Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La società Weber, attrice nella causa principale ( in prosieguo : "Weber "), ha acquistato dalla società Milchwerke ( in prosieguo : Milchwerke "), convenuta, della merce qualificata nel contratto di vendita come "latte scremato in polvere tedesco ". La merce è stata esportata prima nei Paesi Bassi e, successivamente, attraverso un intermediario britannico, in Giappone . Per tali operazioni, Weber percepiva degli importi compensativi monetari e delle restituzioni all' esportazione per un ammontare complessivo di 716 476,47 DM .
In seguito, tuttavia, con decisione del 15 luglio 1982, l' autorità doganale ( Hauptzollamt di Amburgo ) ha ripetuto tale ammontare, ritenendo che il prodotto in questione fosse da classificare non come "latte scremato", ai sensi della sottovoce tariffaria O4.02 A.II.b ) 1 della TDC, bensì come "preparazione alimentare", ai sensi della sottovoce 21.07 D.II.a ) 1 e non potesse quindi essere oggetto dei benefici suindicati .
In virtù di tale decisione - contro la quale è stato presentato un distinto ricorso - lo Hauptzollamt ha operato una compensazione parziale, a concorrenza di 613 020,79 DM, fra la somma da ripetere ed altri crediti vantati da Weber, ferma restando, ovviamente, l' ingiunzione al versamento del saldo .
Weber ha quindi intimato a Milchwerke di consegnargli una merce idonea a beneficiare degli ICM e delle restituzioni alle esportazioni . Questa pretesa essendo rimasta insoddisfatta, Weber ha citato Milchwerke in risarcimento danni per una somma corrispondente all' ammontare di ICM e restituzioni all' esportazione ripetuti .
Il giudice nazionale, ritenendo che per la soluzione della controversia fosse indispensabile accertare se il prodotto de quo fosse da classificare come latte scremato, o come preparazione alimentare, ai sensi delle due sottovoci della TDC succitate, ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte le seguenti domande :
"1 ) Se la sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della tariffa doganale comune, nella versione in vigore negli anni 1978, 1979 e 1980, vada interpretata nel senso che essa comprende una merce composta per il 23,4% di latte scremato in polvere e per il resto di siero in polvere ( in parte arricchito con proteine ), lattosio, caseinato di calcio, caseinato di sodio, caseinato ( SVM ), idrocarbonato di potassio, cloruro di calcio, carbonato di calcio e di potassio mescolati allo stato secco .
2 ) Se abbia rilevanza il fatto che i caseinati e il siero in polvere provenissero talvolta dalla Nuova Zelanda, dal Canada e dall' Australia e che, secondo la convenuta, la miscela all' analisi rivelasse gli stessi valori del latte scremato proveniente dalla mungitura delle vacche .
3 ) In caso di soluzione negativa della questione sub 1 ):
se una merce del genere rientri nella sottovoce 21.07 D.II.a ) 1 della tariffa doganale comune nella versione in vigore negli anni 1978, 1979 e 1980 ."
Sulla prima e seconda domanda
2 . Con la prima e la seconda domanda il giudice nazionale chiede alla Corte di interpretare la voce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC in relazione ad un prodotto che presenta determinate caratteristiche quanto a composizione, modo di fabbricazione e origine geografica di alcuni componenti .
Per quanto riguarda la composizione, il giudice nazionale precisa che il prodotto de quo comprende il 23,4% di latte scremato in polvere, il 42,3% di siero di latte in polvere arricchito di proteine, il 16,2% di lattosio, il 10,6% di caseinato di sodio, il 7,1% di caseinato di calcio e lo 0,4% di altri elementi .
Quanto al modo di fabbricazione, si tratta nella specie di una miscela non ottenuta secondo il metodo tradizionale ( cioè per essiccazione del latte scremato liquido ), bensì effettuata a secco mediante ricombinazione dei diversi elementi .
Infine, il siero di latte in polvere presente nel prodotto de quo risulta importato da paesi terzi ( Australia e Canada ).
3 . Esaminiamo anzitutto il punto relativo al metodo di fabbricazione adoperato ed all' importanza che questo assume ai fini dell' interpretazione della norma doganale .
In merito, è opportuno ricordare che secondo una giurisprudenza costante il criterio decisivo per la classificazione doganale dei beni è quello che si basa sulla considerazione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dei beni stessi al momento dell' importazione . Ciò, com' è noto, al duplice fine di garantire la certezza giuridica e la semplicità ( che vuol dire anche rapidità ed economicità ) dei controlli doganali . Basti ricordare, a questo riguardo, le sentenze 23 marzo 1972 ( Henck, causa 36/71, Racc . pag . 187 ), 22 novembre 1973 ( Past, causa 128/73, Racc . pag . 1277 ), 29 maggio 1974 ( Koenig, causa 185/73, Racc . pag . 607 ), 10 dicembre 1975 ( Vandertaelen, causa 53/76, Racc . pag . 1647 ), 18 febbraio 1976 ( Carstens, cause riunite 98 e 99/75, Racc . pag . 241 ), 16 ottobre 1976 ( Industriemetall Luma, causa 38/76, Racc . pag . 2027 ), 8 dicembre 1977 ( Carlsen, causa 62/77, Racc . pag . 2343 ), 23 settembre 1982 ( Almadent, causa 237/81, Racc . pag . 2981 ), 17 marzo 1983 ( Dinter, causa 175/82, Racc . pag . 969 ) e 26 settembre 1985 ( Thomasduenger, causa 166/84, Racc . pag . 3001 ).
Viceversa il procedimento di fabbricazione delle merci è di norma ininfluente per la classificazione, così come, del resto, altri fattori quali la destinazione, la presentazione ed il valore commerciale .
Ampia e costante è la giurisprudenza a questo riguardo . Rinvio, in particolare, alla sentenza Henck, punto 10 della motivazione, dove si afferma : "Sulla classificazione di una merce (...) non influisce il fatto ch' essa abbia subito delle operazioni di trasformazione, qualora, dopo questo trattamento, il prodotto derivato contenga gli elementi essenziali del prodotto di base, in percentuali non molto diverse da quelle considerate normali nel prodotto originario allo stato naturale", ed alle conclusioni dell' avvocato generale Roemer, secondo il quale, "sotto il profilo della tariffa doganale, le caratteristiche del prodotto sono quelle che hanno maggior importanza . Ciò è evidente per ragioni tecnico-amministrative, poiché è sovente difficile provare che è stato seguito un determinato metodo produttivo e controllare che questo metodo sia sempre stato seguito . Diversa sarebbe l' ipotesi se la voce doganale - in virtù degli elementi che essa cita - si riferisse chiaramente ad una determinata lavorazione ." Nello stesso senso si esprimono la sentenza Luma, punto 7 della motivazione, in cui si precisa che : "Pur se talvolta la tariffa doganale fa riferimento a procedimenti di fabbricazione o alla destinazione dei prodotti, in genere e di preferenza, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, essa fa appello ai criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, che possano venir verificate al momento dello sdoganamento", e, successivamente, le sentenze Biegi, punti 14 e seguenti della motivazione, e Wuensche, punti da 7 a 13 della motivazione .
Ne deriva che le modalità di produzione saranno determinanti soltanto quando una voce tariffaria esplicitamente lo prescriva ( così, ad esempio, nel caso della posizione 39.07, come precisato dalla Corte nella sentenza 8 dicembre 1987, Artimport, causa 42/86, Racc . 1987, pag . 4817 ).
4 . Nel caso di specie, la voce 04.02 A.II . non contiene alcun riferimento al processo di fabbricazione come criterio di classificazione . Inoltre, non risulta contestato che il particolare metodo di fabbricazione del prodotto che ci interessa non è tale, di per sé, da influire sui valori analitici dello stesso alterandone la composizione . Come osservato dalla Commissione in udienza, non ha alcun ruolo nel nostro caso la circostanza che il latte scremato in polvere sia il risultato della essiccazione di latte ottenuto dalla mungitura o sia, viceversa, il prodotto di una ricombinazione a secco di diversi elementi .
Mi sembra pertanto si possa ritenere che il metodo di produzione utilizzato nella specie sia ininfluente quanto alla delimitazione del campo di applicazione della voce summenzionata della TDC .
5 . Ad un risultato analogo si perviene esaminando l' altro punto evocato dal giudice nazionale e che costituisce l' oggetto del secondo quesito : quello concernente l' origine geografica di alcuni dei componenti del prodotto de quo .
E' chiaro che l' attribuzione di un bene determinato ad una voce, anziché ad un' altra, della TDC è una questione che non ha alcun nesso con la provenienza del bene stesso o di alcune sue parti . La classificazione doganale va in effetti determinata alla luce del testo delle voci e delle relative note delle sezioni e dei capitoli della TDC e - come dianzi sottolineato - tenuto conto essenzialmente delle caratteristiche oggettive del prodotto da classificare . L' origine di quest' ultimo potrebbe piuttosto venire in rilievo in una fase distinta e successiva, quando cioè si tratti di stabilire qual è il dazio applicabile ( si pensi ai regimi preferenziali concernenti le importazioni da alcuni paesi ) o, ancora, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni, nel quadro dell' applicazione delle norme agricole, qualora si tratti di stabilire se, e in quali condizioni, il prodotto stesso può beneficiare dei vantaggi ( ad esempio, restituzioni all' esportazione ) previsti da tali norme .
6 . E veniamo all' ultimo punto, quello inerente alla composizione del prodotto in causa .
Tenuto conto delle incertezze che si sono manifestate a questo riguardo, mi sembra opportuno fissare alcuni punti fermi .
Anzitutto, non è contestato che il prodotto in lite è una miscela dei diversi elementi che ho più su ricordato . Di questi, il latte scremato in polvere, il siero di latte in polvere e il lattosio, vale a dire un po' più dell' 80% del peso totale, sono - come confermato in udienza dall' esperto della Commissione - componenti naturali, che si ritrovano cioè normalmente nel latte scremato in polvere ottenuto secondo metodi tradizionali . Per contro, il caseinato di sodio ( nella specie il 10,6 %) ed il caseinato di calcio ( il 7,1 %) costituiscono componenti non naturali, aggiunti dal produttore ( 1 ). Dette aggiunte, tuttavia, non sono tali da differenziare il prodotto, quanto ad aspetto e qualità essenziali - ivi compresa la sua funzione merceologica - rispetto ad un latte scremato in polvere tradizionale .
7 . Questo in fatto . In diritto, va poi ricordato che, ai sensi della regola generale 3 b ) per l' interpretazione della nomenclatura della TDC i prodotti non contemplati da una voce specifica "devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ".
Le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale precisano che il fattore che determina il carattere essenziale varia secondo il genere delle merci . Può, ad esempio, risultare dalla natura della materia costitutiva o dagli articoli che le compongono, dal loro volume, quantità, peso o valore, dall' importanza di una delle materie costitutive ai fini dell' utilizzazione delle merci (( vedasi VIII, nota esplicativa alla regola generale 3 b ) )).
Beninteso, la ricordata terza regola generale d' interpretazione, nel suo insieme, si applica a condizione che non sia in contrasto con il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli ( vedasi II, nota esplicativa alla regola 3 b ), nonché sentenze 2 maggio 1979, Henningsen, causa 137/78, Racc . pag . 1707, in particolare punto 8 della motivazione, e 18 gennaio 1984, Ekro, causa 327/82, Racc . pag . 107 )).
8 . Alla luce di queste premesse, due sono le questioni da risolvere . Il prodotto de quo essendo una miscela, in base all' elemento che gli conferisce il carattere essenziale, e dunque in virtù della regola generale 3 b ), può essere classificato nella voce 04.02? In caso affermativo, i termini di questa posizione o delle note delle sezioni o dei capitoli si oppongono ad una simile classificazione?
La prima questione va risolta in senso affermativo . La miscela oggetto della presente procedura è, come si è visto, per più dell' 80% composta da elementi normalmente presenti nel latte scremato in polvere rientrante nella posizione 04.02 . Non vi può essere dubbio sul fatto che è proprio la polvere di latte scremato a conferire al nostro prodotto il suo carattere essenziale . Se pertanto le autorità doganali dovessero basarsi per la classificazione solo sulla regola 3 b ), lo includerebbero senz' altro, malgrado le aggiunte di caseinato di sodio e di calcio, nella posizione 04.02 .
Ma, lo si è rilevato, tale regola è di applicazione a condizione che il testo della voce doganale rilevante non lo impedisca per qualche ragione particolare . Così, ad esempio nella già citata sentenza Henningsen, la Corte ha ritenuto che una merce contenente il 52% di polvere di uova intere, il 25% di farina di soja, il 22% di sciroppo di glocosio e l' 1% di sale e lecitina non rientrasse nella voce 04.05 B.I . (" uova sgusciate e rosso d' uovo (...) atti ad usi alimentari "), bensì nella sottovoce 21.07 G.I.a ) 1 in quanto "preparazione alimentare ". In effetti la Corte ha rilevato che la voce 04.05 e le note esplicative della TDC permettevano di considerare rientranti nella voce stessa soltanto le uova sgusciate e i rossi d' uovo, presentati allo stato naturale, con l' eventuale aggiunta di piccoli quantitativi di sostanze chimiche destinate a garantirne la conservazione . Pertanto, e benché non vi fossero dubbi sulla circostanza che l' applicazione della regola 3 b ), in ragione dell' elevato contenuto di polvere di uova intere - percentuale comunque inferiore a quella rilevante nel caso di specie -, avrebbe consentito la classificazione della merce nella voce 04.05, detta classificazione è stata nondimeno esclusa in considerazione del fatto che il prodotto conteneva "notevoli quantitativi di altri ingredienti, in particolare farina di soja e sciroppo di glucosio, che non costituiscono additivi chimici aventi la sola funzione di conservare il prodotto", ciò che contrastava chiaramente con il dettato della posizione sumenzionata .
9 . Nel caso di specie, secondo la Commissione, la posizione 04.02 non potrebbe comprendere, in nessun caso, prodotti o miscele contenenti caseinato di sodio in misura superiore al 3% del peso totale ( 2 ). E questo anche se il latte scremato in polvere continuasse a conferire alla miscela stessa il suo carattere essenziale .
Ciò equivale a dire, in altri termini, che in un' ipotesi come quella presente la regola 3 b ) non potrebbe essere di applicazione, in quanto la voce 04.02 esclude, tassativamente, che vi possano rientrare polveri di latte magro con aggiunte di caseinato di sodio superiore al 3 %.
A sostegno di questo assunto la Commissione avanza i seguenti argomenti .
In percentuali limitate, fino all' 1% circa, il caseinato di sodio sarebbe ammissibile in funzione emulsionante, per rendere cioè la solubilità del latte in polvere in un liquido ( ad esempio caffè ) quanto più possibile simile a quella propria del latte liquido . Percentuali leggermente superiori, fino al 3%, sarebbero del pari tollerate in quanto permetterebbero di migliorare il sapore del preparato, rendendolo, ancora una volta, più somigliante al sapore di un latte liquido . Per converso, al di sopra del 3% di caseinato di sodio, sempre ad avviso della Commissione, si sarebbe in presenza di un prodotto del tutto artificiale, di un succedaneo del latte, che, per giunta, qualora venisse qualificato alla stessa stregua del latte scremato in polvere normale, rischierebbe di dar luogo a degli abusi beneficiando ingiustamente di restituzioni all' esportazione .
Il limite del 3% ha trovato concordi i membri del gruppo ad hoc "chimica" del comitato della nomenclatura, che nel 1982 erano stati chiamati a pronunciarsi nel quadro di un esame aperto su iniziativa della delegazione tedesca che aveva avanzato dubbi sulla possibilità di classificare nella posizione 04.02 un tipo di latte scremato in polvere contenente oltre il 19% di caseinato di sodio . Di questa valutazione degli esperti, secondo quanto asserito dalla Commissione in udienza, il comitato della nomenclatura avrebbe successivamente "preso atto ". Tuttavia, nessun documento a questo preciso riguardo è stato prodotto; ed è pacifico che la valutazione degli esperti non è stata recepita in un formale atto del comitato .
Coerente con questa posizione, infine, sarebbe una "fiche" di classificazione del 1971, che include nella posizione 04.02 un prodotto ottenuto per miscela di burro e latte scremato con l' aggiunta di una piccola quantità di caseinato di sodio .
10 . Sono queste osservazioni sufficienti ad escludere dalla posizione 04.02 qualsiasi miscela di latte in polvere scremato che comprenda più del 3% di caseinato di sodio?
Ricordiamo anzitutto che, come rilevato dalla stessa Commissione nelle sue osservazioni scritte ( lettera B, II, 3 ), il testo della sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 non esclude che un prodotto avente la composizione di quello in causa rientri in questa posizione .
Le note esplicative della TDC alla posizione 04.02 prevedono poi che :
"Questa voce comprende tutti i prodotti ( latte, crema di latte e derivati residui ), previsti nella voce 04.01, che hanno subito un trattamento di concentrazione e/o di conservazione, ai sensi della nota 2 del presente capitolo oppure che sono stati zuccherati .
I prodotti della specie possono essere stati addizionati di talune altre sostanze e in particolare di amido, in una proporzione che non oltrepassa 10% in peso, di antiossidanti, di emulsionanti, di vitamine o di leggere quantità di acidi ( ivi compreso il succo di limone )."
Mi sembra pertanto che, da un lato, venga esplicitamente ammessa l' aggiunta al latte di talune sostanze, fra cui gli emulsionanti, e che, dall' altro, per dette sostanze non siano previste limitazioni quantitative, a differenza di quanto indicato per l' amido ( che non deve superare il 10 %) e per gli acidi ( che possono essere presenti in "leggere quantità ").
Indicazioni non diverse mi pare si ricavino dalle note esplicative della NCCD . Sin qui i dati testuali, che, lo ricordo, hanno valore determinante .
Debbo inoltre rilevare che nel sistema della TDC, quando si vuole, in modo tassativo, far dipendere la classificazione di una merce dal tenore in percentuale di certi elementi, ciò è esplicitamente indicato . Così è ad esempio per la classificazione nelle diverse sottovoci della posizione 04.02 sulla base del tenore in materie grasse, o ancora, lo si è appena precisato, per quanto riguarda la presenza nel latte di amido, che non deve superare la soglia del 10 %. Gli esempi si potrebbero facilmente moltiplicare semplicemente scorrendo le pagine delle note esplicative della TDC, che contengono frequenti e precisi riferimenti al tenore, ad esempio, in zuccheri, proteine, materie grasse, ecc .
Mi sembra pertanto che nel caso di specie l' applicazione della regola generale 3 b ) non sia contraddetta da elementi testuali inerenti né alla lettera della posizione tariffaria rilevante né alle note esplicative della TDC .
11 . Quanto al ricordato esame svolto in seno al comitato della nomenclatura della TDC, su iniziativa della delegazione tedesca, debbo rilevare quanto segue .
Primo, questo esame si riferiva ad un prodotto contenente una percentuale di caseinato di sodio molto più significativa ( 19,11 %) di quella del prodotto qui in esame . Secondo, nell' ambito di tale discussione la Commissione, almeno in un primo momento ( verbale della riunione del 13 ottobre 1981 ), si era espressa in favore della classificazione della merce nel capitolo 4 della TDC, considerando, allora, il caseinato di sodio - pur presente in misura del 19,11% - come un componente del latte . Terzo, come già detto, questo esame non è sfociato in un atto formale di cui gli operatori potessero aver conoscenza, non essendo stata deliberata né l' adozione di una fiche de classement, né un emendamento alle note esplicative della TDC, né, tanto meno, l' emanazione di un regolamento . Non si è andati dunque al di là di una discussione di carattere meramente interno e informale, che non credo possa vincolare l' interpretazione della voce doganale che la Corte è ora chiamata a dare e che va essenzialmente determinata alla luce del testo della posizione rilevante e delle relative note delle sezioni e dei capitoli della TDC . Testo che, letto anche in base alle note esplicative della TDC, non esclude che un prodotto misto come quello in esame rientri nella posizione 04.02 A.II.b ) 1, dal momento che, malgrado la presenza di un 10,7% di caseinato di sodio, sono sempre le componenti proprie del latte scremato in polvere ( vale a dire più dell' 80% del totale ) che conferiscono al prodotto stesso il suo carattere essenziale .
12 . Ma vi è poi un ulteriore profilo . La Commissione ha confermato in udienza che a tutt' oggi "non esistono metodi analitici per la determinazione diretta di aggiunte di caseinato di sodio" in latte in polvere come quello della specie . Ciò che, del resto, era già stato precisato dal gruppo ad hoc "chimica" del comitato della nomenclatura della TDC ( verbale della riunione del 1° aprile 1982 ) nell' ambito del già citato esame apertosi su iniziativa della delegazione tedesca .
Un controllo in dogana, diretto e sufficientemente semplice, del rispetto del limite del 3% di caseinato di sodio è dunque impossibile .
L' unico controllo realizzabile è quello di tipo amministrativo, vale a dire alla produzione; ma va da sé che una simile procedura è tutt' al più ipotizzabile - sia pur con difficoltà - per le merci prodotte nella Comunità e destinate all' esportazione, ma non quando il problema è viceversa quello di sdoganare con la massima speditezza possibile una merce proveniente da paesi terzi .
Mi sembra pertanto che la Commissione proponga un criterio di classificazione ( quello basato sul rispetto del limite di tolleranza del 3 %) che, oltre a non essere suffragato dai dati testuali della TDC, sia anche in netto contrasto con l' esigenza fondamentale di garantire la certezza e la semplicità dei controlli doganali . Detto criterio si traduce infatti in un' interpretazione della posizione 04.02 che darebbe luogo ad una applicazione complessa e comunque dai risultati perlomeno incerti, in quanto fondata su elementi difficilmente o addirittura niente affatto controllabili in modo oggettivo .
Ed è il caso di ricordare, quanto alla rilevanza di questo profilo, che la Corte ha già riconosciuto che le difficoltà di applicazione di una norma doganale - ma nel caso nostro si tratta in realtà di impossibilità - se non sono tali da inficiarne la validità, possono tuttavia incidere sull' interpretazione della stessa ( sentenza 30 settembre 1982, Howe, causa 317/81, Racc . pag . 3257 ).
13 . Resta in limine da esaminare un ultimo aspetto .
Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte delle questioni inerenti esclusivamente alla classificazione doganale del prodotto de quo . Diverso problema è quello di sapere se da questa classificazione possano derivare delle conseguenze quanto all' applicazione della normativa agricola comunitaria ed in particolare delle disposizioni concernenti le restituzioni all' esportazione .
E' noto infatti che, nel quadro della disciplina che regge l' organizzazione comune dei mercati agricoli, la definizione dei prodotti che ne sono oggetto e che possono all' occorrenza godere di determinati benefici è di norma individuata per rinvio alle posizioni rilevanti della TDC . Così è ad esempio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .
La ragione per cui il problema si pone in concreto è chiara . Molto ampia è infatti la gamma delle possibilità di cui un produttore dispone in ordine alla fabbricazione di miscele che, pur differenziandosi nelle proporzioni dei rispettivi elementi, siano tuttavia sostanzialmente similari quanto ad aspetto, natura, effetti e destinazione .
Questa varietà può naturalmente implicare delle difficoltà di classificazione, malgrado il sistema tariffario sia molto dettagliato ed articolato . Ed è proprio in queste ipotesi che soccorre - nei limiti suindicati - la regola del "carattere essenziale", la quale consente di classificare nella stessa posizione prodotti oggettivamente simili e, dunque, anche concorrenti sul piano commerciale .
Ma, nei casi in cui la classificazione è effettuata non a fini puramente doganali, bensì per determinare, ad esempio, quale sia il prelievo o la restituzione applicabile, evidenti ragioni d' interesse possono spingere gli operatori a manipolare la composizione della miscela . Così, trattandosi di importazioni, vi sarà la tendenza a "deprezzare" il prodotto ( aumentando, ad esempio, il tenore di componenti che potrebbero farlo qualificare come "residuo "), in modo da evitare, o comunque ridurre, il pagamento del prelievo; per converso, nel caso delle esportazioni si cercherà, con il procedimento inverso, di "valorizzare" la merce in modo da percepire la restituzione più elevata possibile, anche se tali prodotti restano di qualità inferiore, ma pur sempre sufficiente per vantare un diritto alla restituzione .
L' apprezzamento di questi aspetti in sede di applicazione delle norme agricole compete, naturalmente, alle autorità nazionali . Ribadisco inoltre che nessuna questione interpretativa concernente dette norme è stata posta dal giudice nazionale . Si tratta dunque di un aspetto che esula dall' ambito della presente procedura .
Nondimeno, ed anche per chiarire che considerazioni inerenti al funzionamento dell' organizzazione dei mercati agricoli non devono influire sull' interpretazione della norma doganale, ritengo opportuno precisare che la classificazione ai fini doganali del prodotto de quo nell' ambito della voce 04.02 non pregiudica l' applicazione della norma di classificazione fatta dalle autorità nazionali ad altri fini ed in altri contesti normativi .
E' vero che in linea di pricipio dette norme dovrebbero essere interpretate in modo uniforme, indipendentemente dal quadro regolamentare in cui vengono in rilievo; principio sancito nella sentenza Milchfutter ( 5 luglio 1978, causa 5/78, Racc . pag . 1597 ), dove si osserva che "salvo espressa disposizione, è inopportuno che le voci della TDC si applichino in modo diverso per il medesimo prodotto, a seconda che si tratti della riscossione dei dazi doganali, dell' applicazione del regime delle organizzazioni comuni di mercato o di quello degli importi compensativi monetari" ( punto 12 della motivazione ); formula, questa, ripresa nella sentenza Biegi ( 28 marzo 1979, causa 158/78, Racc . pag . 1103 ), punto 18 della motivazione .
Ma è anche vero che, oltre la riserva "salvo espressa disposizione", detto principio ha trovato nella pratica dei significativi temperamenti .
Già nella citata sentenza Henck, la Corte aveva avuto modo di affermare che "il riferimento alla voce doganale 23.07 nel regolamento n . 19/62 ( relativo ai prelievi all' importazione per determinate merci ) non si estende alle preparazioni foraggiere che, pur rientrando nella suddetta voce, non contengono prodotti cui si applichino le norme dell' organizzazione comune dei mercati prevista dal suddetto regolamento ". Con ciò la Corte aveva seguito l' avvocato generale Roemer, secondo cui "quando (...) si richiede di classificare correttamente un prodotto tenendo conto del contesto giuridico in cui viene a situarsi una voce doganale, contesto che certo tiene conto anche degli interessi dell' ordinamento di mercato, si richiede in sostanza di seguire un metodo interpretativo del tutto comune ed ortodosso", metodo che d' altronde non disconosce le legittime aspettative degli interessati i quali sanno in quale contesto sono collocate le voci doganali e quali siano in definitiva le finalità politiche in gioco .
Un' affermazione forse ancora più netta è espressa nella sentenza Interfood del 26 aprile 1972 ( causa 92/71, Racc . pag . 231 ), dove, pronunciandosi sull' argomentazione dell' attrice nella causa principale che aveva ritenuto "inammissibile che, nello stesso capitolo della stessa tariffa, una norma di classificazione possa essere interpretata in modo diverso a seconda che si tratti della riscossione del prelievo ovvero del dazio doganale", la Corte ha statuito che "questo modo di ragionare non tiene conto dell' autonomia delle norme relative all' organizzazione comune dei mercati agricoli . Benché a norma dell' art . 9, n . 2, del regolamento n . 865/68 (...) le norme d' attuazione della tariffa doganale comune valgano per la classificazione delle merci soggette all' organizzazione comune dei mercati instaurata da detto regolamento, detta classificazione è tassativa ai fini della riscossione dei dazi doganali, mentre può avere carattere puramente indicativo per quanto riguarda l' eventuale prelievo ".
Sempre in questa prospettiva, e di particolare interesse per la sua analogia con il caso di specie, è la sentenza Ekro del 18 gennaio 1984 ( causa 327/82, Racc . pag . 107 ). In tale sentenza la Corte ha rilevato che la regola generale d' interpretazione 3 b ) ( che prevede il criterio del "carattere essenziale ") si applica alla classificazione compiuta nel quadro del regolamento che fissava le restituzioni nel settore delle carni bovine, a condizione tuttavia che né la lettera del regolamento né le finalità del sistema delle restituzioni impongano una soluzione diversa .
In definitiva mi sembra che il principio della uniformità d' interpretazione delle posizioni tariffarie indipendentemente dal settore in cui queste vengono in rilievo - e che soddisfa evidenti esigenze di certezza giuridica - sia da contemperare in concreto con le esigenze proprie delle regolamentazioni specifiche che a tali posizioni si richiamano . Spetta poi alle autorità nazionali tener conto di tali esigenze in sede di applicazione delle regole comunitarie di volta in volta rilevanti .
Ribadisco però che se la norma tariffaria, qualora applicata in combinazione con una norma agricola, può talvolta assumere una portata non del tutto coincidente con quella che gli viene riconosciuta nel contesto doganale, non è vero il contrario, nel senso che considerazioni legate al regime delle organizzazioni di mercato non devono e non possono condizionare - anche per ragioni di certezza giuridica - l' interpretazione della norma stessa effettuata esclusivamente a fini doganali .
Mi sembra pertanto che nel caso di specie, dove solo di interpretazione della norma doganale si tratta - come la Commissione ha del resto giustamente sottolineato -, la risposta al giudice nazionale debba esclusivamente fondarsi sul testo delle posizioni della TDC e delle note esplicative della stessa nonché sul principio del carattere essenziale . Questi elementi testuali, che sono gli unici ad esser conosciuti dagli operatori, impongono di classificare la miscela de quo nell' ambito della voce 04.02, almeno fintanto che una modifica precisa e chiara degli stessi non sia intervenuta ad opera delle istituzioni a ciò competenti .
14 . Per le ragioni sin qui esposte concludo proponendo alla Corte di rispondere al giudice di rinvio nel modo seguente :
"Una miscela avente la composizione di quella del caso di specie rientra nella sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC indipendentemente dal metodo di fabbricazione con cui è stata ottenuta e dall' origine di alcune delle sue componenti ."
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) In verità l' agente della Commissione, sia nella memoria scritta che in udienza, aveva affermato che il caseinato di sodio in percentuali inferiori al 3% si trova in natura nella materia secca del latte . L' affermazione è stata poi rettificata sulla base delle precisazioni fornite dall' esperto .
( 2 ) E' da notare che la Commissione non ha sollevato difficoltà quanto alla presenza del 7,1% di caseinato di calcio .
Full & Egal Universal Law Academy