Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Introduzione
1 . Il Finanzgericht di Amburgo ( in prosieguo "giudice a quo ") ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 della Commissione del 19 maggio 1981 ( GU L 138, pag . 1 ) vada interpretato nel senso che sono comprese nella nozione di 'miscuglio' solamente le merci i cui componenti debbono essere tutti classificati nei capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale comune, oppure anche merci tra i cui componenti vi sono merci dei capitoli 2, 10 o 11 e merci di altri capitoli; in particolare, se le miscele di farina di frumento e di crusca di frumento, che, secondo le regole generali per l' interpretazione della tariffa doganale comune, debbono essere classificate come farina di frumento, siano miscugli ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 ."
Il regolamento ( CEE ) n . 1371/81 della Commissione contiene disposizioni di attuazione in materia di importi compensativi monetari .
2 . L' art . 30 del regolamento di attuazione in materia di importi compensativi monetari, sul quale la Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi, deve essere considerato nell' ambito del principio generale, che ha altresì trovato espressione negli artt . 6 e 9 del medesimo regolamento, secondo il quale, salvo deroghe, le norme di esecuzione e di interpretazione della tariffa doganale comune ( TDC ) si applicano anche agli importi compensativi monetari poiché questi costituiscono un accessorio delle misure d' intervento contemplate nell' ambito delle organizzazioni comuni di mercato in materia agricola ( 1 ). I nn . 1 e 2 del sopraccitato art . 30 dispongono espressamente che talune note complementari di taluni capitoli della TDC si applicano, mutatis mutandis, in materia di importi compensativi monetari . Una di queste note è la nota complementare 3 del capitolo 11 ( il capitolo sul quale si discute nel caso di specie ), inserita dal regolamento ( CEE ) n . 3324/80, che istituisce, per i "miscugli" contemplati dal capitolo considerato, un calcolo ( dei prelievi ) che corrisponde al calcolo ( degli importi compensativi monetari da concedere ) di cui al citato art . 30, n . 3 . Detto n . 3 istituisce un regime speciale in materia di importi compensativi monetari per i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della TDC .
L' art . 30, n . 3, recita :
"L' importo compensativo monetario che può essere concesso per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della TDC è determinato come segue :
a ) se un componente costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio, il tasso applicabile è quello valido per tale componente;
b ) per gli altri miscugli, il tasso applicabile è quello valido per il componente che dà luogo all' importo compensativo monetario meno elevato . Quando uno o più componenti non abbiano diritto ad importi compensativi monetari, non è concesso alcun importo compensativo monetario per i relativi miscugli ."
3 . Il punto di contrasto tra la ricorrente nella causa principale, Rheinkrone ( in prosieguo : "ricorrente "), e la Commissione, la quale nelle sue osservazioni ha appoggiato il punto di vista del convenuto nella causa principale, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( in prosieguo : "convenuto "), può essere suddiviso in due elementi che, in una certa misura, sono espressi nella questione sollevata dal giudice a quo .
Il primo elemento è la questione generale se "siano comprese nella nozione 'miscuglio' ai sensi dell' art . 30, n . 3, (...) anche le merci tra i cui componenti vi sono merci dei capitoli 2, 10 o 11 e merci di altri capitoli ". Il secondo elemento, più concreto, è costituito dalla questione se "le miscele di farina di frumento e di crusca di frumento, che, secondo le regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della TDC, debbono essere classificate come farina di frumento, siano miscugli ai sensi dell' art . 30, n . 3 ".
Antefatti e causa principale
4 . Gli antefatti sono descritti nei punti da 2 a 6 della relazione d' udienza . Li riassumo ancora una volta . La ricorrente chiedeva la concessione di importi compensativi monetari per l' esportazione dalla Repubblica federale di Germania nei Paesi Bassi, nel periodo agosto 1981 - agosto 1984, di un prodotto ottenuto mescolando farina di frumento ( tra l' 80 e il 90% del peso ) e crusca di frumento ( tra il 10 e il 20% del peso ). Essa dichiarava il prodotto considerato come farina di frumento ( 2 ), rientrante nella sottovoce 11.01 A della TDC .
5 . La nota 2 del capitolo 11 della TDC, intitolato "Prodotti della macinazione : malto; amidi e fecole; glutine; inulina", contiene norme che definiscono le "farine di cereali" ( voce 11.01 ) in contrapposizione alla voce 11.02 e alla voce 23.02 . La voce 11.02 comprende "semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi (...); germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati" ( in prosieguo : "semole "). La voce 23.02 comprende le "crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi" ( in prosieguo : "crusche "); detta voce fa parte del capitolo 23 intitolato "Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali ".
La nota 2 A contiene la seguente regola : i prodotti della macinazione dei cereali a base di frumento ( 3 ) rientrano nel capitolo 11, cioè nelle voci 11.01 (" farine ") o 11.02 (" semole "), se presentano contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco, un tenore di amido superiore al 45% e un tenore di ceneri pari o inferiore al 2,5 %. I prodotti della macinazione dei cereali a base di frumento che non rispondono ai criteri di cui sopra debbono essere classificati nella voce 23.02 (" crusche ").
La nota 2 B contiene poi una regola relativa ai prodotti che, in base alle suddette disposizioni, rientrano nel capitolo 11, ai fini della loro classificazione, nella voce 11.01 (" farine ") oppure nella voce 11.02 (" semole "). Detta regola, per i prodotti a base di frumento, è la seguente : quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche con apertura di maglie di 315 micrometri è ( in peso ) uguale o superiore all' 80%, detti prodotti debbono essere classificati nella voce 11.01 (" farine ") e, in questo caso, sono farine di frumento; altrimenti vanno classificati nella voce 11.02 (" semole ") e, in questo caso, costituiscono semole o semolini di frumento .
6 . Come ho ricordato poc' anzi, la ricorrente dichiarava che il prodotto rientrava nella sottovoce 11.01 A in quanto farina di frumento ( 4 ). Detta dichiarazione veniva corroborata dall' analisi effettuata su alcuni campioni dallo Zolltechnische Pruefungs - und Lehranstalt ( Istituto tecnico per il controllo e l' insegnamento doganale ) di Berlino in conformità ai criteri stabiliti nelle note 2 A e 2 B .
Inizialmente, cioè dall' agosto 1981 al novembre 1983, detta dichiarazione veniva accettata dal convenuto . Solo in una successiva decisione 7 dicembre 1984 il convenuto giungeva alla conclusione che, ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81, gli importi compensativi monetari avrebbero dovuto essere corrisposti solo secondo l' aliquota meno elevata relativa alla crusca di frumento rientrante nella sottovoce 23.02 A II della TDC . Per questa nuova conclusione, il convenuto non si richiamava all' analisi delle caratteristiche del prodotto effettuata dallo Zolltechnische Pruefungs - und Lehranstalt . D' altronde, detta analisi non riguardava il modo in cui il prodotto controverso era stato ottenuto, modo che, secondo le affermazioni del convenuto, confermate in udienza dall' esperto della Commissione, non è più possibile determinare a posteriori, cioè dopo la fabbricazione del prodotto .
Il solo indizio di fatto a favore della nuova conclusione del convenuto era pertanto l' indicazione fornita dalla ricorrente sugli esemplari di controllo della dichiarazione, secondo la quale essa aveva fabbricato il prodotto partendo da farina chiara di frumento nella misura dell' 80-90% in peso e da crusca di frumento nella misura del 10-20% in peso .
Questione pregiudiziale
7 . La questione che si pone per il giudice a quo è se questa nuova conclusione del convenuto sia giustificata . Sul problema del "legittimo affidamento" in relazione al mutato atteggiamento del convenuto era stata inizialmente sottoposta alla Corte un' ulteriore questione pregiudiziale che, successivamente è stata però ritirata . Resta pertanto attualmente solo la questione, logicamente precedente, se, ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento di attuazione in materia di importi compensativi monetari, possa essere considerato "miscuglio" di farina di frumento ( sottovoce 11.01 A ) e crusca di frumento ( sottovoce 23.02 A II ) un prodotto finale ottenuto mescolando fra loro due prodotti, ma che, in quanto prodotto finale, conformemente alle disposizioni della TDC applicate nella fattispecie a seguito dell' analisi di campioni, sia farina di frumento ai sensi della sottovoce 11.01 A della TDC .
Il nocciolo della questione è pertanto come la nozione "miscuglio" di cui all' art . 30, n . 3, del regolamento di attuazione in materia di importi compensativi monetari debba essere intesa alla luce delle pertinenti disposizioni generali e speciali della TDC . Quali sono queste disposizioni? In primo luogo vi è naturalmente la già citata nota 2 A e B del capitolo 11, la quale definisce il prodotto considerato farina di frumento . Vi sono poi le disposizioni che fanno riferimento alla nozione "miscuglio", usata anche nella TDC ( tra l' altro, come ho già rilevato, nella nota complementare 3 del capitolo 11, alla quale fa rinvio l' art . 30, n . 2 ). Così, la Commissione si richiama alla disposizione generale A 2 b ), della TDC, la quale nella prima e nell' ultima frase dispone :
"Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata o anche associata ad altre materie (...). La classificazione di questi oggetti (...) è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3" ( vedasi sotto ).
Dal canto suo, il giudice a quo prende in considerazione la regola generale A 3 b ), della TDC ( 5 ), la quale contiene una disposizione destinata a facilitare la classificazione dei "prodotti misti" nell' una o nell' altra voce doganale . A tenore della regola generale A 1, le due regole generali suddette determinano legalmente la classificazione della merce secondo le voci doganali solo in quanto "non contrastino col testo di dette voci e note" ( 6 ).
Esaminiamo ora, più da vicino, gli argomenti svolti dai partecipanti al procedimento a proposito dei due punti in cui si articola la questione .
Agomenti delle parti
8 . In primo luogo si pone la questione dell' interpretazione dell' espressione "( miscugli ) classificati nei capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale comune ". Il problema se il termine "en" della versione olandese, che corrisponde al termine "und" della versione tedesca, esprima effettivamente con minor fedeltà l' intenzione del legislatore del termine "ou" della versione francese non riveste importanza immediata ai fini della soluzione della controversia, che non dipende affatto dai capitoli 2 e 10 . Per contro, ci si può domandare se l' enumerazione di questi tre capitoli sia tassativa . La lettera della disposizione depone in questo senso e questa è anche l' opinione concorde della ricorrente e della Commissione . Diverse, però, sono le conclusioni che la ricorrente e la Commissione ne traggono per la soluzione della seconda parte della questione .
Secondo la Commissione, dal carattere tassativo dell' enumerazione dei capitoli non si evince alcun elemento che possa inficiare la decisione del convenuto : infatti, il prodotto controverso è un prodotto derivante dalla molitura dei cereali che, secondo i criteri della nota 2 del capitolo 11 della TDC rientra esclusivamente in questo capitolo, sicché l' art . 30, n . 3, trova indiscussa applicazione . Questo ragionamento non impedisce alla Commissione di sostenere in seguito che il contenuto dell' art . 30, n . 3, così dichiarato applicabile, conduce a considerare il prodotto controverso non già come farina di frumento, ma come un miscuglio di farina di frumento e crusca di frumento .
Nelle sue osservazioni scritte, la ricorrente, che non era a conoscenza di questo punto di vista della Commissione, ha sviluppato un ragionamento non parallelo, ma contrario . Tuttavia, all' udienza, essa ha sostenuto che l' art . 30, n . 3, non è applicabile, dato che il prodotto considerato è un miscuglio di farina di frumento ( capitolo 11 ) e di crusca di frumento ( capitolo 23 ), rilevando in proposito che il capitolo 23 non figura nell' elenco tassativo dei capitoli interessati . La ricorrente ha usato questo argomento in subordine, cioè accessoriamente al suo argomento principale secondo cui il prodotto considerato non è affatto un miscuglio . Così, secondo la ricorrente, la prima questione, preliminare, è se il prodotto considerato sia un "miscuglio ". Credo che questa questione debba essere effettivamente esaminata con precedenza . Solo qualora risultasse che il prodotto considerato è un "miscuglio" ai sensi dell' art . 30, n . 3, si renderebbe necessario stabilire se i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 e 11 della TDC siano i soli ad essere contemplati da detto articolo .
9 . Nel contesto della questione che si deve ora esaminare per prima, cioè se il prodotto considerato sia un "miscuglio" ai sensi dell' art . 30, n . 3, la Commissione ha avanzato due argomenti, uno relativo al significato generale del termine "miscuglio" nella TDC e l' altro relativo agli scopi specifici degli importi compensativi monetari .
Ricordo innanzitutto il primo argomento . La Commissione parte dalla constatazione che detta nozione non è stata definita né nel regolamento ( CEE ) n . 1371/81 né nelle norme generali per l' interpretazione della nomenclatura della TDC . Tuttavia essa si richiama alla regola generale A 2 b ) già citata sopra ( punto 7 delle presenti conclusioni ), secondo la quale "qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro sia mescolata od anche associata ad altre materie ". Secondo la Commissione, detta disposizione rinvia alla terminologia corrente, secondo la quale un miscuglio è un qualsiasi prodotto omogeneo ottenuto da vari elementi di base . Essa ne deduce che il prodotto ottenuto dalla farina e dalla crusca è un miscuglio : è indifferente che la crusca mescolata alla farina nella fattispecie provenga da scorte ovvero sia stata separata dalla farina ottenuta dalla medesima partita di cereali; la farina e la crusca sono due materie differenti, che costituiscono un miscuglio omogeneo paragonabile alla farina .
Il secondo argomento della Commissione consiste nel rilevare, in generale, che il regolamento ( CEE ) n . 1371/81 parte dal principio che gli importi compensativi monetari da erogare non corrispondono sempre alle voci della TDC . Altrimenti l' art . 30, n . 3, non avrebbe alcun senso, poiché la TDC contiene regole di classificazione precise per la fissazione dei dazi doganali e dei prelievi da applicare ai miscugli . La Commissione giustifica poi l' esistenza di differenze tra il diritto doganale e il diritto relativo agli importi compensativi monetari con due elementi, cioè il fatto che gli importi compensativi monetari costituiscono soprattutto uno strumento di disciplina degli scambi intracomunitari mentre i dazi doganali e i prelievi nell' ambito delle organizzazioni di mercato dei prodotti agricoli servono a proteggere il mercato comunitario verso l' esterno e si basano, in parte, su accordi internazionali e il fatto che i dazi doganali e i prelievi agricoli vengono unicamente riscossi, mentre gli importi monetari compensativi possono anche essere erogati, cioè possono essere non solo negativi, ma anche positivi . Da questa premessa, la Commissione trae la conclusione che per gli importi monetari compensativi sono state fissate condizioni più rigorose di quelle che valgono per i dazi e i prelievi . In particolare, dette condizioni più rigorose dovrebbero rendere più difficile ottenere, mediante mescolamento, prodotti che non rispondono a esigenze di mercato, al fine di esportarli, percependo importi compensativi monetari elevati, in un altro Stato membro, separare ivi i loro componenti e reimportare il componente di basso valore con conseguente pagamento di importi compensativi monetari bassi . La Commissione aggiunge che nulla sta ad indicare che la ricorrente abbia effettuato tali cosiddette operazioni "carosello" ma che il rischio di simili operazioni giustifica l' esistenza dell' art . 30, n . 3, nonché l' interpretazione che essa ne dà .
10 . Per quanto riguarda il significato della nozione "miscuglio" di cui all' art . 30, n . 3, la ricorrente parte dalla sentenza della Corte 1° luglio 1982 ( causa 145/81, Wuensche, Racc . 1982, pag . 2493 ), vertente sulle restituzioni all' esportazione in materia di alimenti composti per animali . Nel punto 10 della motivazione della sentenza, la Corte si è basata sulla nota esplicativa 2 A del capitolo 11 della TDC ( riprodotta nel punto 5 di queste conclusioni ) in base alla quale i prodotti della macinazione dei cereali rientrano nei capitoli 11 o 23 della TDC . La Corte ne ha tratto le seguenti conseguenze :
"Da ciò risulta che il metodo di fabbricazione non deve essere preso in considerazione per quanto concerne i prodotti di cui trattasi . Questi vanno pertanto classificati direttamente nella voce specifica ai cui criteri di classificazione essi sono conformi" ( punto 11 ).
"A questo proposito è opportuno sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche proprietà obiettive definite nel testo della voce della TDC e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa" ( punto 12 ).
La ricorrente deduce da questa sentenza che, per quanto riguarda i miscugli contenenti cereali o prodotti a base di cereali ( farine ), non è possibile utilizzare come criterio il modo di fabbricazione, ma unicamente le caratteristiche e le proprietà obiettive constatate nella merce al momento dello sdoganamento .
La ricorrente rileva poi che il prodotto considerato, quand' anche, come nel caso di specie, sia stato ottenuto mescolando farina di frumento e crusca di frumento, non è soltanto, come affermato sopra dalla Commissione, "paragonabile" alla farina di frumento, ma, è veramente farina di frumento . A sostegno di questo punto di vista deduce che la crusca di frumento è una forma di farina di frumento, poiché la sola differenza tra la crusca di frumento e la farina di frumento, più chiara, sta nel tenore di amido e nel tenore di ceneri . In altre parole, la crusca di frumento e la farina di frumento formerebbero un "continuum", nell' ambito del quale il solo possibile criterio obiettivo di delimitazione sarebbe dato da una combinazione di valori limite per il tenore di cenere e di amido, cioè il criterio di delimitazione effettivamente utilizzato nella nota 2 del capitolo 11 della TDC riprodotta sopra nel punto 5 delle presenti conclusioni . Da quanto precede consegue che, se si mescola farina di frumento ai sensi della TDC con crusca di frumento, la crusca perde la sua identità quando il tenore di amido del prodotto finale eccede il 45% del peso e il tenore di ceneri non raggiunge il 2,5% del peso . Il contrario sarebbe altrettanto vero : se uno dei due requisiti ( o nessuno dei due ) è soddisfatto, il prodotto finale dovrebbe essere considerato "semola" e l' identità della "farina" utilizzata sparisce . All' udienza, il perito della Commissione ha riconosciuto la validità di queste affermazioni della ricorrente .
D' altronde, continua la ricorrente, non esiste nessuna ragione per ritenere che la citata definizione di "miscuglio", accolta dalla Corte a proposito delle restituzioni all' esportazione, non valga pure per quanto riguarda gli importi compensativi monetari . L' art . 30, n . 3, non contiene una diversa definizione espressa dalla nozione "miscuglio ". Il fatto che la medesima farina di frumento ( avente un tenore di cenere, nel caso di specie, dell' 1,6% del peso ) possa essere prodotta secondo due metodi depone a favore di questo punto di vista .
Il primo metodo consiste nel produrre detta farina di frumento mediante una serie di operazioni di molitura, a partire da chicchi di grano interi, nel qual caso non si tratta di "miscela" o di "miscuglio ". Il secondo metodo - che è stato usato nel caso di specie - consiste in due serie di operazioni : dapprima si produce farina chiara, con un tenore di ceneri dello 0,6% in peso, e crusca, con tenore di amidi di meno del 28% in peso, a partire, rispettivamente, dai nuclei e dal tegumento dei chicchi di cereali separati mediante la setacciatura; successivamente si mescolano la farina chiara di frumento e la crusca . Poiché la quantità e il prezzo delle materie prime necessarie sono i medesimi in entrambi i metodi, detti fattori non possono comportare differenze di costo . Inoltre, anche se, come sostiene la ricorrente, "per la natura delle cose" è più costoso procedere in due operazioni, tuttavia, secondo le affermazioni non contestate della medesima ricorrente, tale modo di procedere trova maggiori giustificazioni sotto il profilo della gestione aziendale perché i due prodotti intermedi fabbricati durante la prima fase sono molto richiesti, mentre il prodotto finale è poco richiesto . Nell' ipotesi eccezionale in cui esistesse una domanda per il prodotto finale considerato, non varrebbe la pena modificare il procedimento tecnico di fabbricazione, ma sarebbe più semplice mescolare i due prodotti molto richiesti e, pertanto, fabbricati continuativamente . Secondo la ricorrente, non si può ritenere che un produttore che si lasci guidare da siffatte considerazioni di gestione aziendale si sia "arricchito" in modo illecito . Se ho capito bene, la tesi della ricorrente è che il metodo di fabbricazione utilizzato e scelto in base a pure e semplici considerazioni di gestione aziendale non può avere influenza sull' applicazione della TDC o delle disposizioni in materia di importi compensativi monetari .
Valutazione
11 . Dopo aver ampiamente illustrato le tesi dei partecipanti al procedimento, posso essere relativamente breve nella formulazione della mia valutazione . Tuttavia, devo premettere che, secondo me, entrambi i punti di vista meritano considerazione e che sono giunto ad una determinata conclusione non senza esitazioni . Per spiegarmi meglio esporrò due possibili ragionamenti .
Il ragionamento che porta all' accettazione della tesi della ricorrente è così articolato . La giurisprudenza della Corte non consente dubbi sul fatto che l' interpretazione della TDC e delle sue voci si applica, in linea di principio, alle organizzazioni di mercato, ivi compresi gli importi compensativi monetari, "salvo espressa disposizione" ( la Corte si è espressamente pronunciata in questo senso nella sentenza 14 luglio 1978 pronunciata nella causa 5/78, Milchfutter, Racc . 1978, pag . 1597, punto 12 della motivazione ). Inoltre, da una costante e copiosa giurisprudenza della Corte emerge che per la classificazione dei prodotti nelle voci della TDC sono determinanti criteri obiettivi, verificabili dall' esterno; vale a dire che, in linea di principio, si tiene conto non dei metodi di produzione o di lavorazione, ma della composizione e delle possibilità di utilizzazione dei prodotti ( vedasi, tra l' altro, la sentenza 16 dicembre 1976 pronunciata nella causa 38/76, Luma, Racc . 1976, pag . 2027, punto 7 della motivazione, primo capoverso, nonché la sentenza pronunciata nella causa Wuensche, invocata dalla ricorrente e citata nel punto 10 di queste conclusioni ). Nel caso di specie, questo ragionamento è tanto più calzante in quanto si tratta di un prodotto : 1 ) che figura in una linea continua e progressiva che va dalla crusca ( molto rozza ) alla farina di frumento ( molto chiara ); 2 ) che può essere fabbricato secondo due diversi metodi : o secondo un metodo che non comporta vere e proprie operazioni di mescolamento, cioè mediante una serie di operazioni di molitura partendo da chicchi interi di frumento, oppure secondo un metodo che comporta effettivamente un' operazione di mescolamento, cioè mediante la molitura separata dei nuclei e dei tegumenti rispettivamente in farina fine e crusca, seguita dal mescolamento di entrambe al fine di ottenere farina meno chiara; 3 ) del quale successivamente ( per esempio, in occasione dello sdoganamento ) non è più possibile accertare il modo di fabbricazione .
Se la Commissione, per scopi connessi con gli importi compensativi monetari, vuol definire diversamente, cio come "miscuglio" di farina di frumento e di segala, un prodotto che, ai sensi della nota 2 A del capitolo 11 della TDC, è inconfutabilmente farina di frumento e quindi non un miscuglio, lo deve fare con la massima chiarezza . Orbene, l' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 contiene una disposizione speciale per i "miscugli", ma non definisce questa nozione in un modo diverso dalla TDC . La farina di frumento, come definita nella TDC, resta pertanto farina di frumento anche ai fini degli importi compensativi monetari e non diventa un miscuglio ai sensi dell' art . 30, n . 3 . Questo articolo contempla unicamente i miscugli obiettivamente riconoscibili di due diverse specie di cereali o loro derivati, cioè miscugli di cui sono riconoscibili a posteriori ( mediante taluni procedimenti tecnici ) la composizione non omogenea e il metodo di fabbricazione per mescolamento .
Il ragionamento che fa invece accogliere la tesi della Commissione è il seguente . L' art . 30 del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 stabilisce, con riguardo alla TDC, le norme speciali che si applicano in materia di importi compensativi monetari . Così i nn . 1 e 2 dispongono che talune note complementari si applicano, mutatis mutandis, alla riscossione degli importi compensativi, rispettivamente, all' importazione da un paese terzo e all' esportazione in un paese terzo oppure all' importazione o all' esportazione negli scambi intracomunitari . Più particolarmente, l' art . 30, n . 2, dichiara ( tra l' altro ) la nota complementare n . 3 del capitolo 11 applicabile alla riscossione degli importi compensativi monetari . Detta nota complementare n . 3 si riferisce ai miscugli compresi nel capitolo 11 della TDC e contiene un regime di portata identica a quella dell' art . 30, n . 3 . Quest' ultima disposizione contiene un regime speciale riferentesi, questa volta, alla concessione degli importi compensativi monetari per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della TDC . E' chiaro che la nozione di miscuglio di cui all' art . 30, n . 3, ha lo stesso significato della nozione di miscuglio di cui alla nota complementare 3 del capitolo 11 della TDC alla quale l' art . 30, n . 2, rinvia espressamente . Poiché detta nota non contiene definizioni, per definire il significato del termine "miscuglio" di cui si parla in questa nota come in altre note ( ordinarie o complementari ) si deve far riferimento alle regole generali A 2 b ) e A 3 b ) della TDC . Ne consegue che tale nozione è concepita in modo lato e comprende una materia "mescolata od anche associata ad altre materie" o, rispettivamente, i prodotti misti "composti di materie differenti" e i prodotti misti "costituiti dall' assemblaggio di oggetti differenti ". Orbene, la TDC considera il frumento e la crusca di frumento come due prodotti diversi - anche se uno costituisce la continuazione dell' altro - di modo che un composto di questi prodotti costituisce un miscuglio .
12 . Il problema del ragionamento a favore della tesi della Commissione è che esso si basa su una definizione alquanto problematica di "miscuglio" nella TDC . Infatti, la nota generale A 2 b ), al pari della nota generale A 3 b ), non è intesa a fornire una definizione di "miscuglio", ma è destinata a facilitare la classificazione dei prodotti nelle varie voci : la nozione di "miscuglio" viene ivi definita solo incidentalmente . Non era lecito aspettarsi che la Commissione, in quanto autorità legislativa emanasse una norma chiara nel regolamento ( CEE ) n . 1371/81? Questo vale specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti, come quelli qui considerati, i quali possono essere fabbricati in due maniere diverse, di cui una, che è quella utilizzata dalla ricorrente, è costituita, a differenza dell' altra, da un miscuglio, e per sapere a posteriori quale di dette due maniere sia stata utilizzata, non si può fare altro che fidarsi delle dichiarazioni del produttore .
Checché ne sia, si deve riconoscere che la nozione "miscuglio" alla quale fa rinvio l' art . 30, n . 3, non si discosta dalla medesima nozione che già figura nella TDC - tra l' altro ( ma non solo ) nella nota complementare 3 del capitolo 11 ( alla quale l' art . 30, n . 2, fa rinvio ) - in cui è descritta, sia pure incidentalmente, nelle regole generali A 2 b ) e A 3 b ), in senso lato come materia mescolata ovvero associata ad altre materie, oppure come prodotto composto di materie differenti o costituito dall' assemblaggio di oggetti differenti . Mi pare che la crusca e la farina, anche se l' una rispetto all' altra costituiscono un "continuum", siano dal punto di vista della composizione e delle possibilità di utilizzazione materie diverse dal cui assemblaggio o dalla cui unione deriva un miscuglio .
Vero è che le disposizioni generali sopraccitate trovano applicazione solo in quanto non contrastino, per quanto riguarda la classificazione delle merci nelle voci, col testo delle voci doganali e delle relative note . Ritengo tuttavia che la nota 2 A del capitolo 11 della TDC fornisce effettivamente una risposta definitiva per quanto riguarda la classificazione del prodotto controverso nella sottovoce 11.01 A, ma non per quanto riguarda il problema se detto prodotto sia o no un "miscuglio" ( vedasi altresì il punto 13, infra ). Per quest' ultima questione ci si può ( e ci si deve ) pertanto rimettere alle regole generali della TDC .
Dalle considerazioni che precedono consegue che viene meno un importante argomento a sostegno della tesi della ricorrente, cioè che in mancanza di una diversa ed espressa definizione dei miscugli nell' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81, le disposizioni della TDC trovano applicazione, mutatis mutandis, agli importi compensativi monetari . Più precisamente, detta tesi resta valida; tuttavia, poiché nelle regole generali della TDC figura una definizione ( anche se incidentale ) di "miscuglio", essa porta alla conclusione che tale definizione trova effettivamente applicazione, ma non nel senso auspicato dalla ricorrente . Resta ancora il secondo argomento della ricorrente, relativo a due diversi metodi di fabbricazione, di cui uno consiste in un mescolamento e l' altro no . Poiché è assodato che la ricorrente ha effettivamente utilizzato il primo metodo, questo argomento ha, nel caso di specie, un valore soltanto teorico ( 7 ). La mia soluzione, qui di seguito formulata, si applica esclusivamente ad un miscuglio come quello di cui alla fattispecie, cioè a un miscuglio ottenuto mescolando materie diverse . Vorrei cionondimeno aggiungere che la definizione lata di miscuglio fornita nella TDC sembra ricomprendere entrambi i metodi di fabbricazione . Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto sarebbe opportuno che la Commissione lo stabilisca in modo chiaro con un atto normativo .
Concludendo, suggerisco alla Corte di seguire il secondo dei ragionamenti sopra esposti . Lo faccio, in particolare, sapendo che, come è emerso al momento del ritiro da parte del giudice a quo della seconda questione pregiudiziale, la decisione della convenuta intesa a ripetere gli importi compensativi monetari che essa ritiene essere stati a torto pagati è stata revocata ( vedasi relazione d' udienza, punto 11 ). Considerata la buona fede della ricorrente, la lunga esitazione e il mutato atteggiamento del convenuto circa l' applicazione delle norme in materia di importi compensativi monetari nonché le difficoltà d' interpretazione sollevate dall' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81, la soluzione della seconda questione pregiudiziale mi avrebbe posto poche difficoltà .
13 . Ora che sono giunto alla conclusione che il prodotto della ricorrente è un "miscuglio" ai sensi dell' art . 30, n . 3, anche se costituisce farina di frumento rientrante nella voce 11.01 A della TDC, debbo ancora brevemente soffermarmi sulla seconda parte della questione, cioè se i miscugli di prodotti, taluni componenti dei quali appartengono a capitoli della TDC diversi dai capitoli 2, 10 e/o 11, rientrino anch' essi nella nozione "miscuglio" di cui all' art . 30, n . 3 . Su questo punto convengo con l' unanime opinione delle parti : la lettera dell' art . 30, n . 3, mi sembra chiaramente doversi considerare tassativa . Questo implica però che il prodotto della ricorrente sfugge all' applicazione della sopraccitata disposizione, per il motivo che si tratta di un "miscuglio" di farina di frumento ( sottovoce 11.01 A ) e di crusca di frumento ( sottovoce 23.01 A II )? Neanche su questo punto posso condividere l' opinione della ricorrente . E' questa la conseguenza delle citate regole generali A 2 b ) e A 3 b ) della TDC . Queste disposizioni servono a classificare in una sola voce prodotti misti consistenti in materie mescolate od anche associate ad altre materie, ovvero, ancora, prodotti misti composti da materie differenti o costituiti dall' assemblaggio di articoli differenti . Ne consegue che non vi è contraddizione tra il fatto che un prodotto costituisca un miscuglio e la sua classificazione in una voce doganale . In altri termini, la farina di frumento mescolata alla crusca di frumento, pur essendo un prodotto che rientra nella sottovoce 11.01 A, non costituisce cionondimeno un miscuglio ai sensi della TDC e dell' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 . O ancora : il fatto che un prodotto venga classificato in una sola voce unica non impedisce che questo prodotto sia un miscuglio .
Conclusione
14 . Sulla base di quanto sopra considerato, propongo di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta al giudice a quo come segue :
"Se, mescolando farina di frumento chiara rientrante nella sottovoce 11.01 A della TDC e crusca di frumento rientrante nella sottovoce 23.02 A II della TDC, si ottiene un prodotto che, secondo le note 2 A e B del capitolo 11 della TDC, è considerato come farina di frumento, detto prodotto può, tuttavia, costituire ancora un 'miscuglio' ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 e, in particolare, un 'miscuglio' rientrante nel capitolo 11 della TDC, cioè in uno dei capitoli tassativamente citati in detto articolo ."
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Vedasi art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( GU L 106 del 12.5.1971, pag . 1 ).
( 2 ) Regolamento ( CEE ) n . 3618/86 del Consiglio del 24 novembre 1986, recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 3331/85, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 345 dell' 8.12.1986, pag . 1, in particolare pagg . 60 e 61 ).
( 3 ) La normativa parallela relativa ai prodotti della macinazione di cereali a base di segala, orzo, avena, granoturco, riso e altri è priva di interesse nell' ambito della presente controversia .
( 4 ) La lettera "A" è relativa al fatto che nel caso di specie si tratta di prodotti a base di frumento; vedasi nota precedente .
( 5 ) "3 . Qualora per il dispositivo della regola 2 b ) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi :
(...)
b ) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall' assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a ), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ."
( 6 ) Regola generale 1 :
"I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note ."
( 7 ) Si noti che la Commissione non si è invero pronunciata su detto argomento . Nelle sue osservazioni fa, è vero, riferimento a due modi di mescolamento ( vedasi supra, punto 9 di queste conclusioni ), tuttavia in entrambi i casi si tratta di un vero e proprio mescolamento di prodotti separati ( cioè farina e crusca provenienti da scorte oppure farina e crusca provenienti da una stessa partita di cereali ) e non di un prodotto derivante da una unica operazione di molitura ( come descritto nel punto 10 di queste conclusioni ).
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