arabo di Sharjah, con un' "agenzia" a Bruxelles .
Poiché tuttavia nel quadro di un procedimento pregiudiziale la Corte deve fondarsi, per quanto concerne le circostanze fattuali del procedimento di fronte al giudice nazionale, sulle risultanze processuali così come ammesse da quest' ultimo, dobbiamo nella presente causa partire dalla supposizione che la convenuta abbia la propria sede in Belgio .
Infatti il giudice francese cha ha dovuto esaminare l' eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta non ha potuto, per ragioni processuali, approfondire tale aspetto in quanto emerso irritualmente nel corso della procedura .
Lasciando quindi da parte, nolens volens, questo aspetto, ritorniamo alle caratteristiche del caso sottoposto dal giudice a quo .
Nella fattispecie, assume forte rilievo la circostanza che l' attore non ha prestato la sua attività lavorativa al servizio della convenuta in alcuno degli Stati membri della Comunità . Dalla sentenza di rinvio e dal fascicolo di causa risulta infatti che il sig . Humbert ha lavorato per conto della convenuta esclusivamente in paesi non comunitari . Ecco la ragione per la quale il giudice a quo pone due quesiti alla Corte per sapere, in primo luogo, quale sia in tal caso l' obbligazione da prendere in considerazione ai fini dell' applicazione dell' art . 5, 1° punto, e, in secondo luogo, se l' obbligazione caratteristica debba considerarsi adempiuta nella sede dell' impresa che ha assunto il lavoratore o non debba invece applicarsi la regola generale del foro del convenuto, in virtù dell' art . 2 della convenzione .
2 . La giurisprudenza della Corte in materia di interpretazione dell' art . 5, 1° punto, della convenzione di Bruxelles non è molto nutrita . Vi sono tuttavia talune sentenze relative, da un lato, all' aspetto più generale dell' identificazione dell' obbligazione da prendere in considerazione ai fini dell' art . 5, 1° punto, e, dall' altro, alla problematica più specifica sollevata a tal riguardo dai contratti di lavoro .
E' inutile nascondere che sensibili diversità fra dette sentenze hanno indotto la dottrina a porsi dei quesiti e, talora, in maniera piuttosto vivace . La sentenza che siete chiamati a pronunciare nella presente causa riveste quindi un' importanza particolare ai fini di un chiarimento del vostro indirizzo giurisprudenziale . Non è d' altronde casuale che le osservazioni presentate nel corso del procedimento scritto e nell' udienza pervengano, pur richiamandosi alla vostra giurisprudenza, a conclusioni divergenti .
3 . Vediamo innanzitutto, schematicamente, quali sono i principi sin qui affermati dalla Corte e suscettibili di avere una ripercussione nel caso di specie :
a ) In primo luogo, citerò il principio contenuto nella sentenza De Bloos ( causa 14/76, Racc . 1976, pag . 1497 ), secondo cui l' obbligazione da considerare ai fini della determinazione del luogo dell' esecuzione è quella corrispondente al diritto su cui si fonda l' azione dell' attore : l' obbligazione dedotta in giudizio .
b ) In secondo luogo, la sentenza Tessili ( causa 12/76, Racc . 1976, pag . 1473 ) ha posto il principio secondo il quale il luogo dove l' obbligazione è stata o deve essere eseguita va determinato ricorrendo ad un duplice procedimento . Dapprima il giudice adito deve determinare, "in conformità al proprio diritto internazionale privato, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame"; successivamente, egli deve definire, sulla base di tale legge, il luogo d' adempimento dell' obbligazione contrattuale .
c ) In terzo luogo, ed in materia di contratti di lavoro, la sentenza Ivenel ( causa 133/81, Racc . 1982, pag . 1891 ) ha affermato il principio secondo cui nel caso di un contratto riguardante la prestazione di lavoro subordinato, il nesso che deve sussistere fra il giudice competente e la controversia sottopostagli è determinato dall' obbligazione che caratterizza il contratto di cui trattasi, che è normalmente quella di svolgere il lavoro .
d ) Infine, nella sentenza Shenavai ( causa 266/85, Racc . 1987, pag . 239 ) la Corte, mentre ha confermato che i contratti di lavoro hanno determinate particolarità, sulla base delle quali il giudice del luogo dell' adempimento dell' obbligazione che caratterizza tale contratto si rivela il più idoneo a dirimere le eventuali liti, ha poi precisato che, "quando queste particolarità specifiche non sussistono", si deve prendere in considerazione unicamente l' obbligazione pattuita mediante il contratto e della quale si persegue in giudizio l' adempimento .
4 . Se cerchiamo ora di applicare gli insegnamenti derivanti da tale giurisprudenza ai quesiti sottoposti dal giudice nazionale, appare evidente che, a seconda dell' indirizzo giurisprudenziale a cui ci rifacciamo, il risultato cambia .
Applicando la giurisprudenza De Bloos e Shenavai, perveniamo alla conclusione che l' obbligazione da prendere in considerazione è quella che corrisponde al diritto su cui si fonda l' azione dell' attore . Ora, la decisione del giudice a quo precisa che l' azione esperita dal sig . Humbert mira a ottenere il pagamento di diverse indennità derivanti dal suo contratto di lavoro . Le obbligazioni su cui si fonda l' azione potrebbero essere considerate quelle, facenti capo al datore di lavoro, di pagare le indennità . Non è quindi escluso, in teoria, che il luogo di esecuzione delle obbligazioni possa essere il domicilio del lavoratore, se così dispongono le norme di diritto sostanziale alla cui applicazione conducono le disposizioni di diritto internazionale privato del giudice adito, volendo seguire la giurisprudenza Tessili . Non stupisce che questa sia la tesi sostenuta dal sig . Humbert nelle sue osservazioni di fronte alla Corte, sia pure con argomentazioni che prescindono dalla sentenza De Bloos .
Ricorrendo invece alla giurisprudenza Ivenel, secondo cui va considerata l' obbligazione caratteristica, normalmente quella di svolgere il lavoro, il foro competente dovrebbe essere quello del giudice dello Stato in cui la prestazione di lavoro sia stata effettuata . Inutile dire che tale via ci conduce inevitabilmente nel caso di specie - caratterizzato, come già abbiamo visto, dal fatto che l' attività lavorativa non è stata prestata in alcuno Stato membro della Comunità - all' impossibilità di dare applicazione all' art . 5, 1° punto, a meno che non si vogliano considerare come (...) ugualmente caratteristici altri profili qualificanti del rapporto di lavoro ai fini della localizzazione dello stesso in un determinato paese ( tesi del sig . Humbert ).
Per superare tali difficoltà, le parti che hanno cercato di ricollegarsi alla sentenza Ivenel hanno dovuto dar prova di ingegnosità nelle loro osservazioni presentate alla Corte .
5 . Da un lato, taluni governi hanno proposto di adottare, per casi del tipo che ci occupa, il criterio secondo il quale la competenza spetterebbe al giudice del luogo in cui il datore di lavoro ha la propria sede, criterio ipotizzato anche dal giudice a quo nella seconda domanda .
Dall' altro, la Commissione, che pur ha esaminato tale criterio, lo respinge e suggerisce che in tal caso sia negata totalmente l' applicabilità dell' art . 5, 1° punto, e si ricada nel titolo di competenza generale dell' art . 2, vale a dire il foro del convenuto .
6 . Prima di prendere posizione su quale dei termini della alternativa scegliere, o suggerirvi eventualmente un' altra soluzione, mi siano consentite alcune osservazioni sull' ipotesi avanzata nel secondo quesito dal giudice a quo e sviluppata da taluni dei governi che hanno presentato osservazioni, cioè l' ipotesi di affermare il principio del foro della sede del datore di lavoro in quanto tale ( ovvero rappresentato sub specie di luogo di assunzione ).
7 . Non vi nascondo che una siffatta soluzione innovativa rispetto ai ricordati precedenti di questa Corte, per quanto autorevolmente prospettata, mi lascia gravemente perplesso, sì che non mi sembra affatto ragionevole raccomandarvene l' adozione .
Per motivare le mie perplessità non mi sembra indispensabile esaminare i vari argomenti sollevati dai governi a sostegno della tesi in esame e che fanno perno, in particolare, sul rinvio alle disposizioni previste in due convenzioni internazionali, quella di Roma sulla legge applicabile ai contratti ( 1 ) e quella di Lugano in materia di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze ( la cosiddetta "convenzione parallela ") ( 2 ): e ciò per una ragione estremamente semplice . Quand' anche il risultato di tale esame permettesse di trovare conforto alla tesi in discussione, sono convinto che la correttezza di detta tesi deve essere apprezzata alla stregua della convenzione di Bruxelles, cioè la sola che la Corte ha competenza ad interpretare ( 3 ).
8 . In altri termini : non è escluso che disposizioni figuranti in altre convenzioni o criteri ermeneutici applicabili ad altre convenzioni possano consentire di trovare argomenti logici in favore di una determinata interpretazione della convenzione di Bruxelles .
E' escluso, tuttavia, in quanto contrario ai più elementari principi di ermeneutica, che un criterio di collegamento sancito da un' altra convenzione possa essere utilizzato tel quel, e cioè non più per effetto di un procedimento interpretativo, in applicazione dell' art . 5, 1° punto, della convenzione di Bruxelles .
9 . Ora, il criterio del foro dell' azienda è in contrasto :
a ) con il testo della disposizione che siete chiamati ad interpretare;
b ) con l' intenzione degli autori della convenzione del 1968, ribadita nel 1978;
c ) con la ratio decidendi della sentenza Ivenel;
d ) con la lettura sistematica della convenzione;
e ) con la situazione giuridica esistente nella quasi totalità degli Stati membri .
a ) E' pacifico che la convenzione di Bruxelles non prevede in maniera specifica alcun foro, né speciale né esclusivo, per le controversie di lavoro . A tal fine rilevano quindi o il foro generale dell' art . 2, o il foro speciale e alternativo applicabile ai contratti, previsto dall' art . 5, 1° punto, che stiamo attualmente cercando di interpretare e che è senza dubbio norma di stretta interpretazione .
Altrettanto pacifico è che né l' una né l' altra norma prevedono come criterio di collegamento il luogo in cui ha sede l' azienda in quanto tale . Al contrario, l' art . 2 prevede il foro del convenuto, mentre l' art . 5, 1° punto, offre l' alternativa all' attore del foro del paese dove è stata o deve essere eseguita l' obbligazione dedotta in giudizio .
b ) La relazione Jenard spiega chiaramente le ragioni per le quali la convenzione di Bruxelles, il cui progetto preliminare comportava un foro di competenza esclusiva per le cause di lavoro ( ed in particolare, giova sottolinearlo, prevedeva anche il criterio della sede dell' azienda ), nella versione definitiva non ha previsto un foro speciale per tali cause . Ed è in proposito significativo che la relazione Jenard concluda su questo punto facendo allusione al fatto che la convenzione di Bruxelles potrebbe essere modificata in subjecta materia, in particolare con la conclusione di un protocollo addizionale . Questa situazione non è stata modificata neppure a seguito dei lavori di adattamento della convenzione per tenere conto dell' adesione di tre nuovi Stati . Il che dimostra chiaramente che la volontà degli Stati membri continuava ad essere quella di non prevedere un foro speciale in tale materia .
Ma v' è di più . Non solo la convenzione di adesione del 1978 non ha introdotto, a differenza che per altre ipotesi, un foro speciale per i contratti di lavoro, ma ha fornito l' interpretazione autentica dell' art . 5, 1° punto, nella misura in cui ha espressamente uniformato anche il testo francese e olandese a quello italiano, proprio nel senso del foro del luogo in cui l' "obbligazione che serve di base alla domanda è stata o dev' essere eseguita ". Né al riguardo si è mancato di ricordare espressamente, nella relazione Schlosser, la sentenza De Bloos .
c ) Venendo alla sentenza Ivenel, le ragioni per le quali la Corte ha fatto ricorso alla nozione di obbligazione caratteristica quale criterio per la determinazione del luogo dell' esecuzione nelle cause relative ai rapporti di lavoro sono, da una parte, quella di creare un' alternativa virtualmente più prossima all' interesse del lavoratore, considerato la parte più debole; dall' altra, quella di evitare il rischio di atomizzazione dei fori, da molte parti paventato .
Ora, l' ipotesi qui in discussione condurrebbe al paradosso per cui, introducendo come criterio di competenza il luogo della sede dell' impresa in quanto tale, lo stesso criterio sarebbe applicabile anche nei casi in cui l' attore fosse il datore di lavoro .
In altri termini, sostenere che il luogo di esecuzione dovrebbe essere identificato nel luogo della sede dell' impresa, nel caso in cui l' obbligazione caratteristica, rappresentata dalla prestazione di lavoro, sia stata eseguita al di fuori del territorio degli Stati membri, avrebbe come conseguenza di permettere al datore di lavoro di attrarre il lavoratore, parte più debole, di fronte al proprio forum actoris .
Il paradosso mi sembra talmente macroscopico da impedire, alla base, la proponibilità della tesi qui esposta ( 4 ).
d ) E ciò tanto più qualora si consideri che nelle ipotesi nelle quali la convenzione ha esplicitamente previsto dei fori speciali - alternativi a quello generale dell' art . 2 - per tutelare la parte più debole ( è il caso per le competenze in materia di assicurazione e di contratti conclusi da consumatori ), essa ha altrettanto esplicitamente previsto ( all' art . 11 e all' art . 14 del testo della convenzione modificata nel 1978 ) che l' azione può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato contraente in cui la parte più debole ha il proprio domicilio . Ciò significa concretamente che in nessun caso l' assicuratore può convenire un assicurato di fronte al proprio giudice . E lo stesso vale per i contratti conclusi con un consumatore . Trattandosi invece di contratti di lavoro, il datore di lavoro potrebbe convenire il lavoratore di fronte al proprio giudice . Risultato quanto meno discutibile .
Inoltre, è un dato innegabile che nella maggior parte delle cause di lavoro il lavoratore è attore . Nell' economia della convenzione l' attore dispone già del foro generale dell' art . 2, cioè il foro del domicilio del convenuto . Se si vuole quindi dare un contenuto reale all' istanza di protezione della parte più debole, e comunque una reale alternativa all' attore, obiettivo che la convenzione palesemente persegue, mi sembra che la buona via non consiste nel creare quello che spesso non sarà altro che un doppione del foro generale . A partire dall' istante in cui si vuole effettivamente proteggere la parte più debole, permettendogli di tentare la difesa dei propri interessi senza doversi accollare spese di giudizio ( a tacer d' altro ) che possono rivelarsi dissuasive, costringendolo ad adire il foro del datore di lavoro, ritengo che occorra esplorare un' altra via, cercando, nei limiti di un' interpretazione teleologica, di individuare un foro alternativo a quello offerto dall' art . 2 .
E ciò tanto più che, come sottolinea la relazione Jenard, la convenzione di Bruxelles, che si fonda sul principio della competenza diretta, assicura una maggior sicurezza giuridica, poiché la decisione da riconoscere o da mettere ad esecuzione nello Stato richiesto emana da un giudice la cui competenza deriva dalla convenzione stessa .
e ) Un esame delle regole di competenza interna applicabili negli Stati membri in materia di rapporti di lavoro permette di constatare che :
i ) la grande maggioranza degli ordinamenti nazionali prevede la regola del foro del convenuto;
ii ) spesso, ed in gran parte in maniera concomitante con il foro del convenuto, è possibile adire il tribunale del luogo in cui la prestazione lavorativa è stata o deve essere effettuata;
iii ) il foro del domicilio o della sede del datore di lavoro è raramente previsto in quanto tale, come criterio attributivo di competenza .
E' quindi rilevabile un orientamento generale degli ordinamenti giuridici tendente ad offrire al lavoratore un foro vicino al suo luogo di lavoro . Inoltre taluni Stati intendono facilitare la protezione giurisdizionale dei soli lavoratori, permettendo loro una scelta più ampia rispetto al datore di lavoro .
Ai rilievi svolti si oppone solo prima facie il caso dell' ordinamento italiano ( art . 413 del codice di procedura civile ), che pur prevede in via alternativa il foro della sede dell' impresa . Ed infatti tale disposizione lascia chiaramente trasparire che la scelta è motivata dall' esigenza di attribuire la competenza al giudice del luogo in cui, sulla base dell' id quod plerumque accidit, la prestazione lavorativa è effettuata, poiché ivi è situato lo stabilimento . Il che è confermato dalla previsione alternativa del foro di un' unità produttiva decentrata dell' azienda, presso la quale sia localizzata la prestazione . Né si può trascurare che altro è prevedere il foro dell' azienda ai fini della competenza territoriale interna, altro è prevederlo ai fini della competenza internazionale di cui si occupa la convenzione di Bruxelles .
Ora, se si può giustificare la scelta legislativa nazionale del foro dell' azienda, in quanto fondata sulla ragionevole presunzione che normalmente la sede dell' azienda coincide con il luogo di prestazione del lavoro, sarebbe inaccettabile una siffatta scelta per via giurisprudenziale, come quella ipotizzata dal giudice a quo e da taluni governi, in quanto nella specie la circostanza che il lavoratore non ha lavorato nel paese in cui ha sede l' azienda è addirittura la premessa del ragionamento . Né si tratta di una fattispecie poco comune : al contrario, è una fattispecie ricorrente quando è chiamata in causa la problematica della competenza internazionale .
10 . In definitiva, pertanto, credo che l' ipotesi del foro dell' azienda in quanto tale - cioè del tutto e per ipotesi scollegato sia dal luogo della prestazione che da quello di altre obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro - debba decisamente essere scartata . Proporre tale soluzione, che peraltro dalla dimensione della fattispecie che qui interessa potrebbe essere anche con poca fantasia estesa ad una generalità di casi, equivale ad indurre la Corte non più ad interpretare l' art . 5, 1° punto, della convenzione, bensì ad introdurre un nuovo criterio di collegamento . Infatti, mentre la soluzione della prestazione caratteristica ( sentenza Ivenel ) poteva pur sempre essere ricondotta allo sforzo interpretativo dell' art . 5, 1° punto, ed in particolare all' individuazione dell' obbligazione da considerare, l' ipotesi del foro dell' azienda in quanto tale costituirebbe il risultato non di un procedimento interpretativo, bensì di una vera e propria attività innovatrice : sarebbe introdotto un criterio nuovo, per giunta volutamente escluso dalle parti contraenti . Ed è appena il caso di rilevare che a queste ultime e non alla Corte incombe l' onere di provvedere a modificare la convenzione .
Scartata quindi la soluzione del foro dell' azienda in quanto tale, o in quanto "luogo di assunzione", che è poi un modo diverso per dire la stessa cosa, dobbiamo esplorare altre vie per dare una risposta soddisfacente al giudice a quo .
11 . In sostanza, la materia del contendere sembra riassumersi in un' alternativa : o il giudice nazionale considera che il versamento delle diverse indennità che costituiscono il petitum dell' attore rappresenti l' adempimento dell' obbligazione contrattuale dedotta in giudizio, ovvero ritiene che il versamento delle indennità non si ricolleghi a una sola obbligazione, ma a "varie obbligazioni" derivanti dal contratto di lavoro .
Nel primo caso, unicità di obbligazione, la soluzione appare relativamente semplice . Il testo dell' art . 5, 1° punto, della convenzione, di per sé e come è stato interpretato dalla Corte ( sentenze De Bloos e Shenavai, nonché Tessili ), conduce il giudice adito ad esaminare se, in virtù delle norme di diritto sostanziale la cui applicazione risulta dal diritto internazionale privato del foro, egli o altro giudice è competente a conoscere della controversia . Né è escluso che il giudice adito possa determinare aliunde la propria competenza ( o incompetenza ) in base al luogo di esecuzione dell' obbligazione dedotta in giudizio : ad esempio, ove risulti una precisa volontà delle parti in tal senso, magari confermata dalle modalità di adempimento seguite dalle parti nel corso del rapporto di specie, e comunque quando si trattasse di un criterio di collegamento di mero fatto .
12 . Nel secondo caso, cioè pluralità di obbligazioni, si ricadrebbe nella fattispecie che ha costituito l' oggetto della sentenza Ivenel, con la difficoltà di applicare al caso di specie, in cui l' obbligazione "caratteristica" della prestazione lavorativa si localizza fuori della Comunità, i principi in essa contenuti .
L' esame di questa ipotesi risulta sostanzialmente semplificato qualora si proceda tenendo conto delle ragioni che hanno motivato la sentenza Ivenel . E' significativo che il ragionamento della Corte abbia fatto perno su due elementi : la difesa della parte più debole e l' opportunità di ricollegare il foro competente alla legge da applicarsi, che "implica norme che tutelano il lavoratore ". Ora, il punto 19 della sentenza afferma in fine : "tale legge è normalmente quella del luogo in cui si svolge il lavoro che costituisce la prestazione che caratterizza il contratto ."
La logica del ragionamento della Corte induce a mio avviso a concludere che, nel caso in cui le norme di diritto sostanziale che tutelano il lavoratore non possano svolgere quella funzione di collegamento fra legge applicabile e foro competente, semplicemente perché il luogo di prestazione dell' attività lavorativa è esterno al territorio degli Stati membri della CEE, tale costruzione giurisprudenziale non può più essere sviluppata, quanto meno se focalizzata sull' obbligazione relativa alla prestazione del lavoro .
13 . In tal caso potremmo o rinunciare per questa ipotesi al concetto di "obbligazione che caratterizza il contratto" e ritornare allo schema generale dell' art . 5, 1° punto, secondo la dizione dell' articolo stesso ( sentenze De Bloos e Shenavai ), oppure constatare che l' art . 5, 1° punto, in toto non è applicabile e ricadere, come lo suggerisce la Commissione, nel foro normale dell' art . 2, cioè il foro del convenuto .
14 . Senza voler rimettere in questione l' orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza Ivenel, ritengo che la Corte dovrebbe verificare se il ricorso al concetto di obbligazione caratteristica, in quanto identificata con la prestazione lavorativa, costituisca la panacea sperata in tutti i casi di più obbligazioni dedotte in giudizio . E ciò soprattutto nei casi in cui per ragioni fattuali - esercizio dell' attività lavorativa al di fuori degli Stati membri - il collegamento fra luogo della prestazione dell' attività lavorativa e giurisdizione competente non è realizzabile; ovvero provochi ulteriori incertezze piuttosto che eliminarle ( prestazioni in più Stati ).
In questo esame mi sembra che certi aspetti, spesso messi in luce in dottrina, dovrebbero esser presi in considerazione . Mi riferisco in particolare alle critiche che ha sollevato il collegamento fra legge applicabile e foro competente, che traspare dalla sentenza Ivenel . Ed in proposito mi sia consentito sottolineare che l' art . 6 della convenzione di Roma in materia di contratti di lavoro, lungi dal costituire una concretizzazione del principio dell' obbligazione caratteristica di cui all' art . 4, introduce una deroga nell' applicazione di tale nozione . Infatti, in mancanza dell' art . 6, o in caso di sua inapplicabilità, l' operatività dell' art . 4 comporterebbe l' applicazione della legge del paese in cui il lavoratore, considerato come la parte che fornisce la prestazione caratteristica, risiede abitualmente .
Più in generale, poi, non c' è dubbio, senza neppure dover scomodare i massimi principi, che il problema della scelta del diritto applicabile si pone ben diversamente da quello della scelta del foro competente e ciò soprattutto nella materia che ci occupa, in cui molti aspetti del rapporto di lavoro sono sottoposti a norme inderogabili ( o di tipo pubblicistico o di applicazione necessaria ) dello Stato in cui il lavoro è prestato, con la conseguenza che la reale scelta del diritto applicabile è spesso solo residuale . L' individuazione del foro competente, viceversa, ha altri presupposti ed altre implicazioni, che si focalizzano, nella maggior parte degli ordinamenti, sull' interesse del lavoratore .
A ciò si aggiunga che, come già accennato, rispetto alla scelta legislativa a fini di competenza territoriale interna, dunque per rapporti di lavoro normalmente privi di elementi di estraneità, la scelta del foro competente a fini di competenza internazionale è assai più delicata . Qui la fattispecie più comune è un rapporto di lavoro con elementi soggettivi ed oggettivi localizzati in due o più paesi, sì che l' alternativa offerta all' attore-lavoratore rispetto al foro del convenuto-azienda ancor più deve essere reale . E se può esser vero che la difesa degli interessi del lavoratore è estranea alla "cultura" consegnata nella convenzione di Bruxelles, non per questo si deve negare ingresso ad un' alternativa reale, offerta diciamo pure all' attore, secondo una tradizione giuridica da sempre mantenuta in tutti gli ordinamenti e, ciò non è contestabile, anche nella convenzione di Bruxelles .
15 . Sulla base di queste considerazioni, mi sembra che la sussistenza di un elemento fattuale, quale la prestazione di attività lavorative in uno o più Stati non membri della Comunità, non dovrebbe poter esercitare un' influenza talmente importante da escludere il gioco normale dell' art . 5, 1° punto . Detto altrimenti, è difficile capire per quale ragione la semplice circostanza che
a ) l' attore basi la propria azione non già su una sola obbligazione, ma, ad esempio, su due obbligazioni,
b ) il luogo dell' attività lavorativa sia, parzialmente o totalmente, il territorio di uno Stato non membro,
debba sempre e comunque privare l' attore del foro alternativo che l' art . 5, 1° punto, gli offre, così come letto dalla Corte nelle sentenze De Bloos e Shenavai .
Mi sembra piuttosto più conforme alla struttura generale delle norme della convenzione, che con l' istituzione dei fori speciali alternativi mira ad offrire - qualora ne ricorrano ben evidentemente i presupposti - un reale foro alternativo all' attore, raccomandarvi una soluzione che permetta di dar applicazione, se del caso, alle disposizioni dell' art . 5, 1° punto .
Sono quindi d' avviso che quanto meno in un' ipotesi quale quella di specie, anche quando ritenga di essere confrontato ad una pluralità di obbligazioni, il giudice adito dovrebbe basarsi sulle obbligazioni concretamente dedotte in giudizio e prescindere dalla obbligazione caratteristica che, per ipotesi, potrebbe non essere stata neppure dedotta in giudizio e anzi condurre a un foro estraneo alla Comunità ovvero comunque ad un sostanziale scollegamento tra luogo della prestazione e rapporto di lavoro complessivamente inteso .
Non penso che il rischio di "atomizzazione" dei procedimenti che è stato talora paventato costituisca un impedimento decisivo all' accoglimento di questa tesi . Non mancano al giudice nazionale gli strumenti per evitare tale rischio . Nella stessa convenzione di Bruxelles si possono trovare questi rimedi, fondati su figure giuridiche ben note, quali la connessione, l' accessorietà, ad esempio . E non è detto che l' individuazione dell' obbligazione "principale", tra quelle dedotte in giudizio, non serva a soddisfare tutte le esigenze in campo : quelle della certezza, dell' aderenza al testo della convenzione e alla volontà delle parti contraenti, nonché quelle, pure da condividere, che furono alla base della sentenza Ivenel .
In conclusione vi suggerisco di rispondere quanto segue al giudice a quo :
In una controversia di lavoro in cui la prestazione lavorativa è stata svolta all' infuori del territorio degli Stati contraenti, il giudice adito, per decidere sulla propria competenza in virtù dell' art . 5, 1° punto, della convenzione di Bruxelles, deve prendere in considerazione le obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 266 del 9 ottobre 1980, pag . 1 .
( 2 ) GU L 319 del 25 novembre 1988, pag . 9 .
( 3 ) A tale conclusione non mi sembra faccia ostacolo l' auspicio, a dir poco sorprendente, contenuto nella dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati firmatari della convenzione di Lugano, membri delle Comunità europee, ai termini della quale essi "considerano appropriato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, nell' interpretare la convenzione di Bruxelles, tenga debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza risultante dalla convenzione di Lugano ". Quale che sia la portata di una tale dichiarazione, essa non può certo condurre ad applicare ad una fattispecie che ricade sotto la disciplina della convenzione di Bruxelles le disposizioni normative di diverso contenuto della convenzione di Lugano .
( 4 ) Ancora in tema di paradosso, ma pur sempre in un contesto diverso, ricordiamo che la relazione Jenard/Moeller, relativa alla convenzione di Lugano, giustifica in questi termini ( par . 66 ) la disposizione prevista all' art . 5, 1° punto, in materia di luogo di esecuzione del contratto di lavoro, che taluni governi nella presente causa vorrebbero vedere esteso alla soluzione del caso di specie : "Le concept sous-jacent à cette disposition est la protection de l' employé, qui, du point de vue économique et social, est considéré comme l' élément le plus faible ".
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