Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso, le società saudite Al-Jubail Fertilizer Company e Saudi Arabian Fertilizer Company (in prosieguo: le "ricorrenti") chiedono l' annullamento, in quanto le riguarda, dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1987, n. 3339, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell' Arabia Saudita (1).
I - Premessa generale
2. Le società ricorrenti sono due associazioni temporanee di imprese ("joint-ventures"), il cui azionista comune è la Saudi Basic Industries Corporation, società costituita nel 1976 dal governo saudita. Secondo le ricorrenti, esse hanno intrapreso le prime esportazioni di urea nella Comunità nel 1985. Dal maggio 1986, per non subire la caduta dei prezzi sul mercato comunitario, esse hanno deciso di cessare tali esportazioni.
3. Vorrei richiamare, brevemente, alcuni fatti. La Commissione instaurava, in data 11 novembre 1986 (2), un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell' Arabia Saudita, dell' Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Yugoslavia. In data 8 maggio 1987 essa adottava un regolamento, con il quale istituiva un dazio antidumping provvisorio su tali importazioni (3). Tale dazio era pari "alla differenza tra il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e 133 ECU" (4) e veniva prorogato per un periodo non superiore a due mesi con regolamento (CEE) del Consiglio 3 settembre 1987, n. 2691 (5).
4. Il 4 novembre 1987 il Consiglio adottava il regolamento n. 3339/87, che istituiva un dazio antidumping definitivo del 40% sulle importazioni di urea in provenienza dall' Arabia Saudita e del 34% su quella in provenienza dalla Libia, accettando gli impegni delle imprese degli altri Stati terzi interessati dal procedimento. Questo regolamento è oggetto del presente ricorso.
5. Va precisato che il regolamento (CEE) del Consiglio 20 febbraio 1989, n. 450 (6), sul quale verteva un ricorso per annullamento nella causa C-193/89, ha ridotto l' aliquota del dazio per le importazioni di urea proveniente dall' Arabia Saudita al 12,8% (7).
6. Le ricorrenti deducono, a sostegno del loro ricorso, quattro mezzi relativi, in ordine di successione, alla violazione dei diritti della difesa, all' insufficienza della motivazione, ad errori manifesti di valutazione ed infine ad errori di diritto ed al travisamento dei fatti. Occorre precisare che il primo mezzo si articola, in particolare, in due censure attinenti al rifiuto, opposto dalle istituzioni comunitarie, di applicare taluni adeguamenti, rifiuto sul quale è del pari incentrato il quarto mezzo.
7. Sarà esaminato per ultimo il problema della violazione dei diritti della difesa, in quanto tale problematica, la cui rilevanza è superfluo sottolineare, non ha fino ad oggi suscitato, in materia di dumping, l' ampia riflessione giurisprudenziale e dottrinaria riscontrabile nell' ambito del diritto della concorrenza. Essa giustifica pertanto una più ampia trattazione in questa sede.
II - Sull' insufficienza della motivazione
8. Il secondo mezzo consta di un' unica censura. Le ricorrenti contestano al Consiglio di non avere adeguatamente motivato la sostituzione del dazio provvisorio fissato con riferimento ad un prezzo limite con un dazio definitivo ad valorem.
9. Su questo punto preciso, nel regolamento impugnato non figura peraltro alcuna motivazione. Il Consiglio e la Commissione tuttavia assumono che non occorre motivare il cambiamento delle modalità di calcolo del dazio antidumping, sottolineando la mancanza di correlazione tra il dazio provvisorio e il dazio definitivo.
10. E' pure vero che il primo regolamento promana dalla Commissione e il secondo dal Consiglio. A mio giudizio, la mancanza di correlazione tra i due dazi trova riscontro soprattutto nell' art. 12, n. 2, lett. a), del regolamento base (8), il quale prevede che "se è stato istituito un dazio provvisorio, il Consiglio decide, indipendentemente dall' imposizione o meno di un dazio definitivo antidumping o compensativo, in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio". Sicché nulla impedisce, come si verificò d' altronde per gli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell' Unione Sovietica (9), la riscossione del dazio antidumping provvisorio senza che venga istituito un dazio definitivo.
11. Indubbiamente, può del pari ricordarsi - senza dilungarsi sul punto - che il dazio antidumping definitivo non è una correzione né una modifica del dazio provvisorio. Il solo nesso tra questi due dazi riguarda l' ammontare del dazio definitivamente riscosso, che non può né eccedere l' importo provvisoriamente determinato né il pregiudizio subito dall' industria comunitaria (10).
12. La vostra giurisprudenza d' altronde riconosce alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale in sede di determinazione, in ciascun caso, del "tipo di dazio" maggiormente in grado di garantire la difesa contro importazioni oggetto di dumping (11). Voi non avete mai affermato che il Consiglio, nel prescegliere le modalità di calcolo del dazio definitivo, debba tener conto della valutazione operata dalla Commissione al momento della fissazione del dazio provvisorio né, a maggior ragione, che esso debba motivare un mutamento di tali modalità di calcolo. Di conseguenza, l' obbligo di motivazione, quale è enunciato dall' art. 190 del Trattato CEE, non può applicarsi alla divergenza esistente tra le modalità di calcolo alle quali si è attenuto il Consiglio per il dazio definitivo e quelle adottate dalla Commissione per il dazio provvisorio. Il secondo mezzo di annullamento non può pertanto essere condiviso.
13. Ad abundantiam, il Consiglio puntualizza nel controricorso che il principio dell' istituzione di un dazio antidumping definitivo nonché il suo ammontare vengono adeguatamente motivati nei punti 44 e 45 del preambolo del regolamento impugnato. Mi limito a constatare che tale circostanza non è stata contestata dalle ricorrenti.
III - Sull' errore manifesto di valutazione
14. Il terzo mezzo di annullamento postula la valutazione della legittimità intrinseca dell' atto impugnato. Tale mezzo attiene all' esistenza di errori manifesti di valutazione commessi in sede di adozione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni saudite. Esso si articola in quattro censure.
15. La prima censura muove dall' assunto che il dazio antidumping definitivo relativamente elevato, applicato all' urea proveniente dall' Arabia Saudita, contrasti con gli elementi di prova raccolti. Le ricorrenti sostengono ad esempio che, stando alle statistiche Eurostat sulle importazioni relative agli anni 1986 e 1987, l' urea saudita era quotata a prezzi più elevati dell' urea proveniente da altri Stati terzi, le cui importazioni sono state colpite da dazi antidumping di ammontare più modesto. Allo stesso modo, la denuncia presentata dai produttori europei avrebbe posto in luce una sottoquotazione dei prezzi più rilevante per le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri considerati dall' inchiesta rispetto alle importazioni saudite. Infine, le risposte fornite al questionario della Commissione dimostrerebbero chiaramente che i prezzi dell' urea proveniente dalla Libia erano inferiori a quelli dell' urea originaria dell' Arabia Saudita.
16. S' intende che rientra nella logica generale della normativa antidumping il fatto di includervi le importazioni sospette di dumping, mercé la presa in considerazione, almeno in un primo momento, della situazione sul mercato, tanto interno quanto all' esportazione verso la Comunità, dello Stato terzo considerato (12). Dopo tutto, avuto riguardo al fatto che i costi di produzione in particolare possono differire molto da uno Stato terzo all' altro, la circostanza che i prezzi all' esportazione di un' impresa di uno di tali Stati siano inferiori a quelli di un' impresa con sede in un altro di questi Stati non toglie affatto che quest' ultima possa praticare un margine di dumping più rilevante.
17. Tuttavia, poiché l' importo del dazio è determinato non già con riferimento al margine di dumping, bensì in relazione al pregiudizio subito dall' industria comunitaria, le istituzioni della Comunità debbono correttamente detrarre l' importo del dazio dal ragguaglio tra i prezzi all' esportazione delle imprese degli Stati terzi considerati e la soglia di pregiudizio. Tale esigenza discende essenzialmente dall' art. 13, n. 5, del regolamento base, che vieta l' imposizione di un dazio antidumping in modo discriminatorio quando un prodotto sia importato nella Comunità in provenienza da vari paesi.
18. L' aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni in provenienza dalla Libia è stata fissata, nell' art. 1, n. 2, del regolamento impugnato, al 34%. Orbene, dalle risposte fornite al questionario da due importatori italiani (13) si rileva che, per essi, i prezzi dell' urea libica sul mercato comunitario erano sensibilmente inferiori a quelli dell' urea saudita (14). Le ricorrenti, come si è rilevato, richiamano del pari le statistiche Eurostat nonché i dati relativi alle sottoquotazioni menzionati nella denuncia antidumping.
19. Il Consiglio sostiene che i dati forniti dai due importatori italiani sono estremamente limitati e che l' importo del dazio definitivo è stato determinato calcolando un prezzo medio all' esportazione per tutto il periodo di riferimento per ciascuno dei paesi terzi considerati dall' inchiesta. D' altra parte, le statistiche Eurostat non sarebbero affidabili, nonostante il Consiglio riconosca che esse sono state utilizzate per risalire ai prezzi libici, in difetto di altre informazioni.
20. Tuttavia non è dubbio che, tenuto conto della vostra giurisprudenza, voi non dovete pronunciarvi sull' esistenza o meno di una discriminazione e che non dovete scegliere, tra gli elementi parziali, ma sconcertanti, addotti dalle ricorrenti e le risposte assai generiche del Consiglio. Infatti, in materia di dumping, voi avete già respinto la domanda di annullamento di un regolamento che istituiva dazi definitivi, pure nel caso in cui fosse provato che ad una società interessata da un' altra decisione fosse stato riservato un trattamento più favorevole, in quanto solo il primo regolamento era oggetto di un ricorso ed era stato adottato sulla base di accertamenti correttamente effettuati nel corso dell' inchiesta antidumping e conformi alle disposizioni del regolamento base (15).
21. Invero, sebbene in quelle cause le ricorrenti lamentassero l' esistenza di una descriminazione, conseguente al fatto che
"il procedimento antidumping relativo all' importazione di MSE fabbricate dalla Nakajima è poi sfociato in una decisione (16) della Commissione del 12 febbraio 1986 (...) che ha dichiarato che il margine di dumping di questa società doveva ritenersi trascurabile" (17),
voi avete ribadito che,
"poiché l' esclusione della Nakajima dal novero delle società assoggettate a un dazio antidumping definitivo scaturisce da questa decisione, una discriminazione a favore della Nakajima non potrebbe, anche se fosse provata, determinare l' annullamento del regolamento che impone un dazio antidumping definitivo alla Sharp, il quale è stato adottato in base a constatazioni correttamente effettuate durante l' indagine antidumping e conformemente alle norme fissate dal regolamento n. 2176/84" (18).
22. Come aveva allora segnalato l' avvocato generale Sir Gordon Slynn, nelle conclusioni presentate nella causa Sharp Corporation,
"un esportatore che pratichi il dumping è responsabile di dumping e non può discolparsi chiamando in causa un altro esportatore, indipendentemente dal fatto che quest' ultimo pratichi o no il dumping" (19).
23. E' giocoforza rilevare di conseguenza che, pure nell' ipotesi in cui venga accertata l' esistenza di una discriminazione tra le importazioni della Libia e quelle in provenienza dall' Arabia Saudita, tale discriminazione potrebbe eventualmente risolversi solo nel far revocare in discussione il dazio antidumping sulle importazioni libiche, in quanto queste ultime avrebbero fruito di un ingiustificato trattamento più favorevole, non invece nell' annullamento del regolamento impugnato, nella parte in cui questo si applica alle importazioni saudite, poiché detto regolamento è stato adottato sulla base di constatazioni correttamente effettuate e conformi al regolamento base (20).
24. Nella parte riguardante la prima censura, il mezzo non può quindi essere accolto.
25. La seconda critica riguarda la mancata estensione del procedimento d' inchiesta alle importazioni in provenienza dal Canada. Le ricorrenti ricordano di aver segnalato (21) alla Commissione che le importazioni canadesi erano effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo medio delle importazioni dall' Arabia Saudita di 5,7 ECU per tonnellata. Tale difficoltà trova un riscontro nel punto 36 del preambolo del regolamento impugnato, il quale enuncia che: "Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi non soggetti all' inchiesta effettuate prima dell' inizio della presente procedura, la Commissione ha esaminato la quota di mercato comunitario detenuta da ciascun paese, in base alle prove dirette presentate dai ricorrenti. Essendo tali quote risultate insufficienti per contribuire in misura rilevante al pregiudizio, i paesi in questione non sono stati inseriti nella procedura iniziale (...)".
26. Il Consiglio ha puntualizzato che la Commissione non ha voluto estendere l' inchiesta alle importazioni del Canada, in quanto queste ultime non venivano prese in considerazione dalla denuncia ed inoltre il loro volume rappresentava solo lo 0,7% del mercato comunitario dell' urea. Va ricordato che, come risulta da una lettera della Commissione 13 agosto 1987 (22), la quota di mercato delle imprese saudite nella Comunità era, nei primi nove mesi dell' anno 1987, pari al 3,11%.
27. Si tratta qui solo di un altro aspetto della discriminazione. Le ricorrenti contestano il trattamento, ritenuto molto favorevole, accordato alle importazioni provenienti dal Canada. La giurisprudenza che ho appena richiamato tuttavia esclude qualsiasi rilevanza di tale censura. Si deve segnalare, d' altra parte, la grande analogia esistente in tale problematica tra le cause Sharp Corporation, TEC e Silver Seiko e la presente causa. In quelle cause veniva contestata la chiusura del procedimento antidumping a favore della Nakajima, sul rilievo che il margine di dumping di tale società era irrisorio, mentre nel caso in esame viene censurata la mancata inclusione delle importazioni canadesi nell' inchiesta, sul presupposto che le loro quote di mercato non erano apprezzabili.
28. La seconda censura appare quindi anch' essa destinata all' insuccesso, senza che sia necessario esaminare se le quote di mercato delle imprese canadesi fossero effettivamente irrisorie (23).
29. La terza censura trae argomento dall' insufficiente misura nella quale, secondo le ricorrenti, si sarebbe preso in considerazione il ribasso dei costi di produzione dell' industria comunitaria. E' pacifico che vi è stata, nel corso del periodo di riferimento, una riduzione di tali costi: del 16% in Italia, del 31% in Francia e del 20,4% in Irlanda, nei primi nove mesi dell' anno 1986, rispetto all' anno precedente (24). Le ricorrenti criticano infatti il ricorso, da parte della Commissione, alla determinazione di una media di tali costi nel corso del periodo d' inchiesta, in quanto tale metodo condurrebbe, al termine di detto periodo, ad un costo medio più elevato del costo di produzione che potrebbe essere accertato e, quindi, ad un dazio antidumping superiore a quello che sarebbe necessario per eliminare il pregiudizio. Operando in questo modo, le istituzioni comunitarie avrebbero violato le disposizioni dell' art. 13, n. 3, del regolamento base.
30. Il Consiglio ribatte che i suddetti ribassi dei costi di produzione riguardano, in ciascuno di quei paesi, un unico produttore e che gli stessi sono intervenuti dopo il sensibile incremento di tali costi l' anno precedente. D' altra parte, i costi di produzione in altri Stati membri, in particolare nel Regno Unito, sarebbero o rimasti stabili o aumentati.
31. Il punto 32 del regolamento impugnato contiene del resto numerose indicazioni per quanto riguarda il produttore nazionale del Regno Unito, i cui costi unitari di produzione erano, nel 1985, superiori del 15% a quelli del 1984 e sono rimasti relativamente stabili nel corso dei primi nove mesi dell' anno 1986, nonché nei confronti dell' unico produttore nazionale in Irlanda, i cui costi sono aumentati del 41,6% tra il 1984 e il 1985. In pari modo, il regolamento n. 1289/87, istitutivo dei dazi provvisori, precisa, al punto 31, che i costi unitari di produzione di uno dei due produttori italiani sono stati, nel 1985, superiori del 15% a quelli del 1984, mentre il prezzo medio di vendita netto è diminuito, durante tale periodo, di circa il 2%. Per contro, benché tali costi si fossero effettivamente ridotti del 16% nel corso dei primi nove mesi dell' anno 1985, rispetto ai primi nove mesi dell' anno precedente, il prezzo unitario medio netto dopo lo sconto era diminuito del 27%. Precisa il punto 32 dello stesso regolamento che per uno dei due produttori francesi i costi medi di produzione in fabbrica si sono mantenuti pressocché stabili, mentre il produttore francese, i cui costi di produzione si sono effettivamente ridotti del 31%, ha subito una diminuzione dei suoi ricavi pari all' 83% circa.
32. Dopo tutto, la difficoltà fondamentale sembra risiedere nella determinazione del periodo nel corso del quale deve essere stimato l' ammontare del pregiudizio subito dall' industria comunitaria. Le ricorrenti interpretano l' art. 13, n. 3, del regolamento base, in forza del quale "l' importo (del) dazio (...) dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio", nel senso che esso presuppone necessariamente la determinazione della soglia di pregiudizio al momento dell' istituzione dei dazi. Il Consiglio ritiene, viceversa, che la soglia di pregiudizio vada calcolata tenendo conto del pregiudizio subito durante il periodo d' inchiesta e non di quello esistente al momento dell' istituzione dei dazi antidumping.
33. L' analisi testuale dell' art. 4 del regolamento base m' induce a ritenere ammissibile la sola tesi del Consiglio. Infatti, le norme fissate da quest' articolo prescrivono, in particolare, di esaminare il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping (in quanto il volume e i prezzi delle importazioni che non sono oggetto di dumping o la contrazione della domanda devono essere esclusi, con riguardo alle loro conseguenze, dalla determinazione del pregiudizio) nonché l' impatto che ne deriva sulla produzione comunitaria considerata. Tale esame può aver luogo solo contemporaneamente a quello finalizzato alla determinazione del margine di dumping. Ciò è quanto d' altra parte prescrive espressamente l' art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento base, laddove esso indica che l' inchiesta, la quale deve riguardare di norma un periodo della durata minima di sei mesi immediatamente anteriore all' apertura del procedimento, "verte tanto sulla pratica di dumping (...) quanto sul pregiudizio che ne deriva" (25). La tesi sostenuta dalle ricorrenti è quindi apertamente in contrasto con il disposto del regolamento base. Analogo rilievo valga con riguardo alle disposizioni del secondo codice antidumping del GATT, il cui art. 5, n. 2, precisa che "gli elementi di prova relativi al dumping nonché al pregiudizio devono essere esaminati contemporaneamente (...) durante l' inchiesta (...)".
34. Per giunta, la soluzione prospettata dalle ricorrenti comporterebbe rilevanti rischi di frode. Infatti, gli esportatori dei paesi terzi interessati, venuti a conoscenza dell' apertura di un' inchiesta antidumping, avrebbero in tal caso la facoltà di rialzare, sia pure provvisoriamente, i loro prezzi all' esportazione per evitare l' accertamento non solo di un dumping, ma anche dell' entità del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, la quale potrebbe temporaneamente recuperare le quote di mercato recentemente perdute.
35. La Corte, del resto, ha già respinto una simile eventualità nella sentenza Toyo / Consiglio (26), nel dichiarare che
"il fatto di prendere in considerazione aumenti spontanei di prezzo, dopo il periodo di svolgimento dell' inchiesta, non è affatto contemplato nel regolamento n. 3017/79 (27). In tale materia l' iter decisionale comprende un' inchiesta la cui apertura e il cui svolgimento sono fissati all' art. 7 di tale regolamento. Quest' inchiesta deve permettere, grazie ad una procedura in contraddittorio, di stabilire i fatti incontestabili su cui si fonderà vuoi una decisione di chiusura, vuoi l' istituzione di dazi antidumping. Anche dai considerando 14 e 15 dello stesso regolamento risulta che la procedura d' inchiesta non deve ostacolare un' azione rapida ed efficace della Comunità. L' esigenza di conciliare questi due obiettivi comporta necessariamente che il periodo di svolgimento dell' inchiesta, nel corso del quale si sono prodotti i fatti da accertare, sia di durata ben determinata e limitata nel tempo" (28),
da ciò deducendo che,
"se la NTN fa valere la violazione dell' art. 2, lett. A, e dell' art. 13 del regolamento n. 3017/79, che subordinano l' istituzione di un dazio antidumping all' esistenza di un pregiudizio, va osservato che gli aumenti di prezzo, decisi dopo la fine del periodo di svolgimento dell' inchiesta, possono dare eventualmente luogo ad un riesame della situazione ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 3017/79 o condurre alla restituzione dei dazi riscossi, conformemente all' art. 15 del regolamento stesso. Non può pertanto ammettersi che la procedura antidumping non possa esser condotta a termine o che non possa intervenire una decisione di istituire un dazio antidumping definitivo solo in quanto le società interessate dal dazio antidumping provvisorio hanno proceduto ad aumenti spontanei di prezzi dopo la fine del periodo di svolgimento dell' inchiesta" (29).
36. Come ha rilevato l' avvocato generale Mancini, nelle conclusioni (30) presentate in quella stessa causa,
"nel regolamento n. 3017/79 non v' è norma che imponga alla Commissione o al Consiglio di valutare positivamente gli aumenti dei prezzi effettuati dagli esportatori (...) è infatti normale (...) che un esportatore soggetto ad inchiesta o colpito da un dazio provvisorio accresca i suoi prezzi, soprattutto quando è legato all' importatore da vincoli commerciali. In ogni caso, mi sembra ovvio che, se fosse accolta, la tesi delle attrici comporterebbe l' istituzione di un sistema d' inchiesta permanente e, quel ch' è peggio, condannerebbe all' insuccesso qualsiasi tentativo volto ad accertare l' esistenza di un margine di dumping".
37. I suddetti rilievi sono validi non soltanto con riguardo ai prezzi all' esportazione, ma anche ai costi di produzione dell' industria comunitaria. Infatti, l' argomento addotto dalle ricorrenti, secondo cui gli esportatori dei paesi terzi non eserciterebbero alcuna influenza su tali costi di produzione, non è pertinente. Benché essi non possano, com' è pure evidente, agire su questi ultimi come sull' importo dei loro prezzi all' esportazione, ciò non esclude tuttavia che il loro comportamento commerciale, in particolare la loro politica in materia di prezzi, una volta conclusosi il periodo d' inchiesta, possa provvisoriamente modificare l' entità del pregiudizio subito dai produttori comunitari, recuperando questi ultimi, temporaneamente, le quote di mercato perdute in conseguenza delle importazioni effettuate in dumping.
38. Il momento in cui il pregiudizio dell' industria comunitaria deve essere stimato e il divieto di prendere in esame eventi sopravvenuti dopo il periodo d' inchiesta sono, com' è evidente, due elementi strettamente connessi. Pertanto, solo il calcolo dei costi medi di produzione nel corso del periodo d' inchiesta consente di dare un riscontro alle prescrizioni della normativa antidumping. Anche la suddetta censura dev' essere pertanto disattesa.
39. Si è rilevato, certo, come il regolamento n. 450/89 abbia ridotto il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria dell' Arabia Saudita al 12,8% (31). Il periodo d' inchiesta per tale procedimento, stabilito dal 1 ottobre 1986 al 30 settembre 1987, è immediatamente successivo a quello del regolamento impugnato, che va dal 1 luglio 1985 al 30 settembre 1986. Il punto 29 del regolamento n. 450/89 ha precisato che "dopo aver riesaminato le misure suddette, la Commissione ha ricalcolato il dazio antidumping definitivo per l' Arabia Saudita in base alla nuova soglia di pregiudizio determinata nella presente procedura, onde tener conto dell' andamento dei costi di produzione del produttore comunitario rappresentativo". Tuttavia, tenuto conto delle forti variazioni dei costi di produzione accertate nel corso degli anni 1984 e 1985 (per esempio, calo del 31% dei costi di produzione di un produttore francese), che si sono testé ricordate, a priori non si riscontra nulla di anomalo nella riduzione del dazio dal 40 al 12,8%, riduzione conseguente al calo, nell' arco di dodici mesi, dei costi di produzione dell' industria comunitaria, salvo peraltro quanto si dirà in ordine alla riservatezza di tali costi in occasione dell' esame del mezzo dedotto dalla violazione dei diritti della difesa.
40. La quarta censura riguarda l' esistenza di importazioni di urea in provenienza da Abou Dhabi, dalla Libia e dall' Unione Sovietica, effettuate a prezzi di dumping da produttori italiani. La Commissione, rifiutando di prendere in considerazione tali importazioni, avrebbe commesso un errore di valutazione nella determinazione del pregiudizio.
41. Il punto 26 del regolamento impugnato rispecchia tale difficoltà. In esso si precisa che "diverse parti interessate dall' esito della procedura hanno sostenuto che si dovesse tenere conto delle importazioni effettuate in dumping dai produttori comunitari dopo la fine del periodo coperto dall' inchiesta. Questo argomento va respinto poiché, prendendo in considerazione le importazioni di dumping effettuate dopo la fine del periodo oggetto dell' inchiesta, si contravverrebbe all' art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, a norma del quale l' inchiesta relativa al dumping deve riguardare un periodo immediatamente precedente l' inizio della procedura".
42. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che le disposizioni dell' art. 7, n. 1, lett. c), riguardano la determinazione del margine di dumping e non quella del margine di pregiudizio.
43. Come si è appena ricordato, il tenore stesso di quest' articolo ("tale inchiesta verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva")(32) sembra opporsi alla tesi delle ricorrenti.
44. Queste ultime sostengono, in secondo luogo, che il regolamento base non vieta di prendere in considerazione eventi sopravvenuti dopo la conclusione del periodo di riferimento. Su tale punto esse citano una serie di decisioni della Commissione (33) nonché la sentenza Gerlach (34).
45. Dalla lettura di tale sentenza, peraltro riguardante la disciplina del Trattato CECA in materia di dumping, si rileva che in realtà voi non vi siete pronunciati in merito alle difficoltà di cui ci occupiamo. In quel caso si trattava della liceità, in relazione alla raccomandazione base 77/329/CECA (35), di un metodo di calcolo dei dazi antidumping adottato dalla Commissione e riferentesi a prezzi base in ECU e a tassi di conversione pubblicati in date fisse e non al sistema "di diritto comune", nel quale il valore dell' ECU ed i tassi di conversione vengono rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi e sono oggetto di una pubblicazione giornaliera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
46. In compenso, le considerazioni svolte in ordine al problema del momento in cui doveva essere stimato il pregiudizio ed, in particolare, il richiamo alla vostra giurisprudenza Toyo e Nippon Seiko assumono anche in questa sede pieno valore. Le importazioni effettuate da produttori comunitari dopo la conclusione del periodo d' inchiesta non dovevano essere prese in considerazione dalle istituzioni comunitarie ai fini della determinazione del pregiudizio.
47. In via del tutto subordinata, faccio rilevare che, secondo la vostra giurisprudenza TEC e Silver Seiko, importazioni effettuate da produttori comunitari a prezzi di dumping non contribuiscono al pregiudizio subito dall' industria comunitaria, in quanto rimangano limitate ad un volume relativamente modesto (36). Dette cause vertevano su importazioni realizzate per colmare delle lacune nella gamma dei prodotti delle imprese comunitarie interessate. Non mi sembrano tuttavia escluse altre giustificazioni e, in particolare, come nel caso di specie, la preoccupazione di non vendere la propria produzione a prezzi poco remunerativi e di rifornire temporaneamente la propria clientela mediante importazioni a prezzi molto contenuti. Il criterio fondamentale accolto dalla vostra giurisprudenza su tale punto mi pare essere il volume irrisorio di tali importazioni. A questo proposito il Consiglio ha precisato, senza essere smentito, che le importazioni che non sono state prese in considerazione rappresentavano lo 0,3% del consumo comunitario di urea, lo 0,35% della produzione comunitaria e lo 0,4% delle vendite dei produttori comunitari. La censura mi sembra per tale motivo carente, onde il terzo mezzo è, nel suo complesso, privo di pertinenza.
IV - Sull' errore di diritto e sul travisamento dei fatti
48. Il quarto mezzo, riguardante l' errore di diritto ed il travisamento dei fatti, si articola in quattro censure, relative al rifiuto delle istituzioni comunitarie di applicare degli adeguamenti onde tener conto della diversità degli stadi commerciali nei quali l' urea era venduta in Arabia Saudita e nella Comunità ed, inoltre, degli sconti sulle quantità accordati per le vendite di rilevanti entità.
49. Sul primo punto, le ricorrenti argomentano che la maggior parte delle vendite di urea in Arabia Saudita veniva effettuata direttamente a coltivatori. Per converso, nella Comunità gli acquirenti erano società commerciali nonché un industriale che utilizzava l' urea come materia prima per la fabbricazione della colla. La loro richiesta di adeguamento, presentata ai sensi dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento base, è stata respinta.
50. Il punto 20 del regolamento impugnato richiama tale problema affermando che:
"Il produttore/esportatore dell' Arabia Saudita ha inoltre chiesto un adeguamento per differenze di stadio commerciale, asserendo che sul mercato interno il prodotto è stato venduto esclusivamente a consumatori finali, vale a dire singoli agricoltori o aziende agricole, con la sola eccezione di una grande impresa di trasformazione avente diritto, in linea di principio, ad uno sconto supplementare, mentre oltre il 70% dei quantitativi esportati nella Comunità sarebbe stato venduto per uso industriale ad imprese che trasformano l' urea in altri tipi di concimi.
La richiesta non è stata accolta poiché si è ritenuto che la differenza di stadio commerciale non fosse sufficientemente provata, dal momento che il prodotto era stato in gran parte venduto a consumatori finali sia sul mercato interno che sui mercati d' esportazione. Inoltre, il produttore/esportatore ha ammesso che nel periodo oggetto dell' inchiesta la sopraccitata impresa dell' Arabia Saudita non aveva beneficiato dello sconto inizialmente riferito".
51. Da parte sua, il Consiglio ritiene che non sussistano differenze di stadio commerciale tra le vendite in Arabia Saudita, fatte essenzialmente a coltivatori, e quelle effettuate nella Comunità a industriali che impiegano l' urea come materia prima, in quanto il prodotto di cui trattasi non è rivenduto come tale sul mercato e, in qualche modo, scompare dai circuiti commerciali. Di conseguenza, secondo il Consiglio, anche gli acquirenti che svolgono attività industriale nella Comunità devono essere considerati alla stregua di utilizzatori finali.
52. Le ricorrenti espongono che un importante produttore comunitario di urea ha indicato nella sua risposta al questionario della Commissione di non effettuare vendite a utilizzatori finali, menzionando tra i suoi clienti una società che sarebbe stata considerata tale dalle istituzioni comunitarie. Senonché, prima di pronunciarvi nel merito, dovete esaminare il mezzo relativo alla legittimità estrinseca dedotto dalle ricorrenti.
53. Il complesso di tali fatti costituisce infatti il necessario puntello, fra gli altri, del mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa. Le ricorrenti lamentano, in riferimento al primo mezzo, quella che potrebbe definirsi "sostituzione della motivazione". La Commissione, sulla scorta dell' art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento base, il quale prescrive che le differenze di stadio commerciale siano oggetto di un adeguamento solo "se già non se ne è tenuto conto altrimenti", ha respinto, nella lettera 13 agosto 1987 (37), la richiesta di adeguamento per il motivo che "tale richiesta sembra essere una reiterazione dell' argomento precedentemente discusso e riguardante differenze nei prezzi conseguenti a differenze nella quantità". Il regolamento impugnato, come ho già rilevato, è esclusivamente motivato, a questo proposito, dall' assenza di prova e non fa in alcun modo riferimento al fatto che tale adeguamento sarebbe stato preso in considerazione sotto un altro profilo. Esaminerò tra breve tale punto, insieme alle altre censure relative alla violazione dei diritti della difesa.
54. La seconda critica, va ricordato, attiene al rifiuto della Commissione di applicare un adeguamento per gli sconti sulla quantità. Secondo le ricorrenti, mentre le vendite sul mercato comunitario erano sempre effettuate in partite di svariate migliaia di tonnellate, talune vendite in Arabia Saudita non superavano 0,43 tonnellate.
55. Nel punto 18 del regolamento impugnato si rinviene un accenno a tale richiesta:
"Il produttore/esportatore dell' Arabia Saudita ha chiesto un adeguamento ai sensi dell' art. 2, n. 10, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) n. 2176/84, in considerazione delle differenze di quantità tra le vendite effettuate sul mercato interno e le esportazioni verso la Comunità. A tal fine è stato suggerito che lo sconto, sistematicamente accordato sul mercato interno per vendite pari o superiori a 5 000 t, fosse applicato a tutte le vendite effettuate sul mercato interno per renderle comparabili con i quantitativi esportati.
La domanda non è stata accolta poiché non sono stati forniti elementi di prova sufficienti in merito al fatto che fossero riunite tutte le condizioni di cui all' art. 2, n. 10, lett. b), punto i) o ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84. Il Consiglio rileva che le differenze di quantità erano già state prese in considerazione al momento di determinare il valore normale sulla base della media ponderata di tutti i prezzi effettivamente pagati e nell' apportare adeguamenti per le differenze nelle condizioni e modalità di vendita".
56. Il Consiglio obietta che, nella loro risposta al questionario, le ricorrenti hanno affermato che "il 9,14% di tutte le vendite effettuate sul mercato saudita durante il periodo d' inchiesta ha fruito di sconti sulla quantità", percentuale di gran lunga inferiore a quella del 20% richiesta dall' art. 2, n. 10, lett. b), punto i), del regolamento base.
57. Le ricorrenti nella replica osservano che l' originale del formulario reca la menzione "9.1.4%" anziché "9,14" e che si tratta di un errore di dattilografia (38). Da ciò tuttavia esse non traggono la conclusione che la cifra esatta sarebbe quella del 91,4% e si limitano a dichiarare che le vendite con sconti sulla quantità superavano la percentuale del 20%, senza peraltro fornire dati precisi al riguardo.
58. Senonché il mezzo comprende anche, a proposito di tale censura, la violazione dei diritti della difesa. Secondo le ricorrenti, durante il procedimento d' inchiesta la Commissione non avrebbe mai contestato l' insufficienza delle prove ed avrebbe rifiutato l' adeguamento richiesto solo perché era già stato preso in esame all' atto della determinazione del valore normale, e si sarebbe attenuta sia ai prezzi ridotti per le quantità rilevanti sia ai prezzi abituali per le vendite di limitato volume. Il problema dell' insufficienza delle prove sarebbe stato sollevato, per la prima volta, nel preambolo del regolamento impugnato.
59. La formulazione del citato punto del preambolo mi spinge a fornire alcune precisazioni. Mentre nel corso del procedimento d' inchiesta le ricorrenti si sono adoperate per dimostrare che il rifiuto di applicare un adeguamento per sconti sulla quantità, in quanto era già stato preso in considerazione in sede di determinazione del valore normale, era erroneo in diritto, citando in particolare la dottrina più accreditata (39), il punto 18 del regolamento impugnato indubbiamente muove dall' insufficienza delle prove, ma implica del pari un richiamo al fatto che "le differenze di quantità erano già state prese in considerazione al momento di determinare il valore normale sulla base della media ponderata di tutti i prezzi effettivamente pagati". A mio parere, che la "sostituzione di motivazione" sia assoluta oppure appaia, in definitiva, un motivo essenziale del rigetto che non era stato discusso nell' ambito del procedimento amministrativo, la problematica è identica per quanto riguarda i diritti della difesa.
60. Allo stato, non prenderò posizione circa l' asserita esistenza di errori di diritto e del travisamento dei fatti. Occorre infatti preliminarmente esaminare il diniego degli adeguamenti sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa, poiché essi costituiscono, accanto alle altre tre censure, il supporto del primo mezzo.
V - Sulla violazione dei diritti della difesa
61. La prima di queste tre censure trae argomento dal fatto che le ricorrenti, che praticavano prezzi all' esportazione nella Comunità sensibilmente più elevati di quelli degli altri fornitori di urea, hanno subito un pregiudizio a seguito della modifica delle modalità di calcolo del dazio antidumping, modifica di cui esse non sono state previamente informate. Come ho già segnalato, infatti, il regolamento n. 3339/87 ha sostituito il dazio provvisorio, determinato in base alla differenza tra un prezzo limite ed il prezzo all' esportazione, con un dazio definitivo fissato al 40% di quest' ultimo prezzo.
62. Secondo le ricorrenti, la violazione dei diritti della difesa risulterebbe dal fatto che esse sono state informate per la prima volta di tale sostituzione con la pubblicazione del regolamento n. 3339/87. Sul punto, il Consiglio ha prodotto una lettera della Commissione inviata all' avv. Van Bael, consulente delle ricorrenti, l' 8 settembre 1987, lettera che queste ultime asseriscono di non avere mai ricevuto. Esso ha peraltro allegato alla controreplica il resoconto di una riunione svoltasi a Bruxelles il 5 ottobre 1987, alla quale erano presenti il sig. Abdullab S. Nojaidi, presidente della Saudi Basic Industries Corporation Marketing Ltd, e l' avv. Van Bael. Detto resoconto riporta, nel punto 8, una sintesi della posizione della Commissione, fra l' altro con le precisazioni seguenti: "Tale soluzione perlomeno garantirebbe alla Sabic la vendita di una notevole quantità nel territorio della Comunità, mentre un dazio del 40% potrebbe escludere l' Arabia Saudita dal mercato CEE", nonché: "un dazio ad valorem (40%) è ben al di sotto del margine di dumping (55%)". Nella replica, le ricorrenti assumono che i loro rappresentanti, i quali hanno assistito alla riunione del 5 ottobre 1987, non ricordano minimamente che si sia fatta allusione all' adozione di un dazio ad valorem del 40%. Esse rilevano parimenti che la pretesa comunicazione, effettuata in occasione di detto colloquio, della modifica delle modalità di calcolo del dazio sarebbe tardiva, avuto riguardo al termine fissato dall' art. 7, n. 4, lett. c), punto iii), del regolamento base.
63. La seconda censura riguarda la mancata risposta alle domande formulate dalle ricorrenti in ordine alla determinazione della soglia di pregiudizio. Si tratta, fondamentalmente, della determinazione dei costi di produzione del produttore comunitario prescelto dalla Commissione per accertare detta soglia.
64. Le ricorrenti rimproverano alla Commissione l' aver fornito insufficienti informazioni su tale punto, in particolare per quel che riguarda il raffronto dei prezzi sauditi con quelli dei produttori italiani, il modo in cui essa ha tenuto conto del calo dei costi di produzione nella Comunità, il periodo prescelto per tale valutazione e, infine, gli adeguamenti per i costi di produzione più elevati connessi ad una ridotta utilizzazione delle capacità, riconducibile alla perdita dei mercati di esportazione.
65. Al riguardo, il Consiglio rinvia al punto 8 della lettera della Commissione in data 8 settembre 1987, nella quale si legge che: "Informazioni più dettagliate in merito al calcolo della sottoquotazione del prezzo sono a Vostra disposizione e potranno esserVi comunicate su Vostra richiesta".
66. Va sottolineato che tale indicazione riguarda solo il problema delle sottoquotazioni, vale a dire del raffronto tra i prezzi sauditi e quelli dei produttori italiani, problema sul quale la lettera della Commissione del 13 agosto 1987 aveva già fornito alcune informazioni (40).
67. Tuttavia, la lettera 8 settembre 1987 contiene altre precisazioni in ordine alla determinazione della soglia di pregiudizio. Così, il punto 2 precisa: "Deve ritenersi che l' art. 13, n. 3, del regolamento n. 2176/84, nello stabilire un limite all' ammontare del dazio (ad esempio, quest' ultimo non deve essere superiore a quanto necessario per eliminare il pregiudizio), si riferisca al pregiudizio subito nel corso del periodo oggetto dell' inchiesta e non alla situazione esistente nel momento in cui è all' esame l' entità del dazio. Per tale motivo, il livello di prezzo minimo di cui al punto 42 del regolamento n. 1289/87 venne calcolato sulla base del costo di produzione di un produttore rappresentativo della Comunità nel corso del periodo d' inchiesta e non sulla base del costo di produzione al momento dell' imposizione del dazio provvisorio". Nel punto 8 figura del pari l' indicazione: "Per quanto riguarda i costi di produzione di un produttore rappresentativo della Comunità (...) non possono essere divulgate ulteriori informazioni, per motivi connessi alla tutela del carattere riservato di tali fatti. Si fa tuttavia rilevare che si è tenuto conto degli effetti di possibili perdite di mercati di esportazione", nonché la frase: "Il costo medio di produzione è stato determinato con riferimento al periodo che va dal 1 luglio 1985 al 30 settembre 1986. Tali importi si rivelano più elevati all' inizio e più bassi alla fine del periodo. Un metodo di questo tipo è da ritenersi equo e ragionevole".
68. Talché, la lettera 8 settembre 1987 contiene degli elementi riguardanti il periodo preso in considerazione per la determinazione dei costi di produzione del produttore comunitario, gli effetti su tali costi delle perdite di mercato all' esportazione e la presa in considerazione della diminuzione di tali costi nel corso del periodo d' inchiesta. Occorre nondimeno esaminare se essa possa essere presa in considerazione.
69. Le ricorrenti criticano tuttavia anche la mancanza di informazioni precise sulla scelta del produttore comunitario - non è stato indicato lo Stato membro in cui ha sede - e sull' ammontare dei suoi costi di produzione. La Commissione, come peraltro già si rileva dal punto 8 della lettera 8 settembre 1987, ribatte che tali elementi hanno carattere riservato.
70. La terza censura, infine, riguarda le cifre a cui la Commissione ha fatto riferimento per gli adeguamenti per l' immagazzinamento, cifra inferiore a quella addotta dalle ricorrenti. Nel controricorso il Consiglio richiama la lettera 8 settembre 1987, con cui la Commissione propone di portare a conoscenza delle ricorrenti i dati relativi all' adeguamento per l' immagazzinamento, proposta rimasta senza alcun riscontro. La lettera 8 settembre 1987 reca infatti, nel punto 6, l' affermazione: "I grafici relativi agli adeguamenti concessi per l' immagazzinamento sono a vostra disposizione, qualora intendiate averli".
71. Queste censure, nel loro complesso, vi chiamano a pronunciarvi sulla portata dei diritti della difesa delle persone che hanno preso parte al procedimento amministrativo in materia di dumping. Come ho rilevato all' inizio delle presenti conclusioni, su tale problema non sono ancora intervenuti quei chiarimenti, così importanti e numerosi, che la vostra giurisprudenza ha già avuto modo di fornire in tema di concorrenza.
72. Nelle conclusioni presentate nelle prime cause relative ai cuscinetti a sfera, l' avvocato generale Warner aveva svolto delle approfondite riflessioni (41) su tale problema:
"Sono indubbiamente d' accordo nel riconoscere che, di regola, nessuno ha il diritto di essere sentito nel corso dell' elaborazione di una legge, mentre invece è logico consentire agli interessati di intervenire prima che nei loro confronti sia emanato un atto amministrativo che li tocca direttamente e individualmente. Ma proprio perché mi pare che un provvedimento come il regolamento n. 1778/77 (42) sia in certa misura un atto ibrido, ritengo possa esserlo pure il procedimento investigativo che vi si riferisce, almeno sotto l' aspetto che ci interessa. Se il procedimento può sfociare nella constatazione che un determinato esportatore ha praticato il dumping e, in base a questa constatazione, nell' applicazione di un dazio antidumping ai suoi prodotti indicati specificatamente, esso è abbastanza simile al processo di elaborazione di una decisione che tocca individualmente e direttamente detto importatore" (43).
73. Per parte mia aggiungerò che, dal punto di vista di un' impresa, la perdita del mercato comunitario determinata dall' istituzione di un dazio antidumping elevato, come nel caso di specie, produce conseguenze finanziarie analoghe a quelle derivanti dall' applicazione di un' ammenda per la violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma.
74. Non v' è dubbio che la vostra giurisprudenza sul tema dei diritti della difesa in materia di concorrenza non può essere integralmente trasposta alla materia del dumping. Il presidente Ole Due, in un articolo sull' "osservanza dei diritti della difesa nel diritto comunitario" (44) era anch' egli di questo avviso. Egli scriveva:
"Le differenze possono, almeno in parte, essere spiegate dal carattere particolare di tale settore: le misure vengono adottate sotto forma di disposizioni normative; l' inchiesta non è necessariamente diretta contro imprese determinate e può anche chiamare in causa il comportamento di governi di paesi terzi; occorre rispettare ogni richiesta perché sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni fornite. Infine, le norme comunitarie debbono rispettare gli obblighi delle Comunità nell' ambito del GATT, sulla base del principio di reciprocità, e può ritenersi giustificato uniformare anche le norme procedurali a quelle degli altri membri di tale organizzazione" (45).
75. Tuttavia, un principio altrettanto generale di quello che avete enunciato nella sentenza Hoffmann-La Roche / Commissione (46), secondo il quale la Commissione non può fondare la propria decisione su fatti, circostanze o documenti in cui la parte interessata non abbia potuto far conoscere il proprio punto di vista, sembra doversi applicare anche ai procedimenti di dumping (47).
76. Voi avete, già nella sentenza Timex Corporation (48), messo in luce l' importanza da attribuire ai diritti delle persone interessate da un' inchiesta antidumping, con particolare riguardo alla riservatezza di taluni dati. Avrò modo di tornare sul punto.
77. L' art. 6 dell' accordo relativo all' attuazione dell' art. VI del GATT, denominato generalmente "secondo codice antidumping", sanciva un certo numero di prerogative a favore delle persone interessate dal procedimento amministrativo. Così, secondo il n. 2 di tale articolo, "le autorità interessate garantiscono al ricorrente ed agli importatori ed esportatori riconosciuti interessati, nonché ai governi dei paesi esportatori, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni, rilevanti ai fini della presentazione dei loro fascicoli, che non siano riservate ai sensi del successivo n. 3 e che le predette autorità utilizzano in un' inchiesta antidumping; del pari esse garantiscono loro la possibilità di predisporre i loro argomenti avvalendosi di tali informazioni". A norma del n. 7, "per l' intera durata dell' inchiesta antidumping tutte le parti devono essere poste pienamente in condizioni di tutelare i loro interessi".
78. Il regolamento base ha inteso concretizzare i diritti così riconosciuti dal secondo codice antidumping. A mente dell' art. 7, n. 4, lett. a), "la Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all' inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell' art. 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell' inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate".
79. Ai sensi dell' art. 7, n. 4, lett. b), "gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l' inchiesta e, in caso di sovvenzioni, i rappresentanti del paese d' origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l' imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio".
80. L' art. 7, n. 4, lett. c), precisa che:
"i) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve:
aa) essere presentata per iscritto alla Commissione,
bb) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni,
cc) essere ricevuta in caso di imposizione di un dazio provvisorio non oltre un mese dopo la pubblicazione dell' imposizione di tale dazio.
ii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione o del Consiglio. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all' art. 8.
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