Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Raad van Beroep d' Utrecht e il Raad van Beroep di Groningen vi hanno sottoposto alcune questioni pregiudiziali che mirano a determinare la portata delle disposizioni della direttiva 79/7/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( in prosieguo : la "direttiva ") ( 1 ).
2 . Il regime giuridico di cui è causa è il seguente . Nei Paesi Bassi la legge generale sulle pensioni di vecchiaia ( in prosieguo : l' "AOW ") del 31 maggio 1956 ha istituito, a favore dei residenti olandesi nonché dei non residenti soggetti all' imposta sul reddito per un' attività esercitata nei Paesi Bassi, un regime generale di pensione di vecchiaia nel quale i diritti a pensione si formano sulla base del compimento di periodi assicurativi . Le persone ininterrottamente assoggettate a tale regime tra il 15° e il 65° anno d' età riscuotono il massimo della pensione . Una riduzione del 2% viene applicata per ogni anno durante il quale il soggetto non era assicurato . Orbene, il regime vigente sino al 1° aprile 1985 escludeva dal beneficio dell' AOW i residenti olandesi che esercitavano un' attività lavorativa all' estero e che, per questo motivo, vi erano assicurati . D' altra parte, sino a tale data, la donna coniugata che non fosse lavoratrice dipendente non era assicurata in modo autonomo, bensì tramite il marito, mentre l' uomo coniugato, era titolare di un proprio diritto all' assicurazione, anche se non svolgeva attività lavorativa . Quindi, i periodi durante i quali il marito non era stato assicurato, specialmente a causa di un soggiorno di lavoro in un altro Stato, venivano detratti dal calcolo dei diritti a pensione della moglie . Per contro, il soggiorno all' estero per motivi di lavoro della donna coniugata non aveva effetto sulla costituzione dei diritti a pensione del marito giacché questi, lavoratore o residente, era assicurato presso l' AOW in modo autonomo . Tale situazione discriminatoria nei confronti delle donne non era tuttavia contraria, in quel periodo, al diritto comunitario giacché la direttiva concedeva agli Stati membri un termine di sei anni a decorrere dalla sua notifica per conformare il loro ordinamento alle sue disposizioni ( 2 ). Questo termine è scaduto il 23 dicembre 1984 .
3 . La legge olandese 28 marzo 1985 ha modificato l' AOW al fine di renderla conforme al principio della parità di trattamento fra uomini e donne . Un regio decreto del 26 aprile 1985 ha soppresso, a decorrere dal 1° aprile 1985, la possibilità di escludere la donna coniugata dal regime dell' AOW perché il marito non era assicurato . Cionondimeno, l' art . 24, n . 1, della legge 28 marzo 1985 prevede che le nuove disposizioni non si applicano in materia di diritto alla pensione di vecchiaia per i periodi anteriori al 1° aprile 1985 .
4 . I due giudici a quo vi hanno sottoposto questioni pregiudiziali sorte in occasione di controversie che riguardano, in modo del tutto identico, tre donne coniugate .
5 . La sig.ra Achterberg, nata nel 1921, è stata lavoratrice dipendente dall' aprile 1936 al dicembre 1945 . Dopo aver lasciato l' impiego in tale data, non ha più esercitato attività lavorativa, né si è iscritta come disoccupata presso l' ufficio regionale olandese del lavoro . Suo marito ha lavorato in Belgio dal 1° luglio 1974 al 1° luglio 1980, con un' interruzione di dieci mesi . La sig.ra Achterberg ha visto quindi la sua pensione di vecchiaia ridotta del 12% a motivo dei sei anni durante i quali il marito non era stato assicurato .
6 . La sig.ra Bernsen-Gustin, nata nel 1921, non ha mai svolto attività lavorativa . Suo marito ha lavorato nella Repubblica federale di Germania durante poco più di un anno . La pensione di vecchiaia concessa alla sig.ra Bernsen-Gustin è quindi stata ridotta di circa il 2 %.
7 . La sig.ra Egbers-Reuvers, nata ella pure nel 1921, ha lavorato fino all' aprile 1974, quando è stata licenziata . Dopo aver fruito per sei mesi dell' indennità di disoccupazione, l' interessata non ha più cercato un impiego . Suo marito ha esercitato un' attività lavorativa nella Repubblica federale di Germania per un periodo di press' a poco ventiquattro mesi . La sig.ra Egbers-Reuvers si è vista attribuire una pensione di vecchiaia decurtata del 4 %.
8 . Le questioni pregiudiziali che vi sono sottoposte mirano in sostanza ad accertare, anzitutto, se le disposizioni della direttiva si applichino alle persone che non sono più sul mercato del lavoro, in secondo luogo, se un singolo che non rientri nell' ambito d' applicazione della direttiva possa nondimeno avvalersene qualora uno Stato membro abbia deciso di integrare i principi della direttiva nel proprio ordinamento interno senza distinguere tra le persone contemplate o meno dal testo comunitario, ed infine se il divieto di qualsiasi discriminazione debba applicarsi alla costituzione dei diritti a pensione maturati prima che la direttiva fosse messa in atto . Passo in rassegna, in ordine successivo tali questioni .
9 . L' ambito d' applicazione della direttiva costituisce oggetto di una duplice delimitazione giacché, da una parte, il suo art . 2 dispone ch' essa "si applica alla popolazione attiva compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro nonché ai lavoratori pensionati o invalidi", dall' altra, il suo art . 3 enumera i rischi ai quali la direttiva si applica . Nel novero di questi figura il rischio di vecchiaia .
10 . Quindi, benché le pensioni di vecchiaia siano contemplate dall' art . 3 della direttiva, risulta che esclusivamente le persone che lavorano o quelle che hanno dovuto lasciare il lavoro per motivi del tutto indipendenti dalla loro volontà vengono prese in considerazione dal testo comunitario .
11 . E' questa d' altra parte una disposizione tradizionale del diritto comunitario, nel suo attuale stato, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne . L' art . 119 del trattato CEE e la direttiva 75/117 ( 3 ) del Consiglio del 10 febbraio 1975 contemplano solo i "lavoratori ". L' art . 2 della direttiva in questione nella presente causa, l' abbiamo visto, non riguarda le persone che hanno spontaneamente lasciato il mercato del lavoro o che non hanno mai lavorato . Infine, tali disposizioni sono riportate in modo identico nell' art . 3 della direttiva 86/378 del Consiglio del 24 luglio 1986, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale ( 4 ).
12 . Certamente, la vostra Corte ha già mostrato di voler interpretare in senso lato l' art . 2 della direttiva . Nella sentenza Drake, avete precisato che questa norma
"parte dal principio che colui il cui lavoro è stato interrotto da uno dei rischi enumerati all' art . 3 appartiene alla popolazione attiva" ( 5 ),
e ne avete desunto che una persona che ha rinunciato a lavorare unicamente a causa dell' invalidità di sua madre doveva essere considerata come facente parte della popolazione attiva ai sensi della direttiva .
13 . Non si può tuttavia ritenere che una persona che ha cessato di cercare un lavoro per dedicarsi alla famiglia faccia ancora parte della popolazione attiva, dato che una siffatta occupazione non è menzionata all' art . 3 della direttiva .
14 . Il governo dei Paesi Bassi ritiene che una persona che non fa parte della popolazione attiva così come definita all' art . 2 della direttiva rientri nondimeno nell' ambito d' applicazione della disposizione comunitaria se riscuote una delle prestazioni enumerate all' art . 3 . Questo ragionamento non prende in considerazione il fatto che l' ambito d' applicazione della direttiva è doppiamente delimitato, da una parte ratione personae, dall' altra ratione materiae, e che entrambe le condizioni devono essere soddisfatte per poter fruire delle sue norme .
15 . La difficoltà scaturisce in realtà dal fatto che la legislazione olandese concede una pensione di vecchiaia a chiunque abbia versato sufficienti contributi, indipendentemente dall' esercizio di un' attività lavorativa . La collettività si sostituisce d' altra parte a coloro le cui risorse sono insufficienti per versare i contributi . Orbene, la direttiva è in un certo senso meno progredita della legge olandese giacché continua a prevedere che possono avvalersi delle sue disposizioni solo coloro che si trovono sul mercato del lavoro . Può apparire paradossale che una norma giuridica nazionale che tutela in modo più efficace l' insieme dei residenti di uno Stato membro contro il rischio di vecchiaia non possa trovare eco nella legislazione comunitaria per quanto riguarda il principio della parità di trattamento tra uomini e donne . Ci si deve tuttavia limitare a constatare nel presente caso l' anticipazione del diritto olandese sul diritto comunitario nel suo attuale stadio di sviluppo .
16 . Questa difficoltà avrebbe forse potuto essere superata su un altro terreno . Si può infatti considerare discriminatorio che un lavoratore migrante veda la pensione di vecchiaia concessa a sua moglie defalcata a causa degli anni di lavoro svolti in un altro Stato membro . Tuttavia, la vostra Corte non è stata adita per accertare un' eventuale incompatibilità di detta legislazione, d' altronde in via d' estinzione, con l' art . 51 del trattato .
17 . Per quanto riguarda il secondo gruppo di questioni, è sufficiente osservare che se una persona non può avvalersi della direttiva, non può a più forte ragione invocarla perché lo Stato, modificando il proprio diritto per renderlo conforme al testo comunitario, ha deciso di non distinguere tra le persone contemplate da tale testo e quelle che non lo sono .
18 . La soluzione che propongo alla Corte per il primo gruppo di questioni rende superfluo accertare se il divieto di qualsiasi discriminazione tra uomini e donne debba applicarsi alla costituzione dei diritti a pensione sopravvenuta prima della messa in atto della direttiva . Cionondimeno, nel caso in cui la Corte non adotti questa proposta, mi sembra utile esaminare rapidamente lo stato della questione .
19 . Ciò è d' altronde abbastanza semplice . Nella sentenza Dik e Menkutos-Demirci, avete dichiarato che
"la direttiva 79/7 non contempla alcuna deroga al principio della parità di trattamento, posto dall' art . 4, n . 1, della direttiva, in forza della quale si possa autorizzare la proroga degli effetti discriminatori di disposizioni nazionali già in vigore . Ne consegue che uno Stato membro non può mantenere in vigore, dopo il 23 dicembre 1984, disparità di trattamento dovute al fatto che i presupposti per l' acquisto del diritto alla prestazione sono anteriori a detta data . Il fatto che queste disparità derivino da disposizioni transitorie non basta per motivare una valutazione diversa" ( 6 ).
Questa sentenza è d' altra parte la riconferma di una giurisprudenza costante ( 7 ). Contrariamente a quanto ha detto la Sociale Verzekeringsbank nelle sue osservazioni, non si tratta di applicare retroattivamente la direttiva ( 8 ). Si tratta semplicemente di garantire l' immediata entrata in vigore del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale, il che presuppone l' abolizione immediata delle disparità che potrebbero ancora sussistere . La direttiva sarebbe privata di gran parte della sua efficacia qualora si dovesse ritenere che essa non vada applicata in modo pieno ed intero se non nei confronti di coloro che hanno compiuto quindici anni dopo il 23 dicembre 1984 .
20 . Come è stato rilevato dall' avvocato generale Vilaça nelle conclusioni nella causa Clarke :
"non è prevista alcuna deroga che autorizzi uno Stato membro a prorogare gli effetti discriminatori di disposizioni nazionali precedenti, essendo altrettanto incompatibile con la direttiva tener fermi siffatti effetti quanto mantenere in vigore le disposizioni nazionali in questione" ( 9 ).
21 . E' d' altra parte irrilevante distinguere tra i regimi detti "a rischio" e quelli detti "a contributo", come ha proposto la Sociale Verzekeringsbank nella fase orale . Nella succitata sentenza Dik e Menkutos-Demirci, la Corte si è riferita alle "condizioni richieste per l' insorgere del diritto a prestazioni" senza distinguere affatto tra i regimi d' assicurazione sociale per ripartizione e quelli per capitalizzazione . Nessuna distinzione di questa natura figura d' altronde nel testo della direttiva .
22 . Quindi, coloro che hanno raggiunto l' età della pensione prima del 23 dicembre 1984 devono poter fruire del nuovo calcolo dei loro diritti a pensione al fine di riscuotere, a decorrere da tale data alla quale dev' essere applicato da parte degli Stati membri il principio di non discriminazione, una pensione il cui calcolo non prenderà più in considerazione disposizioni discriminatorie . Per contro, costoro non possono richiedere il pagamento di maggiorazioni per le pensioni già riscosse prima del 23 dicembre 1984 giacché, durante tale periodo, non si applicava ancora il principio di non discriminazione .
23 . Propongo quindi di rispondere come segue :
1 ) nelle cause 48/88, Achterberg, 106/88, Bernsen-Gustin, e 107/88, Egbers-Reuvers :
"L' art . 2 della direttiva 79/7 del Consiglio del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una persona che non è più alla ricerca di un posto di lavoro e la cui attività non sia stata interrotta da uno dei rischi enumerati all' art . 3 dello stesso testo;
2 ) nelle cause 106/88, Bernsen-Gustin, e 107/88, Egbers-Reuvers :
"La succitata direttiva dev' essere interpretata nel senso che una persona alla quale non si applica l' art . 2 non può avvalersi dell' art . 4";
in subordine,
3 ) nelle cause 48/88, Achterberg, 106/88, Bernsen-Gustin, e 107/88, Egbers-Reuvers :
"La succitata direttiva dev' essere interpretata nel senso che non consente agli Stati membri di mantenere in vigore per qualsivoglia periodo disparità di trattamento, che incidono sulle condizioni di costituzione dei diritti a pensione di vecchiaia, quando le prestazioni corrispondenti sono state o saranno versate a decorrere dal 23 dicembre 1984 ."
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 6 del 10.1.1979, pag . 24 .
( 2 ) Vedasi sentenza 23 settembre 1982, Koks, causa 275/81, Racc . pag . 3013 .
( 3 ) Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità di retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( GU L 45 del 19.2.1975, pag . 19 ).
( 4 ) GU L 225 del 12.8.1986, pag . 40 .
( 5 ) Sentenza 24 giugno 1986, Racc . pag . 1995, punto 22 della motivazione .
( 6 ) Sentenza 8 marzo 1988, causa 80/87, Racc . pag . 1601, punto 9 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 4 dicembre 1986, causa 71/85, FNV, Racc . pag . 3855, punti 21 e 22 della motivazione; sentenza 24 marzo 1987, causa 286/85, MacDermott e Cotter, Racc . pag . 1453, punti 18 e 19 della motivazione; sentenza 24 giugno 1987, causa 384/85, Borrie Clarke, Racc . pag . 2865, punto 10 della motivazione .
( 8 ) Pag . 14 della versione francese nella causa 48/88 .
( 9 ) Causa 384/85, punto 30 della motivazione .
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